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Numero d'incarto:
40.1997.1
Data decisione, Autorità:
24.10.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
40.97.00001
os
Lugano
24
ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
statuendo sul ricorso del 28 aprile 1997 di
__________,
contro
la decisione del 23 aprile 1997 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1
Caselle,
in materia di assegni familiari ai contadini
letti ed esaminati gli atti;
richiamato il decreto 28 aprile 1997 del Tribunale col quale
costatato che il ricorso non ossequiava i requisiti di cui all'art. 1a
cpv 1 della Legge di procedura 6 aprile 1961 (LPAss), è stato assegnato alla
parte ricorrente un ultimo termine perentorio di 10 giorni per completare il
ricorso, con la comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, il
ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
rilevato che il termine assegnato è infruttuosamente trascorso;
richiamati gli artt. 1a, 2 e 8 della Legge di procedura
6 aprile 1961.
decreta 1.- Il ricorso non è ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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