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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 36.2006.186
Data decisione, Autorità: 30.11.2006, TCA
Titolo: Moglie debitrice solidale dei premi dell'assicurazione obbligatoria del marito. Separazione dei beni convenuta tra i coniugi ininfluente.
DEBITORE SOLIDALEPREMIO art. 163 cpv. 1 CCart. 166 cpv. 3 CC
Raccomandata
Incarto n. 36.2006.186
ir/td
Lugano 30 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2006 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 settembre 2006 emanata da
Cassa malati CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con atto del 2 ottobre 2006 RI 1, (1968) coniugata dal 10 settembre 2003 con __________ (1943) con il quale ha sottoscritto un contratto matrimoniale di separazione dei beni, si è aggravata al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni contro decisione su opposizione dell'assicuratore sociale CO 1 con la quale è stata riconosciuta debitrice della somma di CHF 1'334.35 per premi del marito non pagati durante il periodo 1 aprile - 30 giugno 2005.
Nel suo gravame RI 1 indica la disponibilità del marito a pagare il debito ritenuto come lo stesso sarebbe creditore nei confronti di un istituto bancario e come la separazione dei beni sottoscritta impedirebbe all'assicuratore sociale l'incasso del credito.
B. All'accoglimento del gravame si oppone l'assicuratore con argomenti che, laddove necessario, saranno ripresi in corso di motivazione.
Alla ricorrente è stata concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere l'assunzione di specifiche prove.
in diritto
in ordine
nel merito
Il TFA ha già avuto modo di evidenziare che sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC, ritenuto che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129 V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, n. 7 all'art. 166).
Con la cessazione della vita comune termina anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC rimane in stato di latenza
finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21 consid. 4a-b; Hasenböhler, op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 no. KV 278 pag. 149). Nella sentenza DTF 129 V 90 il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha modificato la propria giurisprudenza precisando che un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Gli stessi principi sono stati ulteriormente ribaditi nella recente sentenza cantonale 18 ottobre 2006 (36.2006.140 in re B.).
Gli atti prodotti dall'assicuratore contemplano la domanda d'adesione di __________ a CO 1, prima del suo matrimonio, e meglio dal 1 settembre 1993. CO 1 ha inoltre correttamente prodotto la polizza assicurativa 2003 da cui si desume il premio mensile ed ha versato agli atti l'estratto conto, i documenti attestanti l'incasso mancato ed in particolare l'atto di carenza beni (doc. 6) del 2 marzo 2006.
Il controllo abitanti di __________ ha confermato la sussistenza del matrimonio e la ricorrente non sostiene la cassazione della vita in comune.
Sempre agli atti le procedure d'incasso forzato verso la ricorrente e le decisioni formali e su opposizione.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. Di conseguenza RI 1 è condannata al pagamento dell'importo di CHF 1'334.35 alla CO 1.
Non si prelevano tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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