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Numero d'incarto:
39.2003.8
Data decisione, Autorità:
23.01.2003, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2003.8
dc/fz
Lugano
23 gennaio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 10 gennaio 2003
interposto da
rappr. da: __________
contro
la decisione del 12 dicembre 2002 emanata
da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 17.01.03
della parte convenuta che precisa di aver emesso in pari data una nuova
decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata;
ricordato che, ai sensi dell'art. 3/a cpv.
1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni in materia di assicurazioni sociali, l'Autorità amministrativa
può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque, anche l'avv.
__________, con scritto 22.01.03, ha comunicato il ritiro del ricorso, aderendo
alla nuova decisione della cassa (V);
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto e che l'assicurata ha diritto a ripetibili, ciò che
rende priva d'oggetto pure la richiesta di assistenza giudiziaria (cfr. SVR
2002 AHV Nr. 20);
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese, la Cassa verserà alla ricorrente fr. 800.-- a titolo di
ripetibili;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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