AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 38.2025.38
Data decisione, Autorità: 13.10.2025, TCA
Titolo: Rettamente negato, dal profilo del dt. interno, il dt. a ID. L'assicurato non è residente in CH ex art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. Centro degli interessi in Italia dove vivono figli piccoli e compagna (in TI resid. secondaria). Dal profilo del dt. internazionale atti rinviati alla Cassa per decisione
STRANIERO RESIDENTE IN SVIZZERA CEE883/04agg. 65 cf. 2 CEE883/04
Incarto n. 38.2025.38
CL/gm
Lugano 13 ottobre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6/14 giugno 2025 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 [recte: 19] maggio 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 6 marzo 2025, la CO 1 (in seguito: Cassa) ha stabilito che RI 1, annunciatosi per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (URC) il 29 dicembre 2024 (cfr. doc. 1), non poteva essere ritenuto residente in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
Il provvedimento in questione è stato così motivato:
" (…)
Nel suo caso, a momento dell’annuncio alla Cassa quale persona alla ricerca di un impiego e sul modulo Domanda d’indennità di disoccupazione ha omesso di annunciare cha ha tre figli che abitano a __________. Da qui il nostro riconoscimento, iniziale, del diritto all’indennità di disoccupazione dal 29 dicembre 2024.
Nella sua risposta del 29 gennaio 2025 alla nostra richiesta di informazioni del 24 gennaio 2024, dichiara che appena possibile la sua compagna e i suoi figli si trasferiranno in Ticino con lei.
Soltanto successivamente, e meglio il 7 febbraio 2025, in risposta alla nostra ulteriore richiesta di informazioni del 1° febbraio 2025, fa cenno di una separazione dalla sua compagna, risalente ad alcuni mesi prima.
Dai suoi estratti conto bancari non risulta traccia di una sua presenza costante e prevalente in Ticino e in Svizzera, come da lei dichiarato più volte. Risultano tutt’al più spese di viaggio con il treno su __________, __________ o __________ e qualche acquisto sporadico in Ticino, soffermandoci, a titolo di esempio, al solo periodo 11 gennaio 2025 – 10 febbraio 2025: il 24 [recte: 23] gennaio 2025 CHF 3.00 alla __________ di __________, il 21 [recte: 20] gennaio 2025 CHF 1.60 e ulteriori CHF 11.50 alla __________ di __________, il 10 gennaio 2025 CHF alla __________ di __________.
La sua motivazione dell’assenza di maggiori spese sostenute in Ticino e in Svizzera legala alla sua difficile situazione finanziaria, non è plausibile a mente della Cassa.
Le risultanze del filmato del suo appartamento fatto dal suo legale attestano sì che l’abitazione è abitata, ma non ci dicono quanto e quando è abitata.
Da ultimo, la riscossione di prestazioni assistenziali non modifica la nostra valutazione riguardo all’adempimento del presupposto della residenza in Svizzera ai sensi dell’assicurazione contro la disoccupazione.
A mente della Cassa – per il mancato annuncio, spontaneo, dei figli residenti a __________, per l’assenza di spese oggettivamente comprovabili sostenute regolarmente e prevalentemente in Ticino e in Svizzera a sostegno delle sue dichiarazioni di una presenza esclusiva in Svizzera e soprattutto per le sue dichiarazioni, contradditorie, riguardo al suo legame e alla sua separazione dalla sua compagna, che ci conducono a dare più peso alle sue prime dichiarazioni, espresse in generale quando non era ancora cosciente delle conseguenze giuridiche – lei non risiede in Svizzera ai sensi dell’assicurazione contro la disoccupazione dal 29 dicembre 2024 e da questo giorno non ha purtroppo diritto all’indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 44)
1.2. A seguito dell’opposizione interposta da RI 1, allora rappresentato dall’avv. __________, il 17 marzo 2025 (cfr. doc. 45), l’8/19 maggio 2025 (cfr. doc. III) la Cassa ha emanato una decisione su opposizione con la quale ha confermato il precedente provvedimento, rilevando:
" (…)
Nell’esaminare tutta la fattispecie la Cassa non ha potuto che constatare delle incongruenze in merito alle dichiarazioni fornite in diverse circostanze. In occasione dell’iscrizione al collocamento presso la cassa disoccupazione __________ ha rettamente indicato di avere dei figli e che gli stessi risiedono con la madre a __________, anche sulla base di queste informazioni la Cassa ha negato il diritto con decisione formale e con decisione su opposizione. Per contro all’iscrizione alla scrivente Cassa ha omesso di indicare i figli ed è presumibile pensare che per evitare di avere una nuova negazione del diritto, il fatto che pensasse di non avere diritto agli assegni ed al supplemento perché all’estero è totalmente infondato.
Lei ha inizialmente sempre dichiarato di essere sposato e di cercare assiduamente un’abitazione in Svizzera per la sua famiglia 29.01.2025 ed in seguito asserisce di essersi separato da mesi 13.02.2025.
Anche in merito ai tabulati telefonici viene giustificato il fatto che, trovandosi spesso a __________, viene agganciato l’operatore italiano piuttosto che quello svizzero, questa teoria non è suffragata da nessuna prova concreta, di fatto risultano chiamate, messaggi e traffico dati effettuati in Italia.
Riassumendo nella fattispecie lei ha comunicato inizialmente di recarsi a __________ a visitare la sua famiglia nei fine settimana e durante le ferie, successivamente ha modificato le proprie dichiarazioni giustificando la sua assidua presenza in Italia esclusivamente per una questione di emergenza dettata dalla gravidanza della sua compagna.
Ha negato di avere figli con motivazioni poco plausibili.
Secondo il principio della priorità della dichiarazione della prima ora, le risposte che ha dato alla Cassa (prima __________ ed in seguito CO 1) sulla sua residenza in Svizzera quando non era consapevole delle possibili conseguenze, hanno un’importanza preponderante rispetto a quelle rilasciate in seguito.
A mente della Cassa, lei, venuto a conoscenza delle conseguenze, ha modificato le sue dichiarazioni con lo scopo di ottenere le indennità di disoccupazione.
Appare indubbio che il centro delle relazioni personali risulta essere in Italia, specificatamente a __________ dove vivono i suoi figli e la sua compagna. Applicando il criterio della probabilità preponderante la Cassa ritiene che se da un lato è ipotizzabile che lei risiede effettivamente nell’appartamento in affitto a __________ e che avrebbe intenzione di continuare a risiedere in Svizzera, d’altro lato non ha stabilito il suo centro delle proprie relazioni di vita in Svizzera, terza condizione che esige che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali.
Tenuto conto della situazione familiare, la situazione abitativa, e l’assenza di particolare legami in Svizzera al di fuori dell’attività lavorativa, va innanzitutto concluso che la residenza (luogo di residenza abituale) dell’interessato si situa in Italia, dove risiedono i figli e la madre dei suoi figli. In Svizzera lei ha costituito solo una sua dimora temporanea a scopi professionali.
Applicando l’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali, si deve concludere che il centro delle sue relazioni di vita sia in Italia, specificatamente a __________.
A mente della Cassa lei non ha concretizzato un legame con il Ticino tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale e della prassi amministrativa, le quali esigono come terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali. (…)”
(cfr. all. A1 a doc. I)
1.3. Contro la decisione su opposizione l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso, chiedendo l’annullamento della stessa, il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione per il periodo da giugno 2024 ad aprile 2025, il “pagamento degli arretrati dovuti con relativi interessi” e la valutazione, “se del caso”, della sua “situazione nell’ambito dell’assistenza giudiziaria” (cfr. doc. I).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale, l’insorgente ha segnatamente addotto:
" (…)
· Durante il periodo in oggetto (giugno 2024 – aprile 2025), la mia residenza effettiva e centro d’interessi vitali è sempre stata in Svizzera, dove ho:
Affittato e abitato regolarmente un appartamento all’indirizzo menzionato sopra [ndr: __________];
Pagato i contributi assicurativi e le imposte (SERAFE, tassa rifiuti);
Mantenuto la mia assicurazione LAMal attiva;
Ricevuto aiuto sociale dal Comune di __________ da Gennaio 2025 per situazione economica precaria di seguito all’esaurimento delle mie risorse personali, aggravato dal non pagamento dell’indennità di disoccupazione;
Condotto la ricerca attiva di lavoro in Svizzera;
Frequentato un __________ a __________ per aumentare le mie competenze e possibilità di ritorno a un’occupazione. Sono stato obbligato a mettere in pausa causa situazione economica precaria causata dalle medesime condizioni del punto 4;
Iscritto all’AIRE, attestando ulteriormente la mia residenza in Svizzera.
· La decisione della Cassa si basa su una interpretazione eccessivamente restrittiva dell’art. 8 LADI, ignorando la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 137 V 314; DTF 130 V 123) secondo cui la presenza sporadica all’estero per motivi familiari o di sopravvivenza economica non costituisce spostamento di residenza.
Nel periodo in esame:
· Ero separato di fatto dalla mia compagna, madre dei miei figli;
· Le visite erano dovute esclusivamente a motivi familiari (supporto in gravidanza, figli minori), senza mai interrompere il mio domicilio svizzero;
· Come dimostrato alla Cassa disoccupazione e purtroppo non preso in considerazione, ho sempre avuto l’intenzione di far trasferire la mia famiglia in Svizzera, ipotesi venuta meno solo a seguito di sviluppi della vita, aggravati da condizioni economiche precarie causate dal non pagamento della tassa di disoccupazione.
3 Sviluppi recenti e buona fede
A partire dal 28 aprile 2025, ho ripreso un’attività lavorativa a tempo pieno in Italia retribuita con uno stipendio netto mensile di circa EUR 2'800 a seguito del quale, ho subito smesso di richiedere l’aiuto sociale.
Tale impiego, per ragioni esclusivamente economiche, ha reso più pratico per me il soggiorno temporaneo in Italia. Tuttavia, non ho effettuato alcuna disdetta della residenza in Svizzera, continuo a:
· Mantenere il mio domicilio a __________ con affitto regolarmente pagato;
· Ricevere comunicazioni ufficiali dal Comune (es. bolletta rifiuti di maggio 2025);
· Considerare un possibile rientro professionale e personale in Svizzera.
Questa situazione non costituisce trasferimento di domicilio secondo l’art. 23 CC e la giurisprudenza federale, che richiedono l’effettiva intenzione di stabilirsi altrove e una rottura definitiva dei legami con la Svizzera, elementi assenti nel mio caso.
