AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.6
Data decisione, Autorità: 06.09.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00006
mm
Lugano 6 settembre 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 gennaio 1999 di
contro
la decisione del 17 dicembre 1998 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 novembre 1998, __________ ha chiesto il sussidio per l’assicurazione malattia per gli anni 1995, 1996 e 1997.
Le sue istanze sono state respinte il 30 novembre 1998 (doc. 2).
Uguale sorte ha avuto il reclamo interposto contro tale decisione (doc. 4).
1.2. Avverso la succitata decisione su reclamo, __________ si é aggravato, con atto di ricorso 15 gennaio 1999, innanzi a questo TCA, chiedendo che gli vengano concessi “... in linea di massima i sussidi per l’anno 1997” (I).
Questi gli argomenti sviluppati dall’insorgente a supporto della sua pretesa ricorsuale:
" Allo spettabile Ufficio del tribunale Cantonale delle Assicurazioni, si inoltra la seguente istanza per domanda di sussidi cassa malattia per gli anni 1995/96/97. In data 4 novembre 1998 era stata fatta presso l’ufficio delle assicurazioni sociali domanda di sussidi arretrati per cassa malattia inerente gli anni 1995/96/97.
La domanda fu fatta su consiglio del rappresentante cassa malattia Supra, il quale asseriva che esisteva la possibilità per aiuti ritardatari. Si tiene a precisare che all’inizio dell’anno 1995 fui in disoccupazione percependo una quota salariale quale disoccupato in stato di crisi.
Purtroppo la situazione si protrae saltuariamente da alcuni anni e a tutt’oggi non ho trovato un lavoro fisso, malgrado la mia buona volontà.
Questa situazione mi ha portato ad un ritardo nel pagamento delle quote cassa malattia e la prova di tale situazione é della tassazione basata su incasso 1995/96 per la tassazione 1997/98.
A questo punto il 4 novembre 1998 inoltravo domanda di sussidio arretrato per gli anni sopracitati presso l’Ufficio competente assicurazioni malattia.
Tengo a precisare che per l’anno 1998 mi fu accordato questo sussidio.
In data 30 novembre 1998 detto ufficio risolveva negativamente la mia domanda” (I).
1.3. L’ICAS, in risposta, ha postulato la reiezione del gravame, facendo valere, in particolare, quanto segue:
" Si tratta di un caso in cui vengono richiesti i sussidi retroattivi per gli anni 1995, 1996 e 1997.
Per la definizione del diritto al sussidio nel caso di specie occorre dunque applicare i disposti di cui agli artt. 53 e 56 LCAMal.
A mente della parte convenuta, il gravame in oggetto deve essere evaso in osservanza di quanto indicato all’art. 55 cpv. 3 LCAMal.
In effetti, dallo scritto 13.11.1998 della parte ricorrente (doc. A4), risulta in modo pacifico la negligenza della stessa nell’inoltro dell’istanza del sussidio.
La scrivente parte convenuta ha modo di ribadire quanto segue:
· le tassazioni utili al fine di decidere in margine al sussidio per gli anni 1995 e 1996 sono state intimate all’assicurato in data 9.12.1996.
· Ciò sta ad indicare che l’istanza di sussidio é stata inoltrata quasi due anni dopo (4.11.1998) che l’interessato é giunto a conoscenza delle notifiche fiscali utili;
· per il sussidio 1997 alla parte qui ricorrente é stato regolarmente inviato il modulo per l’istanza, che tuttavia la stessa ha omesso di inoltrare all’Ufficio dell’assicurazione malattia del Cantone Ticino.
La modalità di concessione del sussidio previa istanza individuale da parte dell’assicurato é stata introdotta nel Cantone Ticino a partire dal 1°.01.1994.
Si può dunque legittimamente ritenere che alla fine del 1996 - periodo nel quale il ricorrente ha ricevuto, come detto, la notifica fiscale utile - ogni cittadino potenzialmente interessato fosse a conoscenza delle particolarità legate alle pratiche di specie.
Si tratta, in questo caso, di conoscenze elementari alla portata di tutti.
L’Autorità cantonale procede del resto ad una costante informazione nei confronti della popolazione ed i servizi amministrativi cantonali sono ampiamente disponibili a fornire informazioni personalizzate e specifiche a singole richieste di utenti.
Osservato quanto sopra, si può legittimamente ritenere che almeno al momento della ricezione del modulo d’istanza per il sussidio 1997 il ricorrente poteva rendersi conto della possibilità di ottenere anche eventuali sovvenzioni arretrate.
A quel momento si poteva come minimo pretendere questo atto di accertamento complementare da parte dello stesso interessato.
Ciò che non é avvenuto.
La ratio della LCAMal é, al riguardo, di evidenza meridiana: senza che alla radice di un’istanza di sussidio tardiva vi siano ragioni gravi e comprovate da fattori almeno oggettivamente - o umanamente - comprensibili (stati di malattia, residenza all’estero, dimostrata incapacità di gestione in proprio degli affari correnti di vita quotidiana ...), la stessa non deve essere evasa in modo positivo dai servizi amministrativi preposti” (IV).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L’oggetto della vertenza é circoscritto alla questione di sapere se l’ICAS ha o meno correttamente negato a __________ il diritto di beneficiare del sussidio retroattivo per gli anni 1995, 1996 e 1997.
2.3. Ai sensi dell’art. 40 Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) - legge entrata in vigore il 1° gennaio 1996 (cfr. art. 86) - il sussidio é corrisposto tramite presentazione di un’istanza scritta. Il cpv. 2 prevede che il regolamento determina le modalità di presentazione dell’istanza e il contenuto della stessa.
Giusta l’art. 44 Regolamento della legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le malattia del 18 maggio 1994 (RegLCAM) - disposizione regolamentaria a tutt’oggi applicabile grazie al rinvio di cui all’art. 84 LCAMal - l’istanza di sussidio avviene per mezzo dei moduli ufficiali (cpv. 1). I moduli ufficiali sono recapitati dall’Istituto delle assicurazioni sociali ai potenziali beneficiari del sussidio o possono essere ritirati dai singoli richiedenti presso la Cancelleria del Comune di residenza (cpv. 2). L’istanza deve essere corredata dei documenti richiesti con il modulo ufficiale (cpv. 3).
Secondo l’art. 45 RegLCAM
a) per gli assicurati tassati in via ordinaria l’istanza é presentata nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio;
b) per gli assicurati tassati alla fonte l’istanza é presentata nel corso dell’anno medesimo per il quale si richiede il sussidio;
c) gli assicurati che si stabiliscono nel Cantone ad anno inoltrato, possono avanzare l’istanza nel corso nel corso dell’anno stesso per cui si richiede il sussidio;
d) gli assicurati che nel corso dell’anno, per mutate condizioni di reddito (tassazione intermedia o d’inizio di assoggettamento, o per le situazione di cui all’art. 67), ritenessero di rientrare nel diritto al sussidio, possono presentare istanza nel corso dell’anno stesso.
Il cpv. 2 della suddetta disposizione prevede che per casi particolari e per ragioni comprovate, l’ICAS può ritenere anche istanze che giungessero fuori dei termini stabiliti per l’inoltro della richiesta.
Gli artt. 53 a 56 LCAMal disciplinano, da parte loro, la questione del diritto al sussidio retroattivo.
Conformemente al cpv. 1 dell’art. 53, il diritto al beneficio del sussidio nella forma retroattiva decade dopo cinque anni a partire dall’anno in cui tale diritto si verifica.
L’art. 54 LCAMal recita che il sussidio retroattivo é oggetto di richiesta scritta da parte dell’assicurato all’istanza designata dal Consiglio di Stato. Tale richiesta deve specificare le motivazioni del ritardo.
Giusta l’art. 55, il Consiglio di Stato fa decidere nel merito delle domande di sussidio retroattivo (cpv. 1).
Le stesse sono accolte solo se suffragate da motivazioni particolari e fondate (cpv. 2).
La negligenza nell’inoltro dell’istanza di sussidio nei termini stabiliti dal regolamento non é considerata motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva (cpv. 3).
L’art. 56 regola, infine, un aspetto di diritto intertemporale: i sussidi retroattivi rispetto all’entrata in vigore della presente legge sono calcolati secondo il diritto previgente. Sono tuttavia applicabili i termini di perenzione definiti dalla presente legge.
2.3. In concreto, dalle tavole processuali emerge che l’assicurato ha chiesto d’esser posto al beneficio del sussidio dell’assicurazione malattie per gli anni 1995, 1996 e 1997, soltanto in data 2 novembre 1998.
Conformemente al succitato art. 45 cpv. 1 lett. a RegLCAM (a tutt’oggi applicabile grazie al rinvio dell’art. 84 LCAMal) - per gli assicurati tassati in via ordinaria - l’istanza di sussidio va presentata, di regola, nel corso dell’anno che precede la corresponsione del sussidio.
__________ - tassato in via ordinaria (cfr. doc. A7 e A8) - avrebbe, dunque, dovuto presentare istanza, nel 1994 per ottenere il sussidio 1995, nel 1995 per ottenere il sussidio 1996, rispettivamente, nel 1996 per ottenere il sussidio 1997.
D’altra parte, l’assicurato, trattandosi del sussidio per il 1998, ha correttamente presentato la sua istanza nel corso del 1997, così come risulta dalla decisione formale 31 ottobre 1997 dell’ICAS (cfr. doc. A6).
Non vi é dubbio alcuno che ci si trova qui confrontati a sussidi che sono stati richiesti nella forma retroattiva
In casu - trovandosi abbondantemente entro il termine di cinque anni - il diritto di chiedere il sussidio retroattivo non può certo essere ritenuto perento ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 LCAMal.
Se ne deduce, quindi, che il caso di specie dev’essere vagliato alla luce del disposto dell’art. 55 LCAMal. In particolare, lo scrivente TCA dovrà valutare se il ritardo nella presentazione delle istanze di sussidio, appaia o meno giustificato da “motivazioni particolari e fondate”, tenuto conto che il cpv. 3 della succitata disposizione precisa - tutto sommato inutilmente - che la negligenza non rappresenta “... un motivo valido per il riconoscimento del sussidio nella forma retroattiva”.
__________, nel ricorso 15 gennaio 1999, non ha addotto il benché minimo motivo suscettibile di giustificare il ritardo nell’inoltro delle diverse istanze di sussidio. Egli ha semplicemente fatto stato di una difficile situazione finanziaria che gli avrebbe impedito di pagare regolarmente i premi alla propria Cassa malati.
Interrogato al riguardo dall’ICAS, l’assicurato, in data 13 novembre 1998, aveva, ciò nondimeno, affermato d’aver “... solo ora richiesto il sussidio per gli anni 1995-1996-1997, perché prima non eravamo al corrente ed in seguito parlando con la nostra Agenzia della Cassa malati __________, ci hanno indicato la possibilità di richiedere i sussidi per gli anni arretrati, ...” (doc. 1 - la sottolineatura é del redattore).
Da quanto precede, traspare che all’origine del ritardo é vi stata, principalmente, l’ignoranza dell’insorgente in merito al diritto al sussidio ed alla relativa procedura prevista dalla legislazione cantonale.
In risposta di causa, l’autorità amministrativa ha fermamente negato l’esistenza di validi motivi atti a giustificare la concessione dei pretesi sussidi retroattivi. A mente dell’ICAS - al più tardi al momento in cui il ricorrente ha ricevuto il modulo ufficiale riguardante il sussidio 1997 (verosimilmente nel corso degli ultimi mesi del 1996) - egli “... poteva rendersi conto della possibilità di ottenere anche eventuali sovvenzioni arretrate. A quel momento si poteva come minimo pretendere questo atto di accertamento complementare da parte dello stesso interessato” (cfr. IV, p. 2).
Tutto ben considerato, questa Corte non può che fare propria la tesi manifestata dall’autorità amministrativa convenuta.
È, infatti, fuor di dubbio che non é assolutamente scusabile il fatto d’ignorare l’esistenza medesima del diritto al sussidio.
In primo luogo, regolarmente, ogni anno, il Cantone procede, al riguardo, ad una capillare informazione degli amministrati, attraverso i media, di modo che un individuo che presta anche solo un minimo d’attenzione a quello che accade attorno a sé, non può certo pretendere di non esserne al corrente.
D’altra parte, considerata la problematica situazione finanziaria e le conseguenti difficoltà ad onorare il premio della Cassa malati, da __________ ci si sarebbe ragionevolmente potuti attendere che provvedesse, perlomeno, ad assumere - tempestivamente - informazioni circa la possibilità d’essere posto al beneficio del sussidio nonché circa le modalità da ossequiare per ottenerlo.
Sulla scorta di quanto precede, si deve concludere che l’assicurato ha agito in maniera negligente, di modo che il ritardo nell’inoltro delle istanze di sussidio non é supportato da alcun motivo meritevole d’essere protetto in questa sede: le condizioni poste dall’art. 55 cpv. 2 LCAMal non appaiono, pertanto, realizzate.
Concludendo, é a ragione che l’ICAS, con l’impugnata decisione su reclamo, ha negato a __________ il diritto al sussidio nella forma retroattiva.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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