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Numero d'incarto:
39.2002.92
Data decisione, Autorità:
04.08.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2002.92
dc/gm
Lugano
4 agosto 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 28 novembre 2002
interposto da
contro
la decisione del 5 novembre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
(assegno di prima infanzia)
letti ed esaminati gli atti;
richiamato lo scritto 15 luglio 2003 del
TCA a __________ del seguente tenore:
" con
riferimento all'incarto citato, le trasmetto una copia della tabella che ho
fatto allestire dall'amministrazione al fine di rendere più chiaro quanto
esposto nella risposta di causa dell'11 giugno 2003, che le abbiamo già
inviato.
In particolare, grazie
all'aumento dell'assegno integrativo da fr. 111.- a fr. 791.-, i redditi
superano il fabbisogno (fr. 47'262.- contro fr. 47'258.-).
In simili condizioni non vi
è spazio per il riconoscimento del diritto ad un assegno di prima infanzia.
Alla luce di queste
spiegazioni le fisso dunque un termine di 10 giorni per
comunicare al Tribunale se intende mantenere il ricorso oppure se lo ritira."
(cfr. Doc. _);
ritenuto che la ricorrente, con scritto 15
luglio 2003, ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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