4 Chiarimento sulla condotta
Nel corso della procedura, ho sempre agito in buona fede e secondo coscienza. Alcuni aspetti di buon padre di famiglia, come l’effettiva frequenza dei miei spostamenti e la complessità della mia situazione personale, potrebbero essere stati fraintesi. Ritengo che l’intera mia condotta dimostra la volontà costante di rispettare le normative e mantenere legami con la Svizzera, compatibilmente con le condizioni materiali a disposizione.
Desidero inoltre sottolineare che:
· Le scelte effettuate – come il supporto alla mia famiglia in Italia in condizione di emergenza e la ricerca di mezzi di sussistenza alternativi – sono state compiute nell’esercizio della responsabilità di buon padre di famiglia. Mi auguro che ciò non venga interpretato come penalizzante, in quanto non può giustificare la perdita del diritto a prestazioni assicurative acquisita nel quadro della mia residenza e contribuzione in Svizzera. (…)
· In merito alla compilazione del modulo di richiesta di disoccupazione, la decisione di inserirci i miei figli minori è stata fatta su indicazione del personale della stessa Cassa disoccupazione durante l’assistenza alla compilazione. In buona fede, ho seguito il suggerimento ricevuto, non con intento strumentale, ma per fornire un quadro completo e trasparente della mia situazione familiare. Questo ulteriore elemento conferma che ho sempre collaborato con l’autorità, confidando nel suo orientamento, e agito con onestà e apertura in tutte le fasi della procedura. (…)” (cfr. doc. I).
1.4. Nella sua risposta del 25 giugno 2025 la Cassa ha proposto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto e precisato che, seppur datata 8 maggio 2025, la decisione su opposizione è stata inviata al ricorrente il 19 maggio 2025 e recapitata il giorno seguente (cfr. doc. III).
1.5. Il 24 luglio 2025 l’assicurato - dopo non avere ritirato la raccomandata trasmessagli il 27 giugno 2024 dal TCA, rinviatagli, poi, da questa Corte per posta semplice - ha preso atto della risposta di causa e presentato le proprie osservazioni di replica.
Egli ha precisato che la sua separazione dalla compagna risale a “gennaio 2023, data del mio trasferimento in Svizzera” e ribadito gli elementi che indica come favorevoli alla tesi ricorsuale, aggiungendo che le “visite familiari in Italia sono state sporadiche e motivate da circostanze complesse ed eccezionali, comunicate alla Cassa, ma mi sembra non prese in considerazione da essa (supporto alla compagna incinta di una gravidanza ad alto rischio e con due figli minori di rispettivamente 4 e 2 anni)”.
Il ricorrente si è, infine, reso “disponibile, se ritenuto utile, a presentarmi personalmente in udienza per illustrare meglio la mia situazione” (cfr. doc. V).
1.6. Con duplica del 31 luglio 2025, trasmessa per conoscenza al ricorrente il 5 agosto 2025 (cfr. doc. VIII), la parte resistente ha indicato di non avere ulteriori osservazioni (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto, in linea di principio, solo in presenza di una decisione su opposizione emessa dall'organo amministrativo competente (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3).
La costante giurisprudenza federale ha, d’altronde, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_208/2013 del 3 luglio 2013 consid. 2.1.; STF 9C_393/2011 del 16 settembre 2011 consid. 1; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388, DTF 125 V 413; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata).
In concreto, la decisione su opposizione resa dalla Cassa si pronuncia sul diritto di RI 1 alle prestazioni LADI richieste dal medesimo a decorrere dal 29 dicembre 2024.
Oggetto del contendere è, dunque, il diritto o meno del ricorrente di percepire le prestazioni LADI da quel momento.
Ogni altra questione, segnatamente relativa alle indennità di disoccupazione inerenti a periodi anteriori (peraltro almeno in parte già oggetto di una decisione su opposizione resa il 9 ottobre 2024 dalla Cassa __________ cresciuta incontestata in giudicato, per le indennità di disoccupazione a decorrere dal 31 maggio 2024; cfr. doc. 23), esula dalla presente vertenza ed è, quindi, irricevibile.
nel merito
2.2. Uno dei presupposti da adempiere per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione è la residenza in Svizzera (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c LADI).
Questo concetto di residenza, basato sul principio del divieto di esportazione di prestazioni, esige una residenza effettiva in Svizzera, così come l'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali (cfr. STF 8C_168/2025 del 5 giugno 2025 consid. 3.3.; STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3., pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63). In tal senso, la presenza di sole relazioni professionali, ancorché molto intense, con la Svizzera non sono sufficienti. La nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC) sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.). Determinanti ai fini del giudizio sono gli aspetti oggettivi e non quelli soggettivi, segnatamente l'intenzione della persona assicurata (cfr. STF 8C_163/2019 del 5 agosto 2019 consid. 4.1., massimata in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254; STF 8C_60/2016 del 9 agosto 2016 consid. 2.4.2, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3.; STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2.
In una sentenza 8C_60/2016 del 9 agosto 2016, pubblicata in DLA 2016 n° 10 pag. 227 e citata sopra, il Tribunale federale ha ribadito che l’articolo 8 LADI stabilisce che per aver diritto alle indennità di disoccupazione un assicurato deve risiedere in Svizzera (cpv. 1 lett. c). Questa condizione vale anche per i cittadini svizzeri residenti in uno Stato dell’UE. In tal caso si applicano anche l’ALC e il Regolamento n. 883/2004, benché il diritto comunitario non specifichi la questione del domicilio e lasci che siano le legislazioni nazionali a farlo. Se, in quella situazione, l’assicurato non risiede in Svizzera e non soddisfa quindi il presupposto di cui all’articolo 8 capoverso 1 lettera c LADI, la competenza sulle prestazioni non è dunque della Confederazione.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_535/2023 del 19 febbraio 2024, pubblicata in DLA 2024 Nr. 2 pag. 110, già menzionata, in cui l’Alta Corte, relativamente a un cittadino tedesco che aveva lavorato per una ditta svizzera in Gran Bretagna e nell’ultimo periodo prima della disoccupazione in homeoffice dalla Germania, ha ribadito che il diritto comunitario lascia alle rispettive normative nazionali la facoltà di precisare il concetto di residenza. La nozione svizzera è stabilita all’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI. La stessa corrisponde a quella comunitaria di cui all’art. 1 lett. j Regolamento (CE) 883/2004 che la definisce come il luogo in cui una persona risiede abitualmente. Secondo il diritto svizzero quest’ultimo coincide con il luogo nel quale una persona ha il centro delle proprie relazioni di vita.
In una sentenza 8C_420/2017 del 21 giugno 2017 il Tribunale federale ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso inoltrato contro la sentenza 38.2016.72 del 24 aprile 2017 con la quale il TCA aveva considerato un assicurato frontaliere vero, argomentando:
" (…) che il ricorrente non si confronta con le motivazioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale, fondandosi sugli atti al fascicolo e sulle di lui dichiarazioni, ha spiegato le ragioni per cui facesse difetto una residenza in Svizzera a norma dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI,
che in modo particolare la Corte cantonale ha accertato, negando un centro delle relazioni personali in Svizzera, come il ricorrente avesse dimora in un monolocale arredato, precedentemente in albergo o da terze persone, fosse proprietario in Italia di una parte di casa, ove era domiciliata la di lui madre, e di un appartamento occupato dalla compagna e dai propri figli peraltro iscritti in scuole della Lombardia, luogo in cui vi faceva ritorno settimanalmente, nonché egli con la sua famiglia non abbia mai avuto l'intenzione di trasferirsi in Svizzera,
che il ricorrente si limita a evocare genericamente in poche righe un "dovere di genitore", corsi extra lavorativi e diplomi conseguiti in Svizzera, nonché asseriti rientri settimanali in Italia mai effettuati. (…)”
Con sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero. Si trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si era trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come pure tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
In un altro giudizio 8C_163/2019 del 5 agosto 2019, massimato in RtiD I-2020 N. 44 pag. 253-254 e già menzionato, l’Alta Corte ha confermato la STCA 38.2018.7 del 28 gennaio 2019 aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero.
Si trattava di un assicurato di nazionalità italiana, in possesso di un permesso B rilasciato nel gennaio 2013, nonché di un permesso C da novembre 2017 e la cui famiglia – composta della moglie e di tre figli minorenni – abitava in Italia (in una villetta di proprietà) vicino all’appartamento dei suoceri dove, in prima battuta, ha dichiarato di recarsi una volta alla settimana e che, non avendovi la residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, non aveva diritto a percepire le indennità di disoccupazione in Svizzera a decorrere dal 1° luglio 2017.
In una sentenza 8C_326/2020 del 4 agosto 2020, pubblicata in DLA 2020 N. 12 pag. 377 e seg., l'Alta Corte, nel caso di un assicurato titolare di un permesso B la cui famiglia viveva in Spagna, ha ribadito che il diritto all’indennità di disoccupazione presuppone, tra l’altro, che la persona assicurata risieda in Svizzera, che la nozione di residenza non è da intendersi nel senso di domicilio secondo il diritto civile (art. 23 e segg. CC), ma come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il Tribunale federale ha dunque confermato che, dal profilo della LADI, è richiesto che l’assicurato risieda effettivamente in Svizzera, abbia l’intenzione di continuare a risiedervi e che vi abbia contemporaneamente il centro delle proprie relazioni personali (consid. 3).
A tale proposito cfr. STF 8C_380/2020 del 24 settembre 2020, pubblicata in DLA 2021 N. 1 pag. 83 e segg.
Con giudizio 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021 - nel caso di un assicurato che prima ha riferito di essersi trasferito all’estero nel gennaio 2019, dove aveva acquistato con la propria compagna un’abitazione nella quale quest’ultima si era trasferita e risiedeva, e che, poi, ha affermato di aver traslocato il mese successivo presso i genitori della donna, nel Canton Ginevra, dove disponeva gratuitamente di una camera - l’Alta Corte ha stabilito che la sua residenza si trovava all’estero. Il Tribunale federale, conformemente alla sua costante giurisprudenza ha infatti ritenuto determinante, malgrado l’assicurato avesse una fitta rete di relazioni personali in Svizzera, dove, non da ultimo, risiedeva il figlio nei confronti del quale, però, il ricorrente esercitava i propri diritti di visita regolarmente all’estero, il centro d’interessi di quest’ultimo. Esso in concreto coincideva con il luogo in cui abitava la compagna dall’assicurato e quindi all’estero (cfr. consid. 5.1.).
Con sentenza 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un assicurato contro la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022 e ha confermato la rilevanza, nella valutazione della residenza ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, della condizione relativa al centro degli interessi personali, stabilendo che, in quel caso, il centro delle relazioni personali dell’interessato si trovava in Italia, ove risiedeva la moglie (la quale, nonostante fosse stato asserito che era previsto che avrebbe raggiunto il marito in Svizzera, nel periodo determinante non poteva viaggiare a causa di motivi di salute e delle restrizioni di movimento imposte dalla pandemia di Covid) e dove egli si recava quasi ogni fine settimana, come pure ogni volta che aveva le ferie. Il ricorrente non era, dunque, da considerarsi residente nel nostro Paese dove, nell’appartamento di tre e mezzo locali che locava, aveva costituito una dimora secondaria.
L’Alta Corte ha in particolare sottolineato:
" 4.2.2. (…) la questione del luogo in cui si concentravano le relazioni personali del ricorrente deve essere esaminata sulla base dei fatti constatati e non sulla base di una situazione ipotetica, a prescindere dalle ragioni invocate. In ogni caso, non è stato arbitrario per il Tribunale cantonale considerare che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente aveva il centro dei suoi interessi personali in Italia, dove si recava quasi ogni fine settimana e ogni volta che aveva le ferie.
4.2.3.
Il ricorrente ha inoltre sostenuto che il Tribunale cantonale non avrebbe tenuto conto, nell'esaminare il centro delle sue relazioni personali, del fatto che non affittava un semplice monolocale in Ticino per avere un indirizzo in Svizzera, ma un appartamento di tre locali e mezzo in cui poteva ospitare familiari e amici.
Il Tribunale cantonale non ha ignorato questo elemento oggettivo. Ha anche accertato che il ricorrente era effettivamente residente in Ticino. Tuttavia, il ricorrente perde di vista il fatto che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la residenza effettiva è solo una delle tre condizioni cumulative per ammettere il domicilio in Svizzera nel senso dell'art. 8 LADI.
4.2.4. (…)
È vero che, nel caso di coniugi che non hanno un luogo di residenza comune, il centro degli interessi personali di uno di essi può trovarsi nel luogo in cui lavora, se questo luogo è diverso da quello in cui vive l'altro coniuge. Se questo fosse stato il caso del ricorrente, egli non si sarebbe recato in Italia ogni fine settimana per stare con la moglie. Il Tribunale cantonale ha infine ritenuto che il centro delle relazioni personali del ricorrente era, per il periodo in questione, in Italia, perché era lì che trascorreva tutto il suo tempo libero. La circostanza che abbia raggiunto la moglie in un appartamento di sua proprietà non fa che avvalorare il fatto che il centro dei suoi interessi personali (rispetto a quelli professionali) era in Italia. Si tratta, inoltre, di criteri puramente oggettivi che sono stati dedotti dalle prove dei movimenti del ricorrente. In effetti, dai fatti accertati dal Tribunale cantonale risulta che tra maggio e ottobre 2021 il ricorrente è stato in Italia ogni fine settimana (ad eccezione delle settimane da 44 a 53 nel 2020 e delle settimane da 1 a 6 nel 2021 in cui non gli è stato possibile a causa delle restrizioni imposte dal Covid), a volte partendo già il giovedì sera e rientrando in Svizzera il lunedì successivo. Non sono arbitrarie le conclusioni del Tribunale cantonale secondo cui il centro delle sue relazioni personali era in Italia.
(…).
4.2.6. Il ricorrente sostiene inoltre che, riconoscendo il suo diritto all'indennità di disoccupazione solo a partire dal momento in cui la moglie era domiciliata in Svizzera, la Cassa e il Tribunale cantonale avrebbero violato le disposizioni della LADI dal punto di vista della moglie, poiché per raggiungere il marito in Svizzera, ella avrebbe dovuto essere licenziata.
Sia il ricorrente che la moglie sono liberi di scegliere la loro residenza comune o separata e il luogo delle rispettive attività professionali, ma non spetta al regime dell'assicurazione contro la disoccupazione assumersi le conseguenze delle loro scelte personali. Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente risiedesse effettivamente in Svizzera e vi avesse lavorato per diversi anni. Tuttavia, alla luce dei fatti accertati dal Tribunale cantonale, privi di arbitrarietà, esso ha potuto concludere senza violare il diritto federale che il centro degli interessi personali del ricorrente si trovava in Italia durante il periodo in questione.”.
Infine, con giudizio 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023, il Tribunale federale ha confermato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 relativa al diniego del diritto a indennità di disoccupazione nei confronti di un assicurato a causa del mancato adempimento dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
La nostra Massima Istanza ha precisato che in effetti il centro delle relazioni personali del ricorrente si trovava in Italia, a Campione d’Italia, ove risiedeva in particolare la moglie e dove disponevano di un’abitazione spaziosa. Il medesimo non era, quindi, da considerarsi residente nel nostro Paese, dove era ospitato dalla figlia della propria consorte. Il TF ha rilevato che l’entità dei rapporti personali dell’assicurato con la figliastra non risultava peraltro essere mai stata specificata.
Cfr. anche STF 9C_653/2024 del 3 aprile 2025 consid. 5.3.; STF 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 (in relazione alla STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021); STF 8C_703/2017 del 29 marzo 2018; STF 8C_157/2016 del 24 marzo 2016; STCA 38.2024.48 del 27 febbraio 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024; STCA 38.2023.57 del 15 gennaio 2024; STCA 38.2021.82 del 5 ottobre 2021; STCA 38.2020.74 del 15 marzo 2021; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2018.3 del 27 agosto 2018; STCA 38.2017.43 del 25 ottobre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 62 pag. 282.
2.3. Nella presente evenienza, dalle carte processuali emerge che RI 1 - cittadino italiano nato il __________ 1985, a beneficio di un permesso di dimora “B” (cfr. all. A2 a doc. I, doc. 2 e doc. 8) – dopo avere prestato la propria attività in Italia, ha lavorato presso __________, dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024 quale “Bankenangesteller” (cfr. doc. 4 e 5).
Dalla “termination letter” in atti risulta, infatti, ch’egli è stato licenziato il 23 gennaio 2024, con effetto al 30 aprile seguente (cfr. doc. 6).
Il 29 dicembre 2024 l’assicurato si è annunciato per il collocamento, dichiarando una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. doc. 2) e con domanda di indennità di disoccupazione destinata alla parte resistente ha, poi, rivendicato le prestazioni LADI dal 1° gennaio 2025 (cfr. doc. 4).
Il 21 gennaio 2025, all’insorgente è stato aperto un termine quadro per la riscossione di prestazioni LADI dal 29 dicembre 2024 al 28 dicembre 2026, il suo guadagno assicurato è stato fissato in fr. 11'600.- e la sua indennità giornaliera stabilita in fr. 374.20 lordi (cfr. doc. 7).
Con scritto del 24 gennaio 2025, la Cassa ha, però, comunicato al ricorrente di avere sospeso il suo diritto alle indennità di disoccupazione “in attesa di concludere (…) accertamenti” in merito a “nuove informazioni acquisite” (cfr. doc. 10).
Dagli atti emerge, infatti, che il giorno prima l’URC di __________ ha comunicato alla Cassa che, nel compilare il modulo di iscrizione all’URC il ricorrente aveva precisato di avere dei figli residenti in Italia, nonché che “nonostante non esistono ancora legami legali con la mia partner, esistono forti legami affettivi” (cfr. doc. 11).
Dall’iscrizione all’URC risulta, infatti, da una parte che il ricorrente si era in un primo momento rivolto alla Cassa __________ (in seguito: Cassa __________; cfr. doc. 12).
D’altra parte, emerge che all’URC RI 1 aveva comunicato di avere una partner residente in Italia (a __________) con i tre figli della coppia, nati, rispettivamente, nel 2020, nel 2022 e ad aprile 2024 (cfr. doc. 12, pag. 5). Al riguardo della propria famiglia, il ricorrente, come visto, aveva in quella sede precisato “nonostante non esistono ancora legami legali con la mia partner, esistono forti legami affettivi e verso i nostri figli con i quali convive” (cfr. doc. 12).
Preso atto di quanto precede, la parte resistente ha chiesto alla Cassa __________ di inoltrare “appena possibile, le vostre decisioni e la documentazione relativa alla negazione del diritto”, già pronunciata da quest’ultima (cfr. doc. 13).
Alla Cassa CO 1 è così stata trasmessa una prima domanda d’indennità di disoccupazione formulata dal ricorrente alla Cassa __________ il 31 maggio 2024 (cfr. doc. 14).
In quel contesto, e meglio il 21 giugno 2024, l’assicurato aveva completato il modulo “obbligo di mantenimento nei confronti dei figli” indicando di essere il padre dei tre minori suindicati (cfr. doc. 15), per i quali aveva poi trasmesso all’amministrazione l’“estratto per riassunto di atto di nascita” (cfr. all. a doc. 15).
In particolare per quanto concerne la presente vertenza ed in ragione delle contestazioni ricorsuali, giova sin d’ora rilevare che da tale documento risulta, per il terzo figlio, nato il __________ 2024, che il ricorrente ne è il padre. La madre, invece, è la partner dalla quale egli aveva già avuto i precedenti due figli (cfr. all. a doc. 15).
Dagli atti trasmessi da __________ si evince, poi, che __________, collaboratrice dell’URC di __________, il 17 giugno 2024 ha comunicato alla precedente Cassa Disoccupazione del ricorrente che quest’ultimo ha “moglie/compagna e i 3 figli” che “vivono a __________” (cfr. doc. 17).
Con mail del 21 giugno 2024, l’URC ha, poi, comunicato alla Cassa __________ che “la PCI mi ha inoltrato il contratto d’affitto del monolocale arredato a __________. Durante il colloquio è emerso che lui sta a __________ normalmente” (cfr. doc. 17).
Nel compilare il formulario risposte verifica residenza in Svizzera a luglio 2024, il ricorrente aveva comunicato alla Cassa __________ quanto segue:
"
Lei è iscritto all’AIRE? No
Di quanti locali è composto l’appartamento in __________? 1
Quanto paga di affitto mensile? CHF 1100
Esiste contratto di locazione? Sì
Chi ha stipulato il contratto? Io
Nell’appartamento (…) vive da solo? Sì
Dove risiede la sua famiglia? __________, Italia
In casa propria o in affitto? In affitto
Quando era occupato presso l’ultimo datore di lavoro, quando rientrava dalla sua famiglia? Alcuni venerdì o festivi o quando in ferie o permesso
Dalla sua iscrizione alla disoccupazione quando rientra dalla sua famiglia? Sto Passo più tempo per aiutare mia moglie con i 3 figli
Ha un veicolo privato? Sì
Quale è il numero di targa? __________
Quale è la sua cassa malattia? __________
Chi è il suo medico curante?
Quale è’ la durata settimanale del soggiorno in Ticino? 5 gg minimo quando lavoro
Quali legami ha con la Svizzera? Lavoro, amici
È membro di società, associazioni o altri enti in Svizzera? No
È abbonato a giornali o riviste? No” (cfr. doc. 16).
A fine luglio 2024, poi, il ricorrente ha proceduto ad iscriversi all’AIRE (cfr. doc. 18).
D’“autorizzazione d’impiegare un veicolo non sdoganato” del 27 dicembre 2023, scadente il 31 gennaio 2025, risulta che il ricorrente è stato autorizzato dall’Ufficio doganale __________ ad impiegare il proprio autoveicolo, immatricolato in Italia, sino alla fine di gennaio 2025 (cfr. doc. 19).
Con decisione del 29 luglio 2024, la Cassa __________ ha negato al ricorrente il diritto a percepire le prestazioni LADI ritenendo che il medesimo, dal profilo del diritto nazionale, non poteva essere considerato residente in Svizzera, bensì in Italia, a __________ e, dal profilo del diritto internazionale, che RI 1 doveva essere considerato un vero frontaliere (cfr. doc. 21).
In sede di opposizione, in particolare per quanto attiene ai rapporti con la compagna ed i figli, il ricorrente ha indicato “torno a visitare la mia famiglia a __________ nei fine settimana e durante le ferie principalmente per aiutare mia moglie con i nostri tre figli, uno dei quali è nato di recente ed è stato ammesso in terapia intensiva subito dopo la sua nascita. La mia presenza è stata necessaria durante la gravidanza a rischio di mia moglie” (cfr. doc. 22).
Con decisione su opposizione del 9 ottobre 2024, la Cassa __________ ha confermato il proprio precedente provvedimento, tanto dal profilo del diritto interno, quanto da quello del diritto internazionale (cfr. supra consid. 1.2. e doc. 23).
Ricevuta la documentazione attestante quanto indicato nei paragrafi precedenti, la parte resistente, il 24 gennaio 2025 ha, quindi, sottoposto al ricorrente una serie di quesiti cui il medesimo ha risposto come segue:
" (…)
Da quando risiede in __________? Abito in __________ dal 01/05/2023 (…).
Con chi vive in __________? Sussiste un legame di parentela o altro vincolo con questa/e persona/e? Se sì, quale? Vivo all’indirizzo al punto sopra da solo. Per essere poco ripetitivo, le fornirò ai punti sottostanti, delucidazioni sul perché.
Voglia trasmetterci la copia del contratto di affitto (…), la documentazione comprovante il pagamento dell’affitto degli ultimi 12 mesi e la copia delle fatture de consumo di acqua ed elettricità degli ultimi 12 mesi. Copia contratto dell’indirizzo con le prove di pagamento affitti degli ultimi 12 mesi allegato a questa lettera. Colgo l’occasione per comunicarle che per esaurimento delle mie economie, da questo mese non sono più in grado di pagare l’affitto e altre spese basiche. Lo potrà verificare con il saldo attuale del mio conto corrente, presente sulla prova di pagamento d’affitto allegato.
Voglia specificarci di quanti e quali locali si compone il suo alloggio in __________. L’alloggio si compone di un locale.
Prima di abitare in __________ dove abitava e con chi abitava? Abitavo a __________ luogo del mio lavoro, cercando una casa familiare per trasferirci la mia famiglia. Dopo aver cercato case a __________ dall’Italia e senza successo, mi sono preso un alloggio piccolo per poter iniziare a lavorare e continuare a cercare case da __________ (vedere prove di ricerca casa allegate). Come lo potrà notare dalle mie prove di ricerca casa a __________, le prime case da me ricercate sono sempre state case famigliari. Non trovandone, ho preso un alloggio piccolo per poter iniziare a lavorare. Le prove allegate sono soltanto un campione per limitare la taglia degli allegati. Resto a disposizione per mostrarle la totalità delle ricerche.
Perché ha deciso di trasferirsi in Ticino? Avendo avuto difficoltà a trovare una casa famigliare a __________ dopo diversi mesi di ricerca (vedere allegato prove di ricerche case a __________), ho spostato le mie ricerche in Ticino sperando di avere più possibilità di trovare una casa famigliare e trasferirci la mia famiglia. Non avendo risultati positivi cercando case in Ticino da __________, ho deciso di prendere l’alloggio dove vivo attualmente sperando che la vicinanza al luogo di ricerca avrebbe aiutato maggiormente ad ottenere una casa per la mia famiglia (allego prove di ricerche case in Ticino).
Lei è proprietario di un’abitazione? Se sì, di quale abitazione e dove si trova? Non possiedo nessuna abitazione
Quando lavorava per __________dove abitava? Se abitava in Svizzera, voglia trasmetterci copia del contratto di affitto. Abitavo prima a __________, poi attualmente a __________. Vedere allegato punto 3) contratto alloggio attuale.
Perché non ci ha annunciato di avere tre figli, né quando si è presentato allo sportello e nemmeno sul modulo Domanda d’indennità di disoccupazione? Perché pensavo fosse legato alla richiesta dell’80% di indennità di disoccupazione mentre chiedo di avere anche solo il 70% vista la mia situazione attuale.
Voglia compilare il modulo questionario per assicurati con figli, che alleghiamo. Ho consegnato il questionario per assicurati con figli allo Sportello CO 1 oggi 29/01/2025
In quale Comune vivono la sua compagna e i suoi figli? La mia compagna e i miei figli vivono ancora nel Comune di __________ in Italia per motivi al punto 13. Appena possibile si trasferiranno in Svizzera con me.
Le capita di rientrare presso la sua famiglia? Se sì, in quali occasioni e con quale frequenza? In queste occasioni pernotta anche presso la sua famiglia? Purtroppo la mia famiglia sta vivendo momenti molto difficili legati a questa vicenda.
Perché la sua compagna e i suoi figli non si sono trasferiti in Ticino con lei?
Da quando ho trovato lavoro in Svizzera, il progetto della mia famiglia è sempre stato di trasferirci qui in Svizzera (…) ad oggi la mia famiglia non si è potuta trasferire con me in Svizzera per (…) eventi completamente fuori dal mio controllo e dalla mia volontà. (…) La mia compagna è (…) rimasta incinta, di una gravidanza ad alto rischio (sono disponibile a fornirle i referti medici se necessario). Seguita da medici di __________, ci è sembrato meglio aspettare che partorisca a __________. Purtroppo a gennaio 2024 il mio ex datore di lavoro ha eseguito una riorganizzazione aziendale che mi lasciava senza lavoro da aprile 2024 (…) purtroppo l’inizio della mia disoccupazione accadeva il mese in cui doveva partorire la mia compagna. Rimasto senza guadagno, veniva ancora più complicato trovare un proprietario che ci affidasse la sua casa in affitto. Mi permetta di ribadire che il progetto della mia famiglia è sempre stato di trasferirsi in Svizzera con me (…)
Lei ha parenti che vivono in Ticino? Se sì, chi e dove vivono? Non ho parenti che vivono in Ticino ma ho amici e conoscenti considerati come famiglia che vivono in altre parti della Svizzera (…)
Lei è proprietario di un’automobile? Se sì, quale è il numero di targa? Nel gennaio 2022, ho acquisito un’automobile in leasing di tre anni che si concluderà a metà febbraio 2025. Residente in Svizzera e non potendola riscattare prima della fine del leasing, ho fatto le dovute pratiche presso la dogana Svizzera che mi ha rilasciato un’autorizzazione per utilizzarla con targa italiana nel frattempo. Viste le mie attuali condizioni economiche, non sono sicuro di poterla riscattare.
Lei fa parte di una o più associazioni in Ticino? Se sì, di quale/i e quale è il suo impegno per queste associazioni? Contribuisco come donatore di diversi enti sociali tra cui la __________, la __________ (ho depositato oggi presso lo sportello CO 1 le relative lettere di donatore).
Voglia trasmetterci la copia della sua tessera alla cassa malati. Tessera cassa malattia (depositata oggi presso lo sportello __________). Tengo a comunicarle che anche su questo punto, sono in ritardo di pagamento per mancanza di fondi.
Voglia trasmetterci la copia integrale del suo estratto conto postale/bancario e delle fatture della sua carta di credito degli ultimi 12 mesi. Come potrete vedere dagli allegati del mio conto corrente, la non ricezione dell’indennità di disoccupazione mi mette in condizioni economiche precarie, impedendomi di pagare sia la cassa malattia, l’affitto che altre spese.
È iscritto all’A.I.R.E.? Se sì, voglia trasmettercene la copia altrimenti perché non si è iscritto all’A.I.R.E. Modulo iscrizione AIRE in allegato.
Perché dopo aver scelto inizialmente la cassa disoccupazione __________ di __________, ha infine cambiato in favore della nostra cassa di disoccupazione? Purtroppo, non mi sono trovato bene con la Cassa disoccupazione __________ di __________” (cfr. doc. 10 e 28).
Il 24 gennaio 2025, inoltre, l’URC ha emesso nei confronti del ricorrente, reo di non essersi presentato il 14 gennaio precedente “presso il nostro ufficio di consulenza previsto alle ore 09:30 e non ha comunicato in anticipo la sua assenza”, una sanzione di 4 giorni di sospensione dal diritto alle indennità LADI (cfr. doc. 25).
Dal contratto di locazione in atti emerge che il ricorrente loca l’ente di __________, composto di 1.5 locale, ammobiliato, per una pigione mensile di fr. 910.-, cui si aggiungono fr. 100.- di ac
(consultato online il 6 ottobre 2025; sull’utilizzo di internet e i suoi limiti, cfr. STF 9C_245/2024 del 5 maggio 2025 consid. 3.2; 8C_724/2021 dell’8 giugno 2022 consid. 4.1.2; I 425/06 del 6 giugno 2007 consid. 4.3) risulta che in __________ sorge un insieme di immobili dedicato alla locazione di appartamenti ammobiliati, gestita da __________, in concreto rappresentante del locatore del ricorrente (cfr. doc. 26).
Il 1° febbraio 2025, la Cassa si è nuovamente rivolta ad RI 1, cui ha sottoposto ulteriori quesiti ai quali il medesimo, in data 7 febbraio 2025, ha fornito il riscontro seguente, facendo peraltro valere di essersi nel frattempo separato dalla compagna:
" (…)
Con quale frequenza raggiunge la sua famiglia a __________ (1 volta al mese, 1 volta a settimana o altro)? Visitavo la mia famiglia alcuni fine settimana o durante i periodi non lavorativi, come qualsiasi residente in Svizzera che abbia parenti in un altro Paese. Questo non influisce sulla mia residenza fiscale e amministrativa, che rimane in Svizzera.
In queste occasioni pernotta presso la sua famiglia? Sì alcune volte, come normale per chi ha famigliari all’estero. Tuttavia, questo non modifica la mia residenza né il mio domicilio principale, che è in Svizzera, dove vivo e gestisco le mie attività quotidiane. (…)
Quanti giorni al mese trascorre mediamente in Ticino negli ultimi 6 mesi? Rimango in Ticino per la maggior parte del mese, in quanto la mia residenza ufficiale e il mio centro di interessi si trovano qui. Il fatto che io mi rechi occasionalmente in Italia non modifica il mio status di residente svizzero secondo l’art. 3 della Legge federale sull’imposta federale diretta e secondo i criteri stabiliti dalla Convenzione tra la Svizzera e l’Italia (art. 4).
In quali giorni normalmente alloggia in Ticino? La mia presenza in Svizzera è dimostrabile tramite pagamenti di affitto, di tasse in Svizzera come il Serafe, transazioni bancaria e la mia ricerca di lavoro attiva in Svizzera. Tuttavia, faccio notare che la residenza non è determinata esclusivamente dalla presenza fisica giornaliera, ma dal centro degli interessi vitali secondo il diritto svizzero.
Lei raggiunge la sua famiglia in auto oppure con quale mezzo di trasporto? Ritengo questa domanda irrilevante ai fini della determinazione della mia residenza (…)
Può comprovare in quali giorni ha viaggiato dal Ticino a __________ (e viceversa) negli ultimi 6 mesi? Se sì, voglia trasmetterci la copia della relativa documentazione.
Può comprovare, ad esempio attraverso un estratto conto bancario o postale, le spese che ha sostenuto in Ticino negli ultimi 6 mesi, ad esempio per l’acquisto di generi alimentari? Effettuo spese sia in Svizzera che all’estero, come qualsiasi residente. (…)” (cfr. doc. 27 e 32).
Con mail del 13 febbraio 2025, RI 1 sollecitato l’8 febbraio 2025 dalla Cassa a rispondere esaustivamente ai quesiti già sottopostigli (cfr. doc. 31), ha, inoltre, comunicato, in particolare, quanto segue:
“Separazione e residenza esclusiva in Svizzera Da qualche mese, mi sono separato dalla mia compagna, sig.ra __________ residente a __________ con i nostri figli. Da gennaio 2023, risiedo in modo esclusivo e stabile in Svizzera. I nostri figli risiedono con la madre in Italia, ma le mie visite sono limitate, e concordate per garantire il mantenimento dei legami familiari. (…) Confermo che la separazione è avvenuta qualche mese fa (allego a questa mail, la dichiarazione di separazione della mia ex-compagna) e si è preso il tempo per evitare di danneggiare il benessere dei nostri figli”;
“Spostamenti a __________ Non possiedo documentazione formale (es Telepass o biglietti) poiché ho utilizzato i trasporti pubblici senza conservarne i biglietti o un’auto privata senza dispositivi di pedaggio. Gli spostamenti occasionali erano finalizzati a visite familiari e non hanno mai compromesso la mia disponibilità al lavoro in Svizzera né la mia residenza effettiva in Ticino” (cfr. doc. 33).
Dalla dichiarazione sottoscritta il13 febbraio 2025 da __________ (madre dei figli del ricorrente) risulta che la medesima ed RI 1 si erano separati “mesi fa” (cfr. doc. 35).
Il 17 febbraio 2025, dopo avere preso atto di quanto precede, la Cassa ha sottoposto al ricorrente i seguenti quesiti:
" (…)
Con e-mail del 13 febbraio 2025 scrive che da qualche mese si è separato dalla sua compagna ed allega una dichiarazione in questo senso della sua compagna. Come spiega che il 29 gennaio 2025 ci scrive che la sua compagna e i suoi figli vivono ancora nel Comune di __________ e che appena possibile si trasferiranno in Svizzera?
Come spiega di non aver mai fatto cenno all’(…) URC della sua separazione dalla sua compagna?
Con e-mail del 13 ottobre 2024 scrive che gli estratti bancari evidenziano spese regolari in Ticino. Come spiega che dall’estratto conto bancario del mese di gennaio 2025 ci sono movimenti riconducibili alla sua presenza in Ticino soltanto per i giorni 10, 21 e 24 gennaio?” (cfr. doc. 36).
Di tutta risposta, l’amministrazione è, inizialmente, stata contattata dall’avv. __________, che con mail del 20 febbraio 2025 ha chiesto un incontro (cfr. doc. 38).
Con mail del 25 febbraio 2025 (successiva all’incontro tenutosi quella mattina alla presenza del proprio legale presso l’amministrazione; cfr. doc. 44), poi, il ricorrente ha precisato quanto segue:
" (…) La mia separazione dalla mia ex compagna è effettiva da diversi mesi e ho già fornito la relativa documentazione ufficiale. Non ho comunicato immediatamente la separazione all’ (…) URC perché si tratta di una questione personale che non ha avuto alcun impatto né sulla mia immediata disponibilità lavorativa come dimostrato all’URC anche attraverso le mie ricerche di lavoro sostenute in modo qualitativo e quantitativo, né sulla mia residenza in Svizzera (…) Il fatto che i miei figli risiedano in Italia con la madre non implica alcun cambiamento nella mia residenza. Come molti genitori separati, mantengo il contatto con i miei figli senza che ciò modifichi la mia residenza fiscale o amministrativa. (…)
Il numero limitato di transazioni bancarie in Svizzera nel mese di gennaio 2025 è dovuto esclusivamente alla mia situazione finanziaria precaria causata dal mancato versamento dell’indennità di disoccupazione. Non avendo entrate da metà 2024, ho dovuto ridurre al minimo le mie spese, cercando di coprire solo i costi essenziali. (…)” (cfr. doc. 40).
Dagli atti risulta, poi, che RI 1, nel mese di gennaio 2025, ha beneficiato delle prestazioni Las (cfr. doc. 39), con riferimento alla cui erogazione l’interessato ha precisato “se la mia residenza non fosse stata in Svizzera, dubito che avrei potuto beneficiare di alcun aiuto sociale in Svizzera” (cfr. doc. 40).
Con mail del 26 febbraio 2025 e con riferimento all’incontro tenutosi il giorno prima, l’avv. __________ ha comunicato alla Cassa di avere effettuato un sopralluogo presso l’abitazione del ricorrente, documentando il tutto in due video, in ragione dei quali, ha precisato, “non vi possono essere dubbi” circa il fatto che RI 1 “abita stabilmente nell’appartamento sito in __________” e chiesto l’erogazione delle prestazioni LADI (cfr. doc. 41).
Con decisione del 6 marzo 2025, la Cassa ha negato a RI 1 il diritto a percepire le prestazioni LADI ritenendo che il medesimo non possa essere considerato come residente in Svizzera (art. 8 cpv. 1 lett. c LADI; cfr. doc. 44 e supra consid. 1.1.).
Con opposizione del 17 marzo 2025, l’avv. __________ ha contestato, per conto del proprio assistito, tale provvedimento, appellandosi al fatto che quanto riferito da quest’ultimo sarebbe “invero solo in parte contradditorio”, al “diverso contesto culturale”, ai “segni evidenti di casa vissuta permanentemente” emergenti dai video, all’assenza di spese in Italia negli estratti conto ed al fatto che RI 1 non si limiterebbe a risiedere a __________ solo sporadicamente (cfr. doc. 45).
Il 7 aprile 2025, l’avv. __________ ha, poi, fornito riscontro come segue alle ulteriori domande poste al suo assistito dalla Cassa il 2 aprile precedente:
" (…)
La sua auto attualmente è immatricolata in Svizzera o in Italia? L’auto è immatricolata in Italia e si trova a __________ a disposizione della madre dei figli del nostro patrocinato.
Ci può trasmettere la fattura inerente le spese di corrente elettrica per l’anno 2024? Le spese di corrente elettrica, come quelle dell’acqua, sono comprese nella pigione.
Ci può trasmettere i tabulati telefonici del suo telefono per l’anno 2024? In allegato le fatture del telefono (doc. 2); si precisa che vi sono parecchie telefonate, sempre comunque verso numeri svizzeri, che sembrano svolte dall’Italia, in realtà sono svolte a __________ dove il signor RI 1 si reca spesso durante le giornate senza occupazione; i tabulati dettagliati sono solo disponibili dagli ultimi mesi e attestano che NON vi sono telefonate dall’Italia verso l’Italia dato questo molto significativo.
Quando era alla dipendenza del suo ex datore di lavoro l’Homeoffice da dove avveniva? Il lavoro da casa avveniva al suo appartamento a __________.
Possiede una carta di credito? La carta di credito esiste, ma verrà disdetta, visto che il signor RI 1 non ha entrate.
Se sì, ci può trasmettere l’estratto per l’anno 2024? In allegato l’estratto carta di credito del 2024 sub doc. 3.
Si precisa che da tale estratto di vede benissimo quello che ha sempre dichiarato il signor RI 1 e cioè che, a seguito di una situazione di emergenza dettata dalla gravidanza difficile della compagna, che ha portato alla nascita il __________ del figlio __________, egli è stato più presente a __________ per accudire i figli. Ciò non significa ch’egli avesse cambiato centro della sua vita, che è divenuto __________, quanto piuttosto che egli, da persona responsabile, ha adottato un comportamento non usuale come residente, vale a dire essere più presente presso i suoi figli in un momento di grave difficoltà medica. Ciò malgrado la situazione conflittuale con la compagna, che faceva sì che lui sarebbe stato volentieri a __________.
Per quale motivo non ha indicato di avere dei figli al momento dell’iscrizione alla cassa disoccupazione? Il nostro patrocinato non ha indicato di aver figli al momento dell’iscrizione alla Cassa di disoccupazione, perché egli pensava che, essendo i figli residenti in Italia lui non avesse diritto ad alcun contributo, in concreto il 10% in più, rispetto a chi ha figli indipendentemente dal luogo di residenza. Quindi egli ha dichiarato che non aveva figli visto che stanno a __________ con la madre.
Quale mezzo usa per recarsi a far visita ai suoi figli?
Il nostro assistito si reca a __________ in treno.
Gli estratti del conto corrente __________ presso __________, intestato al ricorrente, per il periodo dalll’11 agosto 2024 al 10 febbraio 2025, danno atto della presenza di RI 1 in Ticino il 19 agosto 2024, il 31 ottobre 2024, il 9 gennaio 2025, 20 gennaio 2025, il 23 gennaio 2025 ed oltre Gottardo il 26 agosto 2024, il 1° settembre 2024, dall’11 al 14 settembre 2024, il nonché dal 18 al 21 settembre 2024, dal 25 al 27 settembre 2024, il 30 settembre 2024, il 2 ottobre 2024, il 5 ottobre 2024, dal 14 al 17 ottobre 2024, dal 15 a 21 novembre 2024, il 30 novembre 2024, il 3 dicembre 2024, il 31 dicembre 2024, il 9 gennaio 2025, dal 23 al 29 gennaio 2025, il 6 febbraio 2025 (cfr. doc. 51 ed al.).
L’estratto della carta di credito per il 2024, invece, dà atto dei seguenti addebiti:
pagamento di pedaggi su __________ il 12, 13 e 17 gennaio 2024;
acquisti nel __________ il 9, 11, 20 e 23 febbraio 2024;
addebiti vari a __________ il 3, 4, 16, 23, 24, 25 e 27 marzo 2024;
acquisti nella zona di __________ il 2, 6, 10, 21, 24 e 28 aprile 2024;
acquisiti a __________ il 3, 4, 13, 20, 22 e 23 maggio 2024, nella Svizzera tedesca il 19 maggio 2024 ed a __________ il 31 maggio 2024;
acquisiti a __________ il 3, 4, 7, 8 e 26 giugno 2024, nel __________ il 12 ed il 21 giugno 2024, a __________ il 13, 14, 18, 21 giugno 2024, nella Svizzera tedesca il 22 e 24 giugno 2024, nella Svizzera francese il 23 giugno 2024;
addebiti su __________ l’8 luglio 2024, a __________ il 24 luglio 2024, nella Svizzera tedesca il 23 luglio 2024;
addebiti in un Comune __________ il 1° settembre 2024, a __________ il 5 settembre 2024, a __________ il 12 settembre 2024;
addebito a __________ il 2 ottobre 2024 (cfr. doc. IX).
Dalla documentazione __________ in atti si evince quanto segue:
tra il 10 gennaio ed il 9 febbraio 2024, il ricorrente ha utilizzato 6.19 GB di connessione internet dalla Svizzera e 2.99 dall’Italia;
dal 10 febbraio al 9 marzo 2024 risulta un consumo di 7.54 GB unicamente dall’estero;
dal 10 marzo al 9 aprile 2024 risulta un consumo di internet di 1.04 GB in Svizzera e di 26.49 GB dall’estero;
dal 10 aprile al 9 maggio 2024 risulta un consumo di 31.90 GB dall’estero;
dal 10 maggio al 9 giugno 2024 risultano un consumo di 4.22 GB in Svizzera e di 9.07 GB dall’estero;
dal 10 al 31 luglio 2024 risulta un consumo di 9.54 GB dalla Svizzera e di 5.73 GB dall’estero;
per agosto 2024 risulta un consumo di 7.75 GB in Svizzera e di 30.20 GB dall’estero;
per settembre 2024 risulta un consumo dati di 14.65 GB in Svizzera e di 20.84 GB dall’estero;
per ottobre 2024 risulta un consumo di 12.84 GB in Svizzera di 36.36 GB dall’estero. Dal dettaglio delle chiamate risulta che il ricorrente ha chiamato dall’Italia alla Svizzera il 18, 23, 24, 25 e 30 ottobre 2024, mentre ha ricevuto chiamate dalla Svizzera all’Italia l’11, il 23, il 24 ed il 30 ottobre 2024;
per novembre 2024 risulta un consumo di 7.75 GB dalla Svizzera e di 38.39 GB dall’estero (Italia). Il ricorrente, nel mese di novembre, ha chiamato dall’Italia alla Svizzera il 2, 4, 11 e 27 novembre 2024. Ha ricevuto chiamate dalla Svizzera all’Italia il 2, 4, 6, 8, 14, 15, 21 e 26 novembre 2024;
per dicembre 2024 risulta un consumo dati di 16.35 GB in Svizzera e di 2.04 GB dall’estero (cfr. doc. 53 ed all.).
Con decisione su opposizione dell’8/19 maggio 2025, la Cassa ha, come visto, confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.2.).
In sede ricorsuale, RI 1 ha prodotto:
copia della richiesta di iscrizione A.I.R.E. del 25 luglio 2024, nella quale ha indicato, quale “telefono”, il numero italiano __________ e, quale “telefono secondario”, il numero __________ (cfr. all. A4 a doc. I);
copia del contratto di lavoro a tempo indeterminato concluso con Accenture a valere dal 28 aprile 2025 (cfr. all. A6 a doc. I)
copia dei conteggi di salario di __________ per aprile e maggio 2025 (cfr. all. A8 a doc. I);
copia delle ricerche di lavoro effettuate, per via elettronica, tra giugno 2024 ed aprile 2025 (cfr. all. A9-A17 a doc. I).
2.4. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che, dal profilo del diritto interno, un assicurato ha diritto alle indennità di disoccupazione se risiede in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI, ossia se ha la residenza effettiva in Svizzera, nonché l’intenzione di conservarla durante un certo periodo e di farne il centro delle proprie relazioni personali (cfr. supra consid. 2.2.).
Da tali presupposti deriva che è di fatto esclusa la possibilità di avere contemporaneamente più di un domicilio (cfr. STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.).
Inoltre va osservato che secondo la giurisprudenza federale la nozione di residenza secondo la LADI ha un carattere autonomo e si distingue sia dal domicilio civile (art. 13 cpv. 1 LPGA e 23 CC), sia dalla dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) sia ancora dal domicilio secondo la legislazione sugli stranieri (cfr. consid. 2.7.; DTF 125 V 465 consid. 2a pag. 466 seg.).
In una sentenza 8C_703/2017 del 29 marzo 2018 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che possedere un indirizzo ufficiale in Svizzera, rispettivamente pagarvi le imposte non è determinante se altri indizi consentono di concludere all’esistenza di una residenza abituale all’estero (cfr. pure STF 8C_245/2016 del 19 gennaio 2017 consid. 2).
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.1.; 4.2. e STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 3, citate sopra.
In concreto, come visto (cfr. consid. 2.3.), l’assicurato, prima di rivolgersi alla Cassa CO 1, ha postulato l’erogazione delle prestazioni LADI alla Cassa __________, con la quale “Purtroppo” non si è “trovato bene” (cfr. supra consid. 2.3.) e dalla quale si è visto negare - tanto con decisione formale, quanto con decisione su opposizione
Ora, ricordato che quando mesi dopo il ricorrente ha chiesto le prestazioni alla Cassa CO 1 non solo ha sottaciuto, ma ha negato di avere obblighi di mantenimento nei confronti di figli (cfr. doc. 4), questa Corte rileva che determinante ai fini di stabilire ove si colloca il suo centro di interessi personali è proprio l’aspetto legato alla sua famiglia.
Per quanto attiene, dapprima, ai rapporti con la madre dei tre bambini, nati tra il 2020 ed il 2024, il TCA rileva che il ricorrente, tra la prima domanda d’indennità di disoccupazione ed il proprio ricorso, si è espresso in modo assai contraddittorio.
RI 1 ha, infatti, dichiarato, in prima battuta, che la donna era sua “moglie” (“(…) mia moglie con i 3 figli”, cfr. supra consid. 2.3. e doc. 16; “torno a visitare la mia famiglia a __________ nei fine settimana e durante le ferie principalmente per aiutare mia moglie con i nostri tre figli, uno dei quali è nato di recente ed è stato ammesso in terapia intensiva subito dopo la sua nascita. La mia presenza è stata necessaria durante la gravidanza a rischio di mia moglie”, cfr. supra consid. 2.3. e doc. 22, sottolineature della redattrice) e di avere sempre desiderato, dal suo arrivo nel nostro Paese, trasferire con lui in Svizzera tutta la famiglia.
Nel febbraio 2025, invece, egli ha affermato che erano separati da mesi.
Separazione questa, che inizialmente l’assicurato ha fatto risalire a qualche mese prima di febbraio 2025 (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 33), poi a “diversi mesi” prima (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 40).
Infine, in sede di replica, ha sostenuto che la separazione risaliva gennaio 2023, quando è giunto in Svizzera (cfr. supra consid. 1.5.). Sennonché, come visto, l’ultimo figlio della coppia è nato il 17 aprile 2024 (cfr. supra consid. 2.3.).
Analoghe considerazioni valgono anche per le affermazioni inerenti ai rientri a __________, dalla propria famiglia.
RI 1, infatti, in prima battuta aveva riferito di tornare dalla donna e dai figli piccoli il venerdì e per le ferie (“Alcuni venerdì o festivi o quando in ferie o permesso”; cfr. supra consid. 2.3. e doc. 16), di trascorrere settimanalmente in Ticino “5 giorni minimo quando lavoro” e di essere più presente in __________ per la famiglia dalla propria iscrizione (iniziale) in disoccupazione (“Passo più tempo per aiutare mia moglie con i 3 figli”; cfr. supra consid. 2.3. e doc. 16). Successivamente aveva anche precisato di rientrare a __________ nel weekend e che la sua “presenza è stata necessaria durante la gravidanza a rischio di mia moglie” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 22).
Contestualmente alle prime dichiarazioni sulla separazione dalla donna, RI 1 ha, invece, riferito che “Visitavo la mia famiglia alcuni fine settimana o durante i periodi non lavorativi, come qualsiasi residente in Svizzera che abbia parenti in un altro Paese” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 27) e di essere rimasto, nel corso degli ultimi 6 mesi [risposta, questa, fornita nella prima metà di febbraio 2025], “in Ticino per la maggior parte del mese, in quanto la mia residenza ufficiale e il mio centro di interessi si trovano qui” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 27). Successivamente, le visite alla famiglia si sono fatte “limitate, e concordate per garantire il mantenimento dei legami familiari” (cfr. supra consid. 2.3. e doc. 33).
Con riferimento a quanto riferito sia sulla madre dei propri figli, che sulla sua presenza, o assenza, in Ticino, il TCA ricorda che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
In concreto, questa Corte ritiene che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento dal ricorrente non possono essere tenute in considerazione.
Vanno, invece, preferite le prime risposte fornite dall’assicurato, quand’egli era ignaro delle conseguenze delle proprie dichiarazioni ed ha indicato di avere figli da una compagna cui è tanto legato da considerala, pur non essendovi tra i due il vincolo del matrimonio, come la propria “moglie”, tutti residenti a __________, ove, oltre ad essere stato presente durante la gravidanza culminata con la nascita a metà aprile 2024 del terzogenito della coppia, RI 1 ha inizialmente indicato di recarsi settimanalmente.
Del resto, di un’assidua presenza in Italia di RI 1, danno inequivocabilmente atto anche i consumi di dati internet del cellulare svizzero in uso al ricorrente in atti per il periodo da gennaio a dicembre 2024, con punte di oltre 30 GB al mese all’estero. Quanto precede rammentato, peraltro, che quello con la SIM svizzera sarebbe il telefono “secondario” del ricorrente, che dispone di un’utenza mobile italiana (cfr. supra consid. 2.3.).
La maggior presenza in Italia, nel __________, viene confermata anche dagli estratti della carta di credito in atti, seppur le transazioni si arrestino ad ottobre 2024 (cfr. doc. IX ed all.).
Alla luce di tutto quanto precede, il TCA deve concludere che nel periodo oggetto della presente vertenza il centro degli interessi personali, soprattutto quelli familiari, dell’insorgente, in applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; DTF 150 V 188 consid. 4.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), era in Italia, e meglio __________, dove risiedono non solo la compagna, ma soprattutto i figli piccoli.
Del resto, determinate, per collocare il centro degli interessi del ricorrente a __________, in Italia, a mente di questa Corte non è tanto (o quanto meno non solo) la moglie/compagna/ex compagna, quanto il fatto che in __________ risiedono i tre figli piccoli del ricorrente, che nel nostro Paese, ove è giunto a inizio 2023, non ha, peraltro, alcun legame di parentela.
Egli non ha, infatti, concretizzato un legame con il Ticino, tale da poterlo considerare il luogo in cui si trova, utilizzando dei criteri oggettivi, la sua residenza ai sensi della giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.2.), la quale esige, come visto sopra, quale terza condizione che si sia creato nel nostro Paese il centro delle relazioni personali e non soltanto di quelle professionali (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.3.; STF 8C_298/2022 del 14 settembre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_432/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 4.3.; pubblicata in DTF 148 V 209 e in SVR 2022 ALV Nr. 19 pag. 63; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015; DTF 138 V 186 pag. 192: “Lebensmittelpunkt”; STF C 227/05 dell’8 novembre 2006, consid. 4 non pubblicato in DTF 133 V 137 “Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen” all’estero; DTF 133 V 178: “Esse vi soggiornano piuttosto per mero scopo lavorativo e una volta terminato il rapporto di lavoro non hanno più motivo di rimanervi, bensì ritornano nel loro luogo di residenza, là dove si trova il centro dei loro interessi”).
Il centro delle relazioni professionali è peraltro dimostrato attraverso la realizzazione del primo presupposto (residenza effettiva), che chiede all’assicurato di essere presente nel nostro mercato del lavoro (cfr. DTF 125 V 465).
Questo Tribunale non ignora che a __________ l’insorgente dispone di un appartamento di 1,5 locali (cfr. supra consid. 2.3.), locatogli già ammobiliato, ma ritiene che il ricorrente vi ha, tutt’al più, costituito una dimora secondaria (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 menzionata al consid. 2.2. che ha confermato la STCA 38.2021.86 del 7 febbraio 2022), il cui uso, stando alla scarsa presenza nel __________ del ricorrente emergente dagli estratti conto in atti, rispettivamente, al consumo di dati internet all’estero, è in ogni caso limitato.
Gli estratti conto presenti nell’incarto, peraltro, indicano che nelle rare occasioni in cui la presenza del ricorrente nel nostro Paese risulta comprovata dagli atti, egli si trovava più oltre Gottardo, che non in Ticino (cfr. supra consid. 2.3.). Quanto precede, del resto, rende eventuali spiegazioni sulle telefonate del ricorrente asseritamente effettuate in Svizzera ma risultanti come dall’estero a causa del presunto aggancio casuale della rete italiana in territorio di __________ ben poco verosimili.
Del resto, questa Corte rammenta, pure, che RI 1 è stato sanzionato per non avere presenziato ad un colloquio di consulenza presso l’URC a gennaio 2025 e che tanto la raccomandata trasmessa al ricorrente il 27 giugno 2025, quanto quella del 5 agosto 2025, non sono state ritirate e sono tornate al mittente, quindi, in concreto, al TCA che ha, poi, dovuto provvedere al rinvio per posta semplice.
Non comprova, poi, la presenza nel nostro Cantone del ricorrente il fatto ch’egli - che peraltro non ha saputo indicare il nominativo del proprio medico curante - abbia sottoscritto un’assicurazione LAMal (art. 1 cpv. 2 lett. a LAMal).
È, poi, utile osservare che ai fini della risoluzione della vertenza si rivela ininfluente il fatto che l’assicurato abbia degli amici in Svizzera (cfr. supra consid. 2.3. “ho amici e conoscenti considerati come famiglia che vivono in altre parti della Svizzera”).
Non è infatti certamente escluso intrattenere dei rapporti di amicizia in uno Stato differente da quello in cui si risiede. Al riguardo giova ricordare che l’Alta Corte nella DTF 133 V 137 consid. 4.5., menzionata sopra, ha stabilito che non basta avere amici e conoscenti in Svizzera per creare il centro delle proprie relazioni personali nel nostro Paese.
In proposito cfr. pure STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022 consid. 4.2.1. (cfr. consid. 2.2.).
Per quanto concerne l’iscrizione all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero - AIRE (ai sensi dell’art. 6 della Legge italiana del 27 ottobre 1988 n. 470 “Anagrafe e censimento degli italiani all'estero” i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione. Inoltre la corretta registrazione all’AIRE permette, tra l'altro, l'esercizio di tutti i diritti e i doveri ai cittadini. In particolare è rilevante per aspetti quali l’esercizio del diritto di voto e l’estensione dell’assistenza sanitaria in Italia; cfr.www.esteri.it/MAE/normative/leg27.10.88.pdf; www.conslugano.esteri.it/consolato_lugano/it/i_servizi/per_i_cittadini/anagrafe), il TCA rileva, in primo luogo, che la stessa è da valutare come un indizio congiuntamente ad altri elementi, per stabilire se un assicurato abbia oppure no costituito la propria residenza effettiva in Svizzera ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.
In secondo luogo, questa Corte non può esimersi dal prendere atto del fatto che l’iscrizione in questione è avvenuta solamente a fine luglio 2024 allorquando il ricorrente si pretende residente in Svizzera da inizio 2023.
In terzo luogo, dall’iscrizione in questione balza all’occhio la circostanza che il numero di telefono Salt, comunicato alla Cassa e per il quale agli atti figurano i tabulati telefonici, non sarebbe altro che il numero di “telefono secondario” del ricorrente; quello principale, oltre un anno e mezzo dopo il presunto trasferimento nel nostro Paese, era ancora italiano (ed il TCA rileva, per inciso, che i relativi tabulati non sono stati versati agli atti; cfr. supra consid. 2.3.).
L’iscrizione all’AIRE, pertanto, di per sé non comprova la residenza effettiva nel nostro Paese del ricorrente (cfr. STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022 consid. 2.4.; STCA 38.2020.51 del 25 gennaio 2021 consid. 2.5., STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019 consid. 2.4.; STCA 38.2018.16 del 28 settembre 2016 consid. 2.4.)
A ragione, dunque, nella decisione su opposizione dell’8/19 maggio 2025 la Cassa ha stabilito che il presupposto dell’art. 8 cpv. 1 lett. c LADI non è in concreto realizzato (cfr. STF 8C_172/2022 del 28 novembre 2022, già menzionata; STF 8C_632/2020 dell’8 giugno 2021; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già citata e con cui è stata confermata la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017; STCA 38.2023.43 del 28 agosto 2023; STCA 38.2022.47 del 19 settembre 2022, pubblicata in RtiD I-2023 N. 77 pag. 406 segg.; STCA 38.2019.51 dell’11 novembre 2019; STCA 38.2016.15 del 12 luglio 2016; STCA 38.2015.49 del 18 aprile 2016).
Su questo punto, e meglio da profilo del diritto nazionale, la decisione su opposizione dell’8/19 maggio 2025 deve essere confermata.
2.5. Vista la conclusione alla quale il TCA è giunto al precedente considerando, occorre stabilire se l’assicurato possa ottenere le prestazioni della LADI sulla base delle disposizioni di diritto internazionale (cfr. DTF 133 V 172; DTF 131 V 222; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015; DTF 139 V 88; Boris Rubin, in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage”, Schulthess Editions Romandes, Ginevra-Zurigo-Basilea, 2014, pag. 683 n. 24).
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'"Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone" (ALC) e in particolare il suo Allegato II regolante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (cfr. DTF 130 V 145 consid. 3 pag. 146; DTF 128 V 315, con riferimenti [RS 0.142.112.681]).
Fino al 31 marzo 2012 le parti contraenti, in virtù dell'art. 1 cpv. 1 dell'Allegato II ALC, elaborato sulla base dell'art. 8 ALC e facente parte integrante dello stesso (art. 15 ALC), in unione con la sezione A di tale allegato, applicavano tra di loro il Regolamento (CEE) n. 1408/71 (sentenza 9C_593/2013 del 3 aprile 2014, consid. 5.2, pubblicata in DTF 140 V 98) relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [RS 0.831.109.268.1]), come pure il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, concernente le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (RS 0.831.109.268.11), oppure disposizioni equivalenti. L'art. 121 LADI, entrato in vigore il 1° giugno 2002, rinviava, alla lett. a, all'ALC e a questi due Regolamenti di coordinamento (cfr. SVR 2006 AHV n. 24 pag. 82 consid. 1.1, C 290/03, DTF 133 V 173).
