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Numero d'incarto:
39.2001.41
Data decisione, Autorità:
14.01.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2001.00041
rs
Lugano
14 gennaio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 22 maggio 2001
interposto da
__________,
2.
__________,
contro
la decisione del 26 aprile 2001 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta del 8 ottobre 2001
presentata dalla parte convenuta (cfr. doc. _);
ricordato che giusta l'art. 25 cpv. 1 lett.
c OPC, al quale la Legge sugli assegni di famiglia rinvia in modo generale
(cfr. art. 28 e 47 LAF), in caso di modifica dei redditi, determinanti sono i
nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno;
considerato che giusta l'art. 11b della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni, applicabile alle procedura in materia di assegni di famiglia in
virtù dell'art. 68 LAF, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale,
il quale può riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli
più di quanto egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la
possibilità di pronunciarsi in merito;
osservato infine che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, se il Giudice
prevede la possibilità di una "reformatio in pejus" deve dare alle
parti l'occasione di prendere posizione su questa eventualità e rendere
esplicitamente attento il ricorrente circa la possibilità di ritirare il
ricorso (cfr. DTF 122 V 166);
visto lo scritto del 3 dicembre 2001 con il
quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi
per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. doc. _);
constatato che con lettera del 3 gennaio
2002 gli insorgenti hanno comunicato il ritiro del ricorso (cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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