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Numero d'incarto:
36.2002.65
Data decisione, Autorità:
26.07.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
36.2002.00065
ir/gm
Lugano
26 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto la petizione (recte ricorso) del 14
giugno 2002 interposta da
__________,
rappr. da: __________,
__________,
contro
la decisione del emanata da
__________,
in materia di assicurazione contro le
malattie
letti ed esaminati gli atti;
visto che con petizione (recte ricorso) del
14 giugno 2002 __________ si è rivolto al TCA rilevando di essere stato
assicurato, per la perdita di guadagno, collettivamente quale dipendente della
, di non essere stato informato di una disdetta del contratto
concluso dalla stessa datrice di lavoro con __________ per la copertura del
rischio di perdita di guadagno a seguito di malattia. Richiamando l’art. 71
cpv. 2 LAMal l’assicurato, tramite l’, ha chiesto se fosse legittima
la posizione della __________ che “… mette nella condizione l’assicurato di
passare all’assicurazione individuale solo retroattivamente?”;
rilevato che __________ ha chiesto che la
petizione fosse dichiarata irricevibile ed in subordine fosse da respingere;
ritenuto che le parti sono state convocate
per un’udienza di discussione il 26 luglio 2002 nel corso della quale hanno
trovato il seguente accordo:
" Le
parti, dopo discussione e chiarimento della fattispecie, concordano nel
risolvere la fattispecie mediante l'affiliazione di __________ a far tempo dal
1° marzo 2002 sino alla fine del medesimo mese. Per questo periodo l'assicurato
verserà personalmente il premio e la Cassa corrisponderà invece le indennità
giornaliere per la durata di 12 giorni a partire dal 18 marzo 2002 non
compreso.
Le cifre verranno stabilite direttamente tra le
parti.
Il sig. __________ a nome
dell'istante dichiara seduta stante di ritirare la petizione 14 giugno 2002.
La firma in calce alla presente vale come atto di
ritiro." (cfr. verbale, doc. _);
visto che il ritiro del gravame, comunque
interpretabile unicamente come ricorso per denegata giustizia, rende privo
d’oggetto la procedura che può quindi essere stralciata dai ruoli senza
conseguenza di tasse e spese.
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano
Ranzanici
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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