Una decisione del Comitato misto del 31 marzo 2012 (RU 2012 2345) ha attualizzato il contenuto dell’Allegato II all’ALC con effetto dal 1° aprile 2012, prevedendo che le Parti avrebbero applicato tra di loro il Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (cfr. DTF 139 V 88; SVR 2014 ALV Nr. 9; DTF 140 V 98 consid. 5.2) e il Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2014 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il Regolamento (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) non permette di far valere alcun diritto per il periodo anteriore alla data della sua applicazione (cfr. DTF 138 V 392 consid. 4.1.3).
Questi regolamenti sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (GU L 149 dell’8.6.2012 pag. 4) in vigore per la Svizzera dal 1° gennaio 2015 (cfr. RU 2015 343 e 345; RS 0831.109.268.1; cfr. B. Kahil-Wolff, “Le Réglement UE 465/2012, la nouvelle Convention Suisse-US et d’autres développements en termes d’assujettissement aux assurances sociales in SZS/RSAS 2015 pag. 438 seg.; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; DTF 142 V 590 consid. 4.2 pag. 592 seg.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281).
L’art. 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004 stabilisce al cpv. 1 che le persone sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro e al cpv. 3 lett. a che una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro.
In materia di assicurazione contro la disoccupazione lo Stato competente è per principio quello nel quale l’assicurato ha esercitato da ultimo la sua attività lavorativa dipendente (cfr. STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281; DTF 142 V 590 consid. 4.2; DTF 139 V 88; STF 8C_273/2015 del 12 agosto 2015 consid. 3.1; Rubin, op.cit., pag. 683).
Per quel che concerne i lavoratori frontalieri il legislatore comunitario ha previsto delle regole differenti.
Secondo l’art. 1 lett. f del Regolamento (CE) n. 883/2004 si intende per «lavoratore frontaliero» qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.
In effetti viene considerato lavoratore frontaliero anche chi rientra almeno una volta la settimana nel proprio Stato di residenza (cfr. DTF 133 V 176: “(…) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (a tal proposito il seco ricorda giustamente che il predetto Regolamento è applicabile a tutti i lavoratori che riempiono le suddette condizioni di lavoratore frontaliero, indipendentemente dal fatto che abbiano la stessa qualifica ai sensi del diritto della polizia degli stranieri). (…)”).
2.6. Gli assicurati frontalieri in disoccupazione completa (cfr. art. 1a cpv. 1 lett. a LADI) devono chiedere le prestazioni di disoccupazione nel loro Stato di residenza, sulla base dell’art. 65 par. 2 1a frase del Regolamento (“La persona che si trova in disoccupazione completa e che, nel corso della sua ultima attività subordinata o autonoma, risiedeva in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente e continua a risiedere in tale Stato membro o ritorna in tale Stato si mette a disposizione degli uffici del lavoro nello Stato membro di residenza. Fatto salvo l'articolo 64, la persona che si trova in disoccupazione completa può a titolo supplementare, porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività subordinata o autonoma.”) e dell’art. 65 par. 5 lett. a del Regolamento (“Il disoccupato di cui al paragrafo 2, prima e seconda frase, riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività subordinata o autonoma. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza.”; cfr. Rubin, op.cit., pag. 683).
Nella STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, il Tribunale federale ha ricordato che la possibilità dei frontalieri in disoccupazione completa di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro nel quale ha esercitato la sua ultima attività è una “(…) facoltà (e non un obbligo), che esclude il versamento di prestazioni in denaro, permette al lavoratore frontaliere di ottenere un aiuto in più al collocamento (DTF 142 V 590 consid. 4.3 pag. 593 seg.; sentenza dell'11 aprile 2013 Corte di giustizia dell'Unione europea C-443/11 Jeltes e.a., punti 31 e 32).”
2.7. In una sentenza 8C_577/2015 del 29 novembre 2016, pubblicata in DTF 142 V 590, il Tribunale federale ha considerato frontaliera un’assicurata di nazionalità svizzera domiciliata in Francia che rimaneva a Ginevra, dove disponeva di una camera, a dormire al massimo una o due volte per settimana (“Sur la base de l'ensemble de ces éléments, il convient d'admettre que la recourante - qui rentrait plusieurs fois par semaine en France - répondait à la définition de travailleuse frontalière au sens du règlement”). In effetti, avuto riguardo delle situazioni familiare e abitativa (in Francia aveva acquistato una casa) della ricorrente, il suo statuto fiscale particolare e la circostanza che ella in passato avesse dimorato a lungo in Svizzera, dove esercitava il suo lavoro, non sono atti a creare una residenza in Svizzera a norma dell'art. 65 del Regolamento n. 883/2004 e dell'art. 11 del Regolamento n. 987/2009.
In applicazione delle disposizioni del Regolamento sopra citate, con sentenza 38.2014.51 del 15 dicembre 2014, questa Corte ha confermato il diniego del diritto a indennità di disoccupazione ad un assicurato, in quanto egli andava considerato un vero lavoratore frontaliere, rientrando durante il fine settimana presso la propria famiglia in Italia, dove si trovava, del resto, il centro dei suoi interessi personali, soprattutto quelli familiari.
Al riguardo cfr. pure STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 5., già menzionata, che ha avallato la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022 con la quale un assicurato era stato ritenuto frontaliere vero; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, già menzionata; STF 8C_592/2015 del 23 novembre 2015, massimata in RtiD II-2016 n. 63 pag. 309, che ha confermato la STCA 38.2015.6 del 25 giugno 2015 relativa a un vero frontaliere; STCA 38.2024.1 dell’11 marzo 2024; STCA 38.2021.82 del 22 novembre 2021; STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021; STCA 38.2020.49 del 1° febbraio 2021, il cui ricorso all’Alta Corte è stato ritenuto inammissibile nella sentenza 8C_177/2021 del 12 marzo 2021 e citato da Daniele Cattaneo, “COVID-19: les premiers arrêts du Tribunal des assurances du canton du Tessin”, in: Assurances sociales et pandémie de Covid-19 a cura di Sylvie Pétremand, Ed. Stämpfli, 2021, pag. 181 – 209 (186-187); STCA 38.2015.9 del 15 giugno 2015, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con giudizio 8C_521/2015 del 9 settembre 2015; STCA 38.2014.51 del 15 dicembre 2014.
2.8. Nella presente fattispecie la parte resistente non ha valutato la fattispecie dal profilo del diritto internazionale.
Il TCA ritiene, invece, che tali aspetti vadano indagati, ragion per cui il ricorso, su questo aspetto, deve essere accolto e gli atti devono essere rinviati alla Cassa affinché si chini, innanzitutto, sulla questione a sapere se, in ragione di quanto emerge dagli atti, il ricorrente debba, o meno, essere qualificato come vero frontaliere.
Ipotesi, quest’ultima, che, a mente di questa Corte, non può essere scartata a priori (cfr. decisione su opposizione del 9 ottobre 2024 resa dalla Cassa __________, supra consid. 2.3.).
Qualora la resistente dovesse escludere che al ricorrente possa essere riconosciuto lo statuto di vero frontaliere, la Cassa dovrà stabilire s’egli possa, invece, essere qualificato come falso frontaliere e beneficiare, dunque, del diritto di opzione.
2.9. L’assicurato ha dichiarato di restare a disposizione “se ritenuto utile, a presentarmi personalmente in udienza per illustrare meglio la mia situazione” (cfr. supra consid. 1.5. e doc. V).
Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_739/2023 del 21 maggio 2024 consid. 2.1.; STF 8C_402/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 2.2.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_172/2022 del 7 luglio 2022 consid. 3.1.1.; STF 9C_335/2021del 9 febbraio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_71/2021 del 20 settembre 2021 consid. 2.1., pubblicata in SVR 2022 AHV Nr. 8 pag. 19; STF 9C_73/2021 del 20 settembre 2021 consid. 3.1.; STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020, pubblicata in SVR 2020 UV N. 28 pag. 14; STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un’udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.11.; 38.2020.42 del 25 gennaio 2021 consid. 2.8.; 38.2020.10 del 6 luglio 2020 consid. 2.9.; STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nel caso di specie il ricorrente - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale - non ha formulato un'esplicita richiesta di indire una pubblica udienza.
L’assicurato, del resto, ha potuto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. che garantisce il diritto di essere sentito, far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) davanti, in particolare, a questa Corte che, come esposto sopra, gode di pieno potere d’esame in fatto e in diritto (cfr. STF 9C_407/2022 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1., STF 8C_127/2019 del 5 agosto 2019 consid. 3.3.).
Il diritto di essere sentito derivante dall’art. 29 cpv. 2 Cost. non comprende, infatti, necessariamente il diritto di essere sentito oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 9C_ 657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9.2.).
Al riguardo cfr. STCA 38.2023.64 del 30 gennaio 2024 consid. 2.11.; STCA 39.2022.6. del 24 gennaio 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_61/2023 de 22 marzo 2023.
Conformemente, poi, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 8C_199/2021 del 14 dicembre 2021 consid. 5.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nella presente fattispecie, ritenuto che i documenti già presenti all’inserto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’audizione del ricorrente non metterebbe in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della vertenza.
Si prescinde, pertanto, dal sentire l’insorgente (cfr. STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 5.3.).
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.11 del 2 giugno 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.49 del 7 gennaio 2025 consid. 2.14., il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_91/2025 del 10 marzo 2025; STCA 38.2024.18 del 10 giugno 2024 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2022.64 del 17 ottobre 2022 consid. 2.12.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
2.11. L’insorgente ha chiesto di valutare, “se del caso”, la sua “situazione nell’ambito dell’assistenza giudiziaria” (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I).
La richiesta dell’insorgente, volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come domanda di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assicurazione contro la disoccupazione è di principio gratuita (cfr. supra consid. 2.10.).
Il ricorrente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentato da un avvocato.
In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).
L’insorgente, del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi, non necessitava di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi e gli atti sono rinviati alla Cassa CO 1 affinché proceda come indicato al consid. 2.8.
L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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