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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.43
Data decisione, Autorità: 17.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00043
grw/nh
Lugano 17 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 1999 di
__________,
contro
la decisione del 29 gennaio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________, cittadino svizzero, domiciliato nel comune di __________ dal 1.2.1997 al 15.9.1998 e dal 16.9.1998 a __________, ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo 29.1.1999 con cui l'IAS ha respinto la sua richiesta di esenzione temporanea dall'obbligo assicurativo rilevando quanto segue:
" ... Essendomi stabilito in Ticino e residente a __________, sono assolutamente d'accordo di iscrivermi ad una Cassa malati riconosciuta dal cantone (infatti ho già contattato la Cassa malati __________ presso la quale è iscritta anche mia moglie), sottomettendomi quindi all'obbligo legale svizzero.
Necessito semplicemente di alcuni mesi dal mio arrivo per il disbrigo di tutte le mie pratiche.
Di fatto ciò che la prego di volermi accordare è una semplice proroga fino al 30.06.99 per mettermi in regola.
Ho fatto in modo di accelerare i trattamenti medicali e dentistici attualmente in corso, che termineranno durante il prossimo mese di aprile 1999. Rettifico pertanto la mia richiesta di proroga al 30.04.99 per legalizzare la mia posizione, ciò che prova la mia buona volontà.
Tengo a precisare che durante il periodo dal 1.1.99 al 30.4.99 le tre condizioni dell'articolo 2 OAMal saranno adempiute:
Sono coperto da una assicurazione sociale francese per prestazioni superiori a quelle delle casse malati svizzere
Non posso disdire il contratto prima del 30.4.99
Se fossi affiliato dal 1.1.99 ad una Cassa malati svizzera, durante questi quattro mesi dovrei pagare le due quote... " (III)
1.2. Con risposta 26.4.1999, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Giusta l'art 3 cpv. 1 LAMal è tenuta ad assicurarsi, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, ogni persona domiciliata in Svizzera.
Il ricorrente è domiciliato in Ticino: egli soggiace, dunque, di principio all’obbligo assicurativo.
2.3. L'art 3 cpv. 2 e 3 LAMal ha dato facoltà al Consiglio Federale di prevedere eccezioni all'obbligo di assicurazione, segnatamente per i dipendenti di organizzazioni internazionali e di stati esteri, o di estendere l'obbligo di assicurazione a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che esercitano un'attività in Svizzera o vi risiedono per un periodo prolungato (art 3 cpv. 2 lett. a) e a quelle che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
2.4. Facendo uso della delega di cui all'art 3 cpv. 1 LAMal, il Consiglio federale ha emanato l'art 2 OAMal che prevede diversi ipotesi di eccezioni all'obbligo di assicurazione.
In particolare, giusta l'art 2 cpv. 2 OAMal, a domanda, sono esentate dall'obbligo di assicurazione le persone obbligatoriamente assicurate contro le malattie in virtù del diritto estero, se l'assoggettamento all'assicurazione svizzera costituirebbe un doppio onere e se esse beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera.
Le condizioni per l'esonero poste da questo articolo sono, dunque, le seguenti:
assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera
protezione estera equivalente a quella offerta dalla LAMal
doppio onere finanziario
Queste condizioni sono cumulative.
Con tale disposto, si vuole evitare un doppio assoggettamento nei casi in cui la persona tenuta ad assicurarsi ai sensi dell'art 3 cpv. 1 LAMal è parimenti obbligata a farlo in virtù del diritto pubblico estero, senza possibilità di svincolo e con obbligo al pagamento dei premi a condizione che l'assicurazione estera offra una copertura equivalente a quella offerta dalla LAMal.
2.5. Il ricorrente non soddisfa le condizioni per l'esonero poste dall'art 2 cpv 2 OAMal.
In particolare, egli non ottempera la condizione dell'assoggettamento obbligatorio ad un'assicurazione estera .
Egli continua a mantenere l'assicurazione in Francia soltanto per potere portare a termine le cure iniziate in Francia. Non per ottemprare ad un obbligo legale (obbligo che sarebbe, del resto, sorprendente visto che egli è cittadino svizzero domiciliato in Svizzera, cfr. VIII, IX, XI).
Prova ne è il fatto che la disdetta dell'assicurazione francese che egli ha dichiarato di avere dato coincide con la fine dei trattamenti medici e dentari cui egli si sottopone in Francia.
:.
La questione dell'esistenza di un'assicurazione all'estero è irrilevante: per l'art 2 cpv 2 OAMal, infatti, possono essere prese in considerazioni unicamente le assicurazioni per cui esiste un'obbligatorietà stabilita dal diritto pubblico.
Per il resto, va osservato che il Consiglio federale - nella revisione dell'art 2 OAMal entrata in vigore il 1.1.1997 (RU 1996 3139) - ha ritenuto di non dovere integrare nel nuovo testo legislativo il cpv 6 del progetto di revisione dell'OAMal posto in consultazione che riguardava , appunto, i casi particolari costituiti da "certe persone anziane o malate coperte in maniera estesa attraverso un'assicurazione privata estera o un'assicurazione statale a cui si aggiunge un'assicurazione privata".
Pertanto, il ricorrente non può vantare un diritto all'esonero dall'obbligo assicurativo.
Nemmeno, in assenza di una disposizione in tal senso, può essere accolta la sua richiesta di posticipazione dell'obbligo assicurativo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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