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Numero d'incarto:
36.2000.43
Data decisione, Autorità:
26.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2000.00043
grw/nh
Lugano
26 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2000 di
__________,
contro
la decisione del 24 febbraio 2000 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 30.11.1999, l'IAS ha respinto l'istanza con cui __________ chiedeva
il sussidio previsto dalla legge cantonale sull'assicurazione contro le
malattie (in seguito: LCAMal) per l’anno 2000.
Analoga
sorte ha avuto, il 24.2.2000, il reclamo interposto dall'istante contro tale
decisione.
1.2. Con
tempestivo ricorso __________ ha riproposto la propria richiesta affermando
quanto segue:
"
In merito alla decisione sopraccitata faccio
ricorso per i seguenti motivi: il 27 ottobre 1999 avevo inoltrata la domanda di
sussidio dell'assicurazione malattia per l'anno 2000 in quanto non superavo un
reddito imponibile di fr. 22'000.- (vedi fotocopia della notifica di tassazione
del 31 maggio 1999).Ora con decisione del 24 febbraio 2000 mi è stata trasmessa
una decisione negativa adottando un reddito medio mensile di fr. 2'965.30 che
però non è giusto in quanto la 13 mensilità ricevuta solo nel 1999 era compresa
nel reddito lordo mensile di fr. 3'000.-. Sono attualmente ancora in Cassa
disoccupazione e percepisco fr. 1'952.- mensili con i quali non posso
sicuramente pagare i premi della cassa malattia.
Vogliate quindi rivedere la decisione
sopraccitata ed accordarmi il sussidio della cassa malattia per l'anno 2000.
Sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione ed in attesa della vostra
decisione positiva, con stima saluto cordialmente." (I)
1.3. In risposta,
l'ICAS ha postulato la reiezione del gravame con argomenti di cui diremo, per
quanto occorra, in seguito.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle
prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai
sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella
causa D.C.).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con decreto
esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art 49
LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 18.11.1997)
Di
regola, il reddito determinante risulta dalla somma arrotondata al mille
franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
(art 30
LCAMal)
Per il
2000, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione 1997/98
oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 20.10.1998).
Dalla
notifica di tassazione per il biennio indicato dal Consiglio di Stato risulta
un reddito imponibile pari a fr. 31'261.- (V): dunque, un reddito che esclude
il ricorrente - persona sola - dal diritto al sussidio.
L'istante
ha fatto valere un peggioramento della sua situazione finanziaria.
Giusta
l'art 67 lett. m RegLCAM (cfr. art 2 lett. m del D.E. 27.10.1999), l'Istituto
delle assicurazioni sociali procede autonomamente all'accertamento del reddito
determinante al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile, in
caso di diminuzione importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato
desumibile dai parametri fiscali applicabili.
Sulla
base di detto disposto, l'IAS ha proceduto ad accertare il reddito lordo di cui
il ricorrente ha beneficiato nel 1999: correttamente, ne ha determinato
l'ammontare in fr. 35.584.-
(fr.
31.050 corrispondenti al salario lordo per i mesi da marzo a dicembre 1999 +
fr. 4.534.- corrispondenti all'indennità di disoccupazione; cfr. doc. 5 e 6).
Ritenuto
che il reddito così determinato risulta essere inferiore al reddito lordo
considerato ai fini fiscali per il biennio 1997/98, l'amministrazione ha
proceduto alla sua conversione in reddito imponibile ai sensi dell'art 52 cpv.
2 RegLCAM ottenendo un reddito determinante pari a fr. 27.000.-
Dunque,
un reddito ancora superiore al limite posto dall'art 1 lett. c DE 27.10.1999
per il diritto delle persone sole al sussidio previsto dalla LCAMal: pertanto,
la decisione impugnata deve essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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