AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2003.13
Data decisione, Autorità:
09.07.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2003.13
DC/sc
Lugano
9 luglio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 2003
di
contro
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 11 giugno 2003 del
Tribunale col quale costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui
all'art. 1a della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato
assegnato alla parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per
completare il ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale
termine, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
costatato che il termine assegnato è
infruttuosamente trascorso;
richiamati gli art. 1a, 2 e 8 della
Legge di procedura 6 aprile 1961
decreta 1.- Il
ricorso non è ricevibile.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster