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Numero d'incarto:
36.2001.35
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2001.00035
ir/nh
Lugano
16 agosto 2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2001 di
__________,
contro
la decisione del 3 aprile 2001 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona,
in materia di assicurazione sociale
contro le malattie
ritenuto, - che, con
scritto 3 aprile 2001, con la specifica che lo stesso "annulla e
sostituisce la precedente del 29.10.1999" la richiesta formulata da
__________ e tendente ad ottenere il sussidio per l'assicurazione malattia per
l'anno 200,è stata ritenuta priva d'oggetto;
-
che, con
atto del 30 aprile 2001, __________ si aggrava a questo TCA contro la predetta
decisione osservando di essere al beneficio di prestazioni complementari e di
avere in passato beneficiato del sussidio;
-
che
nell'impugnativa il signor __________ indica di non comprendere il motivo per
cui la sua richiesta sia stata considerata priva di oggetto osservando che, pur
essendo beneficiario di prestazioni di PC, una parte del premio
dell'assicurazione malattia rimane a suo carico;
-
che, come
rettamente indica la decisione impugnata a pagina 2 in fine, avverso detta
pronuncia è data facoltà di interporre reclamo, nel termine di 30 giorni,
all'IAS;
-
che
questa circostanza è stata rammentata dall'IAS nelle sue osservazioni 25/29
maggio 2001;
-
che
contro la decisione dell'Ufficio assicurazione malattia è infatti dato il
rimedio del reclamo (art. 48 RLCAMal) all'Istituto delle assicurazioni sociali;
-
che, di
riflesso, il ricorso al TCA appare irricevibile, copia dell'impugnativa 30
aprile 2001 (pervenuta il 3 maggio 2001 al TCA) viene trasmessa - a valere
quale reclamo ex art. 49 RLCAMal - all'Istituto delle assicurazioni sociali di
Bellinzona per decisione;
-
che non
si prelevano tasse e spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
30 aprile 2001 di __________, é irricevibile.
2.- copia del
gravame viene trasmessa all'Istituto delle assicurazioni sociali, Bellinzona, a
valere quale reclamo ex art. 49 RLCAMal.
3.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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