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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.1999.90
Data decisione, Autorità:
17.08.1999, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
36.99.00090
grw/nh
Lugano
17
agosto 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sulla petizione del 25 maggio 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto - che, con petizione 25 maggio
1999, __________ ha chiesto la condanna della __________ "al
riconoscimento dell'incapacità lavorativa ed il versamento delle prestazioni di
indennità giornaliera" anche dopo il 1.2.1999" (I);
-
che la petizione è stata
intimata al __________ con il termine di 20 giorni per l'inoltro della
risposta (II);
-
che, con istanza 2.6.1999,
l'__________ ha chiesto la sospensione della causa per potere procedere a nuovi
accertamenti medici ritenuti necessari visto il contenuto di un documento
prodotto con la petizione e "mai pervenuto prima alla convenuta"
(III);
-
che l'istanza di
sospensione è stata accolta (IV);
-
che, il 9 luglio 1999, la
cassa convenuta ha comunicato quanto segue al TCA :
" Nella causa summenzionata,
sospesa dietro nostra richiesta a causa di ulteriori indagini istruttorie,
posso comunicare che l'assicurata è stata sottoposta ad una visita da parte di
un altro fiduciario. Dal relativo rapporto si evince che si giustifica il
riconoscimento di un'inabilità lavorativa totale anche oltre il 31 gennaio 1999
ed a tutt'oggi. La convenuta riprenderà quindi il pagamento dell'indennità
giornaliera assicurata, dal 1° febbraio 1999, riservandosi comunque il diritto
di far visitare nel futuro l'assicurata da parte di un medico fiduciario, per
verificare l'inabilità. I versamenti non verranno sospesi fino al momento in
cui l'inabilità sarà certificata. Con queste premesse, proponiamo di dichiarare
la petizione come divenuta priva d'oggetto." (VII)
- che, giusta l'art 352 cpv
1 e 2 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art 23 LPTCA,
l'acquiescenza di una parte così come la transazione pongono fine alla lite
e il giudice ne dà atto alle parti stralciando la lite dal ruolo;
Per questi motivi
in applicazione degli art 23 LPTCA e 351 e 352 CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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