AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2002.27
Data decisione, Autorità:
21.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2002.27
cs
Lugano
22 novembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 1° marzo 2002
interposto da
rappr. da: __________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 1° febbraio 2002 emanata
da
Cassa malati __________
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 2 aprile 2002 della parte
convenuta;
rilevato che in data 20 novembre 2002
l'insorgente ha trasmesso al TCA uno scritto con il quale indica:
" Le
comunico che le parti hanno ora raggiunto un accordo transattivo che pone fine
alla lite ed alla procedura ricorsuale evidenziata a margine.
Allego
in originale l'atto di transazione e La prego cortesemente di stralciare la
causa dal ruolo." (doc. _)
preso atto della transazione del
12.11.2002/18.11.2002 del seguente tenore:
"
TRANSAZIONE
tra la spett.le __________ Cassa malattia e
infortuni della , ed il signor __________,
richiamati
-
la decisione 14 novembre
2001 con la quale la __________ ha rifiutato il pagamento di un soggiorno
presso il centro di cure di riabilitazione __________,
-
l'opposizione 12 dicembre 2001 del signor
__________,
-
la decisione su opposizione 1/5 febbraio 2002 della
__________,
-
il ricorso 1. Marzo 2002 del signor __________
(inc. __________)
allo scopo di dirimere la vertenza mediante un
accordo transattivo
si conviene quanto segue:
-
La spett.le __________
assume, per il signor __________, le spese legate alle sedute, presso la
__________, con il logopedista e con il fisioterapista. Il tutto, entro i
limiti della legge, in particolare della LAMal e delle ordinanze allegate.
-
Con quanto sopra il
ricorso 1.3.2002 può essere stralciato per intervenuta transazione. Le
eventuali spese con l'eventuale tassa di giustizia vengono assunte dalle parti
in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono compensate." (doc. _)
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili;
-
intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster