AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2025.33
Data decisione, Autorità: 26.09.2025, TCA
Titolo: La Cassa ha correttamente chiesto la restituzione delle prestazioni LADI versate in eccesso; nei propri conteggi iniziali, l'amm. avrebbe dovuto computare non quanto erroneamente indicato dal datore di lavoro a titolo di guadagno intermedio conseguito dall'assic, ma quanto effettivamente percepito
DISOCCUPAZIONERESTITUZIONE DI PRESTAZIONI art. 24 cpv. 1 LADIart. 24 cpv. 3 LADIart. 95 LADIart. 25 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n. 38.2025.33
CL/gm
Lugano 26 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 13 maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 2 aprile 2025, la CO 1 (in seguito: Cassa) ha ordinato RI 1 di restituire la somma di fr. 797.80, erogatagli a torto a titolo di indennità di disoccupazione nel 2024, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) La Cassa ha subito una revisione concernente, tra gli altri, anche il suo incarto.
Dalla stessa è emerso che l’importo mensile tenuto in considerazione, nella registrazione delle indennità di disoccupazione dal mese di aprile al mese di ottobre 2024, è risultato essere errato.
In effetti, durante il periodo di tempo summenzionato, lei ha prestato la propria opera, quale aiuto giardiniere, presso la __________.
La cassa aveva registrato il pagamento delle indennità sulla base delle indicazioni del datore di lavoro sui formulari “attestato di guadagno intermedio”.
Dalla revisione è emerso però che il salario lordo mensile da lei percepito era superiore a quanto effettivamente preso in considerazione da parte della cassa nella sua registrazione mensile (p. es. vedi allegato formulario agosto 2024 indicante un lordo di fr 84.20 (p.to 9) invece di fr. 101.17).
Di questo errore ce ne scusiamo ma riteniamo che, pure lei alla ricezione dei conteggi mensili, avrebbe dovuto renderci attenti del fatto che da parte della __________, percepiva un salario lordo superiore a quello indicato sui nostri conteggi mensili.
La Cassa, visto quanto sopra, si vede costretta a dover apportare la correzione della registrazione dei pagamenti mensili effettuati a suo tempo e da tale operazione è scaturito un rimborso a suo carico di fr. 797.80” (cfr. doc. 45-46).
1.2. L’assicurato si è opposto al provvedimento del 2 aprile 2025 mediante opposizione del 14 aprile seguente, facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…) ritengo di avervi sempre fornito, sia l’attestato di guadagno intermedio che le buste paga, tutto debitamente compilato, come da mia comprensione dei documenti.
La vostra comunicazione è chiara e capisco lo sbaglio nella compilazione, errore fatto in buona fede. Sono per la prima volta seguito dal URC, i documenti coi quali voi lavorate ogni giorno sono per me una novità. Documenti che dal primo mese ho fornito, senza ricevere nessun feedback. Immaginando che tutto venga direttamente revisionato, per me era a posto.
La vostra richiesta di rimborso arriva ad un mese dalla fine del mio diritto alle indennità giornaliere, a partire dal prossimo mese, non avendo ancora trovato un’attività lucrativa, mi trovo in una situazione finanziaria difficile e complicata.
Facendo capo all’art. 25 LPGA Restituzione vi chiedo gentilmente di considerare la mia situazione.” (cfr. doc. 28).
1.3. Con decisione su opposizione del 13 maggio 2025, la Cassa – precisando che l’assicurato avrebbe potuto “rimborsare” l’importo chiesto in restituzione “tramite una dilazione di pagamento in accordo con la __________” e informandolo sul suo diritto di “inoltrare la domanda di condono” - ha respinto l’opposizione di RI 1 confermando il proprio provvedimento del 2 aprile 2025, sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…)
Nel caso in esame e dalla documentazione in nostro possesso si rileva che, dopo la surriferita revisione, la __________ ha apportato le relative correzioni, spiegate anche nella decisione di Cassa, qui impugnata.
La paga oraria lorda effettiva dell’assicurato corrispondeva a CHF 21.05, alla quale dovevano essere ancora aggiunte le indennità per festivi pari del 3.5% e la quota parte della tredicesima dell’8.33%, per un totale lordo orario di CHF 23.54.
Visto quanto sopra, la Cassa ha giustamente stornato i precedenti pagamenti ed effettuato nuovi inserimenti, i quali hanno generato una decisione di restituzione di CHF 797.80.” (cfr. all. A a doc I).
1.4. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha presentato ricorso al TCA, cui ha chiesto di procedere “annullando la richiesta di rimborso perché poteva essere evitata in anticipo”.
A sostegno delle proprie pretese, RI 1 ha fatto valere quanto segue:
" (…)
Premesso che:
Nel periodo da marzo 2024 a maggio 2025 ho goduto dello status di disoccupato;
Durante il periodo da aprile 2024 ad ottobre 2024 ho lavorato sporadicamente senza contratto su “guadagno intermedio” per il quale ogni mese è necessario presentare alla Cassa Disoccupazione sia l’“attestato di guadagno intermedio” sia la relativa busta paga rilasciata dal datore di lavoro, incluso foglio SECO;
Nel documento “attestato di guadagno intermedio” è previsto che al punto 9 debba essere indicato il salario lordo (inteso come salario lordo sottoposto ad AVS moltiplicato per le ore lavorative effettuate), mentre al punto 10 che debba essere riportata la composizione dettagliata del salario lordo, comprensiva del salario di base ed eventuali indennità (festivi, vacanze, ecc.).
A seguito di una svista, da parte del datore di lavoro intervenuta in buona fede, così come la mia essendo la prima volta in disoccupazione, al punto 9 risulta indicato solo il salario lordo senza le indennità, pur essendo comunque indicato sempre al punto 10 tutta la composizione e in allegato la busta paga mensile il cui totale corretto è chiaramente evidenziato.
Ritengo opportuno chiarire che pur riconoscendo l’errore riscontratosi nella compilazione del documento “attestato di guadagno intermedio” da aprile ad ottobre 2024, tale svista non giustifica, a mio avviso, l’applicazione di una sanzione economica, considerato che la documentazione integralmente e comprovante la veridicità del dato (ovvero la busta paga mensile) è stata regolarmente presentata e avrebbe potuto essere opportunamente verificata sin dai primi controlli.
Mi permetto inoltre di chiedermi perché debba essere così ligio nella consegna di tutti questi documenti se poi non vengono nemmeno esaminati in maniera approfondita al fine di evitare sanzioni sproporzionate.
Alla luce di quanto sopra, e considerando che:
· Sono presenti tutti i documenti necessari a far chiarezza sulla corretta composizione del salario lordo (busta paga);
· Non vi è stata una tempestiva segnalazione o richiesta della correzione della documentazione, nonostante siano trascorsi numerosi mesi dalla presentazione;
chiedo pertanto al Tribunale di esaminare il provvedimento in oggetto, annullando la richiesta di rimborso perché poteva essere evitata in anticipo.
Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e, se necessario, per un incontro volto ad esporre dettagliatamente quanto sopra” (cfr. doc. I).
1.5. Con risposta di causa del 26 giugno 2025, la Cassa ha postulato la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) L’assicurato ha ricevuto una compensazione maggiore a quella che avrebbe dovuto essere, dal mese di marzo 2024 al mese di ottobre 2024, dovuta ad un’erronea compilazione dei formulari “attestati di guadagno intermedio” da parte della ditta __________ (…) l’importo ricevuto in esubero deve essere restituito.
Per ciò che attiene i citati formulari, al punto 9), il datore di lavoro ha sempre indicato come salario lordo orario sottoposto all’AVS, il quale deve essere omnicomprensivo (salario di base, ind. ferie, ind. festivi, eventuale tredicesima, eccetera), l’importo di CHF 21.05 che moltiplicava per le ore lavorative svolte dall’assicurato in quei mesi.
Invece, da una verifica delle buste paga, emergeva che oltre alla moltiplicazione sopra riportata l’assicurato riceveva ogni mese anche un supplemento dovuto ad i giorni festivi, alle vacanze (da non prendere in considerazione e conteggiare unicamente durante il periodo di vacanze effettuato) ed alla tredicesima mensilità.
A titolo di esempio, a maggio 2024, l’assicurato ha ricevuto dal datore di lavoro un importo lordo di CHF 1'176.16 mentre quest’ultimo ha indicato sul relativo formulario che il dipendente ha ricevuto un importo totale di CHF 978.80.
La __________ ha conteggiato erroneamente l’importo indicato dal datore di lavoro mentre, dalla busta paga, emergeva che il lavoratore ha ricevuto una cifra ben superiore rispetto a quanto conteggiato dalla disoccupazione.
