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Numero d'incarto:
39.2002.64
Data decisione, Autorità:
13.11.2002, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.64
dc/gm
Lugano
13 novembre 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 19 luglio 2002
interposto da
rappresentata da: __________
contro
la decisione del 19 giugno 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 5 novembre 2002 due nuove
decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
richiamato lo scritto 8 novembre 2002
dell'avv. __________ del seguente tenore:
" Le
due nuove decisioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali, datate 5.11.2002
relative all'assegno integrativo e all'assegno di prima infanzia per la
famiglia __________, sono corrette.
Con il ritiro del ricorso il
procedimento emarginato può quindi venire stralciato, con protesta di spese e
ripetibili." (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
- non si percepiscono né
tasse né spese;
la Cassa cant. assegni
familiari verserà alla parte ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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