AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2002.26
Data decisione, Autorità:
09.10.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
39.2002.00026
rs
Lugano
9 ottobre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 4 marzo 2002
interposto da
,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 1° febbraio 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta del 10 aprile 2002
presentata dalla parte convenuta (cfr. doc. _);
ricordato che giusta l'art. 25 cpv. 1 lett.
c OPC, al quale la Legge sugli assegni di famiglia rinvia in modo generale
(cfr. art. 28 e 47 LAF), in caso di modifica dei redditi, determinanti sono i
nuovi redditi, calcolati sulla base di un anno;
considerato che giusta l'art. 11b della
Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni,
applicabile alle procedura in materia di assegni di famiglia in virtù dell'art.
68 LAF, le conclusioni delle parti non vincolano il Tribunale, il quale può
riformare la decisione a detrimento del ricorrente o concedergli più di quanto
egli abbia domandato, tuttavia dopo aver dato alle parti la possibilità di
pronunciarsi in merito;
osservato infine che secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, se il Giudice
prevede la possibilità di una "reformatio in pejus" deve dare alle
parti l'occasione di prendere posizione su questa eventualità e rendere
esplicitamente attento il ricorrente circa la possibilità di ritirare il
ricorso (cfr. DTF 122 V 166);
visto lo scritto del 2 ottobre 2002 con il
quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi
per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. doc. _);
constatato che con lettera del 3 ottobre
2002 l'insorgente, tramite il suo patrocinatore, ha comunicato il ritiro del
gravame (cfr. doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di
oggetto;
viste le disposizioni della Legge di
procedura 6.4.61;
decreta 1.
la causa è stralciata dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster