AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.63
Data decisione, Autorità: 02.06.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00063
grw/nh
Lugano 2 giugno 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 18 marzo 1999 di
__________,
contro
la decisione del 5 marzo 1999 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione 30.12.1998, l'ICAS ha respinto l'istanza con cui __________, __________, __________, chiedeva il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 1999.
Analoga sorte ha avuto, il 5.3.1999, il reclamo interposto dall'istante contro tale decisione.
1.2. Con tempestivo ricorso __________ ha riproposto la propria richiesta affermando quanto segue:
" ... Allegato alla presente vi invio la dichiarazione d'imposta 1999/2000, dove potrete constatare il mio reddito imponibile molto inferiore a quello che considerate nella vostra lettera del 5 marzo 1999.
Sono molto delusa della vostra decisione, ma spero che possiate prendere nuovamente in considerazione la mia richiesta di sussidio, in quanto il mio reddito non supera assolutamente i fr. 22'000.-. " (I)
1.3. In risposta, l'IAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito (III).
1.4. Con replica 22 aprile 1999, la ricorrente ha chiesto al TCA
" di verificare il calcolo dal quale risulta il superamento dei limiti di reddito..." (V)
In duplica, l'IAS ha ribadito la richiesta di reiezione del gravame (VIII).
Considerato in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. Conformemente a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal: si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.- e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr art 1 lett. c D.E. 18.11.1997)
Di regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore:
a) del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b) di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
(art 30 LCAMal)
Per il 1999, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di competenza (D.E. 20.10.1998).
2.3. In concreto, risulta in modo incontrovertibile dalla notifica di tassazione che, nel biennio di riferimento, la ricorrente, persona sola ai sensi dell'art 26 LCAMal, ha avuto un reddito imponibile pari a fr. 25.065 .-, dunque, un reddito determinante di fr. 26.000.- .
Si tratta, dunque, di un reddito imponibile superiore al limite fissato dalla legge per il diritto al sussidio delle persone sole.
La ricorrente non contesta tali dati ma sostiene che essi non corrispondono alla sua attuale reale situazione finanziaria.
Le censure della ricorrente non possono trovare accoglimento.
Infatti, come risulta dal rapporto della Commissione della gestione del Gran Consiglio al messaggio 10 novembre 1992 relativo alla modifica della LCAM, per ovviare alla circostanza secondo cui "i dati fiscali non sempre - e non necessariamente - danno un'immagine fedele della realtà economica più recente" (p. 10), la LCAM ha posto quale "dato acquisito" (cfr rapporto p. 11) unicamente:
" il ricorso alla tassazione intermedia, quale specchio della situazione economica più vicina alla realtà. Ciò potrà servire, in modo particolare, in caso di mutazioni (matrimonio, separazione, decesso di un congiunto, inizio o cessazione dell'attività lucrativa,...).
In queste circostanze, la correzione del sussidio (o la nascita del diritto oppure la revoca ) ha effetto a partire dalla data in cui viene definito l'inizio dell'assoggettamento intermedio. In assenza di tassazione intermedia, le uniche mutazioni che verranno considerate in tempi reali saranno quelle attinenti all'obbligo assicurativo stesso, ossia nascite, elezioni di residenza, decessi e trasferimenti di domicilio (o di dimora o fine di permesso stagionale)."
(cfr rapporto p. 11).
D’altra parte, l’art 67 RegLCAM non prevede la possibilità di fare astrazione dai dati fiscali nei casi come quello della ricorrente.
Pertanto, ritenuto che il reddito imponibile supera il limite posto per il diritto al sussidio, la decisione impugnata è conforme alla legislazione cantonale applicabile.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster