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Numero d'incarto:
37.1995.13
Data decisione, Autorità:
13.07.1995, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
37.95.00013
ARB 11/94
Lugano
11 luglio 1995 / es
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del
Tribunale arbitrale
in
materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice
Daniele Cattaneo
vista
l'istanza di esperimento di conciliazione del 5 luglio 1994 delle seguenti
Casse malati:
tutte
rappresentate dalla federazione
ticinese delle casse malati (in seguito indicata ftcm), 6500 Bellinzona,
patrocinata dall'avv. __________ ;
contro
dott. __________,
preso atto della lettera 26
giugno 1995 dell'avv. __________ con la quale comunica di ritirare l'istanza dinnanzi
al Presidente del Tribunale arbitrale;
decreta 1.- La causa è stralciata dai ruoli;
2.- Le
spese processuali per un importo totale di fr. 150.-- sono poste a carico delle Casse malati attrici;
3.- Intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale delle Assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari,
deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente del Tribunale arbitrale
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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