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Numero d'incarto:
36.2001.12
Data decisione, Autorità:
09.04.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00012
ir/nh
Lugano
9 aprile 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 9 febbraio 2001
di
__________,
contro
la decisione del 29 gennaio 2001 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. Con
decisione 29 gennaio 2001, l'IAS ha respinto il reclamo di __________ senza
attività lucrativa) contro la decisione 10 gennaio 2001 dell’Ufficio
assicurazione malattia con cui è stata respinta la richiesta di sussidio per
l'assicurazione contro le malattie riferita all’anno 2001.
aveva infatti postulato la concessione del sussidio per l’anno 2001 mediante
l’allestimento dell’apposito formulario in data 11 ottobre 2000. La ricorrente
è stata tassata in data 12 luglio 1999 per l’imposta cantonale 1999 – 2000 ed
il reddito ritenuto in quella sede è stato di CHF 22’508.-, in precedenza, per
il biennio 1997 – 1998, con decisione 15 giugno 1998, la competente autorità fiscale
aveva ritenuto un reddito imponibile di CHF 14’554.-. A fronte della decisione
fiscale di riferimento l’Ufficio dell’assicurazione malattia ha respinto la
richiesta di sussidio con decisione poi oggetto di reclamo.
1.2. In data 9
febbraio 2001 __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo
rilevando come la sua istanza di reclamo non sarebbe stata presa
sufficientemente in considerazione, essa ha infatti subito, nel corso del
biennio successivo a quello di computo per la tassazione 1999 – 2000, una
importante riduzione per quanto attiene alla sostanza per poter fronteggiare il
suo sostentamento. Per la ricorrente il sussidio sarebbe da ammettere.
All’impugnativa si oppone l’IAS che ricorda come i dati fiscali indichino
inequivocabilmente il superamento dei limiti legali per la concessione del
sussidio.
Considerato in diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98;
STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato, con effetto a decorrere dal 1.1.1998, verso l’alto i limiti
di reddito che conferiscono diritto al sussidio. Questi limiti sono ora di fr.
22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 18.11.1997).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione ordinaria
o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente
l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.- per le famiglie.
Per il
2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito determinante é rilevato
dalle classificazioni per l’imposta cantonale del periodo di tassazione
1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente e relativa all’anno di
competenza (D.E. 14.11.2000).
2.3.In concreto, risulta dagli atti che la ricorrente è stata oggetto della
tassazione per il periodo fiscale d’interesse ai fini della concessione o meno
del sussidio richiesto, il 12 luglio 1999. In questa decisione, cresciuta in
giudicato, l’Ufficio circondariale di __________ ha ritenuto un reddito
imponibile di CHF 22’508.-. Tale importo è leggermente superiore all’importo
limite di CHF 22'000.- fissato dal Consiglio di Stato nel suo decreto esecutivo
e va arrotondato al mille franchi superiore come impone la legge. Arrotondato
l’importo ammonta a CHF 23'000.- come alla corretta valutazione dell’Istituto
delle Assicurazioni sociali. Purtroppo questo accertamento fiscale non permette
la concessione alla ricorrente del richiesto sussidio. Con ragione __________
rileva come il costo della vita sia aumentato mentre il limite fissato
dall’esecutivo cantonale non ha subito analogo adeguamento, non è comunque
nelle competenze del giudice di modificare le cifre imposte dall’esecutivo
cantonale sulla scorta della delega dell’art. 49 LCAMal.
La
decisione impugnata va, dunque, confermata ed il gravame respinto senza carico
di tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia e spese.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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