AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1995.13
Data decisione, Autorità: 28.03.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.95.00013 AMF 8/93
DC/sc
Lugano 28 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Valerio Valsangiacomo, impedito)
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 1993 di
__________, rappr. da: __________ ,
contro
la decisione del 23 agosto 1993 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed. assicurazione militare, 6500 Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1 __________, maestro artigiano __________, nato nel 1953, si è annunciato all'assicurazione militare il 30 novembre 1987 (dopo un corso complementare militare terminato il 17 ottobre 1987), per una distorsione alla caviglia sinistra.
L'assicurazione militare ha riconosciuto __________ quale paziente per il probabile aggravamento di un'affezione preesistente alla caviglia sinistra.
A quel momento non fu certificata nessuna inabilità lavorativa.
Dal 4 al 15 gennaio 1988 l'assicurato ha poi subito un intervento di plastica ligamentare alla caviglia sinistra. Egli è stato totalmente inabile al lavoro fino al 10 aprile 1988 e inabile al 50% fino al 30 giugno 1988. L'assicurato ha ripreso il lavoro il 1° luglio 1988.
Il 24 ottobre 1989 __________ è stato riannunciato dal proprio medico all'assicurazione militare per osteofite post-traumatica. Egli è stato operato (con degenza dal 2 al 7 ottobre 1989) sia per la caviglia sinistra, che per il ginocchio sinistro (non assicurato dall'assicurazione militare).
L'incapacità lavorativa è stata del 100 % dal 2 ottobre 1989 al 14 giugno 1990 e del 50 % dal 15 gennaio al 28 gennaio 1990. L'assicurazione militare ha versato le indennità giornaliere e ha coperto le spese di cura.
Il 19 novembre 1990 __________ ha subito un nuovo infortunio alla caviglia sinistra, assunto dall'assicurazione LAINF.
1.2 Il 3 dicembre 1992 l'assicurato ha chiesto all'assicurazione militare il versamento di un’indennizzazione per scapito economico a seguito di mancate promozioni nel periodo 17 ottobre 1987 - 19 novembre 1990.
Con decisione formale del 23 agosto 1993 l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (in seguito: UFAM) ha respinto la domanda argomentando:
" Dai chiarimenti esperiti e dagli atti in nostro possesso risulta che il signor __________ avrebbe potuto ottenere una prima promozione per il 1° gennaio 1997 in caso di salute, prestazioni professionali e comportamento normali. Le premesse negative che determinarono la decisione di non promozione risalgono quindi agli anni prima del 1° gennaio 1987. Poiché l'infortunio militare è capitato il 17 ottobre 1987, ossia oltre 10 mesi dopo detta non promozione, il provvedimento del datore di lavoro non può riguardare in alcun modo il nostro Ente. Lo stesso dicasi per la mancata promozione al 1° gennaio 1988 in quanto in seguito all'infortunio del 17 ottobre 1987 non vi fu alcuna inabilità lavorativa. L'infortunio militare rappresentava quindi una semplice bagatella, praticamente sconosciuta al datore di lavoro. Tutte le assenze dal lavoro di tutto il 1987, che hanno verosimilmente causato la non promozione, erano dovute ad affezioni civili, non assicurate, quali la flebite e l'ernia inguinale curate con interventi chirurgici. Se il datore di lavoro non ha concesso promozioni per il 1° gennaio 1987 e 1988, la causa deve essere cercata evidentemente in circostanze estranee all'infortunio militare.
Per quanto concerne le possibili promozioni al 1° gennaio 1989 e seguenti vi furono dei periodi, protrattisi per alcuni mesi, di incapacità lavorativa a carico dell'Assicurazione militare in seguito agli interventi chirurgici alla caviglia sinistra del 5 gennaio 1988 e del 3 ottobre 1989. Va precisato che quest'ultimo intervento venne abbinato ad un'operazione al ginocchio sinistro non assicurato.
I fattori determinanti per le mancate promozioni possono però essere molteplici, quali le malattie civili, le promozioni scaglionate, l'insufficienza professionale e di comportamento ecc... Si può affermare che un datore di lavoro non rifiuta normalmente una promozione meritata e già pianificata a causa dell'insorgere di un, probabilmente temporaneo, impedimento al lavoro. Con probabilità preponderante non è provato il fatto che il paziente non è stato promosso individualmente a causa delle assenze dovute all'affezione assicurata. Per quanto concerne una eventuale promozione in seguito a modifiche della classificazione dei posti (ciò che in effetti viene rivendicato), una non considerazione del paziente assumerebbe carattere di problema di diritto dei funzionari. Promozioni collettive a favore di numerosi agenti non dipendono ovviamente dallo stato di salute concreto di un singolo.