Comprendendo la difficile situazione economica del sig. RI 1, all’assicurato era stato anche comunicato di richiedere eventualmente il condono oppure un pagamento rateale in restituzione” (cfr. doc. III).
1.6. Il 27 giugno 2025, il TCA - oltre a trasmettere al ricorrente la risposta di causa della Cassa - ha assegnato alle parti, rimaste poi silenti, un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
2.1. Nel caso di specie, il TCA è chiamato a stabilire se a ragione, o meno, la Cassa ha emesso nei confronti di RI 1 un ordine di restituzione per complessivi fr. 797.80, corrispondenti a una parte delle indennità di disoccupazione corrispostegli nel 2024.
2.2. L'art. 95 LADI regola la restituzione di prestazioni.
Secondo il cpv. 1 di questo articolo la domanda di restituzione è retta dall'art. 25 LPGA ad eccezione dei casi di cui agli articoli 55 e 59cbis cpv. 4 LADI.
L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
I principi giurisprudenziali attinenti alla restituzione di prestazioni elaborati dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) anteriormente alla LPGA conservano tutta la loro validità anche sotto l’egida di questa legge (cfr. STF 8C_938/2008 del 22 settembre 2009 consid. 3.1.; DTF 130 V 318 consid. 5).
L'obbligo di restituzione presuppone che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione della decisione con la quale sono state attribuite le prestazioni (cfr. cfr. STF 8C_665/2020 dell’8 giugno 2021 consid. 3.2.; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 4.1.; STF 8C 565/2016 del 26 ottobre 2016 consid. 2; STF 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1; DLA 2006 p. 218 e DLA 2006 pag. 158).
La riconsiderazione e la revisione sono ormai esplicitamente regolate all'art. 53 LPGA, che ha codificato la giurisprudenza anteriore alla sua entrata in vigore (cfr. STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004; STFA I 133/04 dell'8 febbraio 2005).
Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (cfr. art. 53 cpv. 1 LPGA; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STF U 409/06 del 25 giugno 2007; STF C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2 a pag. 469).
Più precisamente le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (cfr. STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3; STF 8C_257/2011 del 14 giugno 2011 consid. 4).
Inoltre, l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (cfr. art. 53 cpv. 2 LPGA, STF 9C_200/2021 del 1° luglio 2021; STF 8C_624/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 2.2.; STF 8C_113/2012 del 21 dicembre 2012 consid. 5.1.; STF U 408/06 del 25 giugno 2007).
Circa il presupposto della riconsiderazione relativo all'importanza particolare che deve rivestire la rettifica si veda in particolare STF 9C_603/2016 del 30 marzo 2017; STF C 24/01 e C 137/01 del 28 aprile 2003; STF C 44/02 del 6 giugno 2002 e DLA 2000 N. 40, pag. 208.
Questi principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (cfr. STF 8C_82/2020 del 12 marzo 2021 consid. 3.2.; STF 8C_434/2011 dell’8 dicembre 2011 consid. 3; STF 8C_719/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3.1.; STF C 128/06 del 10 maggio 2007, DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.3. È considerato guadagno intermedio giusta l’art. 24 cpv. 1 LADI il reddito proveniente da un’attività lucrativa dipendente o indipendente che il disoccupato ottiene entro un periodo di controllo.
L’assicurato ha diritto alla compensazione della perdita di guadagno. Il tasso d’indennità è determinato secondo l’articolo 22. Il Consiglio federale determina in che modo deve essere calcolato il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente.
In virtù dell’art. 24 cpv. 3 LADI è considerata perdita di guadagno la differenza tra il guadagno intermedio ottenuto nel periodo di controllo, ma corrispondente almeno all’aliquota usuale per la professione e il luogo, e il guadagno assicurato. Un guadagno accessorio (art. 23 cpv. 3) non è preso in considerazione.
Il guadagno intermedio, ai sensi dell'art. 24 LADI, deve essere inteso nel senso di salario lordo (cfr. SVR 1995 ALV Nr. 48 nella quale, a proposito del guadagno intermedio si parla di "Bruttomonatslohn" o di "Bruttolohn"; STCA 38.2015.36 del 9 novembre 2015 consid. 2.3.; STCA 38.2005.52 dell’8 settembre 2005 consid. 1.6. e 2.4.).
In una sentenza pubblicata in SVR 1994, ALV Nr. 20, p. 45 seg., in DTF 127 V 479; 122 V 433; 120 V 233 seg. e in 8C_721/2010, la nostra Massima istanza, dopo avere precisato che decisiva è la perdita di guadagno e non la perdita di lavoro (in effetti una perdita di lavoro senza perdita di guadagno non dà diritto a indennità di disoccupazione; cfr. STF 8C_150/2020 dell’8 aprile 2020 consid. 4; commentata da Patricia Usinger-Egger in SZS/RSAS 4/2020), ha stabilito che l'assicurato ha diritto all'indennizzo della perdita di guadagno secondo l'art. 24 cpv. 1 a 3 LADI fino a quando non assume, nel periodo di controllo in questione, un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, e segnatamente dell'art. 16 cpv. 1 lett. e LADI.
Pertanto, secondo l’Alta Corte, se durante il periodo di controllo litigioso l'assicurato accetta - specialmente riguardo al salario - un'occupazione adeguata, cioè un'attività che gli procuri un guadagno corrispondente almeno all'indennità di disoccupazione, ogni guadagno intermedio non è più ammissibile (cfr. ad esempio SVR 1994 ALV Nr. 20 p. 46-47).
In una sentenza pubblicata in DTF 121 V 51 = SVR 1995, ALV Nr. 48, il TF ha stabilito che nel caso di assicurati impiegati con salario mensile il guadagno giornaliero lordo si determina mediante il divisore 21,7.
Se il guadagno giornaliero lordo è inferiore all’indennità giornaliera lorda si tratta di guadagno intermedio; i presupposti per una compensazione della differenza secondo l’art. 24 cpv. 2 e 3 sono quindi adempiuti.
Sul tema cfr. pure STF C 287/05 del 21 agosto 2006 e C 170/04 del 16 febbraio 2005.
In una sentenza 8C_310/2022 del 2 novembre 2022 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ricordato:
" 3.1. Aux termes de l'art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, 1re et 2 e phrases).
Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO - dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss).”
2.4. La Prassi LADI ID emessa dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ai punti C125 e C126, relativi al guadagno intermedio, prevede segnatamente:
" C125 Il guadagno intermedio è calcolato in genere sulla totalità del guadagno realizzato durante un periodo di controllo. Esso comprende il salario di base, le indennità per giorni festivi e altri elementi costitutivi del salario a cui l’assicurato ha diritto, come la 13a mensilità, le gratifiche, le provvigioni, le indennità di residenza e di rincaro, le indennità per il lavoro notturno, domenicale, a squadre e per i servizi di picchetto se tali supplementi sono normalmente versati all’assicurato a causa dell’attività esercitata. L’indennità di vacanze versata in più del salario di base è computata come guadagno intermedio soltanto quando l’assicurato prende effettivamente le sue vacanze (C149 segg.).
C126 La 13a mensilità e le gratifiche vanno ripartite proporzionalmente sui periodi di controllo in cui viene conseguito un guadagno intermedio. Se l’importo della gratifica non può essere determinato durante il rapporto di lavoro con guadagno intermedio, non appena viene a conoscenza dell’importo la cassa deve suddividere la gratifica sul periodo di calcolo in maniera proporzionale alle ore effettuate ogni mese. Ciò significa che la cassa deve ricalcolare i periodi di conteggio ed emanare una decisione di restituzione nella misura in cui l’importo da restituire è rilevante.”.
Al punto C149, relativamente all’indennità di vacanza ed al guadagno intermedio, la Prassi LADI ID prevede:
" C149 Principio: l’indennità di vacanze è dedotta dal guadagno intermedio computabile. L’indennità di vacanze acquisita è computata come guadagno intermedio solo al momento in cui l’assicurato prende le sue vacanze (DTFA C 142/02 del 27.1.2004).”.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.
2.5. Nella concreta evenienza, dalla documentazione agli atti risulta che l’assicurato, cittadino svizzero nato nel 1985, ha lavorato in seno a __________, dal 1° febbraio al 30 aprile 2023 e presso __________, in qualità di tecnico informatico, dal 1° maggio 2023 al 29 febbraio 2024 (cfr. doc. 193-194; 201-204).
Dalla domanda di indennità di disoccupazione risulta che è stato quest’ultimo datore di lavoro ad intimare la disdetta del rapporto lavorativo in ragione di una “riduzione del personale a seguito di un calo consistente di lavoro” (cfr. doc. 202).
Il 7 marzo 2024, la Cassa ha comunicato a RI 1 l’apertura del suo caso di disoccupazione, nonché di avere stabilito il suo diritto alle prestazioni LADI dal 1° marzo 2024.
Il guadagno assicurato ammonta a fr. 3'500.- e l’indennità giornaliera a fr. 129.05 (cfr. doc. 166).
Sin dal primo mese in cui si trovava al beneficio delle prestazioni LADI, il ricorrente ha svolto un’attività di guadagno intermedio, meglio come risulta dai moduli “Indicazioni della persona assicurata” (in seguito: IPA) in atti per il periodo marzo-ottobre 2024, dai quali emerge che:
Per il mese di marzo 2024, RI 1 ha lavorato per __________ e __________ (cfr. doc. 157-158).
Nell’“attestato di guadagno intermedio” per marzo 2024:
o __________ ha attestato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze per totali 5 ore, per un salario orario lordo di fr. “21.05”, per totali fr. 105.25 di compenso. Sul medesimo documento la datrice di lavoro ha precisato che fr. 21.05 è il salario di base, cui si aggiungono le indennità per giorni festivi e le indennità di vacanze (cfr. doc. 153-154).
Dal “riassunto stipendio” della Sagl risulta che lo stipendio lordo del ricorrente per il mese di marzo ammontava a fr. 126.47 lordi, pari a fr. 113.75 netti (cfr. doc. 141);
o __________ ha indicato che il ricorrente, nel marzo 2024, ha lavorato per suo conto per totali 21 ore, per fr. 20.- l’ora, ricevendo un compenso di fr. 420.- (cfr. doc. 135 e 155-156);
Per il mese di aprile 2024, RI 1 ha lavorato per __________ e __________ (cfr. doc. 150-152).
Nell’“attestato di guadagno intermedio” per aprile 2024:
o __________ ha attestato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze per 60 ore, per un salario orario lordo di fr. “21.05”, per totali fr. 1’263.- di compenso. Sul medesimo documento la datrice di lavoro ha precisato che fr. 1'263.- è il salario di base, cui si aggiungono le indennità per giorni festivi e le indennità di vacanze (cfr. doc. 144-145).
Dal “riassunto stipendio” della Sagl risulta che lo stipendio lordo del ricorrente per il mese di aprile ammontava a fr. 1'517.62 lordi, pari a fr. 1'364,95 netti (cfr. doc. 142);
o __________ ha indicato che il ricorrente ha lavorato per suo conto per totali 5 ore, per fr. 20.- l’ora, ricevendo un compenso di fr. 100.- (cfr. doc 134, 146 e 148);
Per il mese di maggio 2024, RI 1 ha lavorato per __________.
Nell’ “attestato di guadagno intermedio” per maggio 2024, __________ ha indicato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze per 46.5 ore, per un salario orario lordo di fr. “21.05”, per totali fr. 978.80 di compenso. Sul medesimo documento la datrice di lavoro ha precisato che fr. 21.05.- è il salario di base, cui si aggiungono le indennità per giorni festivi e le indennità di vacanze (cfr. doc. 136-137).
Dal “riassunto stipendio” della Sagl risulta che lo stipendio lordo del ricorrente per il mese di maggio ammontava a fr. 1'176.16 lordi, pari a fr. 1'057.83 netti (cfr. doc. 138);
Per il mese di giugno 2024, RI 1 ha lavorato per __________ (cfr. doc. 131-132).
Nell’ “attestato di guadagno intermedio” per giugno 2024 __________ ha indicato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze per 81 ore, per un salario orario lordo di fr. “21.05”, per totali fr. 1'705.05 di compenso. Sul medesimo documento la datrice di lavoro ha precisato che fr. 21.05.- è il salario di base, cui si aggiungono le indennità per giorni festivi e le indennità di vacanze (cfr. doc. 128-129).
Dal conteggio della Sagl risulta che lo stipendio lordo del ricorrente per il mese di giugno ammontava a fr. 2'048.79 lordi, pari a fr. 1'842.68 netti (cfr. doc. 130);
Per il mese di luglio 2024, RI 1 ha lavorato per __________ e per __________ (cfr. doc. 125-126).
o Nell’ “attestato di guadagno intermedio” per luglio 2024, __________ ha indicato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze per 31 ore, per un salario orario lordo di fr. “21.05”, per totali fr. 715.70 di compenso. Sul medesimo documento la datrice di lavoro ha precisato che fr. 21.05.- è il salario di base, cui si aggiungono le indennità per giorni festivi e le indennità di vacanze (cfr. doc. 122-123). Dal conteggio della Sagl risulta che lo stipendio lordo del ricorrente per il mese di luglio ammontava a fr. 859.99 lordi, pari a fr. 773.47 netti (cfr. doc. 124);
o Nell’“attestato di guadagno intermedio” per luglio 2024, __________ ha indicato che il ricorrente aveva lavorato alle sue dipendente per 5 ore, per un salario orario di fr. 20.- ed un compenso totale di fr. 100.- (cfr. doc. 119-120), come parimenti emerge dal conteggio stipendio in atti (cfr. doc. 121);
Per il mese di agosto 2024, RI 1 ha lavorato per __________ e per __________ (cfr. doc. 113-114).
o Nell’“attestato di guadagno intermedio” per agosto 2024, __________ ha indicato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze per 4 ore, per un salario orario lordo di fr. “21.05”, per totali fr. 84.20 di compenso. Sul medesimo documento la datrice di lavoro ha precisato che fr. 21.05.- è il salario di base, cui si aggiungono le indennità per giorni festivi e le indennità di vacanze (cfr. doc. 110-111). Dal conteggio della Sagl risulta che lo stipendio lordo del ricorrente per il mese di agosto ammontava a fr. 101.17 lordi, pari a fr. 91.- netti (cfr. doc. 112);
o Nell’ “attestato di guadagno intermedio” per agosto 2024, __________ ha indicato che il ricorrente aveva lavorato alle sue dipendente per 6 ore, per un salario orario di fr. 20.- ed un compenso totale di fr. 120.- (cfr. doc. 115-116), come parimenti emerge dal conteggio stipendio in atti (cfr. doc. 117);
Per il mese di settembre 2024, RI 1 ha lavorato per __________ (cfr. doc. 92-93).
Nell’ “attestato di guadagno intermedio” per settembre 2024 __________ ha indicato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze per 35 ore, per un salario orario lordo di fr. “21.05”, per totali fr. 736.75 di compenso. Sul medesimo documento la datrice di lavoro ha precisato che fr. 21.05.- è il salario di base, cui si aggiungono le indennità per giorni festivi, le indennità di vacanze e la quota parte della tredicesima mensilità (cfr. doc. 88-89).
Dal conteggio della Sagl risulta che lo stipendio lordo del ricorrente per il mese di settembre ammontava a fr. 885.28 lordi, pari a fr. 796.22 netti (cfr. doc. 90);
Per il mese di ottobre 2024, RI 1 ha lavorato per __________ (cfr. doc. 85-86).
Nell’“attestato di guadagno intermedio” per ottobre 2024 __________ ha indicato che l’assicurato ha lavorato alle sue dipendenze per 7 ore, per un salario orario lordo di fr. “21.05”, per totali fr. 147.35 di compenso. Sul medesimo documento la datrice di lavoro ha precisato che fr. 21.05.- è il salario di base, cui si aggiungono le indennità per giorni festivi e le indennità di vacanze (cfr. doc. 81-82).
Dal conteggio della Sagl risulta che lo stipendio lordo del ricorrente per il mese di ottobre ammontava a fr. 177.06 lordi, pari a fr. 159.24 netti (cfr. doc. 83);
Per il mese di marzo 2024, con conteggio di data 26 marzo 2024, la Cassa ha riconosciuto a favore del ricorrente prestazioni LADI per complessivi fr. 1'638.95 lordi, pari a fr. 1'510.85 netti, tenendo conto di un guadagno intermedio di fr. 525.25 (cfr. doc. 152).
Per il mese di aprile 2024, con conteggio di data 3 maggio 2024, la Cassa ha riconosciuto a favore del ricorrente prestazioni LADI per complessivi fr. 1'742.20 lordi, pari a fr. 1'605.65 netti, tenendo conto di un guadagno intermedio di fr. 1'363.- (cfr. doc. 143).
Per il mese di maggio 2024, con conteggio di data 6 giugno 2024, la Cassa ha riconosciuto a favore del ricorrente prestazioni LADI per complessivi fr. 2'180.95 lordi, pari a fr. 2'010.40 netti, tenendo conto di un guadagno intermedio di fr. 978.80 (cfr. doc. 133).
Per il mese di giugno 2024, con conteggio di data 4 luglio 2024, la Cassa ha riconosciuto a favore del ricorrente prestazioni LADI per complessivi fr. 1'213.05 lordi, pari a fr. 1'117.60 netti, tenendo conto di un guadagno intermedio di fr. 1'705.05 (cfr. doc. 127).
Per il mese di luglio 2024, con conteggio di data 6 agosto 2024, la Cassa ha riconosciuto a favore del ricorrente prestazioni LADI per complessivi fr. 2'310.- lordi, pari a fr. 2'129.45 netti, tenendo conto di un guadagno intermedio di fr. 815.70 (cfr. doc. 118).
Per il mese di agosto 2024, con conteggio di data 6 settembre 2024, la Cassa ha riconosciuto a favore del ricorrente prestazioni LADI per complessivi fr. 2'671.35 lordi, pari a fr. 2'462.85 netti, tenendo conto di un guadagno intermedio di fr. 204.20 (cfr. doc. 109).
Per il mese di settembre 2024, con conteggio di data 4 ottobre 2024, la Cassa ha riconosciuto a favore del ricorrente prestazioni LADI per complessivi fr. 2'222.95 lordi, pari a fr. 2'062.50 netti, tenendo conto di un guadagno intermedio di fr. 823.90 (cfr. doc. 86).
Per il mese di ottobre 2024, con conteggio di data 31 ottobre 2024, la Cassa ha riconosciuto a favore del ricorrente prestazioni LADI per complessivi fr. 3'188.- lordi, pari a fr. 2'965.50 netti, tenendo conto di un guadagno intermedio di fr. 147.35 (cfr. doc. 79).
Con decisione del 2 aprile 2025, la Cassa ha, come visto, chiesto la restituzione di fr. 797.80 (cfr. supra consid. 1.1.).
Dai conteggi della Cassa di inizio aprile 2025 risulta che:
Per il mese di marzo 2024, invece dei fr. 1'510.85 riconosciutigli, il ricorrente avrebbe avuto diritto a fr. 1498.95, per una differenza, quindi, a vantaggio della Cassa di fr. 11.90 (cfr. doc. 40);
Per il mese di aprile 2024, invece dei fr. 1'605.65 riconosciutigli, il ricorrente avrebbe avuto diritto a fr. 1'498.50, per una differenza, quindi, a vantaggio della Cassa, di fr. 107.15 (cfr. 39);
Per il mese di maggio 2024, invece dei fr. 2'010.40 riconosciutigli, il ricorrente avrebbe avuto diritto a fr. 1'927.-, per una differenza, quindi, a vantaggio della Cassa, di fr. 83.40 (cfr. 36);
Per il mese di giugno 2024, invece dei fr. 1'117.60 riconosciutigli, il ricorrente avrebbe avuto diritto a fr. 974.70, per una differenza, quindi, a vantaggio della Cassa, di fr. 142.90 (cfr. 35);
Per il mese di luglio 2024, invece dei fr. 2'129.45 riconosciutigli, il ricorrente avrebbe avuto diritto a fr. 2'069.90, per una differenza, quindi, a vantaggio della Cassa, di fr. 59.55 (cfr. 34);
Per il mese di agosto 2024, invece dei fr. 2'462.85 riconosciutigli, il ricorrente avrebbe avuto diritto a fr. 2'129.50, per una differenza, quindi, a vantaggio della Cassa, di fr. 333.35 (cfr. 33);
Per il mese di ottobre 2024, invece dei fr. 2'965.50 riconosciutigli, il ricorrente avrebbe auto diritto a fr. 2'965.50, per una differenza, quindi, a vantaggio della Cassa, di fr. 59.55 (cfr. doc. 37).
Dal “riepilogo” di data 3 aprile 2025 indirizzato al ricorrente, risulta, quindi un ammontare totale a favore della Cassa di fr. 797.80 (cfr. doc. 32).
Con decisione su opposizione del 13 maggio 2025 (cfr. supra consid. 1.3.), la Cassa ha come visto confermato il proprio precedente provvedimento, contro il quale RI 1 aveva interposto tempestiva opposizione (cfr. supra consid. 1.2.).
2.6. Chiamata ora a pronunciarsi, sul principio della restituzione, questa Corte rileva che giustamente la Cassa convenuta ha ritenuto che il ricorrente, nel corso del 2024, ha percepito a torto una parte delle prestazioni LADI.
Dagli atti emerge, infatti, che nei conteggi inizialmente elaborati dall’amministrazione era stato erroneamente preso in considerazione a titolo di guadagno intermedio il mero salario orario indicato dall’ex datrice di lavoro negli attestati di guadagno intermedio, non comprensivo, però, di quota parte della tredicesima e delle indennità per festivi, che avrebbero, invece, dovuto essere computati (cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).
