AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2001.19
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00019
ir/nh
Lugano
22 maggio 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 23 febbraio
2001 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________
ha iniziato nel gennaio 1999 la sua collaborazione in qualità di donna delle
pulizie impiegata a tempo parziale (5 ore giornaliere) presso la I__________.
Questa società ha concluso con la __________ un contratto di assicurazione
collettiva d’indennità giornaliera definito __________ e regolato dalle
condizioni generali prodotte agli atti (doc. _ della Cassa) rispettivamente
dalla LCA (art. 4 CGA). In data 13 dicembre 1999 la signora __________, che
vive una situazione personale difficile di cui si dirà, ha annunciato la sua
incapacità lavorativa in seguito a malattia. La dott. __________, medicina
generale FMH, con certificato medico 10 dicembre 1999 (doc. _) ha infatti
diagnosticato una periartropatia omero scapolare sinistra acuta (qualifica che
scompare nella certificazione del 28 dicembre 1999 doc. _) con tendomiosi a
catena.
1.2. La malattia
è stata ulteriormente attestata dalla dott. __________ che ha pure indicato
l’impossibilità per la petente di svolgere la sua attività lavorativa per i
successivi periodi dal 3.1. al 16.1.1999 e dal 17.1. al 29.2.1999. La Cassa,
vista la situazione, ha chiesto una visita specialistica eseguita l’8 febbraio
2000 dal medico fiduciario della stessa dott. __________. Il professionista
__________ ha ritenuto una certa “irritazione delle parti molli paravertebrali
al livello della cervicale e maggiormente a livello lombare nell’ambito di una
sindrome vertebrale contenuta da riportare ad alterazioni statiche e
degenerative (di entità moderata)” osservando l’esistenza di una certa
“discrepanza tra la sofferenza soggettiva vissuta in maniera invalidizzante ed
il reperto oggettivo piuttosto discreto”. Il medico ha quindi ritenuto che i
presupposti per una incapacità lavorativa non fossero più dati ed ha ritenuto
__________ abile al lavoro in maniera normale dal 1 marzo 2000.
Questa
circostanza è stata comunicata dalla Cassa alla curante della signora
__________ con scritto del 28 febbraio 2000 con facoltà per la stessa di
eventualmente inficiare le valutazioni del medico fiduciario della Cassa
(IV.9). LA dott. __________ ha allestito unicamente due attestazioni (IV.10 e
IV.11) in cui ha semplicemente attestato un'inabilità lavorativa sino alla fine
di marzo 2000, specificando – nella certificazione del 13 marzo 2000 –
l’esistenza di ulteriore patologia, ossia una sindrome depressiva “… per la
quale verrà prossimamente presa in cura da uno specialista”. Dopo l’iniziale
volontà della Cassa di non ammettere la nuova certificazione e la reazione
dell’associazione patrocinatrice della signora __________, la __________ ha
“ulteriormente riconosciuto” il caso (IV.14) riservandosi una decisione
successivamente ad una visita fiduciaria prevista per la fine del mese di marzo
2000. Nel frattempo la parte attrice ha prodotto ulteriore certificato medico
di data 23 marzo 2000 con cui la dott. __________ della Clinica __________, ha
attestato il ricovero di __________ presso la clinica dal 22 marzo 2000
(IV.15). Sempre la dott. __________, psichiatra FMH, ha attestato – senza
formulazione di diagnosi alcuna e di qualsiasi valutazione – l’esistenza di una
incapacità lavorativa al 100% per tutto il mese di aprile 2000 (IV.16
certificato del 4 aprile 2000 successivo alla visita fiscale eseguito dalla
dott. __________).
1.3.A richiesta della convenuta __________ si è sottoposta ad una visita
di controllo eseguita dalla dott. __________ il 2 aprile 2000. Nel suo rapporto
alla Cassa la dott. __________ osserva come la parte attrice sia una donna di
__ anni, di origine __________, coniugata e madre di 4 figli con un marito
molto ammalato essendo alcolista cronico, “operato per un tumore del larige, in
cura continua, l’anno scorso sarebbe stato operato in due tempi dal prof.
__________ … La paziente attualmente in cura dalla dott. __________ …
sottoposta a farmacoterapia ambulatoriamente da circa una settimana”. Per
quanto attiene alle valutazioni della specialista incaricata dalla parte
convenuta la dott. __________ ha ritenuto:
"
Siamo di fronte ad una situazione famigliare e
psicosociale precaria con all'interno della famiglia un'importante sofferenza
per l'alcoolismo del marito, per il suo stato di precaria salute e per i due
figli adulti
disoccupati ed ancora dipendenti in tutto dai
genitori. Tutto cio' rende
l'ambiente famigliare stressante e conflittuale.
Sembrerebbe che la
paziente getti la spugna, non riuscendo piu' a
gestire le tensioni emotive e le frustrazioni generate da questa precaria
situazione.
Da un altro lato bisogna anche stare attenti che
la stessa non entri in un circolo di rivendicazione assicurativa e di aiuti
sociali come risarcimento danni morali per tutto quanto né lei né la famiglia
sono in grado di gestire.
Probabilmente entrerà in disoccupazione
rimanendovi per tutto il tempo che le riuscirà di restarvi.
Prognosi incerta. Incapacità lavorativa al 100%
per ancora al massimo 8 settimane, il tempo da concederle per tentare una
terapia farmacologica.
Quest'ultima dovrebbe almeno colmare la
ipereccitabilità della paziente riguardo agli eventi stressanti, sempre che
essa voglia collaborare.
Comunque al di là di quest'intervallo ritengo
superfluo e controproducente prolungare la durata dell'inabilità
lavorativa."
A fronte
di tale certificazione la __________ ha ammesso e riconosciuto un’inabilità al
lavoro per ulteriori 2 mesi alla parte attrice, sino e compreso il 31 maggio
2000 ritenendo, per il seguito, la signora __________ capace al lavoro al 100%
(IV.18), circostanza questa contestata dall’attrice.
1.4.In data 30 maggio 2000 la Clinica di __________ ha allestito una
attestazione di avvenuto ricovero (il precedente 25 maggio 2000) per una durata
di 3 settimane. Il ricovero sarebbe avvenuto a richiesta del dott. __________
(IV.21). Visto ciò la convenuta ha accettato di fornire le sue prestazioni
giornaliere in favore di __________ per il periodo in questione (IV.22).
Successivamente, per ordine del dott. __________, la degenza in clinica è stata
prolungata sino al 24 giugno 2000 (IV.23). L’attrice ha successivamente
prodotto ulteriore certificato medico del dott. __________, FMH psichiatria,
attestante – senza la benché minima specifica – l’esistenza di un’inabilità
lavorativa al 100% a partire dal 4 luglio 2000 per tutto il mese.
Vista la
situazione la __________ ha ottenuto nuova visita da parte del suo medico
fiduciario dott. __________ la quale, con rapporto 21 luglio 2000, ha ritenuto
(IV.25):
"
Status psichico:
Paziente d'aspetto più vecchio dell'età reale,
collaborante, orientata nei tre domini. Descrive in modo confuso e dimostrativo
la sua sofferenza e i suoi sintomi, non presenta inclusioni dispercettivo- deliranti
a livello del pensiero. Asserisce di non farcela più, almeno per ora, di
lavorare. Cosciente che fino adesso la pagava la ditta e ora la pagherà
l'assicurazione.
A livello dell'energia vitale e delle capacità
volitive non vedo alterazioni.
(…)
Episodio depressivo di media gravità con
somatizzazioni (F 32.11 dell'ICD 10)."
a
livello valutazione e prognosi la dott. __________ ha osservato:
"
Valutazione e prognosi:
Dall'aprile a oggi la situazione della paziente
sul piano psico-
patologico appare invariata. Come avevo già
ribadito nel precedente rapporto, la paziente tende ad aggrapparsi ai suoi
sintomi, alla sua malattia depressiva e ha scarsissima motivazione per
riprendere qualsiasi lavoro. Questo le ho ribadito, ritenendo che per i sintomi
attualmente esibiti dalla stessa, la sua incapacità lavorativa non dovrebbe
superare il 50%. In tal senso l'ho avvisata che chiuderò l'incapacità
lavorativa attuale per ora del 50% da subito, e questa misura mi pare
indispensabile per tentare di rimettere questa paziente in piedi e motivarla a
ritrovare adagio adagio la strada del lavoro in quanto tende ad utilizzare la
malattia e a rivendicare il
risarcimento con l'impossibilità di accettare il
miglioramento mettendo in scacco tutti i medici e le cure prescrittele.
In conclusione: l'incapacità lavorativa del 100%
è da chiudere; ritengo questa paziente abile al lavoro nella misura del 50% a
partire da oggi 21 luglio 2000. Questa incapacità del 50% probabilmente
perdurerà ulteriori 2‑3 mesi e poi dovrò rivedere la paziente per
valutare ulteriormente la necessità di chiusura completa dell'incapacità
lavorativa.
Credo che si debba procedere in questo modo in
quanto la paziente
altrimenti non esce più dalle rivendicazioni e
dalla regressione."
1.5.In contrapposizione con la valutazione della specialista incaricata
dalla __________ __________ ha prodotto ulteriore certificato d’inabilità
lavorativa allestito dal dott. __________ in cui neppure si fa cenno
all’affezione patologica di cui soffrirebbe la parte attrice (IV.27). La
compagnia assicuratrice ha confermato (IV.28) la corresponsione delle sue
prestazioni unicamente sino al 21 luglio 2000 mentre dal canto suo la signora
__________ ha continuato a produrre dichiarazioni di medici (__________e
__________) attestanti solo un’incapacità lavorativa e non un accertamento di
patologia, una valutazione, una motivazione di dissenso rispetto alla
valutazione del medico fiduciario della compagnia assicurativa, e senza
prognosi alcuna (IV.29, IV.30, IV.31, IV.32 e IV.33). Prima dell’avvio della
procedura giudiziaria, inoltrata dalla signora __________ dinanzi alla Pretura
di __________ e trasmessa successivamente a questo Ufficio da parte del
Segretario Assessore per ragioni di competenza con esplicito riferimento
all'art. 75 LCAMal, la signora __________ è stata sottoposta ad ulteriore esame
medico sia da parte del dott. __________ che della dott. __________, e ciò su
richiesta della __________. Le conclusioni dei medici fiduciari sono le
seguenti:
"
Dal lato reumatologico non sussistono quindi
patologie funzionali e/o strutturali di rilievo né al livello del rachide né
alla spalla sinistra. Le constatazioni cliniche sono sostanzialmente
sovrapponibili a quanto riscontrato in febbraio. In questa ottica ritengo la
paziente sotto il profilo reumatologico/ortopedico tuttora abile al lavoro in
maniera normale." (dott. __________, IV 34)
"
Malgrado quanto affermato nel mio ultimo
rapporto, la paziente non ha mai ripreso il lavoro, ed ha mantenuto una
incapacita' lavorativa completa fino a oggi. Anche se la situazione
psicosociale risulta migliorata poiche' i figli non sono piu' in disoccupazione
ma lavorano e dunque le provocano meno preoccupazioni, e anche se constato un
miglioramento delle condizioni cliniche dovuto alla farmacoterapia,
l'assicurata appare essersi arresa all'idea di non poter piu' lavorare.
Evidentemente alla sua eta' (__ anni) non e' cosi' facile reinserirsi nel mondo
del lavoro. Tuttavia per lavori umili e semplici quali l'attivita' di donna di
pulizie in un contesto qualsiasi, dalla portineria di uno stabile alla pulizia
di uffici ad esempio non dovrebbero sussistere gravi difficolta' perlomeno per
una ripresa parziale." (dott. __________, IV 35)
La reazione
della parte attrice a fronte di queste attestazioni è stata la solita: la
presentazione di certificati di inabilità lavorativa allestiti dal dott.
__________ e dalla dott. __________ senza l’indicazione di alcun motivo, senza
la specifica di alcuna diagnosi, senza nessuna valutazione, ma con la semplice
specifica d'incapacità lavorativa del 100% in maniera continua (IV.36, IV.38,
IV.39, IV.41, IV.42, IV e IV.43). La __________ ha confermato la sua presa di
posizione precedente ed ha ribadito la riduzione delle prestazioni al 50% a
partire dal 21 luglio 2000 (IV.37 e IV.40).
1.6.Con atto del 18 dicembre 2000 (diretto alla Pretura di __________ e
quindi trasmesso al TCA) __________ ha postulato la condanna della __________
al pagamento delle prestazioni di perdita di guadagno intere. La convenuta
chiede la reiezione della petizione a fronte delle valutazioni svolte dai suoi
medici fiduciari sullo stato di salute della signora __________, ciò a fronte
di certificazioni mediche eseguite in maniera generica e senza specifica
indicazione da parte dei curanti la signora __________.
1.7. Nelle more
della procedura la __________ ha comunicato che, a fronte dell'ultima visita di
controllo della dott. __________, il medico di fiducia della Cassa ha ritenuto
la signora __________ nuovamente inabile al lavoro al 100% dal 13 marzo 2001
(VI).
L'oggetto
del contendere è quindi riferito alle indennità giornaliere per inabilità
ritenuta dalla signora __________ al 100% dal 21 luglio 2000 al 12 marzo 2001.
In merito
il rappresentante della signora __________ ha preso posizione il 17 maggio 2001
(IX).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.,
I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
Nel
merito
2.2. L'assicurazione
contro le malattie é stata regolamentata, sino al 31 dicembre 1995 dalla LAMI
che é stata sostituita, con effetto a decorrere dal 1. gennaio 1996, dalla
nuova legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal).
Secondo
quanto disposto dall'art 1 LAMal, l'assicurazione sociale contro le malattie
comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e
l'assicurazione di indennità giornaliera facoltativa.
La LAMal
si applica soltanto all'assicurazione malattia sociale così definita e,
contrariamente a quanto succedeva in ambito LAMI, le assicurazioni
complementari offerte dalle casse malati (art. 13 OAMal) e gli altri rami
d’assicurazione (art. 14 OAMal) sono diventate di puro diritto civile e sono
rette, in applicazione dell'art 12 cpv. 3 LAMal, dalla legge federale sul
contratto d'assicurazione (LCA).
Dal
profilo procedurale, la LAMal ha operato una cesura completa fra i rimedi giuridici
nell'assicurazione malattia sociale e nelle assicurazioni complementari: se per
la prima le vie di diritto sono quelle previste dalla procedura amministrativa
(cfr. 85ss LAMal), per le vertenze relative alle seconde sono da intraprendere
le vie di diritto previste per i litigi di diritto civile.
Giusta
l'art 47 cpv. 2-4 della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza
degli istituti d'assicurazione privati (modificata in occasione dell'adozione
della LAMal), per le contestazioni relative alle assicurazioni complementari
all'assicurazione sociale contro le malattie giusta la legge federale del
14.3.1994 sull'assicurazione malattie, i cantoni prevedono una procedura
semplice e spedita, nella quale il giudice accerta d'ufficio i fatti e valuta
liberamente le prove.
Il 1°
gennaio 1996 è entrata in vigore la legge di applicazione della LAMal (LCAMal)
che, all’art. 75, prevede che
" le
contestazioni degli assicuratori tra di loro, con i loro membri o con terzi
concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le
malattie o altri rami d’assicurazioni, praticati da assicuratori autorizzati
all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È applicabile per
analogia la Legge di procedura per le cause davanti al TCA.”
2.3. Secondo
l'art. 102 cpv. 1 LAMal
"
Le previgenti assicurazioni delle cure medico
sanitarie e d'indennità giornaliera continuate dalle casse malati riconosciute
sono rette dal nuovo diritto a decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge."
Pertanto,
dal 1.1.1996 - con la sola eccezione prevista dall'art. 103 cpv. 2 che si
riferisce essenzialmente alla durata del diritto alle prestazioni (cfr.
Messaggio del Consiglio federale alle Camere del 6.11.1991 pag. 119 seg.) - le
assicurazioni d'indennità giornaliera sono regolamentate dal nuovo diritto.
Esse
possono, cioè, essere regolamentate dalla LAMal oppure dalla LCA se le parti
hanno concordemente deciso in tal senso.
Nel caso
di specie, non è contestato che, con effetto a decorrere dal 1998 (IV.1) il
datore di lavoro dell'attore ha concluso con la __________ un nuovo contratto
di assicurazione collettiva per perdita di indennità giornaliera in favore del
suo personale, contratto sottoposto alla LCA (cfr. Condizioni generali
1.1.1997, in particolare art. 4).
Pertanto
ai rapporti fra le parti è applicabile la LCA e le disposizioni del contratto
concluso fra la __________ e la datrice di lavoro della signora __________.
In queste
circostanze, trattandosi di prestazioni complementari ai sensi dell'art. 12
cpv. 2 e 3 LAMal (cfr. A. Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, ed.
Helbing et Lichtenhahn 1996, pag. 134) - ambito nel quale le casse malati e gli
altri istituti assicurativi non sono autorizzati a emanare decisioni - il TCA è
competente a statuire sulla petizione presentata dall'interessato in base
all'art. 75 cpv. 1 e 2 LCAMal.
