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Numero d'incarto:
39.2002.16
Data decisione, Autorità:
10.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00016
DC/sc
Lugano
10 giugno 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 14 febbraio 2002
interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 15 gennaio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 4 aprile 2002 della parte
convenuta che propone di accogliere parzialmente il gravame nel senso di
accordare alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 83.-- mensili a contare
dal 1° novembre 2001, importo riconfermato anche dal
1° gennaio 2002 (VI);
rilevato che l'avv. __________ con scritto
21 maggio 2002 comunica di aderire alle proposte formulate dalla Cassa con la
risposta di causa (IX);
atteso che l'accordo intervenuto fra le
parti può essere omologato in quanto conforme alla legge;
rilevato che la causa è divenuta di
conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique
VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;
DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.1961;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle
parti, che viene omologata;
- non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La
Cassa verserà alla ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili;
- intimazione
alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro
il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di
procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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