AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.107
Data decisione, Autorità:
10.06.2003, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00107
cs/cd
Lugano
10 giugno 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian
Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 15 ottobre
2001 di
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
Cassa Malati __________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
ha concluso con la __________ alcune assicurazioni complementari (Ambulatoriale
__________, Ospedale, Cure dentarie, Cura di lunga durata stazionaria,
complementare __________, cfr. doc. _).
L'assicurato
è affetto da alcuni anni da diverse patologie, quali la cardiopatia ischemica,
l'arteriopatia diffusa, la diplopia, il diabete mellito, la sindrome
ansio-depressiva, la psoriasia (doc. _).
L'interessato
ha inoltre subito l'amputazione di entrambi gli arti inferiori sotto il
ginocchio. Le operazioni sono state eseguite tra il mese di dicembre 1998 e il
mese di aprile 1999 (doc. _). Dal mese di settembre 1998 al mese di luglio 2000
è stato ricoverato presso l'Ospedale __________, l'Ospedale di __________ e la
Clinica __________, oltre ad alcuni ricoveri in cliniche della Svizzera tedesca
(cfr. doc. _).
Nel corso
del mese di novembre 1998, la moglie dell'attore ha contattato la __________,
al fine di ottenere una diminuzione dei premi pagati da lei e da suo marito.
In
seguito a questo incontro sono state eliminate le assicurazioni complementari
relative alle cure dentarie, alle cure di lunga durata stazionaria e
l'assicurazione complementare/medicina alternativa.
1.2. Con
petizione del 15 ottobre 2001 trasmessa alla Pretura del distretto di
__________, __________, rappresentato dall'avv. __________, rifacendosi agli
articoli relativi all'errore essenziale e al dolo, ha chiesto di accertare la
nullità della modifica contrattuale stipulata con la __________ inerente lo
stralcio delle coperture relative alla cura di lunga durata stazionaria e
all'assicurazione complementare-medicina alternativa e la validità della
polizza in vigore prima della modifica ad eccezione della copertura per la cura
dentaria.
Egli ha
in particolare rilevato:
"
(…)
Nel corso del mese di novembre 1998, la moglie dell'attore,
confrontata con l'ennesimo aumento del premio di assicurazione, ha preso
contatto con la signora __________ attiva presso l'ufficio di __________ della
convenuta, al fine di verificare se non era possibile contenere il premio per
sé stessa e il marito, in quel momento degente all'ospedale, se del caso
eliminando alcune coperture, quale ad esempio quella per la cura dentaria.
L'esito di detta verifica è stato, a ragion veduta, deleterio, poiché
l'impiegata ha consigliato di eliminare, oltre alla suddetta assicurazione per
cure dentarie, anche quella per l'assicurazione complementare/medicina alternativa
e quella relativa alle cure di lunga durata stazionaria.
Evidentemente, prima di effettuare una modifica che riguardava
entrambi i coniugi, la moglie dell'attore lo ha consultato, presso l'ospedale
di __________, dove il 27 novembre 1998 gli era stata amputata una parte di un
arto inferiore. Fidandosi della moglie e delle informazioni fornite
dall'impiegata della convenuta, l'attore non si è preoccupato del cambiamento
in atto, ritenendo, come era del resto normale, che la signora __________, che
oltretutto lo conosceva personalmente e aveva una chiara visione del suo
dossier, lo consigliasse al meglio. Inoltre, anche volendolo, in quel periodo
non sarebbe nemmeno stato in grado di occuparsi delle questioni
"amministrative", in quanto era in stato confusionale e assumeva
quantitativi importanti di farmaci, non da ultimo psicofarmaci. Senza contare
che durante il mese di novembre 1998 egli ha subìto due interventi, tra cui,
come detto, l'amputazione di un piede. Per finire, l'attore ha acconsentito
alla modifica della polizza, con effetto marzo 1999 (cfr. doc. _).
Prove: c.s.,
richiamo/sub. edizione dall'agenzia secondaria della convenuta __________, sub.
dall'agenzia principale di __________, del dossier completo inerente l'attore,
con particolare riferimento ad un eventuale scambio di corrispondenza.
Nei periodi successivi, come riferito, l'attore ha subito ogni
sorta di intervento ed è rimasto pressoché ininterrottamente in ospedale, vuoi
per gli interventi, vuoi per la riabilitazione. Nel mese di ottobre 2000 si è
poi rivolto alla scrivente, al fine di farsi assistere in numerose procedure,
ritenuto che nel frattempo la sua situazione personale è precipitata, avendolo
la moglie lasciato e ritrovandosi in una condizione finanziaria disastrosa, proprio
poiché la malattia non gli ha più permesso di seguire convenientemente i suoi
affari. Constatata la situazione di confusione mentale, l'attore è poi stato
sottoposto a curatela amministrativa.
La sottoscritta, tra l'altro, ha verificato pure le sue coperture
assicurative, soprattutto poiché l'attore avrebbe di lì a poco dovuto prendere
una decisione importante, a sapere se rimanere ospite presso la Clinica
__________ e se si con quali coperture, viceversa se
trasferirsi altrove, e in tal caso pure con quali sostegni coperti
dalla sua polizza CM. La scrivente ha dunque preso contatto con le varie
assicurazioni, tra cui la convenuta. Dopo i controlli di rito, è dunque emerso
che, verosimilmente, l'attore aveva effettuato la modifica della polizza sopra
descritta, ciò che è apparso subito singolare, poiché al momento del
cambiamento egli aveva già subito le amputazioni e pertanto sarebbe stato del
tutto fuori luogo eliminare la copertura per la cura di lunga durata
stazionaria, di cui egli avrebbe quasi certamente avuto bisogno, così come
quella per la assicurazione complementare /medicina alternativa. Interpellato a
tal proposito, l'attore è letteralmente caduto dalle nuvole, affermando di non
aver cambiato la polizza, se non per eliminare la cura dentaria. Interpellata
la moglie in tal senso, la stessa ha confermato tale fatto.
Prove: c.s.
Stante quanto sopra, la scrivente ha dunque preso contatto con la
convenuta, per il tramite del direttore della Clinica __________, signor
__________ che ha organizzato un incontro con il signor __________ della
convenuta, ufficio di __________, svoltosi il 16 ottobre 2000 presso la
medesima clinica. Quest'ultimo, polizza e dossier alla mano, ha confermato
l'avvenuta modifica, di modo che a quel momento in poi è stato chiaro e certo
che modifica vi era stata.
Con scritto 20 ottobre 2000, la scrivente ha dunque chiesto alla
convenuta di reintegrare l'attore nella polizza originaria, poiché era ormai
evidente che egli era incorso in un errore essenziale nell'accettare la modifica,
non solo nettamente a suo sfavore, ma addirittura ad evento assicurato già
intervenuto (cfr. doc. _).
Con risposta 31 ottobre 2000, la convenuta ha sostenuto che
l'attore avrebbe sottoscritto le proposte di modifica assicurativa non solo con
cognizione di causa, ma anche che avrebbe avuto a disposizione un lasso di
tempo di alcune settimane, ovvero a suo dire più che sufficiente, per eseguire
le necessarie verifiche e rendersi conto delle conseguenza di quanto stava
pattuendo (cfr. doc. _).
In data 2 novembre 2001 la sottoscritta ha dunque risposto alla
lettera di cui al precedente capitolo, rammentando alla convenuta che l'attore
si trovava ricoverato in ospedale da ormai due anni consecutivi (cfr. doc. _),
di modo che era sicuramente incorso in un errore nel modificare la polizza,
abbinato ad una consulenza pessima a cura della signora __________. Se egli non
se ne è reso conto prima, è solo ed unicamente poiché, proprio siccome degente,
non aveva avuto bisogno di nessun'altra copertura, se non quella ospedaliera
acuta. Per contro, quando si è trattato di lasciare la clinica, e dunque ha
avuto bisogno della copertura derivante dall'assicurazione complementare, ha
purtroppo messo a fuoco la situazione in cui, senza rendersi conto, si era
cacciato.
Dopo aver preannunciato una risposta compiuta in data 20 novembre
2000 (cfr. doc. _), la convenuta ha ribadito la sua precedente posizione con
scritto In data 15 dicembre 2000 (cfr. doc. _).
Prove: c.s.
Giusta l'art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu
indotto da errore essenziale.
Nel caso concreto è palese ed evidente che se l'attore avesse
compreso appieno la portata della modifica contrattuale, e meglio se
l'impiegata della convenuta glielo avesse illustrato, mai e poi mai avrebbe aderito
alla proposta. E' infatti impensabile che una persona lucida e cosciente decida
di annullare una copertura pagata per anni, quando aveva già subito
l'amputazione delle due gambe e dunque sapeva che avrebbe avuto bisogno della
copertura derivante dall'assicurazione complementare, quale ad esempio l'aiuto
domestico. La convenuta, che ha regolarmente coperto i costi ospedalieri e
pagato le fatture dei medici che lo hanno operato, ben sapeva il suo stato, ma
malgrado ciò, non lo ha reso attento di quello che a posteriori si sarebbe
rivelato un errore gravissimo. Va poi detto che seguendo la cronologia
ricostruita dalla convenuta, risulta che la moglie dell'attore si sarebbe
recata presso l'ufficio di __________ in data 26 novembre 1998. A quel momento
il marito aveva già subìto un primo intervento e avrebbe subìto l'amputazione
di una parte del piede sinistro il giorno seguente. Ovvio che era già più che
chiaro il tragico destino che lo aveva segnato.
In definitiva, in nessun caso si può immaginare che una persona
così gravemente colpita come l'attore e con una necessità impellente e
definitiva di svariate cure ed assistenza, sapendo che le medesime avrebbero
dovuto essere assicurate per il resto della vita, possa aver deciso
scientemente e lucidamente di ridurre la sua copertura assicurativa a suo netto
discapito.
Prove: c.s.
Si è già detto ai capitoli che precedono che, a non averne dubbio,
l'attore, al momento della stipula della polizza - tra l'altro avvenuta a cura
della convenuta tramite correzione manuale della polizza medesima (!) - è
incorso in un errore essenziale.
Ci si chiede tuttavia se non si è confrontanti con un caso di
dolo, per lo meno eventuale, ex art. 28 CO. Risulta infatti incomprensibile
come l'impiegata della convenuta, perfettamente al corrente della situazione,
abbia potuto scientemente consigliare i coniugi __________ sullo stralcio delle
posizioni in discussione, ben sapendo e ben conoscendo lo stato di salute del
marito, rispettivamente come non abbia compreso che i medesimi, con tutta
evidenza, stavano incorrendo in un errore. Ad ogni buon conto, l'istruttoria
dovrà appurare il comportamento dell'impiegata in questione, di cui in ogni
caso è responsabile la convenuta.
Prove: c.s.
Indipendentemente dall'intervenuto errore essenziale, sub. dolo,
va detto che in base all'art. 9 LCA il contratto d'assicurazione è nullo se al
momento in cui fu conchiuso il rischio era già scomparso o il sinistro era già
accaduto. Evidentemente detta norma non può valere unilateralmente a favore
della compagnia assicurativa, ma anche dell'assicurato. Pertanto, così come la
prima non copre un rischio inesistente o un sinistro già accaduto, allora non
può nemmeno bellamente sbarazzarsi della copertura di un assicurato già colpito
dal sinistro. Un'interpretazione diversa di detta norma costituirebbe una
disparità difficilmente giustificabile, in chiaro urto non solo con il
sentimento di giustizia, ma anche con il buon senso. Nel caso concreto, per
ammissione della convenuta le polizze modificate "sono pervenute
debitamente firmate dal signor __________ dal 22.02. al 25.02.1999" (cfr.
doc. _) e la mutazione assicurativa sarebbe entrata in vigore a far tempo dal
01.03.1999. A tal proposito si precisa che in data 12 gennaio1999 l'attore ha
subito una seconda amputazione al piede sinistro, il 3 febbraio 1999
l'amputazione a metà gamba, il 15 febbraio 1999 un'ulteriore amputazione,
mentre le tre successive, relative all'altra gamba, sono avvenute tra il 7
marzo 1999 e il 28 aprile 1999. Ciò significa che l'evento assicurato era già
avvenuto e che pertanto una modifica della copertura a svantaggio
dell'assicurato era ed è nulla.
(…)
La petizione è accolta.
Di conseguenza è accertata:
. la nullità della modifica contrattuale stipulata tra la __________,
tramite l'Ufficio di __________ e il signor __________, intervenuta con effetto
- marzo 1999, inerente lo stralcio delle coperture LOO (cura di lunga durata
stazionaria) e MOO (assicurazione complementare-medicina alternativa);
. la validità della polizza in vigore prima della suddetta
modifica, ad eccezione della copertura GOO per la cura dentaria." (cfr.
doc. _)
1.3. Il 13
dicembre 2001 il Pretore, accertata la sua incompetenza, ha trasmesso gli atti
al TCA (doc. _).
1.4. Con risposta
del 29 gennaio 2002 la Cassa propone la reiezione della petizione e afferma in
particolare:
"
(…)
Con data 12 ottobre 1998 egli ha ricevuto le polizze per lui e per
sua moglie, con i nuovi premi per l'anno 1999. In seguito la signora __________
ha reso visita alla nostra agenzia di __________, asserendo che l'aumento dei
premi per il 1999 era eccessivo, chiedendo nel contempo una consulenza per
diminuire il premio mensile. Considerato che l'aumento della franchigia non
poteva assolutamente essere preso in considerazione quale possibilità di
risparmio per i coniugi __________ (soluzione che è poi stata accettata per il
figlio), non restava altro che sopprimere le esistenti assicurazioni
complementari. La signora __________ è stata informata dalla responsabile d'agenzia
in merito alle prestazioni delle singole assicurazioni, la cui copertura ella
voleva eventualmente sopprimere. Dopo alcuni giorni il signor __________ ha
telefonato all'agenzia di __________ ponendo ancora alcune domande ed è stato
informato dalla responsabile d'agenzia. Allora la questione della riduzione del
premio era assolutamente prioritaria. Quindi la signora __________ ha ricevuto
indietro le polizze con l'indicazione delle modifiche auspicate con effetto dal
1° gennaio 1999, che ha poi trasmesso all'agenzia principale di __________
affinché si eseguissero le relative mutazioni. Gli atti sono giunti a tale
agenzia il 26 febbraio 1999 e l'annullamento richiesto delle assicurazioni
complementari ha avuto luogo il 1° marzo 1999. Ciò ha generato le nuove polizze
per l'anno 1999, che sono state inviate ai coniugi __________.
(…)
Nella primavera del 2000 si è posta la questione relativa
all'uscita del paziente dalla Clinica di riabilitazione __________ e
dell'ulteriore ricovero. II signor __________ è passato quindi alla Clinica
__________, dove è stato curato ulteriormente quale paziente acuto. In autunno
si è posta quindi la questione della necessità del ricovero ospedaliero per
malattia acuta e la rappresentante legale dell'attore si è rivolta a noi, tra
l'altro per l'assicurazione complementare, cura di lunga durata (cat.
__________) disdetta con effetto dal 1° gennaio 1999.
(…)
- In caso di
modifica del rapporto assicurativo (ad esempio adeguamento dei premi) è data la
possibilità di disdetta secondo la cif. 7.1 CGA LCA. In tal senso l'assicurato
ha il diritto di disdire per la fine del semestre civile in corso la parte del
contratto interessata dalla modifica. I coniugi __________ hanno fatto uso di
questo diritto di disdetta, quando hanno voluto sciogliere le assicurazioni
complementari cat. __________, __________ e __________, in seguito all'aumento
dei premi per l'anno 1999, disdetta eseguita con effetto al 31 dicembre 1998.
Le citate assicurazioni complementari sono state escluse dalla polizza, con
firma di proprio pugno dell'assicurato, in data 26 novembre 1998. Tali atti
sono giunti alla nostra agenzia principale di __________ il 26 febbraio 1999.
Dato che si trattava di un contratto reciproco e le firme erano indicate con
data 26 novembre 1998, ossia il giorno in cui la signora __________ ha reso
visita alla gerente dell'agenzia di __________ in merito alla disdetta, abbiamo
accettato la disdetta straordinaria con effetto al 31 dicembre 1998, a
prescindere dalla ricezione degli atti presso l'agenzia principale di
__________, procedendo alla mutazione il 1° marzo 1999.
Prova:
copia (microfilm) della polizza d'assicurazione
- signor __________ - del 12 ottobre 1998
Annesso _
copia (microfilm) della polizza
d'assicurazione - signora
__________ - del 12 ottobre 1998
Annesso _
-
La
rappresentante legale dell'attore fa da una parte valere il fatto che al
momento della sua disdetta l'attore si trovava in procinto di sottoporsi
all'amputazione del suo piede sinistro, rispettivamente nel mese di febbraio
1999, dopo diverse operazioni si sarebbe trovato in uno stato eccezionale e
sotto l'influsso di medicamenti, non da ultimo psicofarmaci (pag. 4 punto 3).
AI momento della firma egli si sarebbe trovato in stato di errore essenziale
(art. 23 CO) (pag. 6 punto 5). D'altra parte, in applicazione per analogia
dell'art. 9 LCA, l'annullamento delle assicurazioni complementari cat.
__________ e __________ sarebbe nullo (pag. 7 punto 7).
-
Le assicurazioni
qui in questione sono coperture per eventi che si verificano dopo la
stipulazione del contratto (Kommentar zum VVG, Basel 2001, Urs Ch. Nef, Art. 9
RZ 2). Per quanto riguarda l'ambito obiettivo di validità della norma si indica
che non si intendono soltanto le nuove stipulazioni, bensì anche i contratti di
modifica (ad esempio l'ampliamento della copertura, l'aumento della somma
d'assicurazione) e un'applicazione analoga è confermata secondo la dottrina e
la giurisprudenza in relazione alla rimessa in vigore dopo interruzione del
contratto d'assicurazione e della prevenzione che va oltre l'ambito
obbligatorio (Nef a.a.O. RZ 4 e 7). L'applicazione per analogia in merito alla
disdetta di un contratto d'assicurazione sarebbe contravvenente allo scopo della
norma relativa all'art. 9 LCA (Nef a.a.O. RZ 1) e pertanto non può essere
considerata.
-
Anche se
l'applicazione per analogia di questa disposizione fosse possibile, dovrebbero
essere soddisfatti i presupposti per il caso in oggetto. Per insorgere dell'evento
temuto ai sensi dell'art. 9 LCA, s'intende il verificarsi degli effetti dei
rischio assicurato (Nef a.a.O. RZ 15). Per l'assicurazione cat. __________ ciò
non viene fatto valere, per l'assicurazione cat. __________ la rappresentante
legale dell'attore si basa sulle operazioni intervenute fino al mese di
febbraio 1999, che rappresenterebbero il verificarsi dell'evento assicurato
prima del momento in cui si suppone sia stata formata la disdetta. II rischio
assicurato nell'assicurazione di lunga durata stazionarie è, secondo la cif.
1.1 CC LCA, la degenza in istituti o reparti (ad esempio: in case
medicalizzate) appropriati, riconosciuti dalla pianificazione cantonale degli
ospedali e delle case di cura, in caso di degenza di malati cronici bisognosi di
medicalizzazione. La premessa per le prestazioni è data dalla necessità di
assistenza sanitaria della persona assicurata. Nel caso in oggetto l'attore
necessitava però dall'inizio e fino all'uscita dalla Clinica __________ delle
cure per malattia acuta, di modo che sono state garantite e corrisposte le
relative prestazioni. Le premesse per le prestazioni dalla cat. __________ non
sono mai state soddisfatte. Pertanto il rischio assicurato non si è verificato
nel mese di novembre 1998 né in quello di febbraio 1999 né in seguito. Anche da
questo punto di vista non si può considerare l'applicazione per analogia
dell'art. 9 LCA.
-
La
rappresentante legale dell'attore fa valere un errore essenziale secondo l'art.
23 CO. Chi si appella agli effetti legali dell'art. 23 CO deve dimostrare
l'errore essenziale, la sua essenza, come pure la causalità tra errore e
spiegazione (Kommentar zum Obligationenrecht Band I, 2. Aufl. Basel 1996,
Ingeborg Schwenzer, Art. 23 RZ 12). La rappresentante dell'attore tenta di dare
tale dimostrazione adducendo che una persona che si trovasse nello stato di
salute di allora dell'attore, essendo in grado di intendere ed agire secondo
ragione, non darebbe mai la disdetta delle assicurazioni complementari cat.
__________ e __________ (pag. 6). In tal senso si afferma che in quel momento
l'attore non era in grado di intendere e di agire a causa dell'imminente,
rispettivamente dell'eseguita amputazione e degli effetti dei relativi
medicamenti.
-
Ai sensi
del CC è capace di discernimento qualunque persona che non sia priva della
facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di
infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile (art. 16
CC). Con ciò è capace di discernimento chi, da una parte, dispone della
capacità di riconoscere e ponderare il senso e l'utilità, come pure gli
effetti, di un determinato comportamento e, d'altra parte, dispone della
facoltà di agire secondo libera volontà nel contesto di tale discernimento. II
legislatore presuppone l'incapacità di discernimento quando sono date
determinate condizioni che, secondo l'esperienza della vita o le cognizioni di
carattere medico e scientifico possono impedire il discernimento, la
ragionevolezza o la resistenza contro le eventuali pressioni interiori
(impressionabilità, immaturità mentale o malattia) o esterne (influsso di
terzi). La legge cita, ad esempio, l'età infantile, le malattie mentali, la
debolezza mentale, l'ebbrezza o stati simili (Kommentar zum ZGB, Basel 1996,
Margrith Bigler-Eggenberger, Art. 16 RZ 3f.). L'onere probatorio compete alla
persona che contesta la capacità di discernimento. Essa deve dimostrare che al
momento determinante mancava la capacità di agire ragionevolmente
(Bigler-Eggenberger a.a.O. RZ 48).
-
La
rappresentante legale dell'attore non ha fornito tale dimostrazione. In base
agli atti medici per il periodo a partire da ottobre 1998 si rileva piuttosto
che non c'erano indizi di uno stato d'eccezione, in particolare che non sono
stati somministrati psicofarmaci nel periodo in questione. Nel rapporto della
Clinica federale di riabilitazione __________ del 16 agosto 1999 appare per la
prima volta la diagnosi accessoria "sindrome ansiodepressiva trattata con
attuale sintomatologia disforica". II periodo di valutazione della clinica
inizia dalla data d'entrata 17 maggio 1999. In precedenza questa diagnosi
accessoria non era stata mai pronunciata.
Prove: copie della __________ del 13 dicembre
1999
Annesso _
-
Dalle
affermazioni della rappresentante legale dell'attore risulta che, da una parte,
nessuno, trovandosi nella situazione dell'attore, sarebbe stato in grado di
occuparsi di simili "questioni amministrative" (pag. 4 punto 3) e,
d'altra parte, si afferma che fin dall'inizio l'attore avrebbe voluto annullare
soltanto la cat. __________ e che avrebbe istruito sua moglie in tal senso
(pag. 5 punto 3). Pertanto deve essersi occupato della questione. Inoltre
l'attore non contesta il fatto che la consulenza personale a sua moglie, come
pure la sua telefonata all'agenzia di __________, abbiano avuto luogo, così
come confermato per iscritto dalla gerente. II fatto che la signora __________
non volesse procedere definitivamente senza aver consultato suo marito e che
gli atti sono giunti soltanto in seguito per l'esecuzione della mutazione
presso l'agenzia principale di __________, attesta piuttosto che la decisione
presa era stata ponderata e non è avvenuta in condizioni di pressione.
-
Per il
resto si afferma per l'ennesima volta che la gerente della nostra agenzia di
__________ aveva "una chiara visione del suo dossier" (pag. 4 punto
3). II rimprovero si centra sul fatto che il tenore dell'art. 28 CO si
considera soddisfatto e si indica che "perfettamente al corrente della situazione"
la signora __________ abbia potuto scientemente consigliare i coniugi
__________ sullo stralcio delle posizioni in discussione, ben sapendo e ben
conoscendo lo stato di salute del marito, rispettivamente come non abbia
compreso che i medesimi, con tutta evidenzia, stavano incorrendo in un errore
(pag. 6 punto 6).
-
Contestiamo
esplicitamente tale affermazione. Anche se informazioni come l'indirizzo, il
volume d'assicurazione delle persone assicurate ed i conteggi delle prestazioni
delle persone assicurate possono essere consultati tramite il sistema EED, i
gerenti non hanno conoscenza dei dossier e tanto meno dei dati medici, in
quanto tali informazioni vanno unicamente al medico fiduciario, già soltanto
per motivi di protezione dei dati. Inoltre, al momento dei colloqui in
questione, l'evoluzione medica del signor __________ non era ancora chiara e,
in ogni caso, dal punto di vista medico non si parlava di assistenza sanitaria,
altrimenti egli non sarebbe stato oggetto per diversi mesi di cure
riabilitative, per altro riuscite, quale paziente in trattamento acuto. Come
poteva la nostra gerente, in tale situazione, valutare se disdicendo la cat.
__________ l'attore correva un rischio e di che genere? La signora __________
poteva soltanto spiegare quali prestazioni comprendeva la categoria
assicurativa in questione. E questo è quante ella ha incontestabilmente fatto
(vedi punto 9). Come già detto al punto 5, il rischio oggetto
dell'assicurazione cat. __________ (necessità di assistenza sanitaria
stazionaria in un istituto corrispondente) non è insorto, neanche fino ad oggi.
Chi, conoscendo le prestazioni assicurative alla quali rinuncia, decide di
disdire diverse assicurazioni allo scopo di ridurre il premio, è anche in
chiaro sul fatto l'eventualità fino a quel momento assicurata, potrebbe
verificarsi e assume personalmente tale rischio. Pertanto non si tratta di un
caso ai sensi dell'art. 28 CO.
In
definitiva affermiamo che la disdetta del signor __________ del 26 novembre
1998, relativa alle assicurazioni cat. __________ e __________, ha avuto
effetto il 31 dicembre 1998 e che non è dimostrata la nullità in analogia
all'art. 9 LCA né l'errore essenziale ai sensi dell'art. 23 CO.
Sulla
base delle precedenti argomentazioni vi preghiamo di accogliere il nostro
petito." (cfr. doc. _)
1.5. Con scritto
del 10 febbraio 2002 l'assicurato ha chiesto:
"
(…)
Indipendentemente da quanto sopra, in ossequio al termine di dieci
giorni per presentare ulteriori mezzi di prova, scadente il 12 febbraio 2002,
confermo quelli precedentemente indicati nell'allegato di petizione e inoltre
richiedo che venga acquisito quanto segue:
• l'audizione non solo dei medici
curanti e dello psichiatra che si sono occupati del signor __________ duranti
le degenze presso gli ospedali di zona di __________, di __________, di
__________ e della Clinica __________, bensì pure del medico generico, dr.
__________ che lo ha assistito in precedenza e soprattutto nel momento critico
(ottobre/novembre 1998) in cui è iniziata la serie delle amputazioni;
• in merito
ai richiami già proposti dei dossier completi inerenti il signor __________
presso i precitati ospedali/cliniche, si precisa in particolare che viene
richiesta pure l'acquisizione delle rispettive cartelle sanitarie;
• perizia
tendente ad accertare, sulla base delle audizioni dei medici curanti, dei
dossiers e delle cartelle cliniche, lo stato di salute mentale del signor
__________ nei mesi da novembre 1998 a febbraio 1999, e meglio la sua capacità
di comprendere e affrontare la fase precontrattuale e contrattuale di modifica
delle polizza assicurativa." (cfr. doc. _)
1.6. Pendente
causa il TCA ha proceduto a numerosi accertamenti di cui si dirà in seguito.
in
diritto
2.1. Secondo
quanto disposto dall'art. 1a LAMal in vigore dal 1.1.2003, corrispondente al
vecchio art. 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie comprende
l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione di
indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e le
assicurazioni complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli
altri rami d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto
civile e sono rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge
federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi
giuridici nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni
complementari: se per la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla
procedura amministrativa (cfr. art. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle
seconde sono da intraprendere le vie di diritto previste per i litigi di
diritto civile.
Giusta
l'art. 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del 14.3.1994
sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura semplice e
spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta liberamente
le prove.
In
concreto la contestazione si fonda su una copertura assicurativa in materia di
prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A.
Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed. Helbing et Lichtenhahn 1996,
pag. 134), ambito nel quale le casse malati e gli altri istituti assicurativi
non sono autorizzati a emanare decisioni. Il TCA è pertanto competente a
statuire sulla petizione presentata dall'interessato.
2.2. Giusta
l'art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore
essenziale.
Per
l'art. 24 cpv. 1 CO l'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:
-
quando la
parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale ha
dichiarato di consentire;
-
quando la
volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi di
contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse diretta
ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;
-
quando la
parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di
un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua
volontà;
-
quando
l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore
considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei
rapporti d'affari.
Non è
invece essenziale l'errore che concerne solo i motivi del contratto (cpv. 2 ).
Semplici errori di calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono
essere rettificati (cpv. 3).
Ai sensi
dell'art. 28 CO la parte che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è
obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale (cpv. 1 ). Se la parte fu
indotta al contratto per dolo d'una terza persona, il contratto è obbligatorio,
a meno che l'altra parte al momento del contratto abbia conosciuto o dovuto
conoscere il dolo (cpv. 2).
L'art. 31
cpv. 1 CO prevede che il contratto viziato da errore, dolo o timore si
considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è
obbligatorio non abbia notificato all'altra, che essa non intende mantenerlo o
non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione. Per il cpv. 2 il
termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono
scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.
La
ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa
l'azione del risarcimento del danno (cpv. 3).
Per
l'art. 9 LCA riservati i casi di cui all'articolo 100 capoverso 2, il contratto
di assicurazione è nullo se, al momento in cui fu conchiuso, il rischio era già
scomparso o il sinistro accaduto.
2.3. L'attore
invoca innanzitutto l'errore essenziale nella modifica del contratto. In realtà
fa valere argomenti a favore dell'imperfetta conclusione dello stesso, nella
misura in cui sostiene di non essere stato in grado, a causa del suo stato di
salute, di valutare le conseguenze del suo atto. Egli invoca implicitamente
l'art. 16 CC giusta il quale è capace di discernimento, nel senso di questa
legge, qualunque persona che non sia priva della facoltà di agire
ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza
mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile.
Nella
misura in cui l'attore al momento della conclusione della modifica contrattuale
non era capace di discernimento, l'atto è senza effetto alcuno anche se il
destinatario di buona fede ignora, senza colpa, l'incapacità del dichiarante
(art. 18 CC; cfr. P. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 1997, pag.
125, H. Deschenaux e P. - H. Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a ed.
2001, n. 281, pag. 87).
Il TF ha
in particolare precisato:
"
a) Der Begriff der Urteilsfähigkeit enthält
zwei Elemente: einerseits
eine intellektuelle Komponente, nämlich die
Fähigkeit, Sinn, Zweckmässigkeit und Wirkungen einer bestimmten Handlung zu
erkennen, andrerseits ein Willens- bzw. Charakterelement, nämlich die
Fähigkeit, gemäss der vernünftigen Erkenntnis nach seinem freien Willen zu
handeln und allfälliger fremder Willensbeeinflussung
in normaler Weise Widerstand zu leisten (BGE 117
II 231 E. 2a S. 232 m.w.H.; ausführlich EUGEN BUCHER, Berner Kommentar, N. 44
ff. zu Art. 16 ZGB). Die
Urteilsfähigkeit ist aber auch relativ zu verstehen; sie ist nicht abstrakt
festzustellen, sondern in bezug auf eine bestimmte Handlung je nach deren
Schwierigkeit und Tragweite zu beurteilen. Es ist daher denkbar, dass eine
Person trotz allgemeiner Beeinträchtigung der Urteilsfähigkeit zwar gewisse
Alltagsgeschäfte noch zu besorgen vermag und diesbezüglich urteilsfähig ist,
während ihr für anspruchsvollere Geschäfte die Urteilsfähigkeit abzusprechen
ist (BGE 117 II 231 E. 2a S. 232 f. m.w.H.; BUCHER, a.a.O., N. 87 ff. zu Art. 16 ZGB). Im Unterschied zu alltäglichen
Geschäften und Besorgungen zählt die Errichtung eines Testamentes zu den eher
anspruchsvolleren Geschäften; dies trifft insbesondere dann zu, wenn
komplizierte Verfügungen getroffen werden (ARNOLD ESCHER, Zürcher Kommentar, N.
6 zu Art. 467 ZGB).
b) Die Urteilsfähigkeit ist die Regel und wird
aufgrund allgemeiner Lebenserfahrung vermutet. Folglich hat derjenige, der
deren Nichtvorhandensein behauptet, dies zu beweisen. Der Beweis ist keiner
besonderen Vorschrift unterstellt; eine sehr grosse Wahrscheinlichkeit, welche
jeden ernsthaften Zweifel ausschliesst, genügt insbesondere bei einer
verstorbenen Person, weil in diesem Fall die Natur der Dinge selber einen
absoluten Beweis unmöglich macht (BGE 117 II 231 E. 2b S. 234 m.w.H.; BUCHER,
a.a.O., N. 125 ff. zu Art. 16 ZGB). An
sich ist der Beweis nicht in Bezug auf die Urteilsfähigkeit einer Person im
allgemeinen, sondern in einem bestimmten Zeitpunkt zu erbringen. Dieser Beweis
ist dann einfach zu führen, wenn beispielsweise wegen einer Geisteskrankheit
auf eine permanent vorhandene Beeinträchtigung der geistigen Fähigkeiten zu
schliessen ist und damit auch luzide Intervalle auszuschliessen sind; ist dies
aber nicht der Fall, dürfte namentlich "post mortem" der Nachweis der
Urteilsunfähigkeit zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt im allgemeinen kaum zu
führen sein. Wie die Vermutung der Urteilsfähigkeit und die daraus fliessende
Beweislastverteilung folgen auch die Grenzen dieser Regeln aus der allgemeinen
Lebenserfahrung: Führt die Lebenserfahrung - etwa bei Kindern, bei bestimmten
Geisteskrankheiten oder altersschwachen Personen - zur umgekehrten Vermutung,
dass die handelnde Person ihrer allgemeinen Verfassung nach im Normalfall und
mit Wahrscheinlichkeit als urteilsunfähig gelten muss, ist der Beweispflicht
insoweit Genüge getan und die Vermutung der Urteilsfähigkeit umgestossen; der
Gegenpartei steht in diesem Fall der Gegenbeweis offen, dass die betreffende
Person trotz ihrer grundsätzlichen Urteilsunfähigkeit aufgrund ihrer
allgemeinen Gesundheitssituation in einem luziden Intervall gehandelt hat (BGE
117 II 231 E. 2b S. 234 f. m.w.H.; BUCHER, a.a.O., N. 127 zu Art. 16 ZGB)." (cfr. DTF 124 III 5)
2.4. Al fine di
stabilire lo stato di salute dell'attore, il TCA ha innanzitutto interpellato
diversi medici che lo hanno avuto in cura (doc. da _ a _).
Il 23
maggio 2002 il Dott. __________, medicina generale, ha affermato:
"
(…)
Conosco il paziente dall'aprile 1984 ed elenco le diagnosi più
importanti.