2.4.Secondo le Condizioni generali relative all'assicurazione collettiva
d'indennità giornaliera è data malattia quanto vi sia un qualsiasi danno alla
salute fisica o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che
richieda un esame medico rispettivamente una cura medica od ancora che provochi
un’incapacità lavorativa (art. 6, nello stesso senso sostanzialmente l’art. 37
delle CGA). Come prevede l’art. 38 delle CGA l'indennità giornaliera assicurata
viene versata, proporzionalmente al grado di incapacità lavorativa a partire
dal 25%, a condizione che vi sia una tale incapacità attestata medicalmente.
2.5. La questione
a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non é, comunque, l'apprezzamento medico-teorico
- anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo
anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983,
p. 293; 1987, p. 106ss) - bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283, cons. 1c; STF
26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata).
Il grado
dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità,
derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere
ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
Anche
nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie vige tuttavia il principio -
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato é
tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia,
indipendentemente dal tenore della normativa statutaria delle Casse (DTF 115 V
53; 114 V 285, cons. 3; 111 V 239 cons. 2a; 105 V 178 cons. 2; Maurer, op. cit.
t. II p. 377; STFA 26.11.1990 in re G. c/ H non pubblicata). In casu comunque
tale precetto appare specificatamente prescritto.
Quindi, se
da un lato, la graduazione dell'incapacità va fatta ritenendo la professione
esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare
quanto da lui é ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le
ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione economica.
Pertanto,
in caso di incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, é
obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori
lavorativi diversi, ragionevolmente prospettabili.
2.6. Nel caso
concreto va ritenuto che la signora __________, dopo avere presentato una
periartropatia omero scapolare sinistra con tendomiosi, ha mostrato i segni di
una affezione psichica. Per quanto attiene alla prima patologia, in maniera
sostanzialmente incontestata da parte dell’attrice, non sono dati gli estremi
per una inabilità lavorativa. Il dott. __________, incaricato quale medico
fiduciario della __________, ha operato i suoi accertamenti in due distinte
circostanze. Si è trattato di esami dettagliati, completi, approfonditi e
specifici ad opera di un medico che è specialista in malattie reumatiche, in
fisiatria e riabilitazione. Il dott. __________, da ultimo nell’ottobre 2000
(IV.34) ha ritenuto come:
" Stato
reumatologico
In confronto all'esame precedente non vi sono
nuovi aspetti ad eccezione di un aumento ponderale da 62 kg ad attualmente 71
kg.
Il rachide si presenta con una breve iperlordosi
al passaggio lombosacrale, senza deviazioni scoliotiche rilevanti, con dolori
interspinali lungo tutta la spina dorsale. I movimenti lombari sono dolenti in
particolare in estensione. Nessun accorciamento ischiocrurale. Molto deboli gli
addominali. Mennell e Lasègue negativi, Trendelenburg e Duchenne negativi.
Distanza dita/pavimento 20 cm. Deambulazione a tratti con passi piccoli. Stare
sulle punte e sui talloni s.p. Alle articolazioni periferiche nulla di
patologico, escluse sinoviti od alterazioni funzionali di rilievo. La
palpazione periarticolare risulta dolente alle spalle ed in particolare nella
regione peritrocanterica ed al pes anserinus di entrambe le ginocchia. Le prove
isometriche alle spalle non provocano particolari dolori; nessuna debolezza
muscolare. Assenza di atrofie nel cinto scapolare."
con la
conclusione di un’assenza di incapacità lavorativa dal profilo reumatologico. A
fronte di questi accertamenti, seguiti a quelli precedenti del 9 febbraio 2000
altrettanto completi e dettagliati, la signora __________ non ha prodotto
alcunché di concreto se non una serie di certificazioni mediche della dott.
__________, in particolare del 25 luglio, 30 agosto e 30 novembre in cui si
attesta unicamente e semplicemente una inabilità lavorativa senza neppure più
ribadire l’esistenza di una patologia reumatologica. A fronte dell’assenza di
specifica contestazione da parte dell’attrice circa patologie di natura
reumatologica ed a fronte dell’accertamento eseguito dal dott. __________ in
maniera completa ed esaustiva, questo giudice non ha motivo dallo scostarsi
dalle conclusioni cui è pervenuto il medico interpellato dalla __________.
Nell’incarto
non vi sono atti medici che possano far dubitare della fondatezza delle
valutazioni del dott. __________ che ha esaminato e discusso il caso in modo
approfondito, valutando ed esaminando tutti gli aspetti clinici e tenendo conto
delle lamentele e delle osservazioni formulate dalla signora __________. Le sue
considerazioni e valutazioni sono state redatte in piena conoscenza della
pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), con una chiara presentazione del
contesto medico e con motivazioni chiare, convincenti e condivisibili (RAMI
1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 191ss; DTF 122 V pag. 160 e seg consid 1c e
riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl; cfr. anche DTF 122 V
pag. 160 in fine).
Al
rapporto del dott. __________ non tolgono fedefacenza le semplici attestazioni
di inabilità al lavoro formulate dalla dott. __________ e più sopra citate,
neppure riferibili ad una patologia reumatologica.
Analogo
discorso vale per le valutazioni psichiatriche operate, in 3 distinte
circostanze, dalla dott. __________. La professionista incaricata dalla
__________ ha eseguito tre visite. La prima il 2 aprile 2000. In tale
circostanza ha ammesso una incapacità lavorativa della signora __________ per ulteriori
8 settimane, considerando sia un’anamnesi (riassuntivamente riprodotta
nell’attestazione medica IV.17) che le lamentele soggettive della parte
attrice, valutando in maniera completa lo status psichico, eseguendo la sua
diagnosi di ”Episodio depressivo di medi gravità con somatizzazioni … “ ed
operando una valutazione e prognosi dettagliatamente ripresa in questa sede in
corso di motivazione. La dott. __________ ha ulteriormente esaminato la signora
__________ il 21 luglio 2000 eseguendo ulteriore anamnesi (intermedia),
riprendendo le lamentele soggettive della paziente, indicando lo status
psichico, confermando la sua diagnosi ed emettendo la sua valutazione e
prognosi dettagliata (anche questa ripresa in corso di motivazione).
Anche per
quanto attiene all’aspetto psichiatrico va osservato che nulla è stato
sostenuto dai numerosi medici cui la signora __________ ha fatto capo: il dott.
__________, la dott. __________, il dott. __________ (per non riprendere che
gli psichiatri). Questi medici non hanno rilasciato alcuna attestazione medica
dalla quale possa essere desunta una qualsiasi diagnosi da loro eseguita a
proposito della patologia sofferta dalla signora __________. Nessuna
indicazione dell’importanza quindi di una patologia, nessuna valutazione concreta
dunque di una inabilità lavorativa.
Alla seconda
valutazione della dott. __________ ne è seguita una terza, anch’essa
approfondita e dettagliata, le cui conclusioni sono contenute nel Rapporto
IV.35 del 12 novembre 2000. La valutazione e prognosi di cui a detto rapporto
medico è riprodotta in corso di motivazione. La dott. __________ ha ritenuto in
quest’ultimo parere ed in quello precedente del 21 luglio 2000, una capacità
lavorativa della signora __________ del 50%.
Ancora una
volta questo TCA si rifà all’attestazione medica dell’incaricata della
__________ in ambito psichiatrico. Come detto nessuna attestazione medica degna
di tale nome è stata prodotta da parte dei medici curanti la parte attrice e
nessuna contestazione dei rapporti medici della dott. __________ (trasmessi in
copia alla dott. __________ il primo e gli altri due al dott. __________) è
giunta alla specialista di __________.
Il lavoro
svolto dalla dott. __________ appare serio ed approfondito, completo ed
esauriente. Le valutazioni sono state espresse dopo approfondimento
dell’anamnesi e sono avvenute in maniera scalata nel tempo in tre distinte
circostanze. La dott. __________ ha ritenuto inizialmente (2 aprile 2000)
un’incapacità lavorativa di ulteriori 8 settimane per concludere, nei suoi
successivi rapporti (21 luglio e 12 novembre 2000) per una incapacità
lavorativa limitatamente al 50%, senza manifestare accanimento nei confronti
della signora __________. Nella certificazione 21 marzo 2001 la stessa
specialista ha rivisto la sua valutazione ammettendo nuovamente un'incapacità
lavorativa al 100%.
Questo TCA
giunge quindi alla conclusione che non vi siano motivi di salute collegati allo
stato reumatologico che impediscano una piena abilità lavorativa mentre vi
erano ragioni psichiatriche tali, il 21 luglio 2000, da giustificare un
riconoscimento (come quello operato dalla dott. __________) per ritenere
un’inabilità lavorativa unicamente al 50% a partire da quella data e sino al 12
marzo 2001. Ne discende che, in questi termini, la petizione formulata da
__________ deve essere respinta con la presente decisione senza carico di tasse
e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La
petizione é respinta.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso per riforma al Tribunale federale di Losanna
ai sensi degli art. 43seg della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
(OG).
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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