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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.37
Data decisione, Autorità:
26.03.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00037
grw/nh
Lugano
26
marzo 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 22 febbraio 1999 di
__________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto - che, con petizione 22.2.1999
__________ ha adito lo scrivente TCA relativamente alla questione della
validità della disdetta delle assicurazioni complementari da lui stipulate
presso la __________ (I);
-
che la petizione é stata
intimata alla cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la risposta
(II);
-
che, con atto 18.3.1999,
l'attore - facendo riferimento allo scritto 12.3.1999 con cui la __________ gli
ha comunicato di "essere disposta ad accettare la sua disdetta per il
31.12.1998 anche per le assicurazioni che non hanno subito un aumento"
viste alcune circostanze particolari (cfr Vbis) - ha comunicato quanto segue
al TCA:
" Con la presente mi permetto
rimettere la risposta che ho ricevuto dalla Cassa malati __________ in
relazione alla mia petizione del 22 febbraio 1999 e la mia accettazione della
risoluzione presa dalla suddetta assicurazione... " (V)
-
che tale atto va
considerato come la manifestazione della volontà di ritirare la petizione visto
il contenuto della lettera 12.3.1999 della __________ ("la preghiamo di
comunicarci senza indugio se date le circostanze è disposto a ritirare la
petizione", cfr Vbis in fine) e visto quanto da lui dichiarato nella
lettera 18.3.1999 inviata alla __________ in risposta ( "..sono disposto a
ritirare la petizione presso il TCA...", cfr doc Vter);
-
che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA, la
desistenza così come l'acquiescenza di una parte pongono fine alla lite e il
giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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