- diabete mellito tipo 2 (1983, insulinorichiedente dal 1995) con
.grave micro e macroangiografia diabetica
.polineuropatia diabetica
.nefropatia diabetica
- cardiopatia ischemica con
.stato dopo due infarti del miocardio
.stato dopo BPAC
- aneurisma infiammatorio infrarenale dell'aorta
.stato dopo sanazione tramite Y Graft nel 1990
- stato dopo ripetute amputazioni sottogenicolari agli arti
inferiori con
ritardi di cicatrizzazione ai monconi
(evento del 30.10 1998 a seguito del quale ho predisposto il ricovero
in ospedale d'urgenza).
A quel momento non erano rilevabili alterazioni delle facoltà
cognitive.
Era invece presente un comprensibile stato d'ansia in previsione
delle probabili complicazioni che avrebbero potuto subentrare a
causa dell'ustione (pericolo di infezione e susseguente
amputazione
purtroppo puntualmente verificatesi).
ad 2)
Durante il periodo del 26.11 1998 il paziente era ricoverato
all'ospedale __________ dove in data 27.11 fu sottoposto alla prima amputazione
transmetatarsica del piede sin.
A intervalli regolari si susseguirono revisioni chirurgiche del
moncone, fino alla purtroppo inevitabile amputazione sottogenicolare di
entrambi gli arti inferiori.
Non sono a conoscenza se gli siano stati somministrati psicofarmaci,
oltre le usuali sostanze nell'ambito dell'anestesia e dell'analgesia pre e
postoperatoria.
Dagli atti medici risulta unicamente la somministrazione
dell'antidepressivo Seropram e del tranquillante Xanax.
Questi medicamenti assunti a dosaggio abituale non compromettono
di regola le facoltà mentali.
Non ci sono segnalazioni riguardanti comportamenti patologici
imputabili a eventuale alterazione dello stato mentale del paziente durante il
periodo in questione.
Informazioni più precise in merito possono essere richieste ai
medici curanti dell'__________.
ad 3)
Fatta eccezione per il periodo di tempo inerente l'anestesia, il
paziente era in possesso delle facoltà di apprezzamento.
ad 4)
E' evidente che il decorso cronico della malattia, il continuo
ricorrere a interventi mutilanti, problemi famigliari insorti nel frattempo
hanno aggravato lo stato depressivo del paziente.
Durante il suo soggiorno riabilitativo a __________ è stato
sottoposto ad alcune consulenze psichiatriche che hanno confermato la diagnosi
di stato depressivo in personalità con tratti narcisistici, perdita di
autostima e difficoltà relazionali. Stabilire se e fino a che punto lo stato
depressivo abbia influenzato il paziente nelle sue decisioni è di competenza
psichiatrica." (cfr. doc. _, sottolineatura del redattore)
Il 12
giugno 2002 il Dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, ha
rilevato:
"
(…)
- Da
quando e per quali patologie __________ è stato in cura presso di Lei?
In
particolare, nel periodo tra novembre 1998 e aprile 1999 di quali malattie
soffriva __________ (diagnosi)?
Quale
era lo stato di salute mentale del paziente in quel periodo?
Soffriva di disturbi delle
funzioni mentali?
Ho conosciuto il signor
__________ quando era degente nel dell'Ospedale __________.
Ho avuto un primo incontro il
18.03.1999.
II consulto mi era stato chiesto
dall'allora Primario d'Ortopedia a causa dei disturbi di adattamento che il
signor __________ evidenziava in seguito agli interventi di amputazione che
aveva dovuto subire.
II signor __________ spesso non
si rendeva conto che non aveva più la capacità di utilizzare le gambe, per cui
si sollevava dal letto in modo autonomo trovandosi poi per terra: si
dimenticava, insomma, della sua nuova condizione e voleva riprendere la sua vita
attiva di prima.
La sua sintomatologia poteva essere messa in relazione con un
disturbo post-traumatico da stress accompagnato da un disturbo
dell'adattamento.
La sua situazione non era semplice, dato anche i problemi
coniugali che si erano assommati ai suoi problemi fisici.
Le sue capacità mentali in quel periodo erano parzialmente
disorganizzate per l'intermittente mancata coscienza di malattia,
un'emozionalità disforica, una difficoltà di contenimento dei momenti
affettivi.
A livello cognitivo le funzioni erano però integre.
- In quel periodo (in particolare il 26 novembre
1998 e nella settimana precedente il 26 febbraio 1999) a quali trattamenti é
stato sottoposto __________? In particolare ha assunto medicamenti
(psicofarmaci)?
In caso di risposta affermativa che medicamenti
gli sono stati prescritti?
Questi medicamenti, secondo la sua esperienza,
potevano, nel periodo in esame, alterare le facoltà mentali di __________?
In particolare, il paziente era in grado di
svolgere gli affari correnti della vita e di gestirsi da solo?
Da parte del sottoscritto il signor __________ non ha ricevuto
alcuna psicofarmacoterapia nel periodo da Lei indicato (in particolare il
26.11.1998 e nella settimana precedente il 26.02.1999).
Ho incontrato, infatti, il signor __________ la prima volta il
18.03.1999.
Non mi è quindi possibile rispondere se egli, nei periodi
precedenti al mio intervento, era in grado di svolgere gli affari correnti
della vita e di gestirsi da solo.
- Nel
periodo sopra indicato, secondo la sua esperienza, __________ era capace di
apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso, l'opportunità e gli effetti
di una revoca delle coperture assicurative di cui beneficiava?
E' estremamente difficile giudicare se il signor __________ era in
grado di valutare l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture
assicurative nel periodo da Lei indicato e questo perché la sua incostanza
emotiva legata alla situazione di stress e ai suoi problemi di adattamento non
gli consentivano di avere sempre una sufficiente continuità nel suo modo di
agire.
Nei miei confronti il signor __________ si è sempre mostrato una
persona franca e schietta, con momenti di depressività, un senso di solitudine
e dei sentimenti d'abbandono.
Non posso però escludere che aspetti emotivi lo abbiano portato a
decisioni poco ponderate.
Comunque, sussistono dei presupposti psicopatologici che lo hanno
condotto a non valutare e apprezzare ragionevolmente certe sue decisioni.
- Eventuali osservazioni
Ho seguito il signor __________i, quando era degente all'Ospedale
__________ solo a due riprese, il 18.03. e il 12.04.1999.
Ho poi rivisto il paziente il 25.09.2000 presso la Clinica
__________ di __________.
Seguo ambulatorialmente il signor __________ dal 16.08.2001, a intervalli
regolari bimensili." (cfr. doc. _, sottolineatura del redattore)
Infine
con scritto 14 giugno 2002 il Dr. med. __________, specialista FMH chirurgia
ortopedica, ha affermato:
"
(…)
- Che tipo di interventi ha subito __________?
Amputazione degli arti inferiori bilateralmente.
In quel periodo quali medicamenti
ha dovuto assumere il paziente (in particolare il 26.11.1998 e nella settimana
precedente il 26.02.1999)?
Non mi è possibile rispondere perchè
l'Ospedale __________ non mi ha inviato gli incarti infermieristici richiesti
in data 25.05.2002. Chiedere a loro direttamente.
Questi medicamenti, secondo la sua
esperienza, potevano, nel periodo in esame, alterare le facoltà mentali di
__________?
Secondo la mia esperienza questi
medicamenti non potevano in alcun caso alterare le facoltà mentali del
paziente.
In particolare, il paziente era in
grado di svolgere gli affari correnti della vita e di gestirsi da solo quando
era degente presso I'__________?
Nel limite della nostra valutazione
in qualità di chirurgo ortopedico, non abbiamo avuto l'impressione che il
paziente non era in grado di svolgere gli affari correnti della vita, ad
eccezione di una sicura labilità affettiva.
Qual era lo stato di salute mentale del paziente in
quel
periodo?
Non siamo in grado di rispondere a
questa domanda sulla salute mentale del paziente.
Soffriva di disturbi delle funzioni mentali?
A parte una certa labilità
affettiva non siamo in grado di valutare la sua funzione.
- Nel
periodo sopra indicato, secondo la sua esperienza, __________ era capace di
apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso, l'opportunità e gli effetti
di una revoca delle coperture assicurative di cui beneficiava?
A questa
domanda conviene chiedersi se il paziente aveva bisogno di una tutela o di una
curatela, e quindi a questa domanda non siamo in grado di rispondere.
- Eventuali osservazioni.
Abbiamo avuto l'occasione di
ricontrollare il paziente qualche settimana fa, nella qual' occasione possiamo
affermare che il contatto con il paziente ha confermato che la sua tendenza
alla labilità affettiva non è mutata dal suo periodo di ricovero presso
l'Ospedale __________. Una perizia psichiatrica è necessaria per rispondere
alle vostre domande." (cfr. doc. _, sottolineatura del redattore)
Le parti
hanno potuto esprimersi in merito (doc. _).
Viste le
risposte degli specialisti il TCA ha deciso di far allestire un perizia a cura
del Dr. __________, spec. FMH psichiatria-psicoterapia.
In data
13 marzo 2003 il perito ha trasmesso al TCA il proprio referto:
"
(…)
Queste si fondano sulla voluminosa documentazione gentilmente
messami disposizione (e che, con la presente, Le ritorno in allegato)
unitamente ad un approfondito colloquio con il periziando stesso avvenuto il 19
febbraio u.s. nel mio ambulatorio medico a __________, nonché a due colloqui
telefonici avvenuti in data 26 febbraio con i medici curanti del Sig.
__________; il Dott. __________, FMH medicina generale, di __________ e il
Dott. __________, FMH psichiatra e psicoterapeuta, di __________.
ANAMNESI
Premetto che la raccolta anamnestica è risultata quanto mai
problematica e laboriosa per le difficoltà mnemoniche del periziando che in
molti passaggi apparivano alquanto lacunoso ed impreciso nonché a causa della
sua estrema labilità affettiva.
(…)
Unitamente a ciò il periziando avrebbe da sempre presentato una
marcata labilità affettiva con movimenti di depressione e di euforia,
unitamente ad una problematica di tipo caratteriale che avrebbe altresì
complicato non poco (a causa della cattiva "compliance") la corretta
gestione medicofarmacologica da parte dei curanti; e questo proprio a causa
della sua interperanza e dell'incapacità di adeguare il proprio stile di vita
ai precetti e ai dettami della medicina preventiva, se non del buon senso.
L'esito di tutto ciò sarà perciò inevitabilmente siglato dal
ricovero, nel 1998, presso l'Ospedale __________ in seguito alle complicazioni
della sua patologia somatica che avrebbe avuto come conseguenza ripetute
amputazioni sottogenicolari agli arti inferiori.
E' proprio in questa circostanza che interverrà per la prima volta
lo psichiatra Dott. __________, interpellato dai sanitari per una consulenza
specialistica urgente in seguito ad uno scompenso psicotico caratterizzato da
misconoscimento della sua nuova condizione di amputato e che lo ha portato
ripetutamente a tentare di rimettersi in piedi e deambulare autonomamente in
modo pervicace e incurante dei dati di realtà, con conseguenze facilmente
immaginabili; unitamente a ciò egli presentava uno stato maniacale con
atteggiamenti francamente sconvenienti ed inadeguati che rendevano impossibile
la sua gestione in ospedale senza un adeguato intervento specialistico da parte
dei Dott. __________.
(…)
DATI SOGGETTIVI DEL PERIZIANDO
II signor __________ si sente profondamente umiliato, tradito
nella fiducia, abbandonato a se stesso, disperato, .. ingiustamente trattato e
stigmatizzato. Si ritiene un uomo distrutto, finito, "da buttare".
Lamenta disturbi dell'umore con depressione e sconforto, molta rabbia, vissuti
di impotenza e disperazione, disturbi della memoria, dell'attenzione e della
concentrazione. Si sente infine perseguitato dalla vita e dagli uomini.
CONSTATAZIONI OBIETTIVE (STATO PSICHICO)
II periziando si presenta poco curato nell'igiene e
nell'abbigliamento. Deambulazione lenta, insicura, esitante. Egli appare
sottoposto ad un'importante agitazione psicomotoria che si traduce poi nel suo
linguaggio e nell'espressione emozionale che lo accompagna; torrenziale,
frequentemente interrotto da crisi di pianto e di dolore sordo che ne
condizionano le modalità espressive e che rallentano molto il suo dettato. II
grado di collaborazione appare suo malgrado appena sufficiente.
La disposizione appare pessimistica, preoccupata, abbattuta.
L'attitudine appare caratterizzata dalla ricerca della benevolenza
e della complicità dell'interlocutore nonché del suo sostegno morale; allo
stesso tempo caratterizzata dalla presenza di rabbia e rivendicatività
unitamente a tratti di disinibizione alternati a seduttività e dipendenza.
L'affettività appare caratterizzata da una quota d'ansia nevrotica elevata con
presenza di segni neurovegetativi a livello di voce, pallore, iperventilozione,
tremore, ipersudorazione. L'umore appare chiaramente depresso, in alcuni
momenti inappropriato, con vissuti autosvalutativi ma, per il momento, in
assenza di suicidalità. Le emozioni predominanti appaiono caratterizzate da
negatività verso l'ambiente con rabbia, amarezza, delusione ed ambivalenza,
unitamente a negatività autoriferita con iniziali vissuti di vergogna e
rimorso.
II pensiero appare caratterizzato nel suo corso da una logica
talvolta poco coerente, unitamente a digressività e tangenzialità; la forma del
pensiero appare caratterizzata da un certo impoverimento mentre per quanto
riguarda il suo contenuto questo appare incentrato e ristretto sulla propria
condizione di disabile e disautonomo nonché di vittima ingiustamente vessata
dagli uomini e dal destino e dove non sono peraltro assenti elementi di tipo interpretativo
o possibili iniziali ideazioni deliranti, che appaiono comunque attenuati dal
dubbio e dalla scarsa elaborazione mentale. Le funzioni cognitive appaiono
chiaramente compromesse per quanto riguarda attenzione primaria e secondaria
(concentrazione) con inattenzioni selettive, labilità e perseverazione. La
memoria appare pure compromessa in modo generale, soprattutto per quanto
riguarda quella recente e remota in assenza però di meccanismi compensatori
sicuri. Le prossie appaiono pure compromesse così come il giudizio pratico e
sociale, la capacità di astrazione e di introspezione così come la coscienza di
malattia.
A livello personologico si mettono in evidenza significativi
tratti di immaturità nonché, seppure in modo meno marcato, un certo istrionismo.
DIAGNOSI
Grave stato ansioso-depressivo, nel contesto di una incipiente
psico-organicità, in paziente con una lunga storia psicopatologica
caratterizzata da una sindrome ciclotimica probabilmente associata ad episodi
maniformi, unitamente ad un chiaro scompenso psicotico acuto nel corso del
ricovero presso l'Ospedale __________ nel marzo del 1999, il tutto nel quadro
di un grave e complesso disturbo di personalità misto dove sono presenti tratti
di immaturità, impulsività e istrionismo.
RISPOSTE AI QUESITI PERITALI
- Indichi il perito, dettagliatamente, di quali affezioni
psichiche soffriva __________ tra il 26 novembre '98 e la fine del mese di
febbraio '99 e quali conseguenze esse hanno avuto sulla capacità del paziente
di avere consapevolezza delle proprie azioni e avere coscienza delle
conseguenze dei suoi atti, in particolare alla luce della disdetta assicurativa
del periodo citato.
Le capacità mentali del periziando in quel periodo apparivano
parzialmente disorganizzate a causa della sua profonda sofferenza
psico-affettiva con parziale diniego della sua reale condizione clinica
caratterizzata da "trasgressione" della realtà (confusione fra
fantasma e realtà) e "trasgressione" della temporalità (con
confusione tra passato e presente), ciò che ha comportato una non elaborazione
dell'Io o, altrimenti detto, una scissione dell'Io. Questa situazione si
sarebbe poi espressa in tutta la sua drammaticità poche settimane dopo nel
corso dello scompenso acuto di tipo psicotico che ha comportato un intervento
specialistico urgente da parte dello psichiatra Dott. __________, avvenuto in
data 18.03.'99, all'Ospedale di __________.
Questa situazione psico-affettiva appare una condizione pesante
e restrittiva riguardo la possibilità, per il periziando, di poter avvalarsi di
uno statuto intellettuale e cognitivo adeguato. L'incapacità di prevedere le
conseguenze derivante dai suoi atti ne sono pertanto la diretta conseguenza.
- Indichi il perito quali medicamenti erano prescritti a
__________ nel citato periodo e se gli stessi hanno potuto influire sulle sue
capacità di intendere e di volere, rispettivamente di gestire in modo adeguato
gli affari della vita corrente.
La situazione psicopatologica e la condizione clinica generale che
hanno caratterizzato questo periodo di ricovero del periziando sono di per
sé stesse sufficienti per influire negativamente sulla sua capacità di
intendere e volere, rispettivamente di gestire in modo adeguato gli affari
della vita corrente.
- Indichi il perito se in quel periodo __________ era capace
di discerinimento, con particolare riferimento alla settimana del 26 novembre
'98 e quella del 26 febbraio '99. Dica il perito se è presumibile che la
capacità di intendere e di volere di __________ durante il periodo critico (nov.
98- feb. 99) era compromessa. Se si, in che modo e con quali conseguenze.
Si veda la mia risposta alla domanda numero 2.
- Dica il perito se, tenuto conto in particolare degli
interventi subiti, dello stato di salute generale, della situazione personale,
sia a livello professionale sia personale, __________ ha potuto comprendere il
significato della modifica contrattuale sottoscritta con cui ha eliminato la
copertura per alcune prestazioni complementari, rispettivamente se nella fase
di esame della polizza e sottoscrizione delle modifica possedeva la capacità
mentale sufficiente per comprenderne la portata. In particolare nel periodo
sopraindicato __________ era capace di apprezzare ragionevolmente e liberamente
il senso, l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture
assicurative di cui beneficiò?
