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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 40.2002.8
Data decisione, Autorità: 10.12.2003, PRPEN
Incarto n. 40.2002.8 P. 51/112.95
Bellinzona 10 dicembre 2003
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, __________ e di __________ nata __________, nato il __________ __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, direttore, difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di ricettazione doganale e fiscale,
per avere, in qualità di direttore della ditta __________ SA, acquistato a due riprese, il 10 ottobre 1994 ed il 13 marzo 1995, complessivamente 3'888.9 Kg di prosciutti di __________ non disossati, soggetti al permesso d'importazione, dovendo supporre che erano stati importati illegalmente in Svizzera;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 77, 78 e 87 LD, 78 e 80 OIVA, 6 DPA;
perseguito con decisione penale del 24 ottobre 2001 n. P. / dell'Amministrazione federale __________ __________, __________, con cui è stato deciso:
Il signor __________ __________ è condannato ad una multa di fr. 8'200.--.
All'opponente sono addossate le seguenti spese:
una tassa di decisione di fr. 500.--
una tassa di stesura di fr. 80.--
le spese di procedura del decreto penale fr. 720.--.
(Se l'incolpato vuole impugnare soltanto le spese procedurali (tasse di decisione e tasse di stesura), egli può presentare ricorso, entro 30 giorni dalla notificazione della presente decisione, alla Camera d'accusa del Tribunale federale, __________).
preso atto della richiesta di essere giudicato da un tribunale notificata tempestivamente dal difensore in data 31 ottobre 2001;
visto il rinvio a giudizio di data 8 ottobre 2002 della Direzione generale __________;
indetto il dibattimento 10 dicembre 2003, al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal suo difensore, avv. __________ __________, nonché la lic. iur. __________ __________ ed il signor __________ __________, in rappresentanza della Amministrazione federale __________, mentre il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha rinunciato a presenziare al dibattimento;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura della decisione penale, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e dei testi;
sentito il rappresentante dell'autorità inquirente, il quale pone l'accento sul fatto che i vari indizi, già indicati nel rinvio a giudizio, permettono di giungere alla conclusione che anche da un punto di vista soggettivo i requisiti della fattispecie in esame sono adempiti, in quanto l'imputato avrebbe perlomeno dovuto supporre che i prosciutti fossero di contrabbando. Per tali motivi chiede la conferma integrale della decisione penale;
sentito il difensore, il quale sostiene che l'atto d'accusa contiene solo delle supposizioni. Egli sottolinea come l'autorità inquirente non abbia fornito alcuna prova concreta che il suo cliente fosse a conoscenza o dovesse supporre che la merce da lui acquistata fosse di contrabbando. Al contrario l'imputato sia nell'istruttoria predibattimentale, sia all'odierno dibattimento, ha portato diverse prove attendibili a suo discarico, tali da smentire la tesi accusatoria. Le sentenze versate agli atti e prolate dalle autorità penali zurighesi si riferiscono ad una fattispecie differente. Quest'ultime confermano tuttavia la non condannabilità del suo cliente per il capo d'accusa di ricettazione fiscale, in virtù del principio della lex mitior. A suo avviso nella presente fattispecie fanno completamente difetto gli elementi soggettivi dei reati ascritti al suo assistito. In applicazione del principio in dubio pro reo il difensore postula quindi la piena assoluzione dell'imputato da ogni accusa, con carico di tasse e spese allo Stato;
sentito in replica il rappresentante dell'autorità inquirente, il quale osserva che la decisione della __________ è cresciuta in giudicato;
sentito in duplica il difensore, il quale ricorda che il giudice penale non è vincolato dalla decisione della __________ e ribadisce l'assoluta assenza degli elementi soggettivi costitutivi dei reati in oggetto;
sentito per ultimo l'accusato, il quale ha ribadito di non essere stato assolutamente a conoscenza della provenienza illecita dei prodotti in questione;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
E' il signor __________ __________ autore colpevole di ricettazione doganale e fiscale nelle circostanze descritte nella decisione penale del 24 ottobre 2001?
In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere inflitta una pena all'imputato?
A chi devono essere caricati gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
che il signor __________ __________ dal 1978 è direttore della __________ __________ SA (in seguito: __________ SA), già in __________ ed ora in __________, ditta attiva nell'importazione, nell'esportazione e nel commercio di generi alimentari;
che il 21 giugno 1996, la Direzione __________, __________, sezione inquirente (SI IV), ha steso un processo verbale finale contro il signor __________ con il quale lo accusava di essersi reso colpevole di infrazione alla Legge federale sulle dogane (LD), alla Legge federale sulle epizoozie (LFE) e all'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto del 22 giugno 1994 (OIVA), per aver acquistato a nome della __________ SA, il 10 ottobre 1994 ed il marzo 1995, rispettivamente 3'184.4 Kg e 704.5 Kg, di prosciutto di __________ non disossato, soggetti al permesso d'importazione (valore all'interno: fr. 82'458.--), dal signor __________, titolare della __________ SA, __________l, per il tramite del signor __________ __________, titolare della __________ chevaline __________ SA, __________, che egli doveva supporre essere stati importati in Svizzera eludendo il controllo doganale;
che, con decisione sull'obbligo di pagamento di medesima data, la Direzione del IV° circondario delle dogane ha dichiarato il signor __________ debitore - solidalmente con la __________ SA, __________ e __________ __________ - dell'importo di fr. 3'308.15, pari ai tributi d'entrata per la succitata merce evasi;
che dapprima la Direzione generale __________ () ed in seguito la Commissione federale __________ __________ () hanno respinto i ricorsi del signor __________ e della __________ SA;
che i tributi in questione sono divenuti definitivi ed esigibili, in quanto la decisione di data 15 novembre 1999 della __________, non essendo stata impugnata, è regolarmente cresciuta in giudicato;
che con decreto penale del 5 settembre 2000, la __________D, fondandosi sugli art. 78, 77 e 87 LD, nonché 78 e 80 OIVA e 6 DPA, ha inflitto al signor Bortolato una multa di fr. 8'200.--, oltre alle spese procedurali di fr. 720.--, per ricettazione doganale e fiscale;
che con decisione penale 24 ottobre 2001 la __________ ha respinto l'opposizione presentata dal signor __________, confermando la multa e ponendo a suo carico complessivamente fr. 1'300.-- a titolo di oneri amministrativi;
che con scritto 31 ottobre 2001 l'imputato, per il tramite del suo difensore, ha chiesto di essere giudicato da un tribunale;
che, giusta il tenore del vecchio art. 22 cpv. 1 dell'Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e l'approvvigionamento con carne (OBM), all'epoca dei fatti l'importazione di carne era soggetta all'obbligo del permesso, ed inoltre era assoggettata all'autorizzazione veterinaria (art. 22 cpv. 9 OBM e relativo rinvio);
che, in base all'allora vigente art. 101 OBM, le infrazioni a tale ordinanza concernenti il regime dei permessi e la limitazione delle importazioni sono punite conformemente alla legge sulle dogane;
che l'art. 76 cpv. 1 LD reputa colpevole d'infrazione dei divieti chiunque contravviene ai divieti o alle limitazioni vigenti per l'importazione, l'esportazione o il transito e fa segnatamente varcare il confine a merci vietate o sottoposte a limitazioni eludendo il controllo doganale o mette di dichiararle all'ufficio doganale competente;
che, secondo l'art. 78 OIVA, si rende colpevole di ricettazione fiscale chiunque acquista, accetta in dono, in pegno o in qualsiasi altra forma di custodia, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione beni di cui sa o deve presumere che l'imposta dovuta sugli stessi è stata sottratta;
che giusta l'art. 6 cpv.1 DPA, se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l'hanno commessa;
che preliminarmente occorre evidenziare come i due reati imputati al signor __________ non siano ancora prescritti (art. 11 cpv. 2 e 3 DPA);
che le infrazioni previste dagli art. 78 LD e 78 OIVA sono punibili solo se commesse intenzionalmente, ossia con dolo o dolo eventuale;
che, nella presente fattispecie, occorre in questa sede esaminare unicamente se sono adempiti gli elementi soggettivi dei reati in questione, in quanto è assodata la provenienza e l'importazione illecita della merce acquistata dall'accusato;
che, secondo la __________, il signor __________ avrebbe dovuto dedurre dalle circostanze connesse alla vendita della merce - quali ad esempio il prezzo d'acquisto e le modalità di ordinazione, fornitura e di pagamento - che la stessa era stata importata illegalmente;
che il difensore contesta recisamente la realizzazione dell'elemento soggettivo da parte del suo cliente, e dunque la sua punibilità, in quanto egli non sapeva, né tantomeno doveva presumere, che la merce da lui acquista fosse di contrabbando;
che dalla documentazione agli atti e dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il fatto che i prezzi unitari dei prosciutti fossero più bassi nel periodo precedente la scadenza del contingente non rappresentava un evento eccezionale, per cui l'acquisto ad un prezzo leggermente inferiore (di circa fr. 1.--) a quello normalmente richiesto ad inizio anno non rappresenta motivo sufficiente per dare origine a sospetti circa la provenienza illecita della merce;
che il prezzo ridotto della seconda fornitura è stato giustificato dal rafforzamento del franco svizzero rispetto alla lira italiana verificatosi ad inizio 1995;
che dall'istruttoria è pure emerso che il pagamento della merce per mezzo di assegni bancari non è inusuale;
che nemmeno le ulteriori condizioni e modalità di ordinazione, fornitura e pagamento dei prosciutti in questione forniscono elementi tali da permettere di concludere apoditticamente che nell'accusato dovesse quantomeno sorgere il dubbio che la merce fosse di provenienza illegale;
che in definitiva questo giudice - dopo attenta valutazione degli atti istruttori e dell'audizione dell'accusato - non può oggettivamente giungere al convincimento che quest'ultimo sapesse o dovesse supporre il carattere illecito della merce da lui acquista;
che pertanto il signor __________, in virtù del principio in dubio pro reo, deve essere prosciolto da entrambi i capi d'accusa;
che l'esito del gravame giustifica di soprassedere al prelievo di tasse e spese;
visti gli art. 6, 11, 73 e ss. DPA; 76, 77, 78 e 87 LD; 78 e 80 OIVA; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie __________
dall'accusa di ricettazione doganale e fiscale,
per i fatti descritti nella richiesta di rinvio a giudizio n. P. /__________ 2002;
soprassiede al prelievo di tasse e spese amministrative e giudiziarie;
avverte le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni (art. 276 cpv. 2 CPP);
la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP);
anche il procuratore generale e l'amministrazione interessata possono, ciascuno a titolo indipendente, avvalersi di tale rimedio giuridico, presentandolo per iscritto entro 20 giorni dalla notificazione dei considerandi scritti (art. 80 cpv. 2 DPA).
Intimazione a:
__________, Via __________, __________, Amministrazione federale __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Mario Branda, __________, Procuratore pubblico della Confederazione, __________, Avv. __________, Via __________ __________, __________.
Il giudice: Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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