Nel presente caso non è provato che una promozione già pianificata è stata rinviata o soppressa a causa dell'affezione assicurata, ciò che sarebbe stato considerato con il riconoscimento di un guadagno assicurato superiore durante il periodo indennizzabile.
Va considerato pure che sia la perizia __________ del 25 giugno 1991 sia quella del 7 ottobre 1991, indicano come causa maggiore (überwiegende Ursache) dell'impedimento professionale, l'affezione al ginocchio sinistro non assicurato dal nostro Ente, evidentemente anche per gli anni 1988 e seguenti.
Inoltre l'art. 5 cpv. 1 LAM esclude il rimborso di danni indiretti quali appunto le pretese mancate promozioni, le stagnazioni professionali come pure mancate assunzioni sotto il titolo d'invalidità: decisive sono le possibilità professionali dell'assicurato sul libero mercato del lavoro e non unicamente le possibilità nell'attività concreta. Un diritto a una rendita d'invalidità non entrerebbe in linea di conto, neanche se una non promozione a seguito di affezioni assicurate sarebbe provata."
1.3 Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA nel quale rileva in particolare:
" Per quanto riguarda gli sviluppi della sua carriera professionale, __________ avrebbe avuto diritto alla promozione dalla classe 10 alla classe 11, in base alle prescrizioni di promozione delle __________, a far data 1.1.1987. La stessa fu però rinviata di un anno per prestazioni non conformi alla aspettative, prestazioni poi migliorate e giustificanti la promozione (v. lettere 20.12.91 e 11.2.93 della Direzione delle __________). Senza le assenze imputabili all'infortunio, ___________ oggi sarebbe classificato in classe 12. Richiesto di compensare la perdita di salario, l'AM ha rifiutato, come alla decisione impugnata con il presente, tempestivo, ricorso.
Sulla base dell'art. 8 LAM è data la premessa per un indennizzo, trattandosi in tutto e per tutto di una perdita di salario. La mancata promozione non può essere considerata un danno indiretto, come invece sostiene l'Ufficio dell'AM nella decisione impugnata.
Infatti, la cifra 025 del R 128.1 delle __________ (Condizioni richieste per le nomine e le promozioni - v. allegato) stabilisce che il candidato "soddisfi sotto ogni punto di vista, salute compresa". Nella pratica, questa norma trova applicazione nell'esclusione della condidatura o nel rinvio della promozione per colui che accusa un numero di giorni di assenza superiore alla media per la sua categoria, negli anni immediatamente precedenti.
L'articolo 8 dell'ordinanza sull'assicurazione militare del 20 marzo 1964 precisa le modalità di calcolo per la perdita di guadagno. Non v'è dubbio che nel presente caso si sia di fronte ad una vera e propria perdita di guadagno calcolabile secondo i disposti dell'art. 8 AM.
Una promozione prevista dalle relative prescrizioni, anche se non è mai sicura al 100%, al realizzarsi delle condizioni previste diventa sicuramente parte integrante di quel "guadagno che l'assicurato avrebbe presumibilmente realizzato durante il periodo in causa", come stabilito dal già citato art. 8 OAM.
Pertanto, posto che il primo rinvio della promozione (l'1.1.88) è imputabile alle prestazioni insufficienti e che la situazione da questo profilo si è normalizzata un anno dopo, il rapporto di causa - effetto è chiaramente presente fra infortunio e mancato guadagno dovuto all'ulteriore rinvio della promozione, quantomeno nel periodo 1.1.1989 - 31.12.1990, supposto che la promozione all'1.1.88 sia imputabile a cause estranee all'infortunio.
Da ultimo, si fa osservare che se ____________ non ha annunciato un'incapacità lavorativa al termine del servizio militare nel 1987 va visto alla luce del fatto che è stato degente in clinica per un altro intervento e la successiva convalescenza dal 19 ottobre al 31 dicembre 1987.
Pertanto si chiede di voler giudicare:
Il presente ricorso è accolto
La differenza salariate verificatasi fra il 1.1.89 e il 31.12.90 è imputabile alle conseguenze dell'infortunio occorso durante il CR 1987 e riconosciuta dall'AM
La decisione impugnata è annullata e l'AM è tenuta a versare un indennizzo corrispondente."
1.4 Nella sua risposta del 15 novembre 1993 l'UFAM propone di respingere il ricorso e osserva:
" Gli allegati B e C al ricorso non fanno che confermare in modo inequivocabile che le mancate promozioni non furono conseguenza dell'infortunio militare. Con lettera del 20 dicembre 1991 allegato B al ricorso, la Direzione delle __________ afferma testualmente "- senza l'infortunio subito avrebbe potuto accedere alla 12a classe di stipendio dal 1. gennaio 1987 ...".
In quella dell'11 febbraio 1993 allegato C al ricorso "... per cui avrebbe potuto ottenere la promozione con il 1. gennaio 1988".
Prima della fine del 1988 non vi fu nessuna assenza dal lavoro dovuta ad infortunio militare. Non esiste neppure una sufficiente sicurezza che l'assicurato avesse in seguito adempiuto tutte le altre condizioni per essere promosso.
In merito all'art. 8 cpv. 1 invocato dal ricorrente, lo stesso esclude inoltre il rimborso di danni indiretti quali appunto le pretese mancate promozioni (STF in re __________ del 27.08.1992; STF in re __________ del 31.03.1962). Le pretese mancate promozioni sono indicate dal datore di lavoro come possibili, non come certezze, e hanno un valore di prova relativo assumendo carattere di attestato (postumo) di compiacenza (Gefälligkeitszeugniss) che non impegnano minimamente il datore di lavoro. Il diritto a una rendita d'invalidità non entrerebbe pertanto in linea di conto, neanche se una mancata promozione fosse conseguenza di assenze dovute ad affezioni assicurate ciò che non è il caso nella presente vertenza."
1.5 Dopo alcuni solleciti del patrocinatore dell'assicurato (cfr. Doc. _ e Doc. _), il giudice delegato ha tenuto un'udienza l'11 luglio 1995.
In quell'occasione l'assicurato ha allegato uno scritto di __________, capo delle __________, del seguente tenore:
" In base a quanto scritto l'assicurazione militare affermerebbe che le promozioni per il 1. gennaio 1988 avrebbero dovuto già essere fissate prima del 17.10.87.
A livello di pianificazione delle promozioni, che diventano operative al 1. gennaio risp. 1. luglio di ogni anno, ciò può corrispondere al vero, ma rendiamo attenti sul fatto che singole promozioni possono essere spostate anche all'ultimo momento, specialmente se, come nel caso del signor __________, si è manifestata una lunga assenza per malattia di 57 giorni (dal 19.10.87 al 14.12.87, come risulta dal dossier personale), che si è aggiunta ad altre di media durata (2 per malattia e 1 per infortunio non professionale) avvenute nel corso dello stesso anno.
La prassi di differire promozioni a collaboratori assenti per malattia o infortunio è sempre stata e viene tuttora applicata basandosi sul R 128.1 e relative istruzioni sulla morbidità.
Come già comunicato con il nostro scritto del 11.02.93 al signor __________ era stata rinviata la promozione del 01.01.87 per motivi legati alle prestazioni.
Il miglioramento delle qualifiche constatato nel periodo successivo avrebbe permesso una promozione con il 01.01.88 se non fosse subentrata l'assenza sopracitata.
A partire dal 04.01.88 l'incapacità lavorativa manifestatasi in seguito all'infortunio avvenuto durante il servizio militare, che ha causato assenze fino all'inizio del 1990, e il successivo infortunio professionale hanno impedito qualsiasi altra promozione.
Il fatto che l'assenza di 57 giorni sia stata dovuta a malattia può servire all'assicurazione militare per escludere un rapporto di causalità diretta con l'infortunio e quindi per non riconoscere risarcimenti, non cambia però la posizione del sig. ____________ nei confronti del datore di lavoro e della relativa applicazione della normative riguardanti le promozioni.
Riteniamo quindi che il caso del sig. __________ sia stato trattato in modo corretto e nel rispetto dei vigenti regolamenti delle __________."
(Doc. _)
1.6 Il 14 febbraio 1996 il nuovo giudice delegato ha posto alcuni quesiti al signor __________, che ha risposto il 28 febbraio 1996 (cfr. Doc. _).
Copia di questa documentazione è stata subito trasmessa alle parti (Doc. _).
in diritto
2.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAM (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 1993) sono coperte dall'assicurazione, conformemente alle disposizioni della medesima legge, solo le conseguenze pecuniarie dirette di un danno alla salute fisica o mentale dell'assicurato (vedi pure art. 8 cpv. 1 OAM "la perdita di guadagno corrisponde alla differenza tra il guadagno che l'assicurato avrebbe presumibilmente realizzato durante il periodo in causa se ne fosse stato impedito dalla malattia assicurata, e quello che egli ha effettivamente attuato durante questo lasso di tempo"). Ciò vale in particolar modo in caso di scemata possibilità di avanzamento economico quale elemento dell'invalidità (STFA 1968 pag. 88 segg.). Al riguardo, corrispondendo l'invalidità all'incapacità di guadagno permanente o di lunga durata, la valutazione della stessa deve essere operata tenendo conto pure delle possibilità di avanzamento professionale che l'assicurato avrebbe normalmente raggiunto se non ne fosse stato privato.