__________ non era in grado di apprezzare lucidamente la
portata della sua decisione in quanto non possedeva le capacita mentali
sufficienti a questo esercizio critico. Egli in particolare non era in grado di
apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso, l'opportunità e gli effetti
di una revoca delle coperture assicurative." (cfr. doc. _,
sottolineature del redattore)
Successivamente,
il giudice delegato del TCA ha nuovamente interpellato il perito:
"
Ai fini del giudizio che incombe a questo TCA è
di particolare rilievo
sapere se, alle date indicate, il paziente era
capace di discernimento.
E' capace di discernimento colui che non sia
privo della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età
infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato
consimile.
La nozione di discernimento comporta due
elementi: uno intellettuale (la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità
e gli effetti di un atto specifico) e uno volontario (la facoltà di agire in
funzione di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera
volontà).
Inoltre la capacità di discernimento non deve
essere apprezzata astrattamente, bensì concretamente, in relazione con un atto
specifico in funzione della sua natura e della sua importanza, le facoltà
richieste dovendo esistere al momento dell'atto.
Nelle Sue risposte al quesito 3 Lei rinvia a
precedente risposta in cui evidenzia l'esistenza di "… situazione
patologica e … condizione generale … sufficienti per influire negativamente
sulla capacità di intendere e volere, rispettivamente di gestire in modo
adeguato gli affari della vita corrente" del periziando. Le sarei grato se
potesse precisare l'intensità di tale influenza e se, quindi, __________ era
quindi incapace di discernimento al momento dei fatti." (cfr. doc. _)
Il 27
marzo 2003 lo specialista ha precisato:
" Al
momento dei fatti le capacità cognitive (la capacità di apprezzare il
senso, l'opportunità e gli effetti di un atto specifico) nonché le
facoltà volitive (le capacità di agire in funzione di questa comprensione
ragionevole, secondo la propria libera volontà) del signor __________ erano
molto verosimilmente compromesse in misura tale da condizionare
significativamente la sua capacità di discernimento.
Di conseguenza ritengo di poter ribadire e concludere che
__________ era quindi incapace di discernimento al momento dei fatti."
(cfr. doc. _, sottolineature del redattore)
Alle
parti è stata data facoltà di presentare osservazioni scritte in merito (doc.
_).
L'assicuratore,
ribadendo la propria posizione, ha prodotto uno scritto del Dr. __________, che
ha affermato:
"
(…)
Nella sua perizia l'esperto fornisce un'esposizione ben vivace di
una psicopatologia variata, che rimonta presumibilmente a molti anni addietro.
Egli giunge alla conclusione che nel periodo di tempo in questione la capacità
di discernimento del paziente era nettamente pregiudicata, rispettivamente che
lo stesso era impossibilitato ad agire secondo ragione. In risposta ad una
domanda precisa del Tribunale si postula addirittura la piena incapacità di
giudizio. In tale contesto egli non fornisce comunque nessuna giustificazione
aggiuntiva.
Dall'esame della perizia, in comparazione con gli altri atti disponibili,
risultano le seguenti osservazioni:
Il perito cita, tra l'altro, un evidente scompenso psicotico nel
corso della degenza stazionaria presso l'Ospedale __________ nel mese di marzo
1999. Questo periodo di malattia non rientra però chiaramente nel lasso
temporale in questione, rilevante ai fini della disdetta dell'assicurazione
complementare. A prescindere da ciò si rileva una notevole discrepanza nei
confronti del giudizio espresso dallo psichiatra curante, dott. med.
__________, che ha a sua volta visitato e valutato il paziente nel mese di
marzo 1999.
Secondo le sue indicazioni, in tale periodo il paziente sembrava
disorganizzato nel senso che non mostrava la consapevolezza della malattia,
soffriva di instabilità disforica e labilità affettiva. Egli afferma però che
le funzioni cognitive erano intatte. Questo referto induce a dubitare del
chiaro scompenso psicotico indicato dal prof. __________, anche perché allora
non era stata ritenuta necessaria una terapia specifica a base di psicofarmaci.
Nella sua anamnesi, per il resto esaustiva, il perito indica sì una
conversazione telefonica con il dott. __________, ma tace però in merito ai
suoi esiti.
Diversi verbali dell'ispettore __________ si riferiscono a
conversazioni telefoniche con il paziente o a contatti personali avuti con lui
in occasione delle visite in ospedale durante il periodo in questione. II
1° dicembre 1998 il paziente ha fornito un'esposizione alquanto
precisa dell'infortunio ustionante. II 24 febbraio 1999 ha espresso il suo apprezzamento
nei confronti delle visite (ha gradito il nostro interessamento), ma in
considerazione dei lunghi precedenti e dei disturbi alla gamba non operata, era
comprensibilmente preoccupato (non nasconde di essere preoccupato). Il 27
aprile 1999 il signor __________ era molto abbattuto (giù di morale), ma anche
in tale occasione era in grado di spiegare bene la lesione al suo piede
sinistro. Il 23 settembre 1999 si descrive addirittura un paziente loquace e su
di morale (assicurato molto aperto al colloquio e malgrado il suo stato con un
buon morale). Questi rapporti sono senz'altro da interpretare quali indicazioni
del mantenimento delle funzioni cognitive, tanto più che anche lo psichiatra
curante, dott. __________, si esprimeva in tal senso.
Raccomandazione:
In sintesi, dal punto di vista medico fiduciario, si deve dubitare
della valutazione peritale per quanto riguarda il pregiudizio grave o completo
alla capacità di agire secondo ragione. Dato che il perito non ha visitato
personalmente il paziente clinicamente nel periodo in questione, al rapporto
dello psichiatra curante va attribuito un peso maggiore dal punto di vista
medico-assicurativo. Per i motivi citati le conclusioni del perito non sono
sufficientemente convincenti."
(cfr. doc. _)
L'attore,
al quale è stata trasmessa anche la presa di posizione della Cassa per
presentare osservazioni scritte, è rimasto silente (doc. _).
2.5. Perché un rapporto medico abbia valore probatorio
è determinante che esso valuti ed esamini in maniera completa i punti
litigiosi, si fondi su degli esami approfonditi, prenda conto di tutti i mali
di cui si lamenta l'assicurato, sia stabilito in piena conoscenza dei suoi
antecedenti (anamnesi) e sia chiaro nell'esposizione delle correlazioni mediche
o nell'apprezzamento della situazione medica; le conclusioni dell'esperto
devono inoltre essere motivate (cfr. Ulrich Meyer‑Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997
pag. 123).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa il TFA ha già avuto modo di evidenziare che, nell'ipotesi in cui
sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza
probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla
base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV
Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 p. 95).
Per
quel che riguarda il medico curante, infine, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tener conto del fatto che, in caso dubbio, egli
attesta a favore del suo paziente (DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), STFA del 27
dicembre 2001 nella causa P., I 603/01; cfr. U. Meyer‑Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997 p.
230).
Il
giudice delle assicurazioni sociali deve esaminare oggettivamente tutti i mezzi
di prova, qualunque ne sia la provenienza, e in seguito decidere se il
materiale probatorio a disposizione permette di concludere con un corretto
giudizio sui diritti litigiosi. Ove vi fossero rapporti medici contraddittori,
il giudice non può liquidare il caso senza valutare il materiale probatorio nel
suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto
che su un'altra. Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto medico,
si deve accertare se il rapporto è completo per quanto riguarda i temi
sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure
del paziente, se è stato redatto conoscendo la pregressa vicenda valetudinaria
(anamnesi), se è chiaro nella presentazione del contesto medico e se le
conclusioni cui perviene sono fondate (DTF 122 V 160 consid. 1c e riferimenti
ivi citati). Elemento determinante dal profilo probatorio, non è in linea di
principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale
probatorio richiesto sotto la qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Va ancora
aggiunto come, a proposito delle perizie mediche eseguite nell’ambito della
procedura amministrativa, il TFA ha già avuto modo di evidenziare che,
nell’ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,
hanno forza probatoria piena, se giungono a conclusioni logiche e sono state
realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi
concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176, DTF 122 V 161,
104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 p. 329 e 332; ZAK 1986 p. 189;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 332 ).
2.6. Nel caso di
specie questo TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalle conclusioni cui è
giunto il perito.
Va
innanzitutto rammentato che il Dr. med. __________ è specialista nell'ambito
della psichiatria, perito consulente presso il Servizio di __________, Docente
di psicopatologia all'Università di __________, alla __________ e al
Dipartimento di __________ della __________, nonché Direttore medico e Primario
presso la Clinica __________.
Egli ha
allestito il proprio referto dopo aver consultato sia il medico curante
dell'attore, Dr. __________, che il Dr. __________, psichiatra, il quale ha
avuto in cura __________ dal 18 marzo 1999, ha inoltre incontrato personalmente
l'assicurato ed ha avuto accesso a tutti gli atti medici prodotti dalle parti a
questo TCA.