__________ ha erroneamente compilato il punto 9 degli attestati di guadagno intermedio, non indicando il compenso orario comprensivo di quota parte della tredicesima mensilità e delle indennità per festivi.
Il datore di lavoro ha però corrisposto anche l’equivalente di queste due voci al ricorrente, come risulta dai conteggi di salario in atti (cfr. supra consid. 2.5.).
La Cassa, nel computare le prestazioni LADI mensili di diritto per l’assicurato, avrebbe, quindi, dovuto prendere in considerazione non quanto erroneamente indicato al punto 9 degli attestati di guadagno intermedio, ma quanto effettivamente percepito da RI 1.
Per quanto attiene in generale al principio della restituzione, giova evidenziare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto, come è in concreto, per parte delle prestazioni LADI riconosciutegli nei mesi in cui svolgeva l’attività di guadagno intermedio, il caso di RI 1.
In concreto, infatti, parte della prestazione è stata erogata in contrasto con la legge. Determinante è, dunque, la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.
Questa Corte ritiene che nella presente fattispecie sia dato l’adempimento dell’art. 53 cpv. 2 LPGA che sottende l’obbligo di restituzione (riconsiderazione; cfr. supra consid. 2.2.).
In concreto, le decisioni informali di corresponsione delle IDI emesse a favore del ricorrente – sebbene dagli atti a disposizione l’amministrazione poteva desumere che l’attività per l’attività di guadagno intermedio il ricorrente aveva percepito un salario maggiore rispetto a quello indicato al punto 9 degli attestati sottoscritti dal datore di lavoro in atti - erano, infatti, manifestamente errate.
Inoltre la rettifica operata dalla Cassa, che ha ricalcolato le prestazioni che spettavano effettivamente a RI 1, risultava, comunque, di notevole importanza (cfr. la giurisprudenza federale citata al consid. 2.2.).
Sono quindi realizzate le condizioni per quanto attiene al principio della restituzione di parte delle prestazioni LADI percepite, indebitamente, nel 2024.
Con riferimento a quanto fatto valere dal ricorrente, circa il fatto che la “richiesta di rimborso perché poteva essere evitata in anticipo”, segnatamente poiché tutta la documentazione si trovava già a disposizione della convenuta (cfr. supra consid. 1.4.), il TCA rileva che la circostanza che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze alla Cassa è ininfluente.
In effetti, non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell’amministrazione ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C_799/2017, 8C_814/2017 dell’11 marzo 2019; STFA C 402/00 del 12 marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1).
Infine, con riferimento a quanto fatto valere dal ricorrente in merito alla propria buona fede ed al rilevante onere finanziario costituito dalla richiesta di restituzione delle prestazioni LADI (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA ricorda – come del resto indicato dalla Cassa nella decisione su opposizione del 13 maggio 2025 (cfr. supra consid. 1.3.) - che a questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il tema della buona fede, alla pari di quanto attiene ad eventuali difficoltà finanziarie, è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).
2.7. Per quanto concerne, invece, l’importo da restituire (fr. 797.80), il TCA rileva che, sebbene la Cassa nella propria decisione del 2 aprile 2025 abbia indicato che le prestazioni LADI chieste in restituzione concernevano parte di quanto versato a RI 1 tra aprile ed ottobre 2024 (cfr. supra consid. 1.1.) senza poi nulla precisare al riguardo nella decisione su opposizione (cfr. 1.3.), in sede di risposta di causa l’amministrazione ha precisato che chiesta in restituzione è, più precisamente, parte di quanto erogato tra marzo ed ottobre 2024 (cfr. supra consid. 1.5.).
In concreto è, in ogni caso, indubbio che la somma chiesta in restituzione comprende anche i fr. 11.90 relativi a quanto percepito per marzo 2024, come peraltro già reso noto al ricorrente con riepilogo del 3 aprile 2025 (cfr. supra consid. 2.5.).
Del resto, tanto le motivazioni addotte dalla convenuta, quanto quelle ricorsuali (ed ancor prima, di reclamo) concernono l’intera somma chiesta in restituzione.
Fatta questa precisazione, il TCA rileva che l’importo chiesto in restituzione, così come indicato nei conteggi rielaborati dalla Cassa ad aprile 2025 (cfr. supra consid. 2.5.) si rivela corretto e non presta, dunque, fianco a critiche.
Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione del 13 maggio 2025 deve essere confermata.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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