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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 39.2002.53
Data decisione, Autorità: 12.06.2002, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2002.00053
dc/gm
Lugano 12 giugno 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 maggio 2002 di
__________, 2. __________,
contro
la decisione del 15 maggio 2002 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto che, - con decisione 15 maggio 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari ha ordinato a __________ e __________ la restituzione degli assegni integrativi percepiti indebitamente dal 1° settembre 2000 al 30 aprile 2002 (cfr. doc. _);
" Ci riferiamo al vostro scritto 15 maggio 2002 e teniamo a precisare quanto segue:
Per diversi gravi errori di diagnosi da parte dei medici il mio caso è stato clinicamente preso in considerazione solo dal 1. settembre 2000 mentre le sofferenze e dolori erano presenti da lungo tempo; le quali hanno avuto per conseguenza numerose interruzioni di lavoro e l'inizio delle difficoltà finanziarie.
Nel mese di novembre 1999 abbiamo inoltrato una domanda di rendita AI. Nell'attesa di una decisione che come ci è stato comunicato, richiedeva un certo tempo, l'operatore sociale del nostro comune ci ha indirizzati sulla domanda per l'ottenimento delle prestazioni per gli assegni integrativi.
In nessun momento ci è stato esplicitamente detto che tali assegni dovevano essere rimborsati.
Per di più non siamo a conoscenza del fatto che nel nostro cantone un padre di famiglia non possa beneficiare degli assegni familiari indipendentemente dalla sua situazione professionale.
Per questo motivo riteniamo di aver agito in buona fede e quindi abbiamo inoltrato alla Cassa cantonale per gli assegni familiari - Bellinzona una domanda di condono per essere liberato dall'obbligo della restituzione dell'importo di frs. 26'692.-."
(cfr. Doc. _)
gli assicurati hanno inoltrato la domanda di condono direttamente all'amministrazione in data 28 maggio 2002 (cfr. Doc. _);
ai sensi dell'art. 44 cpv. 1 LAF gli assegni indebitamente percepiti devono essere restituiti. La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in tutto o in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un onere troppo grave (art. 44 cpv. 3 LAF);
nel caso di specie i ricorrenti non contestano la restituzione degli assegni, bensì chiedono che tale restituzione sia loro condonata;
l'amministrazione non ha emesso una decisione in merito, per cui su tale richiesta questa Corte non può statuire.
Secondo l'art. 68 LAF l'autorità di ricorso può, infatti, pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata dalla Cassa per gli assegni familiari (cfr. RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- L'incarto è trasmesso alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, affinché statuisca sul condono della restituzione degli assegni integrativi richiesto dagli assicurati.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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