AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2025.19
Data decisione, Autorità: 01.09.2025, TCA
Titolo: A ragione la Cassa ha chiesto la restituzione delle prestazioni LADI erogate per i giorni in cui l'assicurato non aveva, di fatto, ingiustamente partcipato al POT assegnatogli
PROVVEDIMENTO DI OCCUPAZIONERESTITUZIONE DI PRESTAZIONI art. 8 LADIart. 17 LADIart. 59 LADIart. 59b LADIart. 95 LADIart. 25 cpv. 1 LPGAart. 27 LPGAart. 25 OADI
Incarto n. 38.2025.19
CL/gm
Lugano 1° settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 marzo 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 12 marzo 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Dopo essere stato attivo per la __________ dal 16 maggio 2022 al 31 marzo 2024 in qualità di collaboratore amministrativo, RI 1, cittadino svizzero nato nel 1995, si è iscritto in disoccupazione dal 17 aprile 2024, alla ricerca di un’occupazione a tempo pieno (cfr. doc. 1 e 3).
1.2. Il 20 agosto 2024 l'Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha assegnato all’assicurato un programma d’occupazione temporanea (POT), presso __________, a tempo pieno, dal 28 agosto al 27 novembre 2024 (cfr. doc. 10).
1.3. Con decisione del 20 gennaio 2025, la Cassa disoccupazione CO 1 (in seguito: Cassa) ha chiesto la restituzione dell’importo di fr. 2'724.45 a titolo di prestazioni LADI indebitamente percepite da RI 1 per il periodo di controllo di novembre 2024 sulla base delle seguenti motivazioni:
" (…)
1.4. Il 22 gennaio 2025 RI 1 ha inoltrato una richiesta di “rateizzazione per la penalità di 2724.45 fr che mi è stata notificata in data 20.1.2025” indicando quanto segue:
" (…) comprendo le motivazioni della penalità e mi impegno a saldare l’importo dovuto, ma la mia attuale situazione finanziaria non mi consente di farlo in un’unica soluzione. Al momento ricevuto un’indennità di circa 3200 fr con la quale devo far fronte alle spese essenziali, come affitto bollette e altre necessità quotidiane.
Propongo di suddividere l’importo in rate mensili di 200/300 fr da addebitare direttamente sulla mia indennità fino a completa estinzione della penalità. Questa soluzione mi permetterebbe di rispettare i miei obblighi, senza compromettere la mia capacità di coprire le spese essenziali” (cfr. doc. 22).
1.5. Il “27.01.2023” [recte: 2025], però, l’assicurato ha presentato “ricorso [recte: opposizione] contro la decisione di penalizzazione per le assenze ingiustificate alla __________, programma occupazionale”, facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…) intendo contestare la penalità ricevuta per non essermi presentato al programma occupazionale, presso __________, in quanto il mio mancato ritorno è stato causato da una confusione nella gestione della mia situazione lavorativa e da una mancanza di comunicazione chiara da parte degli enti coinvolti. Desidero inoltre evidenziare che nei 3 mesi di durata del programma occupazionale sono stato assente per un periodo significativo a causa dei seguenti motivi: circa un mese e mezzo di malattia e un mese per una prova lavorativa. Questo significa che in pratica, il programma non ha potuto svilupparsi pienamente o raggiungere gli obiettivi del programma stesso.
Ora spiego in dettaglio:
dopo la mia esperienza lavorativa presso __________, ho avvisato “il giorno stesso” la mia collocatrice di comunicare che ho terminato la prova di lavoro. (…) Ho atteso poi istruzioni da parte della disoccupazione o dell’ente __________ per ricominciare il programma o finire i giorni che mancavano, ma nel periodo di 15-17 giorni dopo la chiusura non ho ricevuto nessuna indicazione. Pertanto ho pensato fosse nullo o interrotto il POT visto le mie assenze e la non coerenza verso il significato del programma stesso. Ho aspettato delle indicazioni per posta o email anche perché ero convinto che ci fosse un periodo di attesa prima del mio rientro. Il responsabile __________ finalmente mi ha scritto dopo 15-17 giorni comunicandomi che pensava ancora che fossi al lavoro e che il mio programma sarebbe stato chiuso il mercoledì della settimana seguente. Non potete immaginare come mi sia sentito in quel momento perché io ho cercato di fare tutto in buona fede avvisando la disoccupazione e ora sono fregato. Mi sono recato subito alla __________ per concludere gli ultimi 3 giorni restanti e così ho poi chiuso il programma.
Onestamente sono sorpreso che il POT fosse ancora in funzione e non è stato interrotto già quando ho fatto un mese e mezzo di malattia. Poi ho fatto 1 mese di prova di lavoro e mi è davvero sembrato strano che non fosse stato interrotto.
Per questo ho aspettato notizie su come procedere essendo la prima volta che succede tutto questo. E non ricevendo nessuna indicazione non potevo sapere che avrei dovuto recarmi ancora alla __________. Credevo che i due enti comunicassero queste situazione. Anche perché la __________ e la disoccupazione comunicano per organizzare i programmi occupazionali non siamo noi utenti che scriviamo ai veri enti POT per l’organizzazione di essi.
Ritengo che, considerando il tempo trascorso nel programma occupazione, la penalità sia sproporzionata rispetto alla mia reale disponibilità e collaborazione. Non ho mai avuto l’intenzione di sottrarmi ai miei doveri e anzi, ribadisco la mia piena disponibilità per chiarire la situazione. Pertanto chiedo cortesemente, che la penalità a mio carico venga riconsiderata tenendo conto delle circostanze sopradescritte o addirittura condonata.” (cfr. doc. 24).
Il giorno seguente, il ricorrente ha “integrato” l’opposizione presentata (anche) contro la decisione di restituzione del 20 gennaio 2025, in relazione (le altre argomentazioni espresse concernendo, invece, una sospensione pronunciata nei suoi confronti per motivi ulteriori con separata decisione per la quale si dirà al consid. 2.6.) alla quale ha fatto valere quanto segue:
" (…) purtroppo per quanto riguarda la __________ posso assumermi la colpa di non aver interpretato la situazione in modo corretto, e di non aver preso posizione e avvisato l’ente del mio possibile ritorno al programma POT. Non sapevo che dovevo presentarmi, ripeto aspettavo una convocazione da parte loro. Pertanto ritengo che non possiate condonare questa situazione, malgrado è la prima volta che succede e non avevo l’intenzione di farlo, posso rassegnarmi (…) non voglio dare la colpa agli altri, perché ritengo che in primis io, abbia sbagliato a non richiamare __________ o la disoccupazione malgrado ho avvisato per email. Volevo anche precisare che sono stato assente giustificato per un mese e qualche settimana per malattia perché sono stato al pronto soccorso e in più ho fatto un mese di prova lavoro. Facendo il totale dei giorni di presenza effettivi su 3 mesi alla __________ il risultato equivale a sole 2 settimane e mezza di presenza su 3 mesi. Mi chiedo come sia possibile che il programma non fosse stato interrotto subito agli inizi per il mese di malattia. Lo trovo un controsenso verso i valori e gli insegnamenti che dà la disoccupazione sui programmi occupazionali. Vorrei puntualizzare che per me è la prima volta che capita una situazione del genere. Ho sempre rispettato e compiuto i doveri imposti dalla disoccupazione senza mai rifiutarmi o lamentarmi. (…)
Richiesta di condono:
alla luce di quanto sopra, ritengo che le penalità inflitte non siano giustificate in quanto (…)
· La mia non presa di posizione, confusione e convinzioni hanno portato a fare scelte sbagliate, malgrado ho cercato di fare tutto in buona fede e non avevo intenzione di non rispettare i doveri imposti. Il contrario.
· Purtroppo non sono in una situazione finanziaria adeguata che mi permetta di pagare le penalità o di riceverne (…)
Pertanto chiedo che entrambe le penalità siano annullate, considerando che non ci sono state colpe intenzionali da parte mia, ma piuttosto l’insieme di circostanze sfavorevoli e mancanze esterne che hanno contribuito al verificarsi di questa situazione” (cfr. doc. 25).
Il 28 febbraio 2025, poi, RI 1 ha trasmesso alla Cassa ulteriori osservazioni del seguente tenore:
" (…) ho partecipato a una prova lavorativa dal 01.10.2024 al 31.10.2024. Terminata la prova perché non andata a buon fine, quando poi successivamente ho incontrato __________ per farmi consegnare il foglio paga, mi ha comunicato che la collocatrice __________ era arrabbiata e non contenta del comportamento che ho avuto nel terminare la prova e che mi avrebbe chiamato a breve. Questa situazione mi ha fatto pensare che sarei stato seguito nel prosieguo del mio percorso occupazionale e per tutto il caso.
Tuttavia non ho mai ricevuto una chiamata o Email, malgrado il 4.11.2024 ho avvisato con un email che la prova era finita. Inoltre il fatto che mi è stato riferito che non fosse contenta del mio comportamento e fosse arrabbiata, ha anche influenzato di non prenderla direttamente in contatto. La sua possibile irritazione mi ha fatto evitare di affrontare il caso subito, anche se allo stesso tempo ero preoccupato se stavo facendo la scelta giusta. Non ricevendo notizie in merito ho pensato che tutto fosse stato risolto.
Probabilmente "ho pensato" che la situazione non era così grave da dover chiamarmi e ho concluso che fosse tutto finito e in regola. Ma soprattutto non ricevendo notizie sia dalla collocatrice che dalla __________, mi aspettavo una comunicazione scritta per ricominciare il POT visto il numero contato di dipendenti che hanno come anche i posti auto. È tutto legato all’organizzazione del lavoro. Purtroppo non è stato così perché il 21 di novembre 2024 ho ricevuto un email dal responsabile della __________ __________, che il mio programma era in fase di chiusura. Alche mi sono subito presentato per finire gli ultimi 3 giorni e per evitare di peggiorare ancora di più la situazione. Adesso io mi chiedo come è possibile che, prima dell’inizio della prova lavorativa avevo già fornito i documenti necessari richiesti firmando e fornendo nome della ditta e periodo di prova. Ho anche comunicato verbalmente ai responsabili squadre che in caso di contratto futuro lo avrei poi girato per email al responsabile __________, come ho anche comunicato a __________ formalmente. Perché sono stato contattato soltanto 21 giorni dopo la fine della prova dalla __________ e non prima? La responsabilità di noi utenti che andiamo a fare i POT è dei vari enti. Se viene comunicato tramite foglio con tanto di firma perché farlo se poi non si controlla? Dopo 2 giorni che ero assente avrei contattato subito il mio collocatore diretto per chiedere informazioni in merito. Potevo essermi anche fatto male e nessuno sapeva nulla in merito. Tra l’altro dopo la lettera di decisione penalità ho contestato il tutto in maniera formale alla Cassa disoccupazione CO 1 dove mi è stato riferito che per la penalità di __________ devo vedere direttamente con __________ e che non posso fare nulla in merito. Ho fatto questo e non mi è stato dato aiuto. In sintesi la responsabilità della penalizzazione è della disoccupazione e per contestare o chiarimenti devo vedere con loro. Il 18.02.2025 ho fatto un colloquio telefonico con __________ al che ho cercato di spiegare la situazione, ma sono subito stato respinto dicendo che per chiarimenti o varie contestazioni, devo vedere direttamente con la cassa disoccupazione CO 1. Vi state dando colpe di responsabilità a vicenda e conosco bene questo sistema visto che ho lavorato per il Cantone anche io e sono un vostro ex collega. In sintesi per tutti questi motivi ritengo che in primis è stata colpa mia nel non aver preso subito posizione, ma anche la gestione confusionata del caso e la comunicazione non chiara ha portato poi a penalizzarmi di 2700 CHF (…).” (cfr. doc. 27).
1.6. Con decisione su opposizione del 12 marzo 2025, la Cassa ha parzialmente accolto il gravame di RI 1, limitandosi, di fatto, a ridurre l’importo chiesto in restituzione sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
(…)
(…)
Per contro l’importo chiesto in restituzione è stato calcolato in modo errato in quanto teneva conto di una sospensione dal diritto alle indennità che in seguito è stata modificata e non ha generato alcun importo in restituzione.
In virtù di quanto precede, l’opposizione del 27.01.2024 [recte: 2025] è parzialmente accolta, la decisione del 20.01.2025 è annullata ed è richiesta la restituzione dell’importo di CHF 2'144.95 (…)” (cfr. doc. 29).
1.7. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato davanti al TCA la decisione su opposizione resa nei suoi confronti, che confermava la restituzione delle prestazioni LADI indebitamente percepite nel mese di novembre 2024 per totali fr. 2'144.95, chiedendone l’annullamento.
Indicando quale oggetto del proprio gravame “opposizione penalità POT e restituzione prestazioni versate di 2144.95 chf”, RI 1 ha fatto valere, oltre a quanto già indicato, le seguenti argomentazioni:
" (…) ci sono nuovi elementi emersi nel corso dell'ultimo mese. In data 27 [recte: 20].08.2024 sono stato iscritto dall'URC a un POT presso la __________ di durata 3 mesi con termine 27.11.2024. Conoscevo già bene il posto, perché alcuni anni prima, avevo fatto già un programma per loro, motivo del perché, ho scelto di fare il POT presso __________. (…) dovevo tornare al programma occupazionale per finire il POT, ma non ero a conoscenza del mio rientro immediato. Dopo 2 mesi e mezzo di assenza pensavo fortemente che il POT fosse stato interrotto, perché non completato o raggiunto l'obbiettivo di reinserimento nel mondo del lavoro. Il programma è stato creato per gli utenti in disoccupazione per tenerli occupati nel mentre cercano un lavoro e inserirli in un contesto lavorativo. Con 2 mesi e mezzo di assenza non credevo davvero che da parte dell'URC fosse un programma completo e terminato. Mi è sembrato molto logico il ragionamento, per questo motivo aspettavo una lettera per posta come all'inizio del POT, per ricominciare. Soltanto in data 21.11.2024 ho ricevuto una comunicazione dalla __________ che il programma stava per finire. Di conseguenza mi sono recato per finire gli ultimi giorni rimanenti.
In data 4.11.2024 ho avvisato la mia collocatrice con un email formale dove sottoponevo la chiusura della collaborazione del mese di prova lavoro presso la ditta __________. Non ho mai ricevuto una risposta in merito. Anzi, l'unica informazione che avevo, era che la mia collocatrice fosse arrabbiata con me per non aver concluso la collaborazione lavorativa dopo il mese di prova. (…) La __________ era anche a conoscenza del periodo di prova che ho fatto, tramite foglio firmato con anche nome della ditta e periodo. Ricordo anche di aver comunicato verbalmente che se avessi firmato un contratto dopo la prova, l'avrei mandato in copia al responsabile della __________.
Non sono mai stato informato né da __________ né dalla collocatrice, su come mi sarei dovuto comportare se non avessi firmato un contratto, e sul possibile ritorno immediato al POT dopo la prova lavorativa. Viste le numerose assenze fatte durante il POT ho anche pensato che il programma fosse stato interrotto e aspettavo una lettera scritta per posta con il rientro ufficiale al programma.
Per ben 21 giorni non ho ricevuto nessuna comunicazione anche in merito alle mie assenze ingiustificate da parte della __________. Soltanto il 21.11.2024 ho ricevuto la comunicazione di chiusura POT e supponendo che lavorassi al tempo pieno. Infatti vorrei capire chi ha dato questa informazione non corretta. Ho letto le direttive 464 e la lista sospensioni, SdL (URC/Ufficio giuridico) e ci sono delle direttive specifiche da adottare in merito a delle, interruzioni ingiustificate, rifiuto, licenziamento da POT. Nella sezione 3C viene riportato che la 1º 2º 3º che si ripete un caso di rifiuto, licenziamento ingiustificato, interruzione, l'assicurato deve essere informato che la sua idoneità al collocamento verrà esaminata. Inoltre vorrei fortemente sottolineare che la mia collocatrice non era a conoscenza di questa penalità. Soltanto in data 3 marzo dopo una mia richiesta "forzata" per avere un colloquio con lei e spiegarle la situazione ha scoperto anche lei di questa penalità. Mi chiedo allora chi possa aver preso la decisione di penalizzarmi se le direttive dicono chiaro che è l'URC che prende decisioni in merito. La Cassa CO 1 mi ha confermato che non possono prendere decisioni senza avvisare il collocatore in merito.
Come indicato nella decisione parziale del 12.03.2025, c'è stato un errore di calcolo da parte dell'CO 1 nell'importo che mi è stato inizialmente richiesto di restituire(2724.45chf), poi corretto in una cifra inferiore di 579.49chf. Questo errore che è emerso solo dopo 2 mesi il mio ricorso, evidenzia che il sistema e i controlli non sono stati adeguatamente gestiti da parte dell'ente. (…)
Un altro aspetto grave della gestione di questa situazione riguarda il pagamento ricevuto in data 12.12.2024 da parte dell'CO 1. A questa data, ero già stato informato tramite lettera del 3.12.2024 riguardo a presunte assenze ingiustificate. Nonostante questa informazione fosse già nelle mani dell'CO 1, mi sono state versate le prestazioni senza che fosse avvenuto un controllo accurato della mia situazione. Questo mi ha fatto credere e capire che la presunta penalità per assenze ingiustificate fosse stata ritirata o comunque sospesa. Ovviamente non ho più preso posizione nel fare il ricorso perché ho ricevuto le prestazioni.
Successivamente il 20.01.2025 ho ricevuto la lettera di restituzione che mi ha letteralmente mandato in confusione. Mi sono recato di persona all'CO 1 chiedendo chiarimenti in merito, e mi hanno detto che per fare un ricorso dovevo contattare direttamente la __________. Così ho fatto, ma purtroppo anche la __________, mi ha comunicato che la responsabilità, per questo, fosse del URC. Ho provato a spiegare la situazione all'URC ma purtroppo mi hanno detto che e di competenza dell'CO 1. (…) Finalmente dopo qualche mese abbiamo scoperto che la Collocatrice non era informata di questo problema e della penalità di restituzione come delle assenze ingiustificate.
Inoltre non vorrei che fosse stato fatto lo stesso errore passato, che l'ente __________ ha confuso il nome della collocatrice __________ con un'altra __________ e che abbia mandato un certificato medico alla collocatrice sbagliata.
In data 12 marzo 2025 ho ricevuto la decisione su opposizione parzialmente accolta, dove viene riportato quanto segue: La richiesta di restituzione è scaturita dal fatto che la cassa ha versato delle prestazioni nonostante i presupposti non fossero adempiuti nel concreto. Per il mese di novembre la cassa l’ha inizialmente indennizzata. In seguito, è emerso che lei ha avuto delle assenze ingiustificate presso il programma __________. In data 03.12.2024 vi era stata inviata una lettera che informava di prendere posizione in merito alle assenze.
Vedo ben chiaro una contraddizione in questo paragrafo scritto da __________. "In seguito è emerso" è una dichiarazione non corretta, rispetto le tempistiche dell'accaduto. Di conseguenza si dice che ho ricevuto una lettera di "avvertimento" il 3.12.2024, quindi prima del pagamento non dopo. Vedo chiaramente che anche all'ufficio competenze ci sono dei gravi errori su come è stato gestito il caso. Ho dovuto chiamarli per chiedere spiegazioni in merito al ritardo di una decisione in base agli accaduti, e guarda caso, 3 giorni dopo la mia chiamata ho ricevuto le decisioni parziali di entrambe le penalità sbagliate un’altra volta.
Motivazione:
La motivazione che mi porta a fare questo ricorso è dovuta alle incongruenze non chiare delle risposte datemi dopo il primo ricorso. In verità sarebbe per entrambe le penalità che ho ricevuto. Assenze ingiustificate+scioglimento di contratto. Visto che, la penalità del scioglimento del contratto è stata parzialmente accolta e ho ricevuto un compenso che mi era stato tolto nel mese di gennaio, non ho più le energie per affrontare di nuovo un ricorso malgrado ci sono anche qui, indicazioni riportate errate. Questa situazione mi ha davvero sconvolto e distrutto interiormente anche per la gestione errata che c'è stata negli ultimi mesi. E credo sia un bene dimenticare e andare avanti malgrado ho fatto il possibile per non arrivare fin qui.
(…) Vorrei infine puntualizzare che sono davvero molto riconoscente del fatto che avete preso parzialmente in considerazione il mio precedente ricorso (…).
Conclusione:
Alla luce di quanto esposto sopra, chiedo che la richiesta di restituzione delle prestazioni ricevute venga annullata. Questo perché la mia assenza dal programma occupazionale non è dipesa da una mia volontà di sottrarmi agli obblighi, ma anche dalla mancanza di comunicazioni chiare e tempestive da parte degli enti competenti. Ritengo di essere stato penalizzato ingiustamente anche per errori amministrativi che non dipendono esclusivamente da me e che hanno generato confusione sulla mia posizione. Tuttavia, non intendo semplicemente attribuire colpe agli altri. Riconosco che avrei potuto prendere posizione in merito alle mie incertezze, ma l'informazione che mi era stata data, sullo stato d'animo della mia collocatrice ha influenzato molto sul mio comportamento in seguito, portandomi a evitare un confronto diretto e aspettando una chiamata che non è mai arrivata. So che sbagliare è umano e comprendo che ci siano stati degli errori di incomprensioni da entrambe le parti. Proprio per questo, chiedo che mi venga riconosciuta la mia buona fede e che l'importo richiesto venga annullato.” (cfr. doc. I).
1.8. Con e-mail del 24 marzo 2025, il ricorrente, a conferma del fatto che oggetto del suo ricorso è unicamente la decisione su opposizione del 12 marzo 2025 che concerne la restituzione delle prestazioni LADI indebitamente percepite (e non l’altro provvedimento inerente, come si vedrà al consid. 2.6., una sospensione), ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…) vi lascio in allegato le decisioni inerente al caso. Come scritto nel mio ricorso per la penalità di “disdetta del contratto” ho già ricevuto un compenso che mi era strato detratto per il mese di gennaio. Per questo mi sono rassegnato, e non vorrei più pensare al caso, visto che mi ha distrutto completamente e mi ha fatto stare male. Nella prima opposizione ho scritto in dettaglio i danni economici e psicologici che quest’uomo mi ha recato intenzionalmente come anche il suo modo di lavorare illegale e mal organizzato. Visto che il mio ricorso è stato accettato parzialmente per me va bene così. Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti se necessari” (cfr. doc. II).
1.9. Nella propria risposta di causa del 3 aprile, la Cassa, oltre a richiamare le argomentazioni già esposte nella propria decisione su opposizione, ha osservato quanto segue:
" (…)
Preso contatto con l’organizzatore del POT, con lettera di posta elettronica, in data 31.03.2025, scrive: “I partecipanti al POT vengono avvisati il primo giorno (e firmano anche il nostro regolamento aziendale) che devono comunicare tempestivamente le assenze da giustificare, possibilmente entro l’orario di inizio al mattino (07:45): malattia, infortunio, guadagno intermedio o altra natura dell’assenza, sempre per email e/o Whatsapp. Inoltre, in caso di visita medica devono inoltrarci copia dell’appuntamento dal medico. Il certificato medico, recita il regolamento, dal 4° giorno di assenza, ma dal terzo episodio di malattia il certificato dovranno inviarcelo anche per un solo giorno di malattia. (…) Certo, fin dal primo giorno di presenza, il 23.09.2024 (vedi sopra). Vengono anche informati che se il guadagno intermedio dovesse essere inferiore al 100% (8 ore al giorno, 40 a settimana), sono tenuti a venire per la differenza ore al POT e ancor più, finito il guadagno intermedio, riprendere il POT. Gli viene detto sempre al primo giorno che le interruzioni sono di pertinenza dell’URC e quindi fin quando non ricevono comunicazione da URC sono tenuti a completare il POT fino alla fine.”.
In merito all’affermazione dell’errore di calcolo della Cassa la stessa è priva di fondamento in quanto la differenza dell’importo richiesto in restituzione è dettato dalla diminuzione dei giorni di sospensione.
La Cassa ha, erroneamente, notificato 2 decisioni, una di sospensione dal diritto alle indennità e una di restituzione per l’assenza al POT e l’ammortamento dei giorni di sospensione inflitti per aver abbandonato il posto di lavoro.
Tale agire, nella forma, è errato in quanto si sarebbe dovuto notificare una decisione di restituzione per le assenze ingiustificato al POT e una seconda decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per propria colpa; infatti la Cassa ha notificato 2 decisione su opposizione, una in merito alla restituzione concernente l’assenza ingiustificata dal POT e una, parzialmente accolta, per i giorni di sospensione. (…)” (cfr. doc. IV).
1.10. Il 7 aprile 2025, il TCA ha trasmesso al ricorrente copia della risposta di causa ed ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per produrre eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. V). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione, o meno, la Cassa ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 2'144.95 a titolo di prestazioni LADI indebitamente percepite per il periodo di controllo di novembre 2024 in conseguenza della mancata partecipazione per 15 giorni ad un POT assegnatogli.
Il ricorrente, infatti, ha indicato (cfr. doc. II e supra consid. 1.8.) che non intende contestare la decisione su opposizione relativa alla sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. all. A2 a doc. I).
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. L’art. 8 cpv. 1 LADI, relativo ai presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione, enuncia:
" L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se:
a. è disoccupato totalmente o parzialmente (art. 10);
b. ha subìto una perdita di lavoro computabile (art. 11);
c. risiede in Svizzera (art. 12);
d. ha terminato la scuola dell'obbligo, ma non ha raggiunto l'età AVS e non percepisce ancora una rendita di vecchiaia AVS;
e. ha compiuto o è liberato dall'obbligo di compiere il periodo di contribuzione (art. 13 e 14);
f. è idoneo al collocamento (art. 15) e
g. soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).”
L’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI prevede che l’assicurato ha diritto all’indennità di disoccupazione se soddisfa le prescrizioni sul controllo (art. 17).
L’art. 17 LADI stabilisce che:
" 1L'assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve, con l'aiuto dell'ufficio del lavoro competente, intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. In particolare, è suo compito cercare lavoro, se necessario anche fuori della professione precedente. Egli deve poter comprovare tale suo impegno.
2L'assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento al suo Comune di domicilio o al servizio competente designato dal Cantone il più presto possibile, ma al più tardi il primo giorno per il quale pretende l'indennità di disoccupazione, e osservare da quel momento le prescrizioni di controllo emanate dal Consiglio federale.2
3L’assicurato è tenuto ad accettare l'occupazione adeguata propostagli. È obbligato, su istruzione dell'ufficio del lavoro competente, a:
a. partecipare a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro atti a migliorare la sua idoneità al collocamento;
b. partecipare a colloqui di consulenza e sedute informative nonché a consultazioni conformemente al capoverso 5; e
c. fornire i documenti necessari per valutare l'idoneità al collocamento o l'adeguatezza di un'occupazione.
4Il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di lunga durata e di una certa età.
5L'ufficio del lavoro può, in singoli casi, indirizzare l'assicurato a istituzioni pubbliche o di pubblica utilità idonee per consultazioni di ordine professionale, sociale, psicologico o in materia di migrazione, se è accertato che questa misura è opportuna. Queste istituzioni ricevono un'indennità stabilita dall'ufficio di compensazione.”
Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).
Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.
Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 - 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).
L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:
" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.
1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).
1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.
1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.
2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:
a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;
b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;
c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o
d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.
3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:
a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e
b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.
3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.
4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.
5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."
All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).
L'art. 64a LADI precisa che:
" 1 Per provvedimenti di occupazione si intendono in particolare le occupazioni temporanee nell'ambito di:
a. programmi di istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo; tali programmi non devono essere in diretta concorrenza con l'economia privata;
b. pratiche professionale in imprese o nell'amministrazione; in caso di disoccupazione elevata il Consiglio federale può prevedere che le persone soggette a un periodo di attesa secondo l’articolo 18 capoverso 2 partecipino a pratiche professionali;
c. semestri di motivazione per gli assicurati che al termine della scuola dell'obbligo scolastico sono alla ricerca di un posto di formazione, se non dispongono di una formazione professionale completa e hanno concluso la scuola senza aver conseguito un diploma di maturità.
2 L'articolo 16 capoverso 2 lettera c è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera a.
3 L'articolo 16 capoverso 2 lettere c, e-h è applicabile per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera b.
4 Gli articoli 16 capoverso 2 lettera c e 59d capoverso 1 sono applicabili per analogia alla partecipazione a un'occupazione temporanea secondo il capoverso 1 lettera c.
5 Il Consiglio federale fissa il contributo mensile per le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa.”
Per quel che riguarda i programmi d'occupazione in istituzioni pubbliche o private senza scopo lucrativo l’art. 64a ha mantenuto l'esclusivo richiamo all'art. 16 cpv. 2 lett. c LADI, come già faceva l'art. 72a cpv. 2 LADI in vigore fino al 30 giugno 2003 (cfr. STF 8C_27/2023 del 5 giugno 2023 consid. 4.2.; STF 8C_471/2020 del 6 ottobre 2020 consid. 4.2.; STF 8C_384/2018 del 23 agosto 2018; STFA C 274/04 del 29 marzo 2005; STFA C 269/04 del 12 aprile 2005; STFA C 279/03 del 30 settembre 2005).
2.4. Ai sensi, poi, dell’art. 59b LADI:
" 1 L’assicurazione versa agli assicurati indennità giornaliere per i giorni durante i quali, in virtù di una decisione del servizio competente, partecipano a un provvedimento di formazione o di occupazione o si dedicano a preparare un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 71a.
2 Il Consiglio federale fissa un’indennità giornaliera minima per gli assicurati che partecipano a un programma di occupazione ai sensi dell’articolo 64a capoverso 1 lettera a o b con una quota di formazione del 40 per cento al massimo. Se la quota di formazione è inferiore al 100 per cento, l’indennità giornaliera minima è ridotta in proporzione.
3 L’assicurazione accorda inoltre:
a. assegni per il periodo di introduzione (art. 65);
b. assegni di formazione (art. 66a);
c. sussidi per le spese degli assicurati pendolari e soggiornanti settimanali (art. 68)”.
Giova accennare brevemente ai passi che hanno portato all’entrata in vigore dell’art. 59b LADI e quindi al riconoscimento di indennità giornaliere per i giorni durante i quali gli assicurati partecipano ad un provvedimento, tra gli altri e come nel caso concreto, di occupazione.
In una sentenza 8C_796/2007 del 22 ottobre 2008 il Tribunale federale ha così illustrato l’evoluzione della legislazione relativa alle prestazioni da versare agli assicurati che partecipano ad un provvedimento del mercato del lavoro (ed esempio ad un programma occupazionale temporaneo, POT):
" 5.2
5.2.1 Lors de l'entrée en vigueur de la LACI, le Chapitre 6 de cette loi portait sur les «prestations au titre de mesures destinées à prévenir et combattre le chômage (mesures préventives)» (RO 1982 p. 2184 ss). Parmi ces mesures, l'art. 72 aLACI prévoyait l'octroi de subventions à des institutions publiques ou privées sans but lucratif, pour encourager l'emploi temporaire de chômeurs au titre de programmes destinés à procurer du travail ou à permettre une réinsertion dans la vie active. La subvention couvrait 20 à 50 % des frais pouvant être pris en compte (art. 75 al. 3 aLACI). Ces frais comprenaient le salaire des chômeurs participant au programme d'occupation avec l'approbation de l'autorité cantonale ou sur son injonction (art. 97 al. 1 let. b aOACI; RO 1983 p. 1236). Les participants étaient en principe liés par un contrat de travail à l'institution subventionnée; ils percevaient un salaire pour leur activité, et non des indemnités journalières de l'assurance-chômage (DIETER FREIBURGHAUS, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 54).
5.2.2 La deuxième révision partielle de la LACI (modification du 23 juin 1995 de la LACI; RO 1996 p. 273 ss) a instauré la distinction entre les indemnités journalières (pure indemnisation par des indemnités dites «passives») et les indemnités spécifiques versées aux chômeurs qui participaient à une mesure de marché du travail et fournissaient ainsi une contre-prestation (RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd., p. 593 sv.). L'art. 27 al. 2 aLACI prévoyait ainsi que l'assuré pouvait prétendre entre 150 et 520 indemnités journalières, selon sa situation personnelle (let. a), ainsi qu'à des indemnités journalières spécifiques, conformément à l'art. 59b aLACI, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation (let. b). D'après l'art. 59b aLACI, l'assurance versait aux assurés qui avaient droit aux prestations des indemnités journalières spécifiques, pour les jours durant lesquels ils participaient à des mesures relatives au marché du travail sur injonction ou avec l'assentiment de l'autorité cantonale (al. 1). Les indemnités journalières spécifiques étaient indépendantes du nombre maximum d'indemnités prévu à l'art. 27 al. 2, let. a aLACI, le Conseil fédéral étant chargé de régler les détails (al. 2).
Les art. 27 al. 2 et 59b aLACI sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 p. 294), de même que l'art. 81b al. 1 aOACI (modification du 6 novembre 1996 de l'OACI; RO 1996 p. 3078). D'après cette dernière disposition, les indemnités journalières spécifiques allouées aux participants à un programme d'emploi temporaire l'étaient sous la forme d'un salaire donnant lieu à la perception de cotisations sociales. Le salaire était en principe fonction de la qualification, de l'expérience professionnelle et du niveau de responsabilité dans le programme d'occupation (Message concernant le programme de stabilisation 1998, du 28 septembre 1998, FF 1999 p. 30). Bien que l'organisateur d'un programme d'emploi temporaire et le participant fussent en principe liés par un contrat de travail, le salaire net était versé directement par l'assurance-chômage et non par l'organisateur du programme. Il était considéré comme un gain intermédiaire et pouvait être complété par une indemnité compensatoire allouée en vertu de l'art. 24 al. 4, 2ème phrase, aLACI (cf. ATF 125 V 360 consid. 2b p. 361; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 1ère éd., n. 673 sv. p. 244).
5.2.3 L'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19 mars 1999 et de l'ordonnance du 11 août 1999 sur le programme de stabilisation 1998 (RO 1999 p. 2374 ss et p. 2387 ss) a entraîné plusieurs modifications dans le domaine des mesures relatives au marché du travail, dès le 1er janvier 2000. D'après la nouvelle législation, notamment, les participants à un programme d'emploi temporaire se voyaient allouer directement une indemnité spécifique, qui n'était plus assimilée à un salaire (abrogation de l'art. 81b aOACI). L'indemnité ne donnait pas lieu à la perception de cotisations sociales et ne pouvait pas être complétée par une indemnité compensatoire au sens de l'art. 24 aLACI (dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2003; RO 1999 p. 2383, RO 2003 p. 1733). Le montant de l'indemnité spécifique était calculé de la même manière que celui de l'indemnité journalière, en fonction du gain assuré. Toutefois, afin d'atténuer les conséquences de cette modification pour les personnes dont le gain assuré n'était que modeste, il était prévu que les participants à un programme d'emploi temporaire comprenant une part de formation inférieure à 40 % reçoivent une indemnité spécifique de 102 fr. par jour au minimum, pour un emploi temporaire à 100 %. En cas d'emploi temporaire à temps partiel, ce montant minimum était réduit d'autant. Les indemnités spécifiques n'étaient pas imputées sur le nombre maximum d'indemnités journalières (art. 59b al. 2 et 3 LACI, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er juillet 2003; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 210/02 du 12 décembre 2002, consid. 2).
5.2.4 La troisième révision de la LACI (modification du 22 mars 2002 de la LACI; RO 2003 p. 1728 ss) a supprimé la distinction entre les indemnités journalières et les indemnités spécifiques aux assurés participant à un programme d'emploi temporaire. D'après la nouvelle législation, l'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Aux termes de l'art. 64a al. 1 LACI, ces mesures peuvent notamment consister en mesures d'emplois temporaires qui entrent dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif (a), de stages professionnels en entreprise ou dans une administration (b) et de semestres de motivation destinés aux assurés à la recherche d'une place de formation au terme de leur scolarité obligatoire (c). Les assurés perçoivent des indemnités journalières de l'assurance-chômage pour les jours durant lesquels, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, ils participent à une telle mesure d'emploi temporaire (art. 59b al. 1 LACI). Le Conseil fédéral fixe une indemnité journalière minimale pour les assurés qui participent aux mesures d'emploi prévues à l'art. 64a, al. 1, let. a ou b, qui comportent une part de formation de 40 % au maximum. Si le degré d'occupation est inférieur à 100 %, l'indemnité journalière minimale est réduite proportionnellement (art. 59b al. 2 LACI). Non réduite, cette indemnité minimale est de 102 fr. (art. 81b OACI). Les indemnités versées pendant la durée d'une mesure relative au marché du travail sont imputées sur le nombre maximum d'indemnités journalières prévu par l'art. 27 LACI.
5.2.5 Compte tenu de l'évolution législative depuis l'entrée en vigueur de la LACI, et malgré certaines analogies avec les situations régies par les art. 319 ss CO, l'organisateur d'un programme d'emploi temporaire et le participant à un tel programme ne sont en principe plus liés par un contrat de travail, mais par un contrat sui generis; ce dernier présente certaines analogies avec le contrat de travail, mais n'ouvre pas droit au paiement d'un salaire par l'employeur (Rubin, op. cit., p. 627; Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., n. 719 p. 2396). L'indemnité journalière versée à l'assuré pendant un emploi temporaire l'est à certaines conditions posées par la loi et a pour objet d'indemniser le chômeur pour la perte de gain qu'il subit. Elle dépend en principe du salaire assuré, et non des qualifications du chômeur, de son expérience professionnelle ou des responsabilités qui lui sont confiées.
Cela étant, la transition d'un système de salaire à un système d'indemnités spécifiques, puis à un système d'indemnités journalières, n'a pas fait disparaître toute forme de contre-prestation pour le travail fourni par l'assuré dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire. Ce dernier a droit - uniquement si la part de formation de l'activité temporaire n'est pas supérieure à 40 % - à une indemnité journalière minimale, quel que soit le gain assuré. La limite inférieure de l'indemnité est fonction du taux d'occupation de l'assuré dans le programme d'emploi temporaire, de sorte qu'elle dépend étroitement du temps que l'assuré a consacré à son travail. Dans cette mesure, l'indemnité journalière a également pour fonction d'assurer une contre-prestation aux chômeurs qui participent à une mesure d'emploi temporaire. Il en résulte qu'elle revêt un caractère mixte, comprenant d'une part un aspect indemnitaire - le montant maximum de l'indemnité journalière est fonction du gain assuré - et constituant, d'autre part, une forme de rémunération pour un travail fourni.” (consid. 5.2.1.-5.2.5.).
2.5. Ai sensi dell’art. 25 OADI:
" Su richiesta dell’assicurato, il servizio competente decide di:
a. esonerare quest’ultimo, per una settimana al massimo, dall’obbligo dell’idoneità al collocamento per consentirgli di recarsi all’estero onde partecipare a un’elezione o a una votazione d’importanza nazionale, oppure autorizzarlo a posticipare la data del suo colloquio di consulenza e di controllo nel caso in cui questo sia previsto nei tre giorni che precedono o che seguono il giorno dell’elezione o della votazione;
b. esonerare l’assicurato affetto da un grave impedimento fisico o psichico dall’obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, se le circostanze lo esigono e la consulenza e il controllo possono essere assicurati altrimenti;
c. esonerare l’assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di consulenza e di controllo se questi deve recarsi all’estero per un colloquio di lavoro, se svolge uno stage d’orientamento professionale o se si sottopone a un test d’idoneità professionale nel luogo di lavoro;
d. autorizzare l’assicurato a posticipare il suo colloquio di consulenza e di controllo se questi dimostra di non poter essere presente il giorno stabilito a causa di un impegno inderogabile, in particolare se deve presenziare a un colloquio di lavoro;
e. esonerare l’assicurato, per tre giorni al massimo, dall’obbligo dell’idoneità al collocamento se questi è direttamente toccato da un particolare evento familiare, segnatamente un matrimonio, una nascita, un decesso o la necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Se la data di un tale evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di controllo, viene fissata una nuova data.”.
Relativamente alle assenze ed alle mancate presenze degli assicurati ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, la Segreteria di Stato per l’economia (SECO), nella Prassi LADI PML punti A68 – A77, ha stabilito quanto segue:
" A68 Sono giustificate le assenze per motivi che giustificano un’attenuazione dell’obbligo di controllo secondo l’art. 25 OADI.
A69 In caso di assenza causa malattia, infortunio o gravidanza, si applicano per analogia le disposizioni dell’art. 28 LADI. La procedura è disciplinata dall’art. 42 OADI. Se l’incapacità lavorativa non supera i 3 giorni, non è richiesto alcun certificato medico. Dal quarto giorno di incapacità lavorativa in poi, invece, il certificato medico è in ogni caso obbligatorio. Se vi sono dubbi fondati circa l’incapacità al lavoro della persona assicurata, il certificato medico può essere richiesto eccezionalmente fin dal primo giorno.
A70 Per quanto riguarda gli impedimenti a causa di un evento familiare, si veda la Prassi LADI B360. L’assicurato deve informare immediatamente il servizio competente o l’organizzatore se non gli è possibile presentarsi o partecipare a un provvedimento. A70a Le assenze dovute al congedo dell’altro genitore e di assistenza sono considerate giustificate nella misura in cui sono autorizzate (cfr. Prassi LADI ID B396, B409).
Assenze ingiustificate
A71 Se si assenta dal corso senza motivi validi, l’assicurato non ha diritto all’indennità per la durata dell’assenza ingiustificata (art. 59b LADI). La CAD versa le indennità giornaliere soltanto per i giorni durante i quali l’assicurato partecipa a un provvedimento nonché per i giorni in cui è assente per motivi validi. A titolo di controllo amministrativo (per consentire alla CAD il tempestivo e corretto pagamento dell’indennità di disoccupazione) è indispensabile che l’organizzatore di un provvedimento di formazione o di occupazione fornisca alla CAD, un’attestazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento nonché le eventuali assenze. (art. 87 OADI; cfr. A58).
Interruzioni, mancata comparsa e comportamento
A72 Il servizio competente sospende l’assicurato dal diritto all’indennità se quest’ultimo non si presenta a un provvedimento inerente al mercato del lavoro o lo interrompe senza giustificazione (art. 30 cpv. 1 lett. d LADI).
A73 Affinché un assicurato possa essere sanzionato indipendentemente dal fatto che sia stato assegnato al provvedimento o vi abbia partecipato su richiesta personale, il servizio competente può assegnare gli assicurati a un provvedimento, anche se essi hanno chiesto di partecipare al provvedimento in questione.
A74 L’assicurato è pure sospeso dal diritto all’indennità se adotta un comportamento sanzionabile direttamente legato al provvedimento. Se con il suo comportamento compromette il raggiungimento dello scopo del provvedimento per sé stesso o per gli altri partecipanti, l’organizzatore informa il servizio competente, il quale prenderà le misure adeguate.
Sospensione
A75 I giorni di sospensione (art. 30 LADI) non ancora estinti all’inizio di un provvedimento inerente al mercato del lavoro devono essere compiuti durante il provvedimento. Per questi giorni l’assicurato non ha diritto all’indennità giornaliera.
A76 Ogni consulente URC è libero di modificare in qualsiasi momento la strategia di reintegrazione. Se giunge alla conclusione che il proseguimento del PML non può essere ragionevolmente preteso dall’assicurato a causa della sospensione che gli è stata inflitta, il consulente può modificare l’assegnazione decidendo che l’assicurato interrompa il provvedimento e che in principio per tale assicurato non verranno più versate le spese di progetto. Per contro, se l’assicurato interrompe il provvedimento di propria iniziativa senza che vi sia una modifica della decisione di assegnazione in tal senso, egli si espone a una sanzione.
A77 L’indennità minima, cosiddetta «ammortizzatore sociale», è esclusa dalla sospensione: se beneficia di una tale indennità ed ammortizza dei giorni di sospensione mentre partecipa a un PML, l’assicurato continua a percepire il supplemento a titolo di ammortizzatore sociale cui ha diritto.”.
Relativamente, poi, alle conseguenze dell’inosservanza delle prescrizioni di controllo o delle istruzioni del servizio, la SECO, nella Prassi LADI ID punti D34-D36, ha previsto quanto segue:
" D34 L’assicurato è sospeso dal diritto all’indennità se non osserva le prescrizioni di controllo o le istruzioni del servizio competente, segnatamente non accetta un’occupazione adeguata (attribuita ufficialmente o meno) oppure non si è sottoposto a un PML o ne ha interrotto l’attuazione senza motivo valido oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.
ð Giurisprudenza
DTFA C 133/05 del 3.8.2005 (Vanificare una possibilità di lavoro)
DTFA C 4/05 del 13.4.2005 (L’assicurazione contro la disoccupazione non prevede l’invio di un sollecito prima della sospensione)
DTFA C 30/06 dell’8.1.2007 (Rifiuto di un’occupazione adeguata non attribuita ufficialmente)
DTFA C 43/04 del 25.6.2004 (Mancata partecipazione al corso; custodia dei bambini)
DTFA C 251/00 del 9.11.2000 (L’esistenza di una prospettiva di lavoro non esonera dal continuare la ricerca di un’occupazione, perlomeno sino a quando il posto non è garantito)
D35 A differenza della non partecipazione o dell’interruzione di un provvedimento inerente al mercato del lavoro, le assenze non giustificate durante un PML non comportano la sospensione del diritto all’indennità ma il mancato versamento delle indennità per i giorni di assenza. Se risulta che le presunte assenze sono di fatto un’interruzione ingiustificata, i giorni per cui le indennità non sono state versate all’assicurato sono computati sui giorni di sospensione.
D36 Secondo la giurisprudenza, l’assicurato non può, in assenza di un interesse degno di protezione, opporsi all’assegnazione di un’occupazione adeguata o di un PML. Dato che non esiste alcun rimedio giuridico per esaminare la legittimità di un’assegnazione, quest’ultima non deve essere comunicata mediante decisione ma con una semplice lettera. Per qualsiasi opposizione a una tale assegnazione, il servizio competente deve emanare una decisione di non entrata in materia. L’assicurato può opporsi soltanto contro una decisione di sospensione per non aver dato seguito a un’assegnazione (B304).”.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 9C_79/2024 del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nell’evenienza concreta, dalle carte processuali emerge che il 20 agosto 2024 all’assicurato – cittadino svizzero, nato nel 1995, già al beneficio delle prestazioni LADI da aprile 2024 - è stata assegnata la frequenza di un POT presso __________ a tempo pieno, dal 28 agosto al 27 novembre 2024 (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 10).
Il relativo “attestato presenze PML” dà atto, per il mese di agosto 2024, del fatto che RI 1 non ha partecipato al POT né il 28, né il 29 né il 30 agosto in quanto assente per malattia (cfr. doc. 11 e certificato medico al doc. 13).
Per malattia (cfr. doc. 13-13.2.) egli non vi ha, inoltre, preso parte né dal 2 al 6 settembre, né dal 9 al 12 settembre, né dal 16 al 20 settembre.
Il programma è, invece, stato frequentato dal ricorrente (che il 13 ed il 30 settembre era invece, assente per vacanza) dal 23 al 27 settembre 2024 (cfr. doc. 11.1.), quand’egli risultava completamente abile al lavoro (cfr. doc. 13.3.).
Al proposito, il TCA rileva sin d’ora che mal si comprende, quindi, la censura proposta dall’interessato in sede di opposizione secondo cui “Mi chiedo come sia possibile che il programma non fosse stato interrotto subito agli inizi per il mese di malattia” (cfr. supra consid. 1.5.), ritenuto che dopo il periodo di malattia, e quindi dopo una prolungata assenza giustificata, egli era rientrato presentandosi al POT.
Nel mese di ottobre 2024, RI 1 non ha frequentato il POT poiché impegnato a tempo pieno in un’attività che gli permetteva di conseguire un guadagno intermedio presso __________ (cfr. doc. 11.2 e 12).
Infine, per il mese di novembre 2024, __________ il 28 novembre 2024 ha attestato che RI 1 è stato assente ingiustificato dal POT per 15 giorni, e meglio dal 4 all’8 novembre, dall’11 al 15 novembre e dal 18 al 22 novembre 2024, partecipando al programma unicamente negli ultimi tre giorni previsti, vale a dire dal 25 al 27 novembre 2024 (cfr. doc. 11.3.).
Il 4 novembre 2024 (quindi successivamente alla fine del rapporto di lavoro con __________, non “il giorno stesso”, come preteso da RI 1 in sede di opposizione; cfr. supra consid. 1.5.), il ricorrente ha comunicato alla propria collocatrice di riferimento, __________, quanto segue:
" (…) volevo solo avvisarla che dopo il mese di prova che ho fatto, abbiamo concordato di interrompere qui il rapporto di lavoro. Purtroppo non ho il diploma come giardiniere e a lui serve una persona più qualificata per i lavori futuri che ha da fare. Mi ha detto che aveva già rimesso l’annuncio su JobRoom e che cercava un giardiniere con AFC e ha già ricevuto 2 candidature.
Lo capisco perché giustamente non ho il diploma e ci sono delle mansioni che non posso fare da solo. Alla fine è comunque stata una bella esperienza e siamo rimasti in buoni rapporti” (cfr. all. a doc. 14).
Giovedì 21 novembre 2024, alle ore 14:42, il ricorrente ha ricevuto da parte di __________, coordinatore squadra logistica __________, una mail del seguente tenore:
" (…) il tuo POT finisce mercoledì di settimana prossima, ma visto che lavori a tempo pieno, ti manderò tutta la documentazione per email. Dovresti firmare 2 documenti che ti dirò e ritornarmeli per email.” (cfr. all. a doc. 14).
In relazione all’attività svolta dal ricorrente nel mese di ottobre 2024 ed alla mancata prosecuzione di quel rapporto lavorativo, l’8 novembre 2024, la Sezione del lavoro ha trasmesso, per competenza, il caso dell’insorgente alla Cassa, affinché la stessa si pronunciasse su un’eventuale sospensione del medesimo dal diritto alle indennità LADI “considerato che l’assicurato ha interrotto il rapporto di lavoro” (che lo aveva visto attivo presso __________ come “ausiliario, sistemazione paesaggio”; cfr. doc. 15-16).
Il 3 dicembre 2024, in relazione, invece, alle assenze dal POT nel mese di novembre, avvenute, quindi, quando l’assicurato non era più vincolato da alcun rapporto lavorativo, la Cassa ha comunicato a RI 1 quanto segue:
" (…) Per il mese di novembre 2024 le abbiamo versato l’indennità di disoccupazione anche per i giorni, che avrebbe dovuto partecipare al PML ((…) programma d’occupazione temporanea (…)).
In base al modulo attestato presenze PML, che alleghiamo, lei è stato/a assente ingiustificato/a per uno o più giorni (codice E).
Se ritiene errata l’indicazione delle assenze ingiustificate, la invitiamo a contattare al più presto l’organizzatore del PML e a giustificare tali assenze.
Entro una settimana procederemo a rettificare la nostra registrazione dell’indennità sulla base del nuovo modulo attestato presenze PML, se rettificato dall’organizzatore del PML, o dell’attuale modulo attestato presente PML.” (cfr. doc. 18).
Dal conteggio delle prestazioni LADI del 27 novembre 2024 risulta, infatti, che per quel mese all’assicurato erano state erogate IDI nette per totali fr. 3'120.55 (cfr. doc. 36.13).
In uno scritto di inizio dicembre 2024, dopo essere stato sollecitato dalla Cassa a formulare le sue osservazioni nell’ottica di una possibile sospensione dell’assicurato dal diritto alle IDI in conseguenza dell’interruzione del rapporto di lavoro presso __________ (cfr. doc. 17), il ricorrente si è espresso anche in merito alle assenze dal POT assegnatogli, ed ha sottolineato che:
" (…) vorrei avvisarvi anche delle mie assenze ingiustificate al programma occupazionale di __________ dal 1.11.2024 al 15.11.2024. Prima di iniziare la prova [ndr: di lavoro presso __________] stavo facendo il programma occupazionale presso la __________. Ho pensato che dal momento che sono in prova al 100% per 1 intero mese, il programma si sarebbe interrotto. E non che sarebbe andato avanti. Non lo trovo logico. Pertanto ho subito avvisato la mia collocatrice del fatto che avevo chiuso il rapporto di prova ma non ero al corrente che sarei dovuto ripresentarmi alla __________ dal 1.11.2024. Mi dispiace davvero non ero al corrente di tutto ciò.
Mi rendo disponibile per recuperare i giorni persi alla __________, e per loro va bene. Se venissi penalizzato per le assenze, mi assuma la responsabilità senza contestare, perché giustamente è stata una mia disattenzione malgrado ero convinto che il POT fosse stato interrotto. Per fortuna __________ mi ha mandato un promemoria per email, dove diceva che il mio POT si sarebbe concluso a metà della settimana a venire, così ho subito chiamato la __________ e mi sono presentato gli ultimi 3 giorni. (…)” (cfr. doc 19).
Sebbene ciò non costituisca oggetto della presente vertenza, il TCA rileva che con una prima decisione del 20 gennaio 2025 l’assicurato è stato sospeso ai sensi dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI, dal diritto alle prestazioni LADI “per la durata di 22.8 giorni (35 giorni rapportati al guadagno intermedio) a partire dal 1.11.2024” in conseguenza della “cessazione per propria colpa di un’attività a titolo di guadagno intermedio”.
L’amministrazione, in particolare, ha ritenuto che “(…) nel suo caso la Cassa non può ignorare il fatto che la decisione di rescindere il contratto di lavoro è conseguente ad una valutazione personale non suffragata da una valutazione medica, allo scopo di certificare l’effettiva ricaduta negativa sul suo stato di salute nel caso di una continuazione del rapporto di lavoro. Pertanto, non sussistono gli elementi oggettivi per poter ritenere necessaria la decisione di licenziarsi senza previamente essersi assicurato un altro impiego a lei più confacente (…)” (cfr. doc. 20).
Con un’altra decisione, pure del 20 gennaio 2025, per la quale già si è detto al consid. 1.3. e che costituisce l’oggetto della presente vertenza, la Cassa ha chiesto al ricorrente la restituzione di fr. 2'724.45 a titolo di IDI percepite a torto nel mese di novembre 2024 (cfr. doc. 21).
Dal conteggio di “restituzione” del 20 gennaio 2025 in atti risulta che, per novembre 2024, al ricorrente avrebbero dovuto essere erogate IDI per totali fr. 396.10, anziché i fr. 3'120.55 versatigli. Di qui la richiesta di restituzione di fr. 2'724.45 (3'120.55 – 396.10 = 2'724.45; cfr. doc. 36.14).
RI 1 si è opposto ad entrambi i provvedimenti resi nei suoi confronti e nello specifico, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza e quindi con riferimento all’ordine di restituzione, nelle modalità indicate al consid. 1.5..
Opposizione, quella dell’assicurato, giunta dopo che il medesimo aveva inizialmente inoltrato il 22 gennaio 2025 una richiesta di “rateizzazione per la penalità di 2724.45 fr che mi è stata notificata in data 20.1.2025” indicando di comprendere “le motivazioni della penalità e mi impegno a saldare l’importo dovuto” (cfr. supra consid. 1.4.).
Con una prima decisione su opposizione del 12 marzo 2025, la Cassa – sulla base di motivazioni che esulano dalla presente vertenza e sulle quali non ci si dilungherà - ha parzialmente accolto l’opposizione presentata da RI 1 contro la decisione di sospensione dal diritto alle indennità LADI, riducendone la durata a “17 (11.1. effettivi) giorni a partire dal 1.12.2024” (cfr. doc. 28).
Con una seconda decisione su opposizione, pure del 12 marzo 2025, la Cassa ha confermato, nel principio, l’ordine di restituzione emesso nei confronti del ricorrente, riducendone l’importo a fr. 2'144.95 sulla base delle motivazioni riprese al consid. 1.6.
Il conteggio del 12 marzo 2025, emesso dalla Cassa in sostituzione di quello del 20 gennaio 2025, dà atto del fatto che al ricorrente avrebbero dovuto essere versate IDI per totali fr. 975.60 anziché fr. 3'120.55.
L’importo chiesto in restituzione è dunque stato conseguentemente riquantificato in fr. 2'144.95 (3’120.55 – 375.60 = 2'144.95; cfr. doc. 36.15).
Per completezza, il TCA rileva che il ricorrente in data 28 febbraio 2025 è stato nuovamente assegnato al POT __________ dal 12 marzo all’11 giugno 2025 (cfr. doc. 30), sennonché il 3 marzo 2025 è stata certificata dal dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, l’inabilità al lavoro per malattia al 100% sino a “data da destinarsi” (cfr. doc. 33).
La decisione di assegnazione al POT è stata revocata lo stesso giorno (e quindi il 3 marzo 2025 cfr. doc. 32).
Successivamente al ricorso presentato dall’assicurato al TCA, la Cassa ha sottoposto al __________, __________, una serie di quesiti, e meglio come segue:
" (…) in sede di ricorso l’assicurato sostiene di non essere stato messo a conoscenza del fatto che avrebbe dovuto riprendere il POT a fine rapporto di lavoro (31 ottobre 2024)
(…) per le nostre incombenze vi invitiamo a volerci rispondere alle seguenti domande
· Quali sono le disposizioni in caso di assenza dal POT?
· Gli assicurati ad inizio POT vengono informati sulle procedure da seguire in caso di assenza?
· L’assicurato era nelle condizioni di sapere che avrebbe dovuto contattare l’organizzatore a fine del rapporto di lavoro per riprendere il POT?
· Dopo il 3 dicembre l’assicurato ha preso contatto per contestare le assenze ingiustificate? (…)” (cfr. doc. 38).
__________ ha risposto come segue:
" (…)
I partecipanti al POT vengono avvisati il primo giorno (e firmano anche il nostro regolamento aziendale) che devono comunicare tempestivamente le assenze da giustificare, possibilmente entro l’orario di inizio al mattino (07:45): malattia, infortunio, guadagno intermedio o altra natura dell’assenza, sempre per email e/o Whatsapp. Inoltre, in caso di visita medica devono inoltrarci copia dell’appuntamento dal medico. Il certificato medico, recita il regolamento, dal 4° giorno di assenza, ma dal terzo episodio di malattia il certificato dovranno inviarcelo anche per un solo giorno di malattia.
Certo, fin dal primo giorno di presenza, il 23.09.2024 (vedi sopra). Vengono anche informati che se il guardano intermedio dovesse essere inferiore al 100% (8 ore al giorno, 40 a settimana), sono tenuti a venire per la differenza ore al POT e ancor più, finito il guadagno intermedio, riprendere il POT. Gli viene detto sempre al primo giorno che le interruzioni sono di pertinenza dell’URC e quindi fin quando non ricevono comunicazione da URC sono tenuti a completare il POT fino alla fine.
Certo (vedasi punti precedenti).
L’assicurato mi ha contattato via Whatsapp il 28.01.2025 per chiedermi se avevo tempo da dedicargli per spiegazioni sui 15 giorni di assenza ingiustificata. Ci siamo visti e gli ho ribadito, come gli era stato detto al primo giorno, che stava a lui informarci della fine del guadagno intermedio e che sarebbe dovuto rientrare al POT.
In aggiunta:
a) Non ricevendo alcuna informazione dal sig. RI 1 di fine guadagno intermedio, il 21.11.2024 alle ore 14:43 ho inviato un’email dove gli comunicavo, dando per scontato che stesse facendo ancora guadagno intermedio, che gli avrei inviato tutta la documentazione di fine POT da firmare e ritornarmi sempre via mail. A questa email non ho avuto alcun feedback.
b) Alle ore 16:24 sempre del 21.11.2024, il sig. RI 1 scrive per Whatsapp al collega __________ (coordinatore della misura logistica) quanto segue: “Oh cavolo ma allora ho sbagliato tutto io non sapevo tutto ciò! Pensavo che fosse stato interrotto il POT. Non sapevo nemmeno che dovevo venire! Nulla mi prenderò la penalità __________ fa niente ormai non posso cambiare le cose non ho nemmeno la possibilità di fare un certificato visto che il venerdì il mio medico di famiglia non c’è mai…domani __________ purtroppo non posso venire a lavorare perché sto già lavorando per conto con mio fratello e ho degli appuntamenti importanti per la vendita di una casa. Il mese di dicembre infatti uscirò dalla diso. Verro lunedì fino a mercoledì e per le assenze nulla, mi prendo la penalità. Colpa mia! (…)” (cfr. doc. 38).
2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene che il modo di procedere della Cassa, che ha chiesto a RI 1 la restituzione delle indennità di disoccupazione percepite per i giorni durante i quali a novembre 2024 egli non ha ingiustificatamente partecipato al POT assegnatogli, deve essere tutelato.
Dagli atti emerge, infatti, che quando il 27 novembre 2024 la Cassa ha conteggiato le prestazioni da corrispondere a RI 1, non era a conoscenza del fatto ch’egli non avesse ingiustificatamente partecipato al POT assegnatogli per 15 giorni nel corso di quel mese (cfr. supra consid. 2.6.).
Essendo stato indennizzato, per i giorni in cui non ha svolto il PML assegnatogli, è indebitamente che il ricorrente ha, dunque, percepito prestazioni LADI cui oggettivamente non aveva diritto.
Rettamente la Cassa ne ha, quindi, chiesto la restituzione.
Al riguardo il TCA ricorda che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto.
Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.
Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.
Con riferimento a quanto fatto valere dal ricorrente in sede ricorsuale, e meglio che “Un altro aspetto grave della gestione di questa situazione riguarda il pagamento ricevuto in data 12.12.2024 da parte dell'CO 1. A questa data, ero già stato informato tramite lettera del 3.12.2024 riguardo a presunte assenze ingiustificate. Nonostante questa informazione fosse già nelle mani dell'CO 1, mi sono state versate le prestazioni senza che fosse avvenuto un controllo accurato della mia situazione. Questo mi ha fatto credere e capire che la presunta penalità per assenze ingiustificate fosse stata ritirata o comunque sospesa. Ovviamente non ho più preso posizione nel fare il ricorso perché ho ricevuto le prestazioni” (cfr. supra consid. 1.7), il TCA ricorda che il fatto che si possano (eventualmente) rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1; STCA 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7.; STCA 38.2013.77 del 1° settembre 2014 consid. 2.6.).
2.8. Il ricorrente pretende che il suo mancato rientro al POT, una volta terminata l’attività di guadagno intermedio e quindi la relativa assenza giustificata dal PML, sarebbe imputabile alla “confusione nella gestione della mia situazione lavorativa e da una mancanza di comunicazione chiara da parte degli enti coinvolti” (cfr. supra consid. 1.5.).
In particolare, RI 1 ha lamentato, già in sede di opposizione, di avere “atteso poi istruzioni da parte della disoccupazione o dell’ente __________ per ricominciare il programma o finire i giorni che mancavano, ma nel periodo di 15-17 giorni dopo la chiusura non ho ricevuto nessuna indicazione”, per poi indicare di aver creduto “che ci fosse un periodo di attesa prima del mio rientro” (cfr. supra consid. 1.5.).
“Non potete immaginare come mi sia sentito in quel momento perché io ho cercato di fare tutto in buona fede avvisando la disoccupazione e ora sono fregato. Mi sono recato subito alla __________ per concludere gli ultimi 3 giorni restanti e così ho poi chiuso il programma. Onestamente sono sorpreso che il POT fosse ancora in funzione e non è stato interrotto già quando ho fatto un mese e mezzo di malattia. Poi ho fatto 1 mese di prova di lavoro e mi è davvero sembrato strano che non fosse stato interrotto. Per questo ho aspettato notizie su come procedere essendo la prima volta che succede tutto questo” (cfr. supra consid. 1.5.).
In sede ricorsuale, RI 1 ha poi precisato che, “In data 27.08.2024 sono stato iscritto dall'URC a un POT presso la __________ di durata 3 mesi con termine 27.11.2024. Conoscevo già bene il posto, perché alcuni anni prima, avevo fatto già un programma per loro, motivo del perché, ho scelto di fare il POT presso __________. (…)
Soltanto in data 21.11.2024 ho ricevuto una comunicazione dalla __________ che il programma stava per finire. Di conseguenza mi sono recato per finire gli ultimi giorni rimanenti.” (cfr. supra consid 1.7.).
In aggiunta, il ricorrente fa valere che “In data 4.11 .2024 ho avvisato la mia collocatrice con un email formale dove sottoponevo la chiusura della collaborazione del mese di prova lavoro presso la ditta __________. Non ho mai ricevuto una risposta in merito (…)”, “La __________ era anche a conoscenza del periodo di prova che ho fatto, tramite foglio firmato con anche nome della ditta e periodo. Ricordo anche di aver comunicato verbalmente che se avessi firmato un contratto dopo la prova, l'avrei mandato in copia al responsabile della __________.
Non sono mai stato informato né da __________ né dalla collocatrice, su come mi sarei dovuto comportare se non avessi firmato un contratto, e sul possibile ritorno immediato al POT dopo la prova lavorativa. Viste le numerose assenze fatte durante il POT ho anche pensato che il programma fosse stato interrotto e aspettavo una lettera scritta per posta con il rientro ufficiale al programma.” (cfr. supra consid. 1.7.).
Con riferimento a tali censure, il TCA rileva che l’art. 27 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che regola l’“Informazione e consulenza” ha il seguente tenore:
" 1Gli assicuratori e gli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.
2Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose, il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la tariffa.
3Se un assicuratore constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."
L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di fornire informazioni (cpv. 1) e il diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso, che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2) (su questi aspetti cfr. in particolare STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 192/04 del 14 settembre 2005 consid. 4.1., pubblicata in DTF 131 V 472 e in SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 4.2.; E. Imhof - CH Zünd, "ATSG und Arbeitslosenversicherung" in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, "Anhang zur Vertiefung von art. 27 ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe" in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, "Du droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA" in SZS/RSAS 2001 pag. 524 seg. (527)).
In materia di assicurazione contro la disoccupazione questa disposizione della LPGA ha apportato notevoli miglioramenti per gli assicurati nel senso che l'obbligo di informare non è più limitato ad alcuni aspetti puntuali, fissati nelle disposizioni legali (cfr. DTF 124 V 125, in particolare 221-222; DLA 2000 pag. 95) ma è stato generalizzato (cfr. E. Imhof - Ch. Zünd, art. cit, in SZS/RSAS 2003 pag. 307).
Il capoverso 1 dell’art. 27 LPGA prevede un obbligo di informazione generale e permanente nei confronti di una cerchia indeterminata di persone, che non deve avvenire unicamente su richiesta degli interessati, bensì regolarmente e d’ufficio, e a cui viene fatto fronte ad esempio tramite la consegna di opuscoli informativi, direttive, inserzioni, internet, ecc. (cfr. STF 8C_438/2018 del 10 agosto 2018 consid. 3.2.; STFA C 241/04 del 9 maggio 2006 consid. 6; DTF 131 V 476 consid. 4.1. = SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; DLA 2002 pag. 194).
Per quanto concerne il diritto alla consulenza enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere che il proprio assicuratore gli fornisca, gratuitamente, consulenza in merito ai suoi diritti e obblighi (cfr. STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 10 pag. 277; DLA 2007 pag. 193 segg.).
La consulenza rispettivamente le informazioni riguardano i fatti che la persona interessata deve conoscere alfine di poter correttamente dar seguito ai propri obblighi e far valere i propri diritti nei confronti di un assicuratore in un caso concreto. L'obbligo di consulenza non si estende tuttavia solamente ai fatti determinanti, ma anche alle circostanze di natura giuridica (cfr. STF 8C_899/2009 del 22 aprile 2010 consid. 4.2.).
Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono esse fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la consulenza deve riferirsi al caso specifico.
Inoltre tale diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2. = SVR 2018 IV Nr. 70 pag. 225; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.2.; DLA 2007 pag. 193 segg.; FF 1999 IV 3953).
Il TF, con sentenza C 36/06 e C 39/06 del 16 aprile 2007, pubblicata in DTF 133 V 249, in DLA 2007 N. 10 pag. 193 e SVR 2007 ALV Nr. 20, ha, tuttavia, stabilito che fintanto che, nel prestare l'usuale attenzione, non può riconoscere che la situazione in cui si trova la persona assicurata è tale da pregiudicarne il diritto alle prestazioni, l'assicuratore non ha un obbligo di informazione e di consulenza ai sensi dell'art. 27 LPGA.
Dall’art. 27 LPGA nemmeno si può dedurre che, prima di emettere una decisione negativa, occorre concedere all’assicurato l’occasione di modificare la sua situazione nel caso in cui, viste le circostanze, egli non adempia uno dei presupposti da cui dipende il diritto all’indennità di disoccupazione.
La violazione dell’art. 27 LPGA va equiparata, secondo l’Alta Corte, al rilascio di un’informazione errata (cfr. DTF 131 V 472, consid. 5; SVR 2006 ALV Nr. 9 pag. 31; STFA C 301/05 dell’8 maggio 2006 consid. 2.4.1.; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005 consid. 5), conformemente a quanto riconosciuto dalla giurisprudenza per i casi in cui l'autorità omette di fornire informazioni che la legge le impone di dare in una fattispecie particolare (cfr. Pratique VSI 2003 pag. 207; DLA 2003 pag. 127).
Pertanto la violazione dell’art. 27 LPGA può consentire, analogamente a un’informazione sbagliata fornita dall’autorità competente, la restituzione di un termine nel caso in cui vada tutelata la buona fede di un assicurato ex art. 9 Cost. (cfr. STCA 38.2017.55 del 29 novembre 2017 consid. 2.7.).
Il diritto alla protezione della buona fede di cui all’art. 9 Cost. consente al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a concedere a un cittadino un vantaggio contrario alla legge se i seguenti presupposti, precisati da una lunga e consolidata giurisprudenza, sono cumulativamente adempiuti:
Si tratta di un’informazione senza riserve da parte dell’autorità;
l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;
l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un'omissione che gli è pregiudizievole;
la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data;
l’interesse alla corretta applicazione del diritto oggettivo non prevale su quello alla tutela della buona fede.
(cfr. STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 5.2.; STF 8C_271/2022 dell’11 novembre 2022 consid. 3.2.3.; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 26 pag. 92 e DLA 2022 N. 10 pag. 316; STF 8C_458/2021 del 25 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_86/2021 del 14 giugno 2021 consid. 6.1.; STF 9C_296/2020 del 4 settembre 2020 consid. 2.2.; STF 8C_625/2018 del 22 gennaio 2019, pubblicata in DLA 2019 N. 4 pag. 97; DTF 143 V 95 consid. 3.6.2.; STF 9C_753/201 del 3 aprile 2017 consid. 6.1.; STF 8C_306/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.2.; STF 9C_5/2015 del 31 luglio 2015 consid. 3.; STF 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009 consid. 3.1.; STF K 107/05 del 25 ottobre 2005 consid. 3.1.; STF C 270/04 del 4 luglio 2005 consid. 3.3.1.; STF C 218/03 del 28 gennaio 2004 consid. 2; STF C 25/02 del 29 agosto 2002; DTF 121 V 65, consid. 2a pag. 66-67 e la giurisprudenza ivi citata).
2.9. In concreto, questa Corte rileva, innanzitutto, che al ricorrente era nota la durata del POT, ch’egli avrebbe dovuto frequentare dal 28 agosto al 27 novembre 2024.
A RI 1, inoltre, quantomeno da maggio 2024, allorquando era stato già assegnato a un PML, era pure noto che “la (…) cassa, (…) in caso di partecipazione ad un PML, anticipa l’indennità di disoccupazione per tutto il mese a ricevuta del modulo IPA, senza attendere di ricevere il modulo Attestato presenze PML. A ricevuta a fine mese del modulo Attestato presenze PML da parte dell’organizzatore del PML, le rimborseremo le spese di partecipazione autorizzato (…) e rettificheremo, se il caso, la nostra registrazione dell’indennità, ad esempio per i giorni di assenza ingiustificata. Dedurremo l’eventuale importo versatole in troppo dai prossimi versamenti a suo favore (…)” e, quindi, quali conseguenze eventuali giorni di assenza ingiustificata avrebbero comportato (cfr. doc. 6).
Già dopo una prima prolungata assenza giustificata, per malattia, tra fine agosto e la seconda metà di settembre 2024, inoltre, il ricorrente era rientrato al POT (cfr. supra consid. 2.6.).
Inoltre, nessuna comunicazione circa l’interruzione del POT (che fosse per malattia o per altri motivi) è mai pervenuta al ricorrente da parte dell’URC. Quest’ultimo, il 4 novembre 2024 è stato informato della conclusione a fine ottobre 2024 del rapporto di lavoro e quindi del termine dell’attività di guadagno intermedio.
A mente di questa Corte, conoscendo in termini di data di inizio e di fine la durata del POT (28 agosto – 27 novembre 2024), già notagli la necessità di riprendere il PML dopo un’assenza giustificata di diverse settimane, non avendo ricevuto comunicazioni relative all’interruzione del POT, in concreto, non sussisteva alcun motivo che mettesse l’assicurato nella condizione di poter ritenere, in buona fede, che il POT fosse stato interrotto.
Peraltro, l’organizzatore del POT - sebbene interpellato dalla Cassa unicamente dopo il ricorso presentato da RI 1 davanti al TCA - ha indicato che “fin dal primo giorno di presenza (…) Vengono [ndr: gli assicurati partecipanti al POT] anche informati che se il guadagno intermedio dovesse essere inferiore al 100% (8 ore al giorno, 40 a settimana), sono tenuti a venire per la differenza ore al POT e ancor più, finito il guadagno intermedio, riprendere il POT. Gli viene detto sempre al primo giorno che le interruzioni sono di pertinenza dell’URC e quindi fin quando non ricevono comunicazione da URC sono tenuti a completare il POT fino alla fine” (cfr. supra consid. 2.6.).
Tale presa di posizione è stata riportata nella risposta di causa dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.9.) ed è rimasta incontestata dal ricorrente, cui è stata trasmessa in copia (cfr. supra consid. 1.10.).
Giova, infine, ricordare, poi, che, informato in data 21 novembre 2024 dall’organizzatore del POT che il PML non era stato interrotto, a fronte delle assenze ingiustificate già maturate RI 1 non si è, come successivamente invece preteso, “recato subito alla __________ per concludere gli ultimi 3 giorni restanti” e non si è, quindi, “subito presentato per finire gli ultimi 3 giorni e per evitare di peggiorare ancora di più la situazione” (cfr. supra consid. 1.5.), ma ha, al contrario, deciso di aggiungere un ulteriore giorno di assenza ingiustificata, asseritamente perché, ha precisato, “(…) sto già lavorando per conto con mio fratello e ho degli appuntamenti importanti per la vendita di una casa” (cfr. supra consid. 2.6. in fine).
Del resto, già in sede d’opposizione il ricorrente aveva indicato:
“posso assumermi la colpa di non aver interpretato la situazione in modo corretto, e di non aver preso posizione e avvisato l’ente del mio possibile ritorno al programma POT” (cfr. supra consid. 1.5.).
Alla luce di tutto quanto precede, nel caso concreto, la pretesa buona fede del ricorrente non merita, quindi, tutela.
A titolo abbondanziale, il TCA rileva, poi, che quando la Cassa ha allestito il conteggio delle prestazioni LADI per il mese di novembre 2024, ignorava che il ricorrente, terminata l’attività di guadagno intermedio (circostanza della quale, peraltro, era a quel momento informato il solo URC e non la parte resistente), non si era ripresentato, al POT.
Tant’è che la Cassa ha proceduto ad allestire quel conteggio il 27 novembre 2024, quindi prima di ricevere l’attestato __________ per quel mese, che, come visto, data del 28 novembre 2024 (cfr. supra consid. 2.6.).
In simili condizioni, nessuna violazione del dovere di informazione può essere ascritta alla Cassa.
Del resto, se anche avesse avuto eventuali dubbi circa la prosecuzione del POT dalla fine dell’attività di guadagno intermedio alla scadenza del PML assegnatogli, RI 1, asseritamente intimorito dal preteso malumore della propria collocatrice URC (cfr. supra consid. 2.6.), non avrebbe avuto alcun motivo per non prendere almeno contatto con __________ o con l’amministrazione e chiedere informazioni in tal senso.
Non lo ha fatto.
2.10. A proposito dell’importo da restituire, questo Tribunale rileva che sulla questione il ricorrente non ha esposto alcuna specifica censura.
In concreto, ritenuto che, per le ragioni suesposte, RI 1 non aveva diritto a percepire parte delle indennità versategli per il mese di novembre 2024, e meglio proporzionalmente ai 15 giorni di assenza ingiustificata, è a ragione che la Cassa ha chiesto all’insorgente di restituire la somma di fr. 2'144.95.
La decisione su opposizione del 12 marzo 2025 deve, pertanto, essere confermata.
2.11. A titolo abbondanziale va osservato che già in sede di opposizione il ricorrente aveva chiesto il condono della restituzione e che in sede ricorsuale ha ribadito di avere agito in completa buona fede (cfr. supra consid. 1.5. e 1.7.).
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Perché sia concesso il condono dall'obbligo di restituzione è, quindi, necessario che siano adempiuti cumulativamente i seguenti presupposti:
l'interessato ha percepito la prestazione indebita in buona fede;
la restituzione gli imporrebbe una grave difficoltà.
Qualora difetti una delle due condizioni suelencate, il condono non può essere accordato.
In proposito cfr. STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020 consid. 4.; STF 8C_510/2018 del 12 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_129/2015 del 13 luglio 2015 consid. 4.
Giusta l’art. 4 cpv. 4 OPGA la domanda di condono deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato.
In effetti per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente (cfr. STF 8C_658/2021 del 15 marzo 2022 consid. 4.3.3; STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_589/2016 del 26 aprile 2017 consid. 3.1.; STF 9C_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009).
Pertanto allo stadio attuale della causa (procedura di restituzione) le suindicate argomentazioni del ricorrente si rivelano ininfluenti.
2.12. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.52 del 31 marzo 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.58 dell’’8 gennaio 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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