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Numero d'incarto:
39.2004.10
Data decisione, Autorità:
15.09.2004, TCA
Titolo:
ricorso stralciato dai ruoli a seguito dell'emanazione, prima della presentazione della risposta di causa, di una nuova decisione mediante la quale l'amministrazione ha accolto le conclusioni ricorsuali
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTASTRALCIO PER EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE
art. 53 cpv. 3 LPGAart. 3a cpv. 1 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2004.10
dc/fz
Lugano
15 settembre 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 agosto 2004
interposto da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 luglio 2004 emanata
da
Cassa CO 1,
in materia di assegni di famiglia
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto della parte
convenuta che precisa di aver emesso in data 8 settembre 2004 una nuova
decisione con la quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto
di ricorso e viene annullata la precedente decisione qui impugnata (cfr. Doc. V
e IX + bis);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
ritenuto che comunque anche la RA 1, con
scritto 13 settembre 2004 (cfr. Doc. XI), ha comunicato il ritiro del ricorso
aderendo alla nuova decisione della Cassa;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
- non si percepiscono né
tasse né spese;
la Cassa verserà alla
parte ricorrente fr. 500.- a titolo di ripetibili;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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