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Numero d'incarto:
36.1999.28
Data decisione, Autorità:
02.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00028
grw/nh
Lugano
2
giugno 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 8 febbraio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 4 febbraio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione
malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Il 15 novembre 1997
__________ (__) ha chiesto il sussidio per l'assicurazione malattia previsto
dalla LCAMal per l'anno 1998.
La sua istanza é stata
respinta il 30 novembre 1998.
Ugual sorte ha avuto il
reclamo interposto contro tale decisione.
1.2. Contro la decisione su
reclamo é tempestivamente insorto l’interessato affermando, in particolare,
quanto segue:
" ... Alla vs. decisione del
04 febbraio c.a. faccio opposizione
in quanto le cifre riportate da parte vs. non risultano nei miei atti.
Infatti nella mia
dichiarazione d'imposta 1995/96 è stato dichiarato come reddito al punto 1b
(reddito moglie) nel 1993 = CHf. 69'276.00, nel 1994 CHf. 59'028.00 oltre al
reddito della proprietà al punto 5a = CHf. 19'530.00 per il 1993 e per il 1994
il medesimo importo (allego fotocopia della dichiarazione 1995/96).
In ogni caso,
quello che fa stato, è la notifica della tassazione per l'anno fiscale 1995-96
del 16 novembre 1998 (allego fotocopia), da dove risulta un reddito
imponibile di CHf. 22'654.00 e una sostanza imponibile di CHf. 0.00.
Non so come
arrivate ad affermare un reddito imponibile fuori cantone di CHf. 35'105.00, in
quanto non ho ricevuto nessun reddito fuori cantone.” (I)
1.3. In risposta, l'IAS ha
postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto
occorra, in seguito (III).
1.4. In replica, il ricorrente ha
ribadito la propria tesi ricorsuale:
" ... La mia richiesta di
sussidio si basa sulla notifica della tassazione per l'anno fiscale 1995-96
del 16 novembre 1998.
Alla decisione
dell'istituto assicurazioni sociali ho chiesto di motivare la loro decisione in
merito alla mia richiesta, l'istituto in questione ha affermato che io ho avuto
un reddito imponibile all'estero di CHf. 35'105.00 senza indicarmi l'origine di
tale reddito.
Non avendo avuto
nessuna attività lucrativa all'estero, non riesco a comprendere da dove risulta
a loro suddetto imponibile.
Chiedo solamente
una spiegazione fondata (in quanto il nostro reddito imponibile è inferiore al
limite imposto)... " (V)
1.5. Con duplica 25.5.1999, l'IAS
ha confermato la richiesta di reiezione del gravame rilevando che la notifica
di tassazione per il biennio 1995/96 è cresciuta in giudicato (IX).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA
può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto
disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento
delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le
prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di
condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta
delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone
sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del
18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato,
con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che
conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le
persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E.
18.11.1997)
Di regola, il reddito
determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1998, il Consiglio
di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle
classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1995/1996
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (art 1 lett. a D.E. 18.11.1997 CdS).
Sulla base del mandato
assegnatogli dal l'art 31 lett. a LCAMal - secondo cui, il regolamento
stabilisce le modalità per l'accertamento del reddito determinante delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o della
loro sostanza - il Consiglio di Stato ha emanato l'art 57 RegLCAMal che
prescrive che, per i contribuenti tassati nel Cantone soltanto per una parte
del loro reddito o della loro sostanza, vengono considerati la somma dei
fattori di reddito che è servita di base per l'applicazione dell'aliquota di
imposta, così come il valore della sostanza.
2.3. In concreto, risulta dalla
notifica di tassazione che, nel biennio di riferimento, il ricorrente -
famiglia ai sensi dell'art 25 cpv 1 lett. a LCAMal - ha avuto un reddito
imponibile pari a fr. 22'654.--.
Tuttavia, risulta dalla
dichiarazione dell'autorità di tassazione prodotta dall'IAS con la duplica che,
per l'applicazione dell'aliquota, è stato considerato un reddito all'estero di
fr. 35.105.-:
" L'importo di fr. 35.105.- è
stato tassato come presunto reddito conseguito all'estero.
Il contribuente non
ha inoltrato reclamo conto la notifica di tassazione." (doc 6, allegato ad
IX).
Dunque, correttamente, in
applicazione dei parametri indicati al consid 2.2, l'amministrazione ha
considerato quale reddito determinante l'importo di fr. 57.759.
Dunque, un reddito al
limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio.
2.4. Il ricorrente ha affermato di
non avere alcuna fonte di reddito all'estero.
La questione
sollevata può essere lascia indecisa.
Infatti, per costante
giurisprudenza, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà:
l'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione
e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione
fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giusdicente
non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che
essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente
emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo
fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi
sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione
del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni
sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.
L'assicurato deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1993 pag. 232 consid. 4b,
RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC
1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid.
2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275
consid. 3a).
In queste condizioni, la
decisione impugnata va protetta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
La vicepresidente Il
segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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