AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 40.2002.3
Data decisione, Autorità: 30.01.2003, PRPEN
Incarto n. 40.2002.3/AMM BU 103556
Bellinzona 30 gennaio 2003
Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
richiamata l'opposizione del 3 settembre 1998 sollevata dalla
__________ __________ & __________. __________, __________
al decreto penale BU __________ di data 12 febbraio 1998 della Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, con cui è stata proposta la condanna della prevenuta alla multa di fr. 300.–, così come al pagamento della tassa di decisione di fr. 100.– e delle tasse di stesura di fr. 10.–,
per avere omesso d'inoltrare il rendiconto concernente il 2° trimestre 1997, reato previsto dall'art. 61 cpv. 1 lett. a OIVA;
considerato che per l'art. 67 cpv. 1 LDPA contro il decreto penale l'interessato può fare opposizione entro 30 giorni dalla notificazione;
che in assenza di opposizione entro il termine legale il decreto penale è equiparato a una sentenza esecutiva (art. 67 cpv. 2 LDPA);
che in concreto il decreto penale del 12 febbraio 1998, intimato per raccomandata, è stato ritirato dalla prevenuta il 16 febbraio 1998, come risulta dalla dichiarazione rilasciata il 30 novembre 1998 dall'ufficio postale di __________ (doc. 1, foglio 2);
che l'opposizione interposta dall'accusata, datata 3 settembre 1998 (doc. 2), è dunque manifestamente tardiva;
che l'interessata non ha mai negato del resto l'intempestività dell'opposizione, l'amministratrice unica limitandosi a far valere che "sono stata ammalata e non ho aperto la posta per parecchio tempo" (opposizione, pag. 1 in alto);
che nella sua richiesta di giudizio del 28 dicembre 1998 la prevenuta ha soggiunto come "abbiamo sempre lavorato duro per venti anni e credeteci, alla nostra età è difficile sopportare una situazione come la nostra (per questo non abbiamo provveduto tempestivamente a presentare il ricorso)" (doc. 4, pag. 2 in alto);
che a ragione la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, con decisione penale del 3 settembre 1998, non è quindi entrata nel merito dell'opposizione e ha ritenuto che il decreto penale fosse passato in giudicato;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza;
che data la precaria situazione finanziaria esposta dalla prevenuta nei memoriali del 3 settembre e del 28 dicembre 1998 si giustifica, in via eccezionale, di rinunciare al prelievo di tasse e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 67 e 73 segg. LDPA,
decreta: 1. Il procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto penale BU __________del 12 febbraio 1998 diventa esecutivo.
L'incarto è ritornato alla Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________, per quanto di sua competenza.
Non si prelevano né tasse né spese.
Intimazione a:
– __________ __________ & __________. __________, Via __________ __________ __________, __________; – Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, __________; – Ministero pubblico, __________; – Procuratore generale della Confederazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster