AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2025.29
Data decisione, Autorità: 26.09.2025, TCA
Titolo: A ragione l'amministrazione ha negato all'assic. il dt a percepire le ind. per insolvenza. Dal termine del rapporto lavorativo, sino alla presentaz. domanda di II di 1 anno e 1/2 dopo, l'assic. si è limitato a sollecitare il pagamento dei salari arretrati con raccomandate a mano; negligenza grave
INDENNITÀ PER INSOLVENZA art. 55 LADI
Raccomandata
Incarto n. 38.2025.29
CL/gm
Lugano 26 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 maggio 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14 aprile 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su opposizione del 14 aprile 2025, la Cassa CO 1 (in seguito: la Cassa) ha confermato il proprio provvedimento del 2 dicembre 2024 (cfr. all. A2 a doc. I), mediante i quale aveva respinto la domanda di indennità per insolvenza presentata da RI 1 il 14 ottobre 2024 (cfr. 68-69), con le seguenti motivazioni:
" (…) Nel caso concreto, la Cassa ritiene che gli sforzi compiuti dal signor RI 1 per ottenere quanto dovutogli dalla società __________ a titolo di salari per i mesi dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023, oltre che di quota parte della tredicesima vadano consideranti insufficienti.
Il signor RI 1 ha ricevuto salari fino al mese di novembre 2022, mentre da dicembre 2022 a marzo 2023 non ha percepito reddito.
L’attività lavorativa è cessata il 31 marzo 2023 e, come da documentazione agli atti (trasmessa in fase d’opposizione), il signor RI 1 ha rivendicato i salari arretrati tramite raccomandate a mano datate 5 maggio 2023, 5 giugno 2023, 7 luglio 2023, 8 settembre 2023, 16 novembre 2023, 23 marzo 2024, 3 maggio 2024 e 12 luglio 2024.
A mente della Cassa il signor RI 1 avrebbe dovuto intervenire in maniera più incisiva nei confronti della società e procedere per vie esecutive. Infatti già nel secondo sollecito del 5 giugno 2023 menzionava “…in mancanza del versamento del dovuto o di gran parte del dovuto, mi riterrò obbligato a procedere per vie legali”.
Agli atti vi è una dichiarazione redatta dal signor __________, quale ex datore di lavoro, il quale dichiara come il qui opponente abbia sempre e in modo regolare rivendicato i propri crediti salariali.
A mente della Cassa, mal si comprende il motivo per cui il signor RI 1, non ricevendo il salario per quattro mensilità, alla cessazione del rapporto di lavoro si sia limitato per un lungo periodo a rivendicare per iscritto i propri crediti salariali senza mai procedere per vie esecutive.
In simili condizioni, non rivendicando l’integrale e puntuale versamento del salario in maniera incisiva e tempestiva, si ritiene che il signor RI 1 abbia commesso una negligenza grave in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI.
Il diritto alle II va pertanto negato.” (cfr. all. A1 a doc. I).” (cfr. all. A1 a doc. I, inc. TCA 38.2024.59).
1.2. Contro la decisione su opposizione, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, del quale ha chiesto l’accoglimento, postulando il riconoscimento delle indennità per insolvenza come richieste (cfr. doc. I).
In particolare, a sostegno delle proprie ragioni, fa valere quanto segue:
" (…) Fin fa subito ho cercato di risolvere la questione nel modo più trasparente e collaborativo possibile, compatibilmente con le mie limitate risorse economiche e conoscenze giuridiche.
Ho agito tempestivamente, presentando la richiesta di indennità entro i termini previsti dalla legge e allegando tutta la documentazione necessaria. Mi sono sempre reso disponibile per ulteriori chiarimenti presso la Cassa di insolvenza.
Dopo la cessazione del mio rapporto di lavoro con __________, ho compiuto numerosi tentativi per ottenere il pagamento delle retribuzioni arretrate. Ho personalmente consegnato diverse lettere raccomandate a mano all’azienda, dimostrando così l’impegno costante e concreto nella tutela dei miei diritti. Di seguito le date delle lettere inviate.
10/01/2023 – 10/03/2023 – 10/04/2023 – 05/05/2023 – 05/06/2023 – 08/0/2023 – 16/10/2023 – 16/11/2023 – 23/03/2024 – 03/05/2024 – 03/07/2024
Nonostante le rassicurazioni verbali da parte dei titolari dell’azienda, nessun pagamento è stato effettivamente corrisposto.
A causa delle mie condizioni personali ed economiche, ho incontrato notevoli difficoltà nella gestione delle pratiche burocratiche. Tuttavia, ho ritenuto opportuno affidarmi a un avvocato per l’avvio di una procedura legale, confidando nella sua competenza. Purtroppo, nonostante le mie aspettative, l’avvocato incaricato non ha prodotto risultati concreti. Le azioni da lui intraprese si sono rivelate inefficaci e, a causa della mia difficoltà nel comprendere il linguaggio tecnico e della mia limitata disponibilità economica, non sono riuscito a monitorare in modo adeguato l’evoluzione della pratica. Concludendo così per mancanza di fondi l’incarico dopo alcuni mesi di attività da parte dello studio legale.
Le promesse ricevute dai rappresentanti dell’azienda, unite alla convinzione che l’avvocato stesse procedendo correttamente, mi hanno fatto sperare in una risoluzione imminente, aggravando involontariamente la mia già compromessa situazione economica. Mi preme sottolineare che ho anche dovuto versare in Italia imposte su retribuzioni che in realtà non ho mai ricevuto.
Alla luce di quanto sopra esposto, chiedo cortesemente la revisione della decisione del 14/04/2025 e il riconoscimento del mio diritto all’indennità per insolvenza, considerando che ho sempre agito con la massima diligenza possibile, nei limiti delle mie capacità personali, economiche e culturali. Mi sono comportato come avrebbe fatto un buon padre di famiglia, cercando di proteggere i miei diritti nel rispetto della legge.” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 2 giugno 2025, la Cassa propone di respingere il ricorso ed in particolare osserva quanto segue:
" (…) Mal si comprende il motivo per cui, avendo lavorato per 4 mesi senza percepire il salario, si sia limitato successivamente ad inoltrare per un lungo periodo dei solleciti scritti senza intraprendere le vie esecutive. Per quanto concerne la tesi sostenuta dal signor RI 1, cioè che le azioni intraprese dal suo legale si siano rivelate inefficaci, nulla cambia alla determinazione del diritto alle indennità per insolvenza.
Al riguardo il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge (STF 8C_211/2014 del 17.7.2014), ciò indipendentemente dall’esito probabile della stessa e dai relativi costi. Alla luce di tutto quanto precede, la negligenza commessa dal ricorrente in relazione all’obbligo di ridurre il danno previsto dall’art. 55 cpv. 1 LADI risulta pertanto grave.” (cfr. doc. III)
1.4. Con replica del 29 maggio 2025, il ricorrente ha nuovamente trasmesso a questa Corte il proprio ricorso, ridatato, oltre a copia della decisione su opposizione impugnata e della decisione resa nei suoi confronti dalla Cassa il 2 dicembre 2024, indicando quanto segue:
" (…) Chiedo scusa per la mia ignoranza tutti i documenti mi fanno tanta confusione sono alla vostra disposizione. Grazie” (cfr. doc. V ed all.).
1.5. Il 9 giugno 2025, inoltre, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione scritta che ha firmato unitamente ad __________, “ex collega ed amico”, residente a __________. Quest’ultimo vi indica che:
" (…) dichiaro (…) quanto segue in merito al comportamento e alla condotta del sig. RI 1 in relazione alla sua situazione economica e alla recente decisione del giudice in merio alla sua richiesta d’insolvenza.
Ho visto con i miei occhi il signor RI 1 lottare ogni giorno contro una situazione economica disperata, con dignità e tenacia. Ha telefonato più volte al suo datore di lavoro, chiedendo con insistenza ciò che gli spettava. Ha scritto lettere raccomandata, che mi ha mostrato insieme ad altri documenti, nella speranza – vana – di ottenere giustizia.
Era stanco frustrato, ma mai arrendevole. Ha cercato un avvocato, pagando quello che poteva, pur sapendo che quei soldi forse non sarebbero bastati. Ha fatto tutto da solo, senza mezzi, senza protezione, affidandosi alla sua onestà e alla fiducia – forse eccessiva – in chi continuava a promettere senza mantenere.
Non ho mai visto in lui superficialità. Solo un uomo onesto, sopraffatto dalle circostanze, che ha fatto tutto ciò che poteva, con ciò che aveva, comportandosi come avrebbe fatto un buon padre di famiglia.
Attesto che il signor RI 1 ha agito con buona fede, coscienza e senso di responsabilità, in condizioni umanamente e materialmente molto difficili.” (cfr. doc. VIII).
1.6. Con duplica del 18 luglio 2025 – trasmessa al ricorrente, infruttuoso l’invio raccomandato del 17 luglio 2025, per posta A l’8 agosto 2025 (cfr. doc. XI e all.) – la Cassa ha comunicato la richiesta di conferma della decisione su opposizione (cfr. doc. X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente, o meno, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le indennità per insolvenza da questo postulate ad ottobre 2024.
2.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI stabilisce che:
" Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d'averlo surrogato nella procedura. Successivamente, deve assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto."
In una sentenza pubblicata in DLA 2002 pag. 190 seg. il TF ha sottolineato che l'obbligo di ridurre il danno a carico del lavoratore, menzionato all'art. 55 cpv. 1 LADI, esiste già prima dello scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa
Contravviene al proprio obbligo di ridurre il danno, e non ha pertanto diritto all'indennità per insolvenza, l'assicurato che rinuncia a qualsiasi pratica utile per riscuotere il suo salario, poiché accetta di differire per un lungo periodo l'incasso del proprio credito in attesa di giorni migliori, senza una vera e propria garanzia che il datore di lavoro sia in grado di adempiere, in futuro, i suoi obblighi finanziari.
In una sentenza C 231/06 del 5 dicembre 2006, pubblicata in DLA 2007 pag. 49 e seg., l'Alta Corte ha stabilito che l'obbligo di diminuire il danno per la persona assicurata, contemplato all'art. 55 cpv. 1 LADI, vale anche se il rapporto di lavoro viene sciolto già prima della dichiarazione di fallimento. Il rifiuto di versare le prestazioni a causa del fatto che l'assicurato ha violato l'obbligo di diminuire il danno presuppone che gli si possa rimproverare una colpa grave: occorre quindi verificare, a seconda dei casi e in base alle circostanze, se l'assicurato ha preso tempestivamente e in misura sufficiente i provvedimenti necessari alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro. In ogni caso non è opportuno negare già il diritto alle prestazioni se, alla scadenza del termine di pagamento di trenta giorni, l'assicurato non procede contro il suo precedente datore di lavoro avviando una procedura di esecuzione o intentando un'azione legale contro di lui.
A proposito dell'obbligo di ridurre il danno prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Alta Corte ha confermato la propria giurisprudenza sottolineando che non è ammissibile che l’assicurato, senza un motivo sufficiente, non intraprenda per un periodo di tempo prolungato alcuna azione legale per ottenere il pagamento di rilevanti salari arretrati, sebbene debba concretamente prevedere la perdita degli stipendi dovuti e rilevando:
" 2.2 Vom Arbeitnehmer wird in der Regel nicht verlangt, dass er bereits während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gegen den Arbeitgeber Betreibung einleitet oder eine Klage einreicht. Er hat jedoch seine Lohnforderung gegenüber dem Arbeitgeber in eindeutiger und unmissverständlicher Weise geltend zu machen (ARV 2002 Nr. 30 S. 190). Zu weitergehenden Schritten ist die versicherte Person dann gehalten, wenn es sich um erhebliche Lohnausstände handelt und sie konkret mit einem Lohnverlust rechnen muss. Denn es geht auch für die Zeit vor Auflösung des Arbeitsverhältnisses nicht an, dass die versicherte Person ohne hinreichenden Grund während längerer Zeit keine rechtlichen Schritte zur Realisierung erheblicher Lohnausstände unternimmt, obschon sie konkret mit dem Verlust der geschuldeten Gehälter rechnen muss (Urteile G. vom 19. Oktober 2006 C 163/06; F. vom 6. Februar 2006, C 270/05; B. vom 20. Juli 2005, C 264/04; G. vom 14. Oktober 2004, C 114/04 und G. vom 4. Juli 2002, C 33/02)." (cfr. DLA 2007 pag. 51)
In una sentenza 8C_956/2012 del 19 agosto 2013 l'Alta Corte ha concluso che un assicurato aveva violato l'obbligo di ridurre il danno in quanto egli era rimasto inattivo per più di sei mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (“L'absence de réaction de l'assuré durant un tel laps de temps constitue, au regard de la jurisprudence (arrêts 8C_630/2011 du 3 octobre 2011, C 367/01 du 12 avril 2002 et C 91/01 du 4 septembre 2001), une violation de l'obligation de réduire le dommage”).
Il Tribunale federale ha peraltro sottolineato che delle rivendicazioni orali sono insufficienti (“Supposées avérées, ces interventions orales ne suffisent pas pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (voir à cet égard les arrêts C 121/03 et C 145/03 du 2 septembre 2003, et C 367/01 du 12 avril 2002)”).
In una sentenza 8C_66/2013 del18 novembre 2013, pubblicata in SVR 2014 ALV Nr. 4 pag. 9, il Tribunale federale ha considerato che l’assicurato ha violato l’obbligo di ridurre il danno in quanto ha atteso cinque mesi prima di fare valere le proprie pretese salariali per via giudiziaria.
In una sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014, pubblicata in DLA 2014 p. 226 seg., la nostra Massima Istanza ha ritenuto insufficienti ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI gli sforzi messi in atto da un’assicurata che, tra la comminatoria di fallimento del suo ex datore di lavoro emanata dall’Ufficio fallimenti dietro sua domanda e la procedura di fallimento promossa da un altro creditore, ma alla quale ha anch’ella aderito, ha lasciato trascorrere nove mesi e mezzo senza compiere i necessari atti esecutivi volti a recuperare il suo credito salariale.
Nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha stabilito che affinché sussista il diritto all’indennità per insolvenza per pretese salariali scoperte, l’assicurato deve portare avanti in modo continuativo e sistematico i provvedimenti contro il datore di lavoro, che devono sfociare in uno degli stadi della procedura d’esecuzione forzata richiesti dalla legge. Il lavoratore deve infatti comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l’istituto dell’indennità per insolvenza non esistesse. Questo requisito non permette una situazione di inattività di lunga durata.