Per ammettere tale ipotesi debbono tuttavia esistere concreti elementi di riferimento secondo i quali l'assicurato effettivamente avrebbe realizzato un avanzamento professionale con rispettivo incremento del reddito se non fosse divenuto invalido. Semplici dichiarazioni di intenzione non sono sufficienti; l'intenzione di progredire professionalmente deve invece già essere evidenziata mediante iniziative concrete quali la frequenza di corsi, l'inizio di studi, ecc. (DTF 96 V 30; STFA 1968 pag. 93; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht pag. 356 seg.).
In una sentenza del 27 agosto 1992 nella causa B.P., il Tribunale federale delle assicurazioni ha respinto il ricorso di un assicurato, operatore presso il centro cantonale di informatica, che voleva diventare istruttore militare, rilevando in particolare:
" Se fino al 1983 i presupposti materiali non erano dati, deve pur essere ammesso che egli aveva al termine della scuola reclute del 1986, in cui occasione pagava il grado di capitano, ottenuto qualifiche positive. Ciò significa che l'assicurato, senza il danno alla salute, avrebbe adempiuto i presupposti per essere assunto come candidato istruttore se, comunque, avesse superato un esame psicotecnico, e sempre che il capo dell'istruzione, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, avesse dato parere positivo.
Tuttavia, il candidato istruttore è in seguito tenuto a frequentare con successo i corsi presso il __________ ed è sottoposto a prova. Ora, nell'evenienza concreta possono se del caso essere riconosciuti i presupposti - salvo lo stato uditivo del ricorrente - per ottenere la qualifica di candidato istruttore. Come rettamente hanno posto in rilievo i primi giudici, non esiste invece affidante sicurezza che l'assicurato avesse in seguito adempiuto tutte le altre condizioni per essere assunto in forma stabile quale istruttore, né che nella scelta dei candidati validi tra tutti quelli rispondenti ai requisiti sarebbe stato privilegiato."
2.2 Nella fattispecie il R. 128.1 delle __________ che regola "le condizioni richieste per le nomine e le promozioni" alla cifra 025 prevede testualmente:
" Ove trattasi di giudicare se un collaboratore, possa essere promosso, oppure di scegliere la persona che occupi un posto, sono determinanti, soprattutto le capacità, le prestazioni, la condotta e l'esperienza. Per i posti che presuppongono un'attività di capo, bisognerà porre particolare attenzione all'attitudine a dirigere il personale. Ci si deve comunque poter aspettare che il collaboratore soddisfi sotto ogni punto di vista, salute compresa, le esigenze poste dalla nuova funzione.
A parità di attitudini dimostrate dai vari candidati, bisognerà pure considerare la formazione, gli anni di servizio e l'età.
La nomina ad un posto attribuito ad una classe di stipendio più elevata, nei tre anni che precedono il momento normale del pensionamento, dev'essere limitata a casi eccezionali, che la giustifichino.
L'autorità di nomina ha la facoltà di subordinare la nomina in questione, oppure la promozione, al risultato di un esame, di un periodo di prova o di pratica.
Il fatto di avere il numero di anni di servizio e d'età richiesti per ottenere una promozione, o di essere al massimo della classe di stipendio corrispondente alla sua funzione, non dà diritto, al collaboratore, di venir promosso.
Se la promozione è differita, se ne devono spiegare i motivi al collaboratore. All'occorrenza, il servizio del personale verrà interessato al caso."
(Doc. _)
Dagli atti dell'incarto emerge poi che l'assicurato, a partire dal 1° gennaio 1987, non è stato promosso, non per motivi di salute, ma per le sue prestazioni insoddisfacenti (cfr. Doc. _).
In uno scritto dell'11 febbraio 1993 il capo __________, __________ ha poi precisato che le qualifiche dell'assicurato "si erano complessivamente migliorate durante buona parte del 1987, per cui avrebbe potuto ottenere la promozione con il 1° gennaio 1988" (cfr. Doc. _).
In realtà l'assicurato non ha ottenuto nessuna promozione a partire dal 1° gennaio 1988. Inoltre, durante l'anno 1987, non ha fatto registrare nessuna assenza del lavoro a seguito delle affezioni in relazione causale con il servizio militare.
Il patrocinatore di __________ sostiene però che il mancato avanzamento a partire dal 1° gennaio 1989 è imputabile esclusivamente alle sue condizioni di salute e in particolare all'assenza dal lavoro totale e poi parziale nel periodo gennaio - giugno 1988, riconosciuta dall'assicurazione-militare (cfr. consid. 1.1).
Al fine di chiarificare questo aspetto il TCA ha interpellato il capoufficio __________.
Egli ha precisato che l'assicurato non è stato promosso al posto di maestro artigiano nella sezione "falegnami, classe di stipendio 12, a partire dal 1° gennaio 1988 avendo accumulato 83 giorni di assenza per malattia".