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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2000.29
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00029
grw/nh
Lugano
12 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2000
di
__________,
contro
la decisione del emanata da
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto che, - con ricorso
21.2.2000 __________ ha adito lo scrivente TCA rilevando quanto segue:
" In
esito ad un intervento di Tunnel carpale e sinoviectomia dei flessori del IV e
V dito a sinistra all'altezza del canale osteofibroso, il dott. __________ mi
ha ordinato una serie di sedute di ergoterapia.
Con lettera del 6.07.1999 la Cassa malati __________ prende a
carico solo parzialmente queste sedute di fisioterapia.
Ciò non corrisponde al giusto, in quanto l'art. 6 cpv. 3
dell'Ordinanza sulle prestazioni indica chiaramente che per la rimunerazione di
ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica: nuova prescrizione
medica che qui c'è stata (confronta allegato).
A tre riprese ho protestato nei confronti della Cassa malati: la
prima volta in data 1° settembre 1999, la seconda volta in data 5 novembre 1999
e l'ultima volta in data 3 gennaio 2000.
In ognuna di queste mie lettere raccomandate chiedevo alla Cassa
malati di indicarmi i rimedi di diritto nel caso di risposta negativa.
Orbene, a tutt'oggi non ho ricevuto alcun riscontro da parte
dell'assicuratore; e ciò nonostante la legge assegni all'assicuratore un
termine di 30 giorni per evadere le richieste in questo senso in provenienza
dagli assicurati.
Questo caso è del resto assai semplice, per cui non si giustifica
nel modo più assoluto un ritardo così macroscopico nel fornirmi una semplice
risposta al riguardo.
A non averne dubbio, in questo caso ci troviamo confrontati con un
atteggiamento palesemente defatigatorio da parte della Cassa malati, che deve
essere sanzionato da questo Tribunale.
Alla luce di queste considerazioni, chiedo quindi che la Cassa
malati __________ sia condannata a prendere a carico tutte le prestazioni di
ergoterapia prescritte dal dott. __________ …. " (I)
- con atto
8 marzo 2000 la __________ ha comunicato al TCA di avere provveduto "in
data odierna ad inviare all'assicurata, signora __________, la decisione
secondo l'art 80 LAMal con diritto di ricorso" (III) precisando quanto
segue:
"
… Il ritardo nel rispondere alla nostra
assicurata è dovuto soprattutto alla fluttuazione del personale nel reparto
della Svizzera italiana come anche al sovraccarico di lavoro degli ultimi
mesi…" (III)
- il 14
marzo 2000 la ricorrente ha inviato allo scrivente TCA copia dell'opposizione
inoltrata contro la decisione emessa dalla __________ con la seguente
comunicazione:
"
…
Copia per conoscenza:
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
con l'avvertenza che si ritira il ricorso 21 febbraio 2000 ritenuto che lo
scopo di quel ricorso è stato raggiunto.
Si chiede lo stralcio della causa senza
spese." (IV)
Pertanto, in applicazione degli art 23 LPTCA e 352
CPC
dichiara e pronuncia
1.- La causa é stralciata dai ruoli.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna
Roggero-Will
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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