In una sentenza 8C_431/2018 del 24 gennaio 2019, il Tribunale federale, confermando una sentenza del TCA che aveva approvato l’operato dell’amministrazione secondo la quale un assicurato aveva violato il proprio obbligo di ridurre il danno, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
4.2. L'art. 55 cpv. 1 LADI sin dalla sua elaborazione ha voluto impedire che l'assicurato si limitasse a far valere il suo diritto ad un'indennità in caso di insolvenza del datore di lavoro presso la cassa di disoccupazione (FF 1980 III 540). Alla luce dell'obbligo di ridurre il danno (DTF 114 V 56 consid. 3d pag. 59), la normativa vuole evitare che l'assicurato rimanga inattivo per recuperare le sue pretese salariali, aspettando passivamente la dichiarazione di fallimento del proprio datore di lavoro (sentenza C 183/97 del 25 giugno 1998 consid. 1c, pubblicata in ARV 1999 n. 24 pag. 140). Un rifiuto delle prestazioni fondato sull'art. 55 cpv. 1 LADI presuppone che l'assicurato abbia agito con colpa grave, ossia che gli si possa rinfacciare un comportamento o una omissione intenzionale o per grave negligenza. Del principio di proporzionalità si tiene conto, valutando l'estensione dei provvedimenti che possono essere pretesi dal dipendente per difendere le proprie pretese. Per prassi invalsa, affinché un'indennità per insolvenza sia versata, si esige una coerente e costante prosecuzione dei passi intrapresi, i quali devono sfociare negli stadi previsti dalla legge in materia di esecuzione forzata. In altre parole, i dipendenti devono comportarsi nei confronti del datore di lavoro come se l'istituto dell'indennità per insolvenza non esistesse. Tale obbligo è conciliabile con un'inazione prolungata (sentenza 8C_211/2014 del 17 luglio 2014 consid. 6.1 con riferimenti). In tale contesto, il criterio della rapidità di reazione del lavoratore gioca un ruolo preponderante, senza però che siano ignorati altri aspetti: gli usi nel settore, la lingua con cui il dipendente si può esprimere, le sue conoscenze giuridiche, un eventuale domicilio all'estero dell'assicurato, il rapporto fra le spese che l'assicurato avrebbe dovuto assumere per far valere le proprie pretese salariali alla luce della propria situazione finanziaria, un eventuale rapporto di fiducia, un conflitto di lealtà, il suo ruolo nell'impresa, le responsabilità assunte, la possibilità di confrontare la propria situazione con quella dei suoi colleghi, ecc. (cfr. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, nota marginale 8 ad art. 55 LADI con rinvii). (…)”
In una sentenza 8C_79/2019 del 21 maggio 2019 il Tribunale federale ha precisato in che circostanze l’assicurato deve intraprendere la via esecutiva per rivendicare gli arretrati salariali già durante il rapporto di lavoro, richiamando una precedente sentenza nella quale l’Alta Corte aveva sottolineato che
" (…) L'étendue des démarches qui peuvent être exigées du travailleur pour récuperer tout ou partie de son salaire avant la fin des rapports de travail dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. On n'exige pas nécessairement de l'assuré qu'il introduise sans délai une poursuite contre son employeur ou qu'il ouvre action contre ce dernier." (sentenza C 367/01 vom 12. April 2002 E. 1b)
In una sentenza 8C_205/2019 del 5 agosto 2019 il Tribunale federale ha confermato che un assicurato aveva violato l’obbligo di ridurre il danno, argomentando:
" (…)
4.4. Secondo i fatti accertati dalla Corte cantonale in maniera vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha ricevuto il salario del mese di dicembre 2016 e in seguito da aprile 2017 non gli è più stato versato alcuno stipendio. Soltanto nel mese di dicembre 2017, dopo alcune diffide dal mese di agosto 2017, ha fatto spiccare un precetto esecutivo. L'unico ulteriore passo formale è stata la presentazione nel maggio 2018 di una domanda di fallimento senza preventiva esecuzione, rivelatasi poi superflua. Manifestamente la tutela delle proprie pretese salariali è stata insufficiente. Tenuto conto del limite temporale di quattro mesi dell'indennità di insolvenza (art. 52 cpv. 1 LADI; consid. 4.1), il legislatore ha voluto esplicitamente impedire che il lavoratore resti troppo a lungo senza salario, lasciando al proprio rischio chi oltrepassa tale soglia senza salario dal precedente datore di lavoro, anziché cercare un nuovo lavoro (8C_85/2019 consid. 4.5). Il ricorrente avrebbe dovuto far spiccare in tempi brevi per lo meno un precetto esecutivo, il cui costo è relativamente contenuto (art. 16 cpv. 1 OTLEF; RS 281.35) e procedere con la procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione o eventualmente con l'azione di accertamento del credito (cfr. 8C_431/2018 consid. 4.3). Ciò a maggior ragione, visto che ancora nel ricorso egli sostiene che la società fosse solvibile e quindi in grado di saldare sia le pretese salariali sia le spese processuali. Contrariamente alla tesi del ricorrente, il cambiamento di patrocinatore non può essere imputato a vantaggio dell'assicurato. Infatti, per prassi invalsa le azioni e le omissioni (anche erronee) del patrocinatore devono essere imputate al cliente (DTF 143 I 284 e rinvii). Tale circostanza può tutt'al più avere una rilevanza sotto il profilo della responsabilità del patrocinatore verso il cliente.
4.5. In ogni caso, non è dimostrato, né il ricorrente lo pretende, che egli abbia per lo meno tentato di convenire tempestivamente, ossia al più tardi nell'agosto 2017, con la Cassa una strategia processuale, forse anche al fine di evitare spese inutili, per far valere efficacemente le proprie pretese nei confronti della datrice di lavoro svizzera. Infatti, come si è visto (consid. 4.3), non è l'assicurato che può pretendere di imporre la propria visione delle cose tramite iniziative, che in definitiva si sono dimostrate in concreto del tutto inefficaci. Il giudizio impugnato resiste pertanto al diritto federale. (…)”
In una sentenza 8C_408/2020 del 7 ottobre 2020, il Tribunale federale ha concluso che non aveva commesso una grave negligenza un assicurato che aveva rivendicato in particolare il versamento del salario tramite WhatsApp ed il cui ex datore di lavoro aveva richiesto l’apertura del fallimento.
Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
5.2. Weiter macht der Beschwerdeführer geltend, sein Vorgehen sei vergleichbar mit jenem gemäss Urteil 8C_124/2012 vom 27. August 2012, wo das Verhalten der versicherten Person vom Bundesgericht als vorbildlich bezeichnet worden sei. Zudem seien WhatsApp-Nachrichten als rechtsgenüglich zu betrachten, da ansonsten gegen das Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV) und gegen das Verbot des überspitzten Formalismus (Art. 29 Abs. 1 BV) verstossen würde. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz sei keine Untätigkeit gegeben, die ein mangelndes Interesse an den Lohnzahlungen manifestieren würde.
Nach der Rechtsprechung wird von der versicherten Person nicht verlangt, dass sie sich juristisch fehlerlos verhält; verlangt ist ein Verhalten, das einem vernünftigen Menschen unter den gegebenen Umständen des Einzelfalls als selbstverständlich erscheint (vgl. statt vieler ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06). Im hier zu beurteilenden Fall hatte der Beschwerdeführer seine Arbeitgeberin schon mehrfach aufgefordert, den ausstehenden Lohn zu begleichen. Weiter war ihm bekannt, dass seine Arbeitgeberin am 3. Dezember 2018 eine Überschuldungsanzeige und gleichzeitig das Gesuch um Konkurseröffnung eingereicht hatte, was vom zuständigen Gericht am 6. Dezember 2018 verbunden mit der Aufforderung zur Einreichung des Kostenvorschusses bestätigt wurde. Dass er sich bei dieser Sachlage am 10. und 22. Januar 2019 über den Stand der Konkursverfahrens erkundigte und nicht explizit die Lohnzahlung forderte, ist nachvollziehbar. So hat er denn auch, als die Konkurseröffnung weiter auf sich warten liess, am 13. Februar 2019 die Arbeitgeberin betrieben. Mehr kann von einem juristischen Laien nicht verlangt werden. Der Beschwerdeführer erfüllt mit seinem Vorgehen die Anforderungen an die Schadenminderungspflicht. Daran ändert nichts, dass die Kommunikation mit der Arbeitgeberin mehrheitlich per WhatsApp stattfand, anerkennt doch die Rechtsprechung auch telefonische Nachfragen als Handlungen zur Erfüllung der Schadenminderungspflicht (vgl. etwa ARV 2007 S. 51 E. 3.2, C 231/06, oder SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4, wo mündliche Nachfragen als ausreichend anerkannt wurden). Anders als bei telefonischen Nachfragen ist bei WhatsApp-Nachrichten zudem der Inhalt der Kommunikation belegbar.
Selbst wenn dem Beschwerdeführer ein qualitativ ungenügendes Fordern der Lohnzahlung in den WhatsApp-Nachrichten nach dem 14. Dezember 2018 vorgeworfen werden könnte, ist die Zeitspanne des angeblichen Untätigbleibens von zwei Monaten (14. Dezember 2018 - 13. Februar 2019) jedenfalls nicht so lange, dass dies als schweres Verschulden zu werten wäre. So erfüllte ein Versicherter seine Schadenminderungspflicht, obwohl er nach einer ersten schriftlichen Mahnung drei Monate zuwartete, bis er bei einem unzuständigen Gericht Klage erhob, und nach dessen Nichteintretensentscheid erst nach weiteren 50 Tagen beim zuständigen Gericht Klage einreichte. Ebenfalls als keine Verletzung der Schadenminderungspflicht erachtete das Bundesgericht das Vorgehen eines Versicherten, der nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses während 4 ½ Monaten nichts Aktenkundiges unternahm, jedoch in glaubhafter Weise darlegen konnte, dass er verschiedentlich telefonisch interveniert hatte (ARV 2007 S. 51 E. 3.2 mit Hinweisen, C 231/06). Ebenso wenig beanstandete das Bundesgericht ein Zuwarten von drei Monaten vom Ausbleiben der geschuldeten Lohnzahlung bis zur schriftlichen Geltendmachung als schweres Verschulden (SVR 2009 ALV Nr. 5 S. 19, 8C_643/2008 E. 4). Angesichts dieser Rechtsprechung stellt das Verhalten des Beschwerdeführers kein schweres Verschulden im Sinne eines vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Verhaltens nach Art. 55 Abs. 1 AVIG dar. (…)”
Con giudizio 8C_814/2021 del 21 aprile 2022, pubblicato in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107, il Tribunale federale ha confermato che aveva commesso una negligenza grave un assicurato che non aveva ricevuto il salario sin dall’inizio della sua attività lavorativa ed aveva aspettato 10 mesi prima di inoltrare un precetto esecutivo dopo essersi licenziato con effetto immediato e ulteriori 8 mesi prima di avviare la procedura per il rigetto dell’opposizione. L’Alta Corte ha sottolineato, da una parte, che non costituisce una valida giustificazione il fatto di aspettare a fare valere i propri diritti per poter agire in modo coordinato con altri dipendenti (cfr. consid. 4.2.2 in fine) e, d’altra parte, che occorre agire rapidamente anche se non si conosce la reale situazione finanziaria del datore di lavoro:
" 6.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, aus der bundesgerichtlichen Praxis lasse sich ableiten, dass allfällige Kenntnisse über die (schlechte) finanzielle Lage, einen Zahlungsverzug oder gar eine Verschuldung der Arbeitgeberin die Schuldhaftigkeit von Versäumnissen oder Unterlassungen verschärften. Somit müsse die Absenz derartiger Kenntnisse und die Tatsache, dass der Konkurs der Arbeitgeberin nicht erkennbar gewesen sei, ein allfälliges (bestrittenes) Verschulden zweifellos in einem milderen Licht erscheinen lassen.
6.2. Dieser Argumentation ist nicht zu folgen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann es nämlich unter arbeitslosenversicherungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht Sache der versicherten Person sein, darüber zu entscheiden, ob weitere Vorkehren zur Realisierung der Lohnansprüche erfolgversprechend sind oder nicht (BGE 131 V 196 E. 4.1.2; Urteil 8C_79/2019 vom 21. Mai 2019 E. 4.3). Vielmehr hat sie im Rahmen der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht grundsätzlich alles ihr Zumutbare zur Wahrung der Lohnansprüche vorzunehmen (Urteil 8C_374/2020 vom 6. August 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Dieser Pflicht ist der Beschwerdeführer nicht rechtsgenüglich nachgekommen, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat (E. 3 hiervor). (…)”
In una sentenza 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 la nostra Massima Istanza ha ribadito che l’art. 55 cpv. 1 LADI si applica anche quando il rapporto di lavoro è sciolto prima dell’apertura della procedura di fallimento. In tal caso il lavoratore che non ha ricevuto il salario a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro ha l’obbligo di intraprendere nei confronti di quest’ultimo i passi utili per recuperare il proprio credito. Dopo il licenziamento egli non deve aspettare parecchi mesi prima di introdurre un’azione giudiziaria contro l’ex datore di lavoro, dovendo prendere in considerazione un eventuale peggioramento della situazione finanziaria di questi.
In quel caso di specie, relativo a un ricorrente che il 2 ottobre 2018 era stato licenziato con effetto immediato dalla SA presso la quale lavorava dal 1° dicembre 2016, poiché la società non poteva pagargli il salario dal giugno 2018 a causa dei cattivi risultati finanziari (il fallimento è stato pronunciato il 14 gennaio 2021 e sospeso il 4 febbraio 2021 per mancanza di attivi), il Tribunale federale, respingendo il ricorso dell’insorgente contro il diniego di indennità per insolvenza, ha evidenziato, da un lato, che il medesimo si era limitato a interpellare verbalmente il datore di lavoro, a indirizzargli una messa in mora scritta il 30 settembre 2018 e a farsi riconoscere il debito l’8 gennaio 2019. Dall’altro, che la sola speranza di un miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito di un eventuale risarcimento da parte dell’assicurazione responsabilità civile dell’autore di un incendio, avuto luogo il 28 febbraio 2018 nei locali dell’impresa, non giustifica la lunga inattività del ricorrente tra il 30 settembre 2018 e il 18 febbraio 2021 quando aveva insinuato il proprio credito salariale all’Ufficio fallimenti. L’Alta Corte ha infine ricordato che nell’ambito dell’indennità per insolvenza non appartiene all’assicurato stimare se delle procedure in vista di recuperare il credito salariale possono o meno avere successo e che la probabilità di un insuccesso aumenta in maniera costante col tempo.
Infine, in una sentenza STF 8C_629/2024 dell’8 maggio 2025 l’Alta Corte si è espressa sul caso di un assicurato licenziato con lettera del 15 novembre 2022 dalla datrice di lavoro che contestualmente gli ha comunicato che, vista la difficile situazione economica in cui versava, non avrebbe potuto pagare né il salario di quel mese, né quanto dovuto durante il periodo di disdetta. Il 1° dicembre 2022 la datrice di lavoro ha poi versato un acconto di fr. 3'200.- sullo stipendio di novembre.
Quell’assicurato, per il tramite di un sindacato cui si era rivolto, con lettera del 25 gennaio 2023 aveva chiesto all’ex datrice di saldare, entro il 30 gennaio successivo, quanto dovuto per il residuo di novembre, per il saldo vacanze e per le ore straordinarie.
In assenza di riscontri, in data 14 marzo 2023 l’ex dipendente aveva avviato nei confronti dell’ex datrice di lavoro una procedura esecutiva, cui la debitrice non si era opposta. Il Tribunale del Distretto di Lucerna aveva poi aperto il fallimento e l’assicurato richiesto le indennità per insolvenza, che la Cassa - poi sconfessata dal Tribunale d’appello - gli ha negato facendo valere ch’egli non aveva ottemperato al suo obbligo di diminuire il danno.
Chiamato a pronunciarsi, il Tribunale federale ha innanzitutto rammentato che l’obbligo di ridurre il danno ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI non richiede che l’assicurato intraprenda immediatamente delle misure esecutive, ma mira ad evitare ch’egli resti inattivo ed attenda l’apertura del fallimento nei confronti dell’ex datore di lavoro, nei confronti del quale egli deve, per contro, intraprendere passi concreti e continui per far valere i propri crediti, sfociando, poi, in una procedura esecutiva.
L’Alta Corte ha rilevato che la giurisprudenza ha riconosciuto una violazione dell’obbligo di ridurre il danno a fronte dell’inazione di un assicurato durata diversi mesi dopo la fine del rapporto di lavoro (citando, quali esempi, le STF 8C_66/2013 del 18 novembre 2013 consid. 4.3 [attesa di cinque mesi dopo un licenziamento immediato]; 8C_444/2007 del 7 aprile 2008 consid. 4 [mancata richiesta di fallimento per diversi mesi]; C 167/2004 del 29 dicembre 2006 consid. 3 [attesa di 11 mesi dopo avere rivendicato i salari impagati nonostante fosse nota la difficile situazione finanziaria dell’azienda]; C 91/01 du 4 settembre 2001 consid. 1b [salari rimasti impagati per tre mesi].
Anche nel caso che era chiamata a giudicare, l’Alta Corte ha ritenuto che quell’assicurato non era rimasto inattivo. Egli si era, innanzitutto, rivolto ad un sindacato per far valere i propri crediti. Il fatto che il sindacato abbia, prima di rivendicare i salari, chiesto della documentazione all’ex datrice di lavoro non può essere considerato, secondo quanto stabilito dal Tribunale federale, come una grave negligenza. Ciò vale pure per la rivendicazione effettiva dei crediti salariali avvenuta il 23 gennaio 2023, per la circostanza che solo un mese e mezzo dopo si sia proceduto mediante la via esecutiva e che dopo un altro mese e mezzo si stato avviato il fallimento della ditta. Tenuto conto dell’insieme degli sforzi globalmente continui profusi da quell’assicurato, il TF ha quindi ritenuto che il periodo di quattro mesi, intercorso tra la lettera della datrice e l’avvio della procedura esecutiva, non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno ed ha respinto il ricorso presentato dalla Cassa:
" 6.2. Die Rügen der Arbeitslosenkasse sind nicht stichhaltig. Nach der Rechtsprechung verlangt die Schadenminderungspflicht nach Art. 55 Abs. 1 AVIG nicht, dass die versicherte Person sofort Zwangsvollstreckungsmassnahmen gegen den ehemaligen Arbeitgeber einleitet. Vielmehr soll verhindert werden, dass sie untätig bleibt und die Konkurseröffnung über ihren Arbeitgeber abwartet (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts [EVG: heute: öffentlich-rechtliche Abteilungen III und IV des Bundesgerichts] C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b). Insofern ist die versicherte Person, um den Anspruch auf Insolvenzentschädigung nicht zu verlieren, gehalten, konsequent und kontinuierlich Schritte zur Geltendmachung der ausstehenden Forderungen gegenüber dem ehemaligen Arbeitgeber zu unternehmen, die sodann in Zwangsvollstreckungsmassnahmen münden müssen (vorne E. 4.2). Die Rechtsprechung bejaht insofern regelmässig eine Verletzung der Schadenminderungspflicht bei einer mehrmonatigen Untätigkeit der versicherten Person nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (vgl. etwa Urteile 8C_66/2013 vom 18. November 2013 E. 4.3 [fünfmonatiges Zuwarten bis zur Klageerhebung nach fristloser Kündigung]; 8C_444/2007 vom 7. April 2008 E. 4 [während mehrere Monate unterlassenes Konkursbegehren]; C 167/2004 vom 29. Dezember 2006 E. 3 [elfmonatiges Zuwarten nach Geltendmachung der geschuldeten Löhne trotz Kenntnis der schlechten finanziellen Lage des Betriebs]; C 91/01 vom 4. September 2001 E. 1b [dreimonatiges Untätigbleiben]; C 183/97 vom 25. Juni 1998 E. 2 [einjährige Untätigkeit]).
Wie die Vorinstanz ausführt, liegt eine solche Untätigkeit hier nicht vor. So hat der Beschwerdegegner nach Erhalt des Schreibens der Arbeitgeberin vom 15. November 2022 zur Durchsetzung seiner Forderungen die Unterstützung der Gewerkschaft C.________ gesucht, was als Bemühen um Schadensvermeidung zu werten ist (vgl. etwa Urteil 8C_898/2011 vom 6. Juni 2012 E. 3.4 betreffend Kontaktaufnahme der versicherten Person mit ihrer Rechtsschutzversicherung). Dass die Gewerkschaft im Auftrag des Beschwerdegegners bei der Arbeitgeberin zunächst die Lohnabrechnung für den November 2022 und das Arbeitszeitkontrollblatt für das Jahr 2022 einforderte und deren Eingang am 18. Januar 2023 abwartete, ist ebenfalls nicht als geradezu grobfahrlässig zu qualifizieren. Dasselbe gilt für die darauf folgende zeitnahe Zahlungsaufforderung vom 23. Januar 2023, die rund eineinhalb Monate später eingeleitete Betreibung vom 14. März 2023 und das eineinhalbmonatige Zuwarten ab Kenntnis, dass das Fortsetzungsbegehren gestellt werden könne. Angesichts der insgesamt doch kontinuierlichen Bemühungen zur Geltendmachung der Forderungen ist der Zeitraum von vier Monaten zwischen dem Schreiben der Arbeitgeberin und der Einleitung des Betreibungsverfahrens - auch unter Berücksichtigung der offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten der Arbeitgeberin und der daraus resultierenden Dringlichkeit der Angelegenheit - entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin insgesamt nicht als grobfahrlässige Verletzung der Schadenminderungspflicht zu qualifizieren. Die Beschwerde der Arbeitslosenkasse ist somit unbegründet. Wie von der Vorinstanz bundesrechtskonform angeordnet, wird sie über die Höhe der Insolvenzentschädigung entscheiden.”
Al riguardo cfr. pure ad esempio STCA 38.2024.58-59 e 38.2025.2. del 31 marzo 2025; STCA 38.2024.45-46 del 7 gennaio 2025; STCA 38.2024.36 del 14 ottobre 2024; STCA 38.2024.21 del 30 settembre 2024; STCA 38.2024.23-24 del 12 agosto 2024; STCA 38.2023.38 del 13 novembre 2023; STCA 38.2023.15 del 30 maggio 2023; STCA 38.2022.103 del 13 marzo 2023; 38.2022.34 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.35 dell’11 luglio 2022; STCA 38.2022.39 dell’11 luglio 2022 consid. 2.3., il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_540/2022 del 30 settembre 2022.
