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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2003.5
Data decisione, Autorità:
26.03.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2003.5
dc/gm
Lugano
26 marzo 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 dicembre 2002
interposto da
contro
la decisione dell'8 novembre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 4 marzo 2003 e 6 marzo 2003 due
nuove decisioni con le quali vengono integralmente accolte le conclusioni
dell'atto di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata
(cfr. Doc. _ e allegati);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la ricorrente,
con scritto 20 marzo 2003 (cfr. Doc. _), ha comunicato il ritiro del ricorso
aderendo alle nuove decisioni della cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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