AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
38.2004.22
Data decisione, Autorità:
24.03.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
38.2004.22
dc/gm
Lugano
24 marzo 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2004 di
_RICO1
contro
la decisione del 1° marzo 2004 emanata da
_CON1
in materia di assicurazione contro la
disoccupazione
ritenuto, in
fatto
1.1. Il 1° marzo
2004 la Cassa Disoccupazione __________ ha preso nei confronti di __________ la
seguente decisione formale:
"
Durante il periodo in cui l'assicurato prende le
vacanze, il salario completo, che l'assicurato avrebbe percepito se non avesse
preso vacanze, va considerato come guadagno intermedio. Non è rilevante sapere
in che misura l'indennità di vacanze già acquisita copre la durata delle
vacanze.
Non spetta all'assicurazione contro la
disoccupazione coprire le perdite di guadagno alle vacanze prese nell'ambito di
un orario normale di lavoro convenuto contrattualmente.
Durante il mese di gennaio 2004 ha controllato la
disoccupazione e nel contempo aveva prestato la sua opera alle dipendenze di un
datore di lavoro Inoltre aveva indicato, sul formulario __________del mese di
gennaio 2004, che durante il periodo, 07.01.2004-22.01.2004, aveva usufruito di
giorni di vacanza.
La Cassa le aveva effettuato la registrazione
delle indennità senza tenere in considerazione tali giorni. In effetti possono
essere pagati giorni di esonero solo dopo che la Cassa ha indennizzato almeno
60 giorni (art. 27 OADI).
Con lettera del 16.02.2004 aveva già chiesto
indicazioni in merito. La Cassa, in risposta, le aveva indicato il motivo del
mancato pagamento di tali giorni.
Con lettera fax del 26.02.2004, inviataci dalla
__________, ci chiede di rivedere il tutto invocando la buona fede. Da un
controllo effettuato presso l'URC di __________ risulta che infatti durante il
periodo in oggetto non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro. Si può dedurre
che per tale periodo ha effettivamente goduto di giorni di esonero.
La Cassa, visto quanto sopra mantiene, così come
effettuata, la registrazione delle indennità per il mese di gennaio 2004.
(…)
Rimedi giudici:
La presente decisione può essere impugnata entro
trenta giorni dalla notificazione facendo per iscritto opposizione presso la
Cassa
disoccupazione __________
Amministrazione
centrale
L'opposizione deve contenere una conclusione e
una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli
eventuali mezzi di prova. (…)" (cfr. Doc. _)
1.2. Contro
questa decisione l'assicurato ha inoltrato un ricorso al TCA nel quale si è
così espresso:
"
PREMESSA
Il sottoscritto è stato (ri) assunto a partire
dal 01.01.2004 con un contratto a ore. Durante il periodo 07.01.2004-22.01.2004
l'esercizio è rimasto chiuso per volontà del datore di lavoro.
Io stesso, compilando il modulo __________ e
guadagno intermedio ho in buona fede segnato tale periodo, come vacanze
credendo che questa era corretta prassi.
La cassa ha effettuato la registrazione senza
tenere presente tali giorni.
Infatti possono essere pagati giorni di esonero
solo dopo che la cassa ha indennizzato 60gg, (Art. 27 OADI).
Quindi pare poco logico che avrei chiesto delle
vacanze, non avendone diritto.
Inoltre si afferma che per tale periodo non ho
svolto ricerche di lavoro.
Ho comunque portato le dovute ricerche mensili,
adoperandomi per trovare un impiego.
Quindi vi chiedi di accettare il presente."
(Doc. _)
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e
penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al
Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I
707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio
2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H
220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT
I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA
del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2.2. Il 1°
gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1).
Ai sensi
dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono
essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha
notificate.
In vi di
principio, questa norma di procedura entra in vigore immediatamente (DTF 117 V
93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMI 1998 KV no. 37 pag. 316 consid. 3b).
Ciò significa che tutte le decisioni emanate dopo il 1° gennaio 2003 sono rette
dalla procedura di opposizione. Per quel che concerne il momento
dell'emanazione della decisione è determinata la sua consegna alla posta (vedi
DTF 119 V 95 consid. 4a) (cfr. lettera 29 novembre 2002 del TFA alle autorità
di ricorso cantonali nel campo delle assicurazioni sociali).
La
procedura d'opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali,
ad eccezione della previdenza professionale.
L'art. 52
cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro
un termine adeguato. Sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Inoltre,
secondo l'art. 52 cpv. 3 LPGA, la procedura d'opposizione è gratuita e di
regola non sono accordate ripetibili.
2.3. Per quel che
concerne l'assicurazione contro la disoccupazione, l'art. 1 LADI, nella
versione in vigore del 1° gennaio 2003, stabilisce che le disposizioni della
legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione e all'indennità per insolvenza, sempre che la presente
legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
L'art.
100 cpv. 1 LADI prevede che:
"
Vanno emanate decisioni nei casi di cui agli
articoli 36 capoverso 4, 45 capoverso 4, 61, 67, 71 e 71c, nonché nei casi
particolari di domande di risarcimento. Per il resto si applica, in deroga
all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura semplificata di cui all'articolo
51 LPGA, ad esclusione dei casi in cui la domanda dell'interessato non è stata
accolta o lo è stata solo parzialmente."
Le
questioni relative alla sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione
(cfr. art. 30 LADI) o alla privazione del diritto alle prestazioni (art. 30a
LADI) non sono soggette alla procedura semplificata ai sensi dell'art. 51 LPGA
in quanto esse costituiscono dei casi in cui la domanda dell'interessato non è
stata accolta o lo è stata parzialmente (cfr. la Circolare informativa del SECO
sulla LPGA del dicembre 2002, pag. 31).
L'art.
100 cpv. 2 LADI precisa invece che "in deroga all'articolo 52 capoverso 1
LPGA, i Cantoni possono conferire la competenza in materia di ricorsi a un
altro servizio".
Quest'ultima
disposizione è stata concretizzata all'art. 127 OADI secondo cui "i
Cantoni possono conferire ai servizi cantonali la competenza in materia di
opposizioni contro decisioni emanate dagli URC nel quadro dell'articolo 85b
LADI" (cpv. 1), mentre invece "in tutti gli altri casi è competente
in materia di opposizioni l'autorità che ha emanato la decisione" (cpv.
2).
Secondo
l'art. 85b cpv. 1 LADI "i Cantoni creano uffici di collocamento regionali
a cui affidano compiti dei servizi cantonali e degli uffici comunali del
lavoro".
2.4. Nella
presente fattispecie, correttamente la Cassa Disoccupazione __________ ha
indicato che contro la decisione, l'assicurato poteva inoltrare un'opposizione
scritta presso la stessa amministrazione (cfr. consid. 1.1).
Il
presente ricorso è dunque irricevibile.
Gli atti
vanno trasmessi alla Cassa Disoccupazione __________ affinché esamini
l'opposizione dell'assicurato (che soddisfa senz'altro i requisiti dell'art. 10
OPGA; in particolare nella già citata Circolare informativa sulla LPGA del
dicembre 2002 a pag. 33 il SECO ricorda che "les
exigences relatives aux conclusions et à la motivation sont peu élevées en cas
d'opposition. Il suffit en principe que l'assuré indique son désaccord et que
l'on puisse inférer ce qu'il propose en guise de remplacement". Vedi pure
U. Kieser, "ATSG - Kommentar" pag. 521-523) contro la decisione del
1° marzo 2004.
In una sentenza dell'8
gennaio 2003 nella causa D. (K 155/01) il TFA ha ricordato che "l'obbligo
dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella
competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle
assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406;
Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF) e che "secondo la
giurisprudenza la trasmissione d'ufficio avviene senz'altro se il rimedio di
diritto è stato indicato in maniera errata dall'autorità giudiziaria competente
(sentenza del 9 aprile 1998 in re P. consid. 2, K 12/98)".
Per quel che concerne
l'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, esso
deriva, anche dopo l'entrata in vigore della LPGA, da un principio generale del
diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350)
e dalle disposizioni procedurali federali (art. 32 cpv. 4 OG, art. 107 cpv. 2
OG) e cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio
dell'art. 23 LPTCA).
La LPGA ha invece
codificato, per quel che concerne le disposizioni generali di procedura,
l'obbligo di registrazione e di trasmissione delle domande di prestazioni al
competente servizio (cfr. l'art. 30 LPGA secondo cui "tutti gli organi
esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di accettare le domande,
le richieste e le memorie che pervengono loro per errore. Essi registrano la
data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al competente servizio",
cfr. U. Kieser "ATSG-Kommentar", pag. 345-350) e, a proposito del
contenzioso, l'obbligo per l'autorità che si considera incompetente di
trasmettere "senza indugio il ricorso al competente tribunale delle
assicurazioni" (art. 58 cpv. 3 LPGA). Da notare che nel secondo caso
l'obbligo è più esteso per quel che concerne le autorità tenute all'obbligo di
trasmissione (cfr. U. Kieser, "ATSG-Kommentar", pag. 581 -
"sämtliche Behörden der Schweiz zu einer entsprechenden Weiterleitung
verpflichtet sind" - e 582).
La Cassa Disoccupazione
__________ dovrà pronunciare la decisione su opposizione entro un termine
adeguato (art. 52 cpv. 2 LPGA). Al riguardo il SECO ha fornito le pertinenti
precisazioni:
" L'opposition
fait partie de la procédure en matière d'assurances sociales au cours de
laquelle l'organe d'exécution qui statue en première instance doit clarifier le
droit à l'indemnité. Les prestations sont en règle générale versées dans le
courant du mois suivant (art. 30 OACI). De longues recherches, de même qu'une
opposition retarderont d'autant les versements. Si les faits ont été clarifiés comme
il se doit selon la maxime d'office et que la décision a été dûment motivée,
l'opposition consistera en premier lieu à préciser les faits et à corriger les
éventuelles erreurs d'appréciation."
(cfr. Circolare informativa sulla LPGA del dicembre 2002 pag. 34;
vedi pure U. Kieser, "ATSG Kommentar", pag. 525-526)
Va infine ricordato che
contro la decisione su opposizione potrà, se del caso, essere interposto un
ricorso presso il TCA (cfr. art. 56 cpv. 1 LPGA). Un ricorso potrà essere
inoltrato anche se la Cassa Disoccupazione __________ non emetterà, situazione
evidentemente non auspicata, la decisione su opposizione entro un termine
adeguato (cfr. art. 56 cpv. 2 LPGA; Circolare informativa del SECO sulla LPGA
del dicembre 2002 pag. 42: "Les recours interjetés contre un refus de
droit ou en raison d'un retard injustifié ne sont dès lors plus traités par
l'autorité de surveillance, mais par les tribunaux". Vedi pure U. Kieser,
"ATSG Kommentar, pag. 560-562).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso del 17 marzo 2004
é irricevibile.
§ Gli
atti sono trasmessi alla Cassa Disoccupazione __________ affinché esamini
l'opposizione dell'assicurato e renda una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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