2.3. Nella Prassi LADI II, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2022 (rimasta, per quanto qui ci concerne, invariata nel 2023 e nel 2024), p.ti B35 segg. la Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:
" OBBLIGO DI RIDURRE IL DANNO
B35 Il lavoratore, nella procedura di fallimento o di pignoramento, deve prendere ogni provvedimento necessario alla tutela dei suoi diritti rispetto al datore di lavoro, fintanto che la cassa gli comunichi d’averlo surrogato nella procedura. Questa condizione, alla quale è subordinato il diritto all’II, attua l’obbligo generale dell’assicurato di ridurre il danno. Dal momento in cui la cassa subentra nella procedura, la persona assicurata è invece tenuta ad assistere la cassa, in ogni modo adeguato, nella difesa del suo diritto.
B36 Per soddisfare l’obbligo di ridurre il danno, l’assicurato deve adoperarsi già durante il rapporto di lavoro per recuperare i salari non versati (richiamo scritto, precetto esecutivo, ecc.). L’assicurato non deve necessariamente inoltrare un precetto esecutivo oppure un’azione nei confronti del datore di lavoro. Deve però dimostrare in modo inequivocabile e riconoscibile per il datore di lavoro, la serietà della sua pretesa salariale (DTF C 367/01 del 12.4.2002).
B37 Se il fallimento viene pronunciato dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore al quale non è stato versato il salario a causa di difficoltà economiche riscontrate del datore di lavoro è tenuto a intraprendere quanto necessario per recuperare il credito onde evitare di perdere il diritto all’II.
B38 La cassa valuta in base alle circostanze del caso concreto in che misura ci si può aspettare che l’assicurato intraprenda quanto necessario per recuperare il suo salario. La cassa giudicherà con più severità gli sforzi per adempiere l'obbligo di ridurre il danno forniti dall'assicurato dopo la risoluzione del contratto di lavoro (soprattutto la rapidità con cui intraprende tali sforzi). Un giudizio più severo è giustificato dal fatto che, non essendo più vincolato dal rapporto di lavoro, il lavoratore non ha più alcuna ragione per non pretendere il salario non versato. In questa fase è infatti molto probabile che i suoi crediti salariali non verranno versati.
ð Giurisprudenza
DTF 8C_682/2009 del 23.10.2009 (Durante gli ultimi 6 mesi del rapporto di lavoro l’assicurato si è limitato a rivendicare il salario solo oralmente, dato che il datore di lavoro era anche suo genero. Si tratta di una grave negligenza, anche se sussisteva un rapporto di parentela)
TFA C231/06 del 5.12.2006 (Non si può pretendere che l’assicurato avvii una procedura immediatamente dopo l'estinzione del termine di mora di 30 giorni per il versamento del salario)
TFA C 109/04 del 9.6.2005 (Non basta formulare oralmente diversi solleciti durante il rapporto di lavoro per dedurre un indebitamento manifesto del datore di lavoro ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 lett. b LADI)
TFA C 91/01 del 4.9.2001 (Non è ammissibile che l’assicurato, nei 3 mesi seguenti la fine del rapporto di lavoro, non abbia intrapreso nulla per recuperare il proprio salario aspettando semplicemente la dichiarazione di fallimento)
La cassa di disoccupazione non può invece far dipendere il diritto dell’assicurato all’II dalla condizione che egli abbia contestato la graduatoria (DTF 123 V 75).”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.4. Nella presente fattispecie, dal contratto di lavoro sottoscritto tra le parti risulta che RI 1 – cittadino italiano nato nel 1982, a beneficio di un permesso per frontalieri tipo “G” rilasciato il 27 ottobre 2022 - ha iniziato a lavorare in seno alla __________ (ora in liquidazione) in qualità di “Lavoratore edile classe C” a decorrere dal 6 settembre 2022.
L’impiego era a tempo pieno, di durata indeterminata e prevedeva un salario lordo di fr. 4'573.- al mese (cfr. doc. 64-65).
Nella propria domanda d’indennità per insolvenza, il ricorrente ha precisato di avere effettuato l’ultimo giorno di lavoro il 31 marzo 2023 e che il salario gli è stato pagato sino al novembre 2022 (cfr. doc. 68-69).
Dall’estratto del Registro di commercio (consultato online in data 17 settembre 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3) risulta che la società è stata sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di __________ del 25 settembre 2024 a far tempo dal giorno seguente.
Con domanda di indennità per insolvenza (in seguito: II) del 14 ottobre 2024, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento a tale titolo di quanto non corrispostogli dalla SA a titolo di stipendi e quota parte della tredicesima relativamente agli ultimi quattro mesi del rapporto lavorativo (cfr. doc. 68-69).
Contestualmente, egli ha precisato di avere rivendicato le proprie spettanze salariali “sia durante che dopo (tramite avvocato)” il rapporto di lavoro (cfr. doc. 70).
In allegato alla propria richiesta di prestazioni LADI, il ricorrente ha prodotto copia dei movimenti del proprio conto __________ per il periodo dal 1° settembre 2022 al 2 agosto 2023. Ne emerge che, dall’inizio alla fine del rapporto lavorativo con la società, gli sono stati corrisposti i seguenti importi:
21 dicembre 2022: fr. 3'000.-;
5 gennaio 2023: fr. 3'000.-;
13 gennaio 2023: fr. 200.-;
16 febbraio 2023: fr. 260.-;
28 febbraio 2023: fr. 500.-;
17 marzo 2023: fr. 500.-;
3 aprile 2023: fr. 3'000.-
per un totale di fr. 10'460.- (cfr. doc. 74).
Dai conteggi mensili di stipendio in atti risulta che:
per settembre 2022 al ricorrente avrebbe dovuto essere versato uno stipendio netto di fr. 3'291.20 (cfr. doc. 63);
per ottobre 2022 al ricorrente avrebbe dovuto essere versato uno stipendio netto di fr. 3'846.15 (cfr. doc. 62);
per novembre 2022 al ricorrente avrebbe dovuto essere versato uno stipendio netto di fr. 3'846.15 (cfr. doc. 61);
per dicembre 2022 al ricorrente avrebbe dovuto essere versato uno stipendio netto di fr. 3'610.35 (cfr. doc. 60);
per gennaio 2023 al ricorrente avrebbe dovuto essere versato uno stipendio netto di fr. 4'017.25 (cfr. doc. 59);
per febbraio 2023 al ricorrente avrebbe dovuto essere versato uno stipendio netto di fr. 4'046.60 (cfr. doc. 58);
per marzo 2023 al ricorrente avrebbe dovuto essere versato uno stipendio netto di fr. 4'076.- (cfr. doc. 57),
per un totale di fr. 26'733.70.
Sebbene non sia stato precisato per quali reati, in atti figura la prima pagina di un modulo della Polizia cantonale “denuncia/querela penale”, dal quale risulta che il ricorrente avrebbe esposto querela nei confronti dell’amministratore unico dell’ex datrice di lavoro, __________ (cfr. doc. 79).
Con e-mail del 21 novembre 2024 la Cassa ha chiesto al ricorrente di comprovare gli sforzi profusi per recuperare il proprio credito nei confronti dell’ex datrice di lavoro (cfr. doc. 81).
Il 25 novembre 2025, RI 1 ha risposto come segue:
" (…) come confermato telefonicamente, lo sforzo per avere gli stipendi mancanti è stato multiplo, a suo tempo avevo incaricato anche a uno studio legale per darmi una mano e poi ho anche fatto una denuncia per cercare di recuperare gli stipendi mancanti. Non sono poi riuscito a proseguire con lo studio legale per via dei pochi soldi e della situazione sempre peggiore che mi si presentava mano mano che il tempo passava. Inoltre non sapevo bene come muovermi. (…)” (cfr. doc. 76).
Il medesimo giorno, l’amministrazione ha chiesto al ricorrente di precisare se fosse “stata intrapresa una procedura esecutiva con il legale al fine di recuperare il salario” e lo ha nuovamente invitato a comprovar gli sforzi intrapresi nel periodo da aprile 2023 al 26 settembre 2024 (cfr. doc. 76).
Il 28 novembre 2024, ricorrente ha fornito il seguente riscontro:
" (…) ribadisco che non avendo avuto né la capacità né i soldi per fare chissà che mi ero affidato a uno studio legale il quale non so cosa abbia iniziato e fatto ma credo che si sia fermato quando non ho avuto più da poterlo pagare. In allegato la documentazione in mio possesso. Ho poi anche una denuncia alla polizia. Infine potete chiamare il datore di lavoro con il quale non ho più un rapporto perché a furia di chiedere i soldi mi sono sentito veramente inutile. Vi prego di chiamare voi il signor __________ o __________ per chiedere quante volte ho chiesto i miei soldi e quante volte mi sono state fatte solo promesse mai mantenute. Non ho altro da dire.” (cfr. doc. 82).
In calce all’e-mail di RI 1 vi è una e-mail precedentemente trasmessa a quest’ultimo da parte di __________, segretaria legale dello Studio legale __________ che aveva comunicato al ricorrente di avergli inviato “la lettera che l’avvocato ha scritto alla __________” (cfr. doc. 54). Tale documento, tuttavia, non risulta allegato all’e-mail del 28 novembre 2024 alla Cassa.
Con decisione del 2 dicembre 2024, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le II postulate dal medesimo poiché, ha precisato l’amministrazione, “dall’esame dell’incarto rileviamo che sono state inviate lettere di sollecito e sono stati fatti richiami verbali al datore di lavoro per recuperare gli stipendi arretrati. Nell’insieme, tuttavia non è possibile parlare di una coerente e continua rivendicazione salariale. Considerato che dalla fine del rapporto di lavoro al fallimento della ditta è passato un anno e mezzo avrebbe dovuto intraprendere una procedura esecutiva nei confronti del datore di lavoro. In conclusione, la Cassa ritiene che non ha sufficientemente adempiuto al suo dovere di limitare il danno in funzione delle circostanze” (cfr. doc. 51-53).
RI 1 si è opposto alla decisione resa nei suoi confronti, facendo valere che dopo avere ricevuto il provvedimento in questione “ho raccolto tutti i documenti che non avevo a disposizione perché non più in mio possesso al momento dell’apertura della pratica” presso “l’ex datore di lavoro e l’avvocato” (cfr. doc. 34).
In allegato al proprio gravame, l’allora opponente ha presentato una serie di “raccomandate a mano” indirizzate all’ex datrice di lavoro, che risulta averle sottoscritte per ricevuta, e meglio:
raccomandate a mano del 5 maggio, 5 giugno e 7 luglio 2023:
" (…) Messa in mora, richiesta pagamento salari non versati
Con la presente, richiedo il saldo di tutti i salari non versati, relativi al mese di novembre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023. Con riferimento alla data di oggi 05/05/2023 [ndr: rispettivamente, 5 giugno, 7 luglio ecc.] sollecito il pagamento dei salari maturati e mai versati. In mancanza del versamento del dovuto o di gran parte del dovuto, mi riterrò obbligato a procedere per vie legali.” (cfr. doc. 41, 42, 43);
raccomandata a mano dell’8 settembre 2023:
" (…) Con la presente, richiedo il saldo di tutti salari ad oggi mai ricevuti. Stipendi relativi al mese di novembre 2022, dicembre 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, marzo 2023, per un ammontare complessivo di 19’742.10 CHF.
(…) vi comunico che ho provveduto a incaricare un legale per il recupero di tutti i crediti salariali. Vi chiedo di comunicarmi al più presto un piano di rientro del dovuto. (…)” (cfr. doc. 40).
raccomandata a mano del 16 novembre 2023:
" (…) Ad oggi pur essendomi avvalso di un legale non ho ancora percepito nessuno stipendio arretrato. Vi chiedo gentilmente di provvedere a versare parte del dovuto per poter far fronte alle necessità quotidiane della mia famiglia, vi ricordo che ho un avere di 19742.10 CHF.
Sono disponibile a vedere con voi un piano di rientro e valutare di chiudere la questione con una vostra proposta adeguata (…)” (cfr. doc. 39).
raccomandata del 23 marzo 2024:
" (…) vi chiedo gentilmente di provvedere a versare un acconto come promesso e darmi un piano di rientro adeguato per poter far fronte alle mie necessità (…)” (cfr. doc. 38).
raccomandata a mano del 3 maggio 2024:
" (…) dopo infinite richieste e promesse mai mantenute sono a chiedervi per l’ennesima volta il pagamento di una buona parte delle mie spettanze. (…) chiedo di provvedere al più presto al versamento di una parte di stipendi per via della mancanza di fondi personali.” (cfr. doc. 37).
raccomanda a mano del 12 luglio 2024:
" (…) sollecito il pagamento dei miei stipendi arretrati. A distanza di varie telefonate, dopo parecchi incontri periodici e tante buone promesse, mi ritrovo ancora nella stessa situazione di partenza senza aver avuto niente di niente, solo promesse e parole. Non sapendo più a chi rivolgermi mi rifaccio alla vostra buona volontà e al fatto che siete voi anche padre di famiglia, così da poter immedesimarsi nella mia situazione. Spero che possiate lavorare e riprendervi così da pagarmi il dovuto (…)” (cfr. doc. 36).
RI 1 ha, inoltre, prodotto una dichiarazione sottoscritta da __________ ed indirizzata all’ “ufficio della insolvenza” di data 4 gennaio 2025, ove quest’ultimo:
" In qualità di ex datore di lavoro del sig. RI 1, confermo di aver recuperato e consegnato la documentazione ancora in mio possesso portatami a suo tempo dal sig. RI 1 per rivendicare i propri stipendi.
Confermo e dichiaro di aver sempre e regolarmente ricevuto visita telefonate e lettere, e raccomandate a mano direttamente dal sig. RI 1, il quali rivendicava i propri salari arretrati.
Per un certo periodo di tempo sono anche stato contattato regolarmente dal legale incaricato dal sig. RI
Gli arretrati richiesti nelle varie lettere che ho ricevuto personalmente sono dovuti dalla __________ al sig. RI 1, il quale ha fatto di tutto per recuperarli secondo le proprie capacità intellettuali e finanziarie, tra le varie cose è stato respinto dal sindacato per via dell’iscrizione postuma al fatto. Inoltre si è rivolto ad un legale, il quale però non ha fatto il lavoro adeguato a sua insaputa.
Si è sempre confrontato con me per richiedere i suoi soldi e ha sempre portato delle richieste scritte fatte da un suo ex collega che gli ha dato una mano a superare molti momenti difficili per entrambi.” (cfr. doc. 35).
Con decisione su opposizione del 14 aprile 2025, la Cassa ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).
In allegato al proprio ricorso, RI 1 ha prodotto copia di una raccomanda trasmessa il 24 agosto 2023 dall’avv. __________ (cui l’insorgente si era rivolto il 2 agosto 2023; cfr. doc. 78) all’ex datrice di lavoro, del seguente tenore:
" (…) quanto pattuito [ndr: nel contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, in particolare in termini di salario] non è purtroppo mai stato rispettato, atteso come al medesimo avete incomprensibilmente sempre versato un salario mensile assai inferiore. Estratti conto alla mano, risulta infatti che a fronte di un salario netto dovuto, sull’arco dei sette mesi di lavoro diligentemente effettuati tra settembre 2022 e marzo 2023, di complessivi CHF 26'904.80 (e meglio così come attestato dalle buste paga da Voi allestiti), al Vostro dipendente avete versati per complessivi – soli – CHF 11'700.00 (sic!).
Ne discende che la Vostra società è pacificamente debitrice nei confronti del mio assistito per un saldo di CHF 15'204.80, già calcolato al netto degli usuali oneri sociali, i quali rimangono naturalmente a Vostro carico come di legge.
(…) sono perciò a chiedere che abbiate a versare l’importo suindicato entro e non oltre martedì 5 settembre 2023, direttamente sul conto bancario intestato al signor RI 1, a Voi già noto. Preciso che scaduto infruttuoso il menzionato termine, mi vedrei costretto mio malgrado e senza ulteriore preavviso ad adire le vie esecutive e giudiziarie (nessuna esclusa) al fine di far valere le legittime spettanze della mia cliente, con l’aggiunta di interessi e spese legale. Va da sé che, volendo evitare il lungo e dispendioso peregrinare per tribunali, rimane evidentemente aperte – e auspicata – la via conciliativa.” (cfr. doc. 1-2).
2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda che la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario (cfr. in particolare STF C 297/02 del 2 aprile 2003; STF C 235/04 del 23 dicembre 2005 e STF C 271/05 del 30 marzo 2006; “Schriftliche Mahnung, Zahlungsbefehl, Betreibung; Lohnklage”), il più presto possibile (cfr. STF C 323/02 del 17 aprile 2003; STF C 25/05 del 13 dicembre 2005).
L’assicurato, dunque, non deve percorrere la procedura a lui più comoda o la meno onerosa, ma semmai deve individuare quella più efficace per cercare di ottenere celermente il saldo scoperto (cfr. STF 8C_158/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.4., pubblicata in RtiD I-2020 N. 48 pag. 268 e citata al consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha pure sottolineato che gli sforzi per recuperare il salario devono essere effettuati in modo sistematico e continuo. I lavoratori devono comportarsi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse (cfr. STF 8C_367/2022 del 7 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_814/2021 del 21 aprile 2022 consid. 2.2, pubblicata in SVR 2022 ALV Nr. 30 pag. 107; SVR 2021 ALV Nr. 4 pag. 11; DLA 2020 Nr. 15 pag. 393-396 consid. 3).
Inoltre è utile evidenziare che l’obbligo del lavoratore di diminuire il danno esiste anche precedentemente allo scioglimento del rapporto di lavoro quando il datore di lavoro non versa (o non versa interamente) il salario e il dipendente può aspettarsi di subire una perdita.
Tale obbligo, però, non è sottoposto alle medesime esigenze rispetto al periodo successivo alla disdetta. Tuttavia l’estensione delle procedure che possono essere pretese dal lavoratore per recuperare tutto o parte del salario precedentemente alla fine del rapporto di impiego dipende in ogni caso dall’insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. STFA C 367/01 del 12 aprile 2002, pubblicata in DLA 2002 N. 30 pag. 190 segg. e citata al consid. 2.2.).
Nel caso concreto, il TCA rileva, innanzitutto, che in sede ricorsuale RI 1 ha preteso, per la prima volta, di avere sollecitato, sempre con raccomandate a mano, l’ex datrice di lavoro in costanza del rapporto lavorativo, in particolare con scritti del 10 gennaio e 10 marzo 2023. Scritti, questi, che però non sono mai stati versati agli atti, di modo che non risulta comprovato il fatto che il ricorrente abbia sollecitato il pagamento dei propri salariali arretrati già durante il rapporto di lavoro.
Il TCA constata che sin dal principio del rapporto di lavoro all’assicurato non è stato corrisposto integralmente il salario.
Nei primi tre mesi e mezzo di lavoro (rapporto lavorativo iniziato a settembre 2023) egli ha, infatti, ricevuto soltanto un acconto di fr. 3'000.-, corrispostogli peraltro solamente oltre metà dicembre 2022 (cfr. supra consid. 2.4.).
Al riguardo, il TCA ricorda che, in ogni caso, l’eventuale corresponsione di acconti non giustifica l’inattività del lavoratore nei confronti del datore di lavoro per recuperare gli stipendi dovuti, poiché in particolare ciò non impedisce comunque l’aumento dell’importo di salario scoperto; cfr. STF 8C_85/2019 del 19 giugno 2019 consid. 4.3., citata al consid. 2.2.).
Decisive, in ogni caso, sono le seguenti argomentazioni.
Come visto, la giurisprudenza federale esige che il dipendente metta in atto tutte le misure possibili per rivendicare il salario, comportandosi nei confronti dei datori di lavoro come se l’indennità per insolvenza non esistesse.
Nel caso concreto, dal termine del rapporto lavorativo, avvenuto il 31 marzo 2023, sino alla domanda di indennità per insolvenza depositata all’incirca un anno e mezzo dopo (14 ottobre 2024), il ricorrente si è limitato a sollecitare il pagamento delle sue spettanze salariali con raccomandate a mano.
In aggiunta a tali scritti, ad agosto 2023 il legale al quale RI 1 si rivolto all’inizio di quel mese ha trasmesso alla SA una lettera raccomandata.
E nonostante abbia riferito di “Promesse ricevute dai rappresentanti dell’azienda”, “solo promesse mai mantenute”, “infinite” (cfr. supra consid. 1.2. e 2.4.), che non ha evidentemente mai visto rispettate dall’ex datrice di lavoro, il ricorrente non ha modificato la propria modalità di approccio, segnatamente adottando mezzi più incisivi per recuperare i propri crediti, intraprendendo la via esecutiva.
Questo nemmeno dopo che gli era ormai chiaro che neppure la (sola) raccomandata trasmessa alla società da un legale aveva sortito effetto (ricordato che RI 1 indica, nella raccomandata a mano dell’8 settembre 2023, “vi comunico che ho provveduto a incaricare un legale per il recupero di tutti i crediti salariali. Vi chiedo di comunicarmi al più presto un piano di rientro del dovuto. (…)”; e, nella raccomandata a mano del 16 novembre 2023, “(…) Ad oggi pur essendomi avvalso di un legale non ho ancora percepito nessuno stipendio arretrato, allorquando doveva apparirgli, quindi, chiara la necessità di procedere più incisivamente.”; cfr. supra consid. 2.4.).
Per quanto attiene alle rassicurazioni verbali (“promesse”; cfr. supra consid. 1.2. e 2.4.) che il ricorrente pretende essergli state fornite dall’ex datrice di lavoro al momento della consegna delle raccomandate di sollecito e/o telefonicamente, questa Corte pone, inoltre, in particolare evidenza che le medesime non esimono il dipendente dall’esigere in modo determinato, tempestivo ed adeguato il pagamento dei propri crediti salariali e non sono quindi sufficienti al fine di prospettare il recupero dei crediti menzionati (cfr. STF 8C_916/2010 del 26 agosto 2011, pubblicata in SVR 2012 ALV Nr. 2 pag. 3; STCA 38.2015.31 del 27 luglio 2015 consid. 2.6.; STCA 38.2010.73 del 30 marzo 2011, consid. 2.7.).
A mente di questa Corte, quindi, l’assicurato - che per un anno e mezzo dal termine del rapporto di lavoro, sino al fallimento dell’ex datrice di lavoro ed alla presentazione della domanda di indennità per insolvenza, si è limitato a consegnare alla società raccomandate a mano per rivendicare i propri crediti salariali - ha commesso una negligenza grave ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LADI, che giustifica il diniego delle prestazioni postulate.
La decisione su opposizione del 14 aprile 2025 deve, pertanto, essere confermata.
2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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