Lo
specialista ha pertanto allestito il proprio referto in piena conoscenza
dell'anamnesi del paziente, ha effettuato esami approfonditi, è chiaro nella
presentazione del contesto medico e le conclusioni cui perviene sono fondate.
Va qui
rammentato che in caso di perizia giudiziaria, il giudice non si scosta senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito, il cui ruolo consiste proprio
nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica, per
fornire un'interpretazione scientifica dei fatti (DTF 122 V 161, DTF 112 V 32
consid. 1a, DTF 107 V 174 consid. 3). Il giudice può disattendere le
conclusioni del perito giudiziario, nel caso in cui il rapporto peritale
contenga delle contraddizioni o sulla base di una controperizia, richiesta dal
medesimo Tribunale, che conduca ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).
Egli può
scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri
esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza
della perizia giudiziaria.
Va
tuttavia sottolineato che il perito giudiziario - contrariamente al perito di
parte o allo specialista che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto
speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo
sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione
qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986 pag. 201 consid. 2a).
Nell'evenienza
concreta questo TCA non intravvede ragioni che gli impediscono di far proprie
le conclusioni del perito basate su un approfondito e completo esame di tutte
le affezioni lamentate dall’assicurato. Alla perizia deve essere quindi
attribuita forza probante piena conformemente ai succitati parametri
giurisprudenziali.
Il perito
è chiaramente giunto alla conclusione che "la situazione
psicopatologica e la condizione clinica generale che hanno caratterizzato
questo periodo di ricovero del periziando sono di per sé stesse sufficienti per
influire negativamente sulla sua capacità di intendere e volere,
rispettivamente di gestire in modo adeguato gli affari della vita corrente."
Lo specialista ha inoltre indicato che l'attore "non era in grado di
apprezzare lucidamente la portata della sua decisione in quanto non possedeva
le capacità mentali sufficienti a questo esercizio critico. Egli in particolare
non era in grado di apprezzare ragionevolmente e liberamente il senso,
l'opportunità e gli effetti di una revoca delle coperture assicurative."
(doc. _, sottolineature del redattore)
Inoltre,
interpellato espressamente da questo TCA, il perito ha affermato che "al
momento dei fatti le capacità cognitive (la capacità di apprezzare il senso,
l'opportunità e gli effetti di un atto specifico) nonché le facoltà volitive
(le capacità di agire in funzione di questa comprensione ragionevole, secondo
la propria libera volontà) del signor __________ erano molto verosimilmente
compromesse in misura tale da condizionare significativamente la sua capacità
di discernimento. Di conseguenza ritengo di poter ribadire e concludere che
__________ era quindi incapace di discernimento al momento dei fatti."
(doc. _, sottolineature del redattore)
A
proposito delle constatazioni del Dr. __________, anch'egli psichiatra, cui fa
particolare riferimento il medico fiduciario della Cassa, da una parte va
rammentato che, interpellato in merito, ha sottolineato di aver conosciuto
__________ solo il 18 marzo 1999, mentre, come visto, la disdetta è avvenuta al
più tardi nel corso del mese di febbraio 1999. Dall'altra, egli afferma che
"non mi è quindi possibile rispondere se egli, nei periodi precedenti
il mio intervento, era in grado di svolgere gli affari correnti della vita e di
gestirsi da solo." e che "non posso escludere che aspetti
emotivi lo abbiano portato a decisioni poco ponderate. Comunque, sussistono dei
presupposti psicopatologici che lo hanno condotto a non valutare e apprezzare
ragionevolmente certe sue decisioni." (doc. _) Per cui, anche lo
psichiatra che ha seguito __________ immediatamente dopo gli avvenimenti
litigiosi, non esclude a priori le conclusioni cui è giunto il perito.
Per
quanto concerne le conversazioni telefoniche con l'ispettore __________, va
evidenziato che quelle del 27 aprile 1999 e del 23 settembre 1999 non sono
rilevanti nella misura in cui sono posteriori agli avvenimenti litigiosi.
Circa la
telefonata del 1° dicembre 1998 va rilevato che non è significativa, nella
misura in cui il consulente della __________ ha indicato che "mi chiama
sul Natel. Mi chiede di richiamarlo in quanto è sembrato degente
all'__________)" (doc. _).
Per
quanto concerne la visita del 24 febbraio 1999, il consulente ha invece
indicato che "il signor __________ ha gradito il nostro interessamento,
ma non nasconde di essere preoccupato a causa di una sensazione di
accorciamento dei legamenti e freddo all'arto inferiore controlaterale e al
piede, non dimenticando le innumerevoli affezioni di cui soffre da tempo"
(doc. _).
Va qui
evidenziato come il consulente della __________ (che non è un esperto della
materia qui in discussione) si è intrattenuto con l'attore unicamente quo al
suo stato di salute in generale e non in relazione con la conclusione di
contratti assicurativi.
Ora, la
circostanza che il paziente fosse in grado di discutere circa il proprio stato
di salute non esclude che in relazione con altri atti, quali la disdetta di un
rapporto assicurativo, l'attore fosse privo di discernimento.
Infatti,
la capacità di discernimento deve essere valutata in base ad un atto
determinato.
In
particolare il discernimento comporta due elementi: un elemento intellettuale,
la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti di un atto
specifico e un elemento volontario o caratteriale, la facoltà di agire in
funzione di questa comprensione ragionevole secondo la propria libera volontà.
Inoltre, nel diritto svizzero la capacità di discernimento è relativa: non deve
essere apprezzata in astratto, ma concretamente in rapporto ad un atto
determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza (DTF 117 II
231). Le facoltà richieste devono esistere al momento dell'atto (DTF 117 II
231).
In
concreto la capacità di disdire certe prestazioni contrattuali deve pertanto
esistere quando l'atto è stato compiuto e al momento in cui è stato compiuto
(DTF 117 II 231).
Come
rammenta il TF, nell'ambito di un testamento, il giudice non è vincolato dalle
dichiarazioni dei testimoni che certificano, conformemente agli art. 501 e 502
CC che il testatore è sembrato capace di disporre. In questo senso l'Alta Corte
ha stabilito che, vigente la legge federale sulla capacità civile del 22 giugno
1881, era inammissibile, come aveva fatto l'autorità cantonale, dare
un'importanza decisiva alle dichiarazioni del pubblico ufficiale e dei
testimoni di un testamento per decidere circa la capacità del testatore (DTF 39
II 199/200 consid. 5, citata in DTF 117 II 231).
In
concreto pertanto la circostanza che il consulente __________ abbia parlato con
__________ e abbia discusso a proposito del suo stato di salute non esclude che
l'attore, in relazione con la disdetta di alcune prestazioni assicurative,
fosse privo di discernimento.
Va del
resto qui rammentato che nel caso concreto la disdetta si limita alla
cancellazione tramite una riga tirata sulle coperture assicurative che si
volevano disdire sulla polizza in vigore nel 1999 con accanto una crocetta ed
in basso la firma del disponente (doc. _). Già un tale modo di procedere appare
alquanto dubbio in punto alla volontà di disdire le coperture di cui beneficiava
l'assicurato.
Per cui,
in considerazione delle conclusioni del perito, questo TCA conclude che
__________ al momento di disdire le coperture assicurative presso la __________
non aveva né la capacità di apprezzare il senso, l'opportunità e gli effetti
della disdetta, né la facoltà di agire in funzione di questa comprensione
ragionevole secondo la propria libera volontà.
L'attore
era pertanto privo di discernimento quo alla risoluzione delle coperture
assicurative in questione.
La
disdetta è pertanto nulla (art. 18 CC).
Ne segue
che tutte le coperture assicurative di cui beneficiava __________ nel
1998 sono rimaste in vigore, compresa quella relativa alla cura dentaria,
infatti, l'assicurato non può essere privo di discernimento unicamente per la
risoluzione di alcune coperture.
Per cui,
in accoglimento della petizione, questo TCA accerta che la "disdetta"
datata "26.11.98" (doc. _) e pervenuta alla __________ nel
corso del mese di febbraio 1999 è nulla e che le assicurazioni complementari di
cura dentaria, di cura di lunga durata stazionaria e complementare II non sono
state risolte nel corso del 1998 e del 1999 (doc. _).
2.7. Sulla base
degli accertamenti effettuati l'assunzione di ulteriori prove appare superfluo,
essendo la fattispecie sufficientemente chiarita con le risposte date dai
medici Dr. med. __________, __________ e __________ e con l'allestimento di una
perizia a cura del Dr. med. __________.
Ora, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria
da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II
469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita
dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori
prove.
All'attore,
vincente in causa, vanno assegnate le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione è accolta.
§ E' accertato che la disdetta datata 26.11.98 delle coperture
assicurative "Cura dentaria", "Cura di lunga durata
stazionaria" e "Complementare", firmata da __________, è nulla.
§§
__________ non ha disdetto le coperture
assicurative di cui beneficiava nel 1998 presso la __________.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
__________ verserà a __________
fr. 2'000
a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43 segg. della Legge federale sull'organizzazione
giudiziaria (OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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