AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.58
Data decisione, Autorità: 02.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00058
grw/nh
Lugano 2 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 12 marzo 1999 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 22 febbraio 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.12.1998, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________ () chiedeva il sussidio per l'assicurazione contro le malattie per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto, il 22.2.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso __________, rappr. da __________, ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:
" ... Tale decisione è basata unicamente sulle cifre "fredde" della mia notifica di tassazione, senza tenere il minimo conto del lato umano della fattispecie.
Il massiccio aumento del mio reddito imponibile è ovviamente dovuto all'aumento del valore locativo, quella "micidiale tassa" (per adoperare l'espressione coniata dall'on. __________, Deputato al Gran Consiglio) e dal quale non traggo alcun beneficio materiale - anzi ... Infatti il mio reddito e f f e t t i v o della sostanza è stato ridotto di ben 13% dall'ultimo biennio e sono stato obbligato di chiedere un aumento del mutuo sulla ns. casa per pagare le imposte, assicurazioni ed altre fatture (ved. allegato).
Cito pure dalla lettera scritta dall'on. P. Martinelli in risposta ad un'interrogazione parlamentare dell'on. __________ "... La Divisione delle contribuzioni ha comunque dato disposizione ai propri uffici di tassazione affinché il valore locativo sia determinato con criteri di prudenza ...". Purtroppo questo non è successo per quanto indennità per menomazione dell'integrità concerne dal momento che il mio ufficio di tassazione ha applicato la cifra massima consona alla legge.
Per questi motivi (già esposti all'Ufficio dell'assicurazione malattia) chiedo che la sua decisione sia riesaminata.
Nella mia veste di "nuovo povero" spero di poter contare sulla vs. comprensione e passo a salutarvi con la massima stima." (I)
1.3. In risposta, l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
(art 30 LCAMal).
Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante è rilevato dalle classificazioni per l'imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/1998 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (art 1 lett. a D.E. 20.11.1998 CdS).
Giusta gli art 32 cpv 1 LCAMal e 1 lett. c D.E. 18.11.1997, per le persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6.000.- secondo la tassazione fiscale applicabile, il diritto al sussidio viene stabilito prendendo in considerazione il reddito della persona o della famiglia da cui dipendono per il loro sostentamento: secondo quanto stabilito dal cpv 2 di detto disposto, é dato, in questi casi, diritto al sussidio qualora il reddito di riferimento non supera i fr. 55.000.-.
2.3. In concreto, non é contestato che, per il periodo determinante, il ricorrente ha avuto un reddito imponibile nullo.
Applicabile al caso é, dunque, di principio l’art 32 cpv 1 LCAMal: determinante per l’esistenza del diritto al sussidio é la persona da cui egli dipende per il suo mantenimento.
Nella richiesta di sussidio, l’istante ha indicato __________ come persona che provvede al suo sostentamento (doc 1).
La notifica di tassazione di __________ indica, per il biennio 1997/98, un reddito imponibile di fr. 58.853.- ed una sostanza imponibile di fr. 615.525 da cui, in applicazione dell’art 30 LCAMal, un reddito determinante di fr. 87.000.- (V).
Un reddito, dunque, superiore al limite fissato dall’art 32 cpv 2 LCAMal.
Pertanto, ritenuto che considerazione di natura politica o sociale non sono determinanti se non hanno trovato codificazione legislativa, la decisione impugnata non può che essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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