AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 37.1995.50
Data decisione, Autorità: 09.01.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 37.95.00050 arb 17/95
dc/nh
Lugano 9 gennaio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale arbitrale
in materia di assicurazione contro le malattie e gli infortuni
Giudice Daniele Cattaneo
vista l'istanza di esperimento di conciliazione del 12 luglio 1995 inoltrata dalle
rappresentate dalla federazione ticinese assicuratori malattia (in seguito indicata ftam), 6500 Bellinzona, patrocinata dall'avv. __________
contro
dott. __________, rappr. da: avv. __________,
letti ed esaminati gli atti, in particolare l'istanza di esperimento di conciliazione con la quale le Casse malati, dopo avere constatato che nell'anno 1993 il medico ha fatto registrare un indice 189, chiedono la restituzione di fr. 18'730.24 (e cioè ciò che eccede l'indice 150 della media del gruppo "medicina generale senza radiologia") (Doc. I);
preso atto delle osservazioni formulate dal dottor __________ in data 3 luglio 1995 (Doc. d4);
richiamata l'udienza del 24 ottobre 1996 nel corso della quale è stato allestito un verbale del seguente tenore:
" L'avv. __________ produce copia della procura rilasciatagli dal dott. __________ in data 18.10.96.
L'Avv. __________ enumera i motivi per cui in linea di principio il suo cliente non è disponibile per una soluzione transattiva. In particolare sottolinea che da calcoli da lui operati l'età media dei suoi pazienti per il 1993 e di anni 70,15 (risp. 69,71) e non di anni 64,4 come indicato dalla statistica. Egli sottolinea pure che il medico è molto anziano.
Dal canto loro le casse malati sottolineano che l'indice 150 tiene già conto di tutte le circostanze del caso.
Il Presidente, dopo aver ricordato a grandi linee la giurisprudenza in materia, anche del Tribunale arbitrale già pubblicata sulla RDAT, propone la seguente soluzione transattiva: l'importo da restituire ammonta a fr. 10'000.- per il 1992 e a fr. 8'000.-- per il 1993, per tenere adeguatamente conto del fatto che l'età media dei pazienti (sia che si fissi a 70 anni, sia che si fissi a 64) é considerevolmente più elevata rispetto all'età media dei pazienti dei medici inseriti nella categoria "medicina generale senza radiologia".
L'Avv. __________ segnala che contro il dott. __________ sono state formulate delle richieste di restituzione anche per l'anno 1994. Le casse precisano che anche per il 1995 il medico verrà segnalato. L'avv. __________ auspica che un eventuale accordo si estenda a tutti e quattro gli anni.
A questo punto il Presidente sospende l'esperimento di conciliazione e assegna alle parti un termine di 30 giorni per comunicare se un accordo transattivo è stato raggiunto per tutte e quattro le cause, o almeno per le due cause oggetto dell'odierna discussione. In caso di accordo le parti trasmetteranno tempestivamente al Presidente del Tribunale arbitrale precise indicazioni circa il contenuto dello stesso.
In caso di mancato accordo le parti lo comunicheranno immediatamente al Presidente sempre entro il termine di 30 giorni. In tal caso verrà dichiarato, senza ulteriori udienze o comunicazioni scritte, il fallimento dell'esperimento di conciliazione.
Copia del verbale alle parti seduta stante. Letto, lo approvano e si firmano." (Doc. IV);
rilevato che le parti, in data 3 rispettivamente 9 gennaio 1997, hanno comunicato di aderire alla proposta conciliativa di cui all'udienza 24 ottobre 1996 (cfr. Doc. X e XII);
decreta
1.- L'esperimento di conciliazione è riuscito.
2.- La vertenza è stralciata dai ruoli.
3.- Le spese processuali per un importo di fr. 600.- sono così ripartite:
Casse malati: fr. 300.-
dott. ___________ fr. 300.-
4.- Intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge.
Il presidente del Tribunale arbitrale
Daniele Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster