AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
36.2004.4
Data decisione, Autorità:
25.02.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
36.2004.4
ir/tf
Lugano
25 febbraio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 8 gennaio 2004 di
contro
la decisione del 22 dicembre 2003 emanata
da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio
assicurazione malattia, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro
le malattie
ritenuto, in
fatto
1.1. __________,
domiciliata a __________, madre di __________, __________, collaboratrice
presso l'Istituto __________, ha postulato la concessione del sussidio per il
pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per il
2004 con atto del 13 agosto 2003.
La
domanda è stata respinta dall'Ufficio Assicurazione Malattia così come il
successivo reclamo della signora __________.
L'amministrazione
– nella decisione 22 dicembre 2003 – rileva come la signora __________ vada
considerata persona sola poiché il figlio ha compiuto i 18 anni e come il
reddito ritenuto nella tassazione di riferimento (2001-2002) superi i parametri
di legge per concedere il sussidio alle persone sole (CHF 22'591.-).
1.2. Con ricorso
dell'8 gennaio 2004 la signora __________ si è aggravata al Tribunale Cantonale
delle Assicurazioni con i seguenti rilievi:
"
L'Ufficio assicurazione malattia calcola il mio
reddito superiore di Fr. 591.- annui al reddito che permetterebbe il
diritto all'ottenimento del sussidio. Calcolo da me incomprensibile poiché,
rispetto all'anno 2003, il mio reddito reale non è aumentato minimamente a
causa del compimento del 18° anno d'età di mio figlio, bensì si è ridotto, e
più precisamente di:
Fr. 800.- per l'ammortamento prestito
dell'Istituto di __________ per l'ottenimento di un concordato (doc. _).
Fr. 225.20 per la decurtazione del 5% del salario
a causa del protrarsi di una malattia che mi impedisce di lavorare al 100% e
che mi ha obbligata a fare richiesta, lo scorso ottobre, delle prestazioni AI
(doc. _).
Inoltre dal prossimo giugno (mese in cui mio
figlio terminerà la scuola d'apprendistato) non percepirò più la somma mensile
di Fr. 332.05, corrispondente all'indennità di famiglia e per figlio (doc. _).
In parole povere rispetto al 2003 (anno in cui mi
fu riconosciuto il diritto al sussidio) quest'anno il mio salario sarà il
seguente:
fino a giugno 2004 Fr. 1'025.20 mensili
in meno
da luglio 2004 in poi Fr. 1'357.25 mensili
in meno
Tengo a sottolineare che, il debito contratto con
l'Istituto __________, ha avuto lo scopo di ottenere un concordato su una
situazione debitoria che non mi permetteva più una vita dignitosa.
Visto quanto esposto e richiamando, a mio avviso,
una logica un po' carente nei calcoli citati dall'Ufficio assicurazione
malattia, chiedo:
1 che l'Istituto
delle assicurazioni sociali e per esso l'Ufficio
assicurazione malattia
mi riconosca il diritto per l'ottenimento del sussidio per il 2004.
2 Protesto spese
e ripetibili.
In attesa di un vostro positivo riscontro colgo
l'occasione per porgere cordiali saluti." (Doc. _)
Dal canto
suo l'amministrazione propone la reiezione dell'impugnativa con le seguenti
argomentazioni:
" La
parte ricorrente, in applicazione degli artt. 26 e 27 LCAMal, per l'anno 2004
deve palesemente essere considerata persona sola, ritenuto
che il figlio __________ è nato nell'anno __________.
La parte convenuta, tenuto conto delle argomentazioni addotte
dalla controparte in sede di reclamo, ha provveduto a valutare se nel caso di
specie risultasse possibile applicare l'art. 67 lett. m) Reg. LCAM.
La normativa in oggetto prevede la possibilità di definire il
diritto al sussidio a prescindere dai dati fiscali in caso di diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili. Per volontà del Legislatore, tale normativa è stata
introdotta nell'ambito delle disposizioni di diritto cantonale applicabili
nell'assicurazione sociale contro le malattie, onde permettere la definizione
del diritto al sussidio sulla base della situazione economica più recente per
gli assicurati che hanno avuto un peggioramento della propria condizione
economica rispetto a quanto esposto in sede fiscale.
II reddito lordo annuo della parte ricorrente accertato a
decorrere dal 15.10.2003 (data dalla quale la stessa ha subito una decurtazione
dello stipendio pari al 5 per cento) ammonta complessivamente a fr.
55'622.45 (cfr. allegati al documento _), come risulta dal calcolo seguente:
stipendio lordo = fr. 4'278.65 x 13 = 55'622.45
Da sottolineare il fatto che il nostro Istituto nel computo del
reddito lordo non ha considerato l'indennità di famiglia pari a fr.
149.05 mensili e l'assegno per i figli pari a fr. 183.-
mensili, dal momento che la controparte, come detto, per la definizione del
diritto al sussidio risulta essere persona sola ed i redditi in
questione sono conseguiti in ragione del fatto che il figlio __________ risulta
essere a carico della signora __________ in base al ROD del Comune di
__________ e in applicazione della LAF.
D'altro canto, nel calcolo del reddito lordo non si è nemmeno
considerato l'importo di fr. 800.- mensili che la
controparte è tenuta a rimborsare all'Istituto di previdenza professionale
__________, dal momento che, secondo la prassi amministrativa adottata dal
nostro Istituto, nei casi di accertamento del reddito giusta l'art.
67 Reg. LCAMal, possono essere dedotte dal reddito
lordo le voci che fanno parte delle deduzioni ammesse ai fini fiscali, e questo
allo scopo di non creare delle disparità di trattamento rispetto ai casi per i
quali la decisione circa il diritto al sussidio viene effettuata sulla base dei
dati fiscali definiti dal Consiglio di Stato, mentre l'ammortamento in oggetto
non risulta essere fiscalmente deducibile.
L'importo di fr. 55'622.45 risulta essere
maggiore rispetto al reddito lordo esposto ai fini della notifica di tassazione
2001/2002 (reddito da attività dipendente = fr. 46'231.-).
In tale situazione, non risultano soddisfatti i presupposti di
legge per l'applicazione dell'art. 67 lett. m) Reg. LCAM e
il diritto al sussidio deve pertanto essere stabilito sulla base del reddito
determinante desunto dalla notifica di tassazione fissata dal Consiglio di
Stato.
A titolo abbondanziale si specifica che il nostro Istituto in data
24.11.2003 ha ricevuto la richiesta del sussidio per l'anno 2004 da parte di
__________. La decisione relativa alla richiesta in oggetto verrà emessa non
appena possibile." (Doc. _)
Alla
ricorrente è stata offerta la possibilità di esprimersi ulteriormente e di
formulare ulteriori richieste di assunzioni probatorie.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Conformemente
a quanto disposto dall'art. 23 LCAMal, il Cantone ed i Comuni partecipano al
pagamento delle quote a carico degli assicurati di condizioni economiche
modeste per le prestazioni minime previste dalla legge.
Gli
assicurati di condizioni economiche modeste sono definiti dall'art. 29 LCAMal:
si tratta delle famiglie il cui reddito determinante non supera i fr. 32.000.-
e delle persone sole il cui reddito non supera i fr. 20.000.-.
Con
decreto esecutivo del 18.11.1997, il Consiglio di Stato ha, in forza dell’art
49 LCAMal, ritoccato verso l’alto i limiti di reddito che conferiscono diritto
al sussidio, con effetto a decorrere dal 1.1.1998. Questi limiti sono ora di
fr. 22.000.- per le persone sole e di fr. 34.000.- per le famiglie (cfr. art 1
lett. c D.E. 14.11.2000).
Di
regola, il reddito determinante risulta, secondo l'art. 30 LCAMal, dalla somma
arrotondata al mille franchi superiore:
a)
del reddito imponibile desunto dalla tassazione ordinaria o intermedia del
biennio stabilito dal Consiglio di Stato;
b)
di un quindicesimo della sostanza imponibile desunta dalla tassazione
ordinaria o intermedia del biennio stabilito dal Consiglio di Stato, per la
parte eccedente l'importo di fr. 150.000.- per le persone sole e fr. 200.000.-
per le famiglie.
L’espressione
“di regola” tende a volere salvaguardare la possibilità per l’amministrazione
designata (l’Ufficio Assicurazione Malattia) di accertare autonomamente il
reddito dell’assicurato in caso di persone adempienti i presupposti dell’art.
31 LCAMal.
Per il 2002
come per il 2001, il Consiglio di Stato ha stabilito che il reddito
determinante é rilevato dalle classificazioni per l’imposta cantonale del
periodo di tassazione 1999/2000 oppure dalla tassazione intermedia più recente
e relativa all’anno di competenza (D.E. 6.11.2001).
Per
quanto attiene, invece, le basi di calcolo per i sussidi nell'assicurazione
malattie per l'anno 2003 il periodo fiscale per l'accertamento del
reddito è il 2001/2002. Il DE 26 novembre 2002 concernente appunto le basi di
calcolo per l'applicazione dai sussidi per il 2003 ribadisce i limiti di
reddito più sopra evocati, ossia CHF 22'000.-- per le persone sole, CHF
34'000.-- per famiglie.
Anche per
l’anno 2004 il Consiglio di Stato, con Decreto Esecutivo dello scorso 12
novembre 2003, ha ribadito le basi di calcolo per la concessione del sussidio
confermando il periodo fiscale per l’accertamento del reddito determinante
(2001 – 2002) ed i limiti di reddito per la concessione del sussidio: CHF
22'000.- per le persone sole, CHF 34'000.- per i membri delle famiglie e 1°
figlio, rispettivamente a CHF 55'000.- è stato confermato il reddito di
riferimento della famiglia.
2.3. Come
indicato con l’art. 31 LCAMal il legislatore ticinese ha riservato
l’accertamento del reddito determinante, secondo il Regolamento allestito
dall’esecutivo cantonale, nei seguenti casi:
"a) delle
persone soggette all'imposta cantonale solo per una parte del loro reddito o
della loro sostanza;
b) delle persone soggette all'imposta alla
fonte;
c) delle persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo
annuo inferiore a fr. 6000.- secondo il biennio fiscale determinante, che
esercitano un'attività lucrativa;
d) in altri casi particolari."
In virtù
del Regolamento della Legge cantonale sull’assicurazione obbligatoria contro le
malattie emanato il 18 maggio 1994 e modificato dal Consiglio di Stato con
decreto esecutivo del 27 ottobre 1999 avente valenza dal 1 gennaio 2000, il
reddito determinante va accertato dall’Istituto delle assicurazioni sociali in
maniera autonoma, “in particolare nei seguenti casi”:
" a)
persone soggette all'imposta alla fonte;
b) decesso del coniuge;
c) matrimonio,
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, nel caso di assenza
di tassazione applicabile;
d) persone sole
che esercitano un'attività lucrativa o conducono esistenza autonoma, con
reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo inferiore a fr. 6000.- secondo
il biennio fiscale determinante;
e) persone
domiciliate che al momento dell'istanza non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
f) persone al
beneficio di misure ai sensi della legge sull'assicurazione contro la
disoccupazione, dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa;
g) persone al
beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull'assistenza sociale; d'intesa
con il competente Ufficio;
h) cessazione
definitiva dell'attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità;
i) cessazione
temporanea di attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento
professionale;
l) cessazione dell'attività lucrativa a seguito di maternità;
m) diminuzione
importante del reddito lordo rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri
fiscali applicabili."
2.4. Va ancora osservato come la
definizione di persona sola rispettivamente di famiglia sia data dagli art. 26
e 27 LCAMal. Nel Messaggio 3 gennaio 1996 relativo alla citata legge cantonale
di applicazione della Legge Federale sull’assicurazione malattia, per quanto
attiene al concetto di figlio, l’Esecutivo cantonale ha richiamato quanto
ritenuto nella LAMal. In virtù della Legge federale per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni l’assicuratore deve
fissare un premio più basso rispetto a quello degli assicurati d’età superiore
(adulti) ed è legittimato a fare altrettanto nel caso di assicurati che non
hanno ancora compiuto 25 anni. Il richiamo voluto dal Messaggio citato è agli
art. 252 e segg. CCS. Il Codice civile Svizzero prevede che i genitori
devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e
formazione e delle misure prese a sua tutela e che il mantenimento consiste
nella cura e nell’educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei
genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 CCS). L’obbligo di mantenimento
dura sino alla sua maggiore età del figlio (art. 277 CCS).
Se, raggiunta la maggiore
età, il figlio non ha ancora una formazione appropriata, i genitori, per quanto
si possa ragionevolmente pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze,
devono continuare a provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui una
simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CCS).
L’obbligo di mantenimento si estende quindi al di la del compimento del
diciottesimo anno d’età quando il figlio è in formazione. L’obbligo legale per
il genitore di mantenere il figlio anche successivamente al compimento del
diciottesimo anno d’età quando sia in corso una formazione non è trattato
dall’art. 27 LCAMal. La legge cantonale di applicazione alla LAMal rammenta che
il celibe o la nubile di età superiore a 18 anni è considerato/a persona sola.
Per le persone sole con un
reddito imponibile nullo o riferito ad un reddito lordo inferiore ai CHF
6'000.- il reddito determinante è quello della persona o della famiglia da cui
dipendono per il loro sostentamento se questo reddito di riferimento non supera
i CHF 55'000.-. In virtù dell’art. 52 del REgLCAMal:
" Le
persone sole con reddito imponibile nullo o reddito lordo annuo
inferiore a fr. 6’ 000.-, secondo il biennio fiscale determinante,
sono esentate dallo specificare il nucleo primario di riferimento se al momento
dell’istanza hanno un’entrata lorda propria non inferiore al limite massimo per
persone sole ai sensi della legge federale sulle prestazioni complementari
AVS/AI, su base mensile."
Secondo l’Ordinanza 03 sull’adeguamento delle prestazioni
complementari all’AVS/AI il limite massimo per persone sole ai sensi della LPC
è di CHF 17’300.- annui. In altri termini se, al momento dell’inoltro della
domanda di sussidio l’assicurato aveva un’imposizione nulla o riferita ad un
reddito lordo inferiore ai CHF 6'000.-, l’amministrazione doveva verificare
l’esistenza di un reddito proprio (per l’esenzione dallo specificare il reddito
determinante del nucleo primario) non inferiore ai CHF 17’300.- annui.
Quindi quando un figlio
supera i 18 anni va considerato persona sola e non più come componente della
famiglia. In questo senso egli può, alla luce dei parametri appena illustrati,
essere posto al beneficio – se dati gli estremi – della concessione del
sussidio. Il figlio, in questo caso, non può essere computato per la
determinazione del reddito determinante per il riconoscimento dei sussidi a
figli di famiglie altrimenti non sussidiate oppure considerato con il genitore
monoparentale per formare una famiglia.
2.5. Nel caso
concreto l'amministrazione ha ritenuto – dai dati fiscali – un reddito
imponibile – purtroppo – di poco superiore ai limiti per la concessione del
sussidio alla persona sola.
Il fatto
che l'UAM abbia ritenuto __________ persona sola appare giuridicamente
corretto. Infatti il figlio __________, __________, va considerato a sua volta
persona sola che potrà, se dati gli estremi di legge, beneficiare del sussidio.
A giusto
titolo l'amministrazione ha verificato l'invocata diminuzione importante del
reddito da parte della ricorrente rispetto al reddito conseguito nell'anno di
computo della tassazione di riferimento.
Anche in
questo caso i parametri utilizzati dai funzionari cantonali appaiono corretti
non essendo stati considerati gli assegni famigliari e l'indennità di famiglia.
Rettamente
poi si è considerato il reddito lordo, per l'opportuno raffronto, al fine di
accertare effettiva diminuzione, e per l'eventuale successiva conversione per
il tramite di apposite tabelle.
Il
risultato della verifica è contenuto nella risposta di causa e non ha fatto
oggetto di contestazione da parte della ricorrente.
Gli
importi sono infatti dedotti dagli atti e mostrano, rispetto ai redditi
ritenuti nella tassazione 2001-2002, un aumento. Ciò non ha permesso
conseguentemente la conversione del nuovo reddito per la verifica
dell'eventuale sussidio.
Il
ricorso di __________ va respinto, la sua situazione giuridica essendosi
modificata con il superamento degli anni 18 da parte del figlio __________ che
non permette più di ritenere i parametri riferiti alla famiglia.
Ciò ha
comportato, per legge, l'utilizzo di altri parametri (ossia impone di ritenere
il limite di CHF 22'000.-) che non danno più diritto alla signora __________
alla percezione del sussidio.
La
decisione dell'UAM è corretta. Il ricorso va respinto senza carico di tasse e
spese.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione
alle parti, la presente decisione è definitiva.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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