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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
39.2004.6
Data decisione, Autorità:
01.07.2004, TCA
Raccomandata
Incarto n.
39.2004.6
dc/fz
Lugano
1 luglio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 17 maggio 2004
interposto da
RI1
contro
la decisione del 3 maggio 2004 emanata da
Cassa CO1
in materia di assegni familiari di base
letti ed esaminati gli atti;
visto in particolare lo scritto 25.06.04
della parte convenuta che precisa di aver emesso una nuova decisione con la
quale vengono integralmente accolte le conclusioni dell'atto di ricorso e viene
annullata la precedente decisione qui impugnata (VI);
ricordato che, ai sensi dell'art. 3a cpv. 1
della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (LPTCA), l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata;
rilevato che di conseguenza il gravame è
divenuto privo di oggetto;
decreta 1.
il ricorso di cui sopra è stralciato dai ruoli;
-
non si percepiscono né
tasse né spese;
intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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