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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.1999.75
Data decisione, Autorità: 03.08.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 36.99.00075
grw/nh
Lugano 3 agosto 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 16 aprile 1999 di
__________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. __________ è assicurata contro le malattie nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso la __________.
Essendo l'assicurata in mora nel pagamento dei premi, la cassa ha avviato nei suoi confronti una procedura esecutiva tendente all'incasso di fr. 3.762, 89 corrispondenti ai premi per i mesi novembre e dicembre 1996, per l'anno 1997 e diverse partecipazioni ai costi.
L'escussa ha interposto opposizione al P.E. no __________ notificatole il 5.5.1998 dall'UE di __________.
La cassa, con decisione formale 15.12.1998 ha rigettato tale opposizione.
1.2. Con petizione (recte: ricorso) 16.4.1999 __________ ha adito lo scrivente TCA affermando quanto segue:
" In riferimento al precetto esecutivo __________ con il quale la Cassa malati __________ mi ha chiesto il versamento dell'importo di fr. 3'762.80, chiedo al Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni di restituzione del termine di opposizione contro la decisione 15.12.1998.
Infatti la lettera del 15.12.1998 con la quale mi viene rigettata l'opposizione al precetto esecutivo, non mi è mai stata recapitata.
Chiedo quindi che mi venga assegnata un nuovo termine di 30 giorni per fare opposizione alla decisione 15.12.1998." (I)
1.3. La __________, con risposta 10 maggio 1999, ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
2.1. Giusta l'art 86 LAMal, eccezion fatta per i casi in cui l'assicuratore, malgrado la richiesta in tal senso, non emana alcuna decisione o decisione su opposizione - ipotesi non realizzata nella fattispecie - l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal.
L'opposizione é una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr, per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 286; S.J. 1997 p. 452ss) e, in assenza di disposizioni transitorie specificamente relative alle norme procedurali, gli art 80 e seg LAMal si applicano a partire dalla loro entrata in vigore anche se le vertenze cui le decisioni si riferiscono sono sorte quando ancora la LAMal non era in vigore (cfr, per l'immediata applicabilità dei rimedi di diritto, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., p. 52).
In concreto, la questione che __________ ha sottoposto allo scrivente TCA non ha fatto oggetto nè di una decisione formale nè di una decisione su opposizione: il ricorso presentato deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.
L'atto con cui l'assicurata afferma di non avere mai ricevuto la decisione formale con cui la cassa convenuta ha rigettato l'opposizione interposta dall'assicurata al P.E. no __________ notificatole il 5.5.1998 dall'UE di __________ e, pertanto, chiede l'assegnazione di un nuovo termine per ricorrere contro di essa va inviato alla __________ che su di esso si dovrà esprimere con una decisione formale e, eventualmente, con una decisione su opposizione.
Soltanto contro questa eventuale decisione su opposizione l'interessata potrà, se del caso, adire lo scrivente TCA.
Parimenti irricevibili sono le altre questioni sollevate dall'assicurata (III e VII) ritenuto che nemmeno su di esse la cassa si è pronunciata con una decisione su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono inviati alla __________ affinché proceda secondo quanto indicato nei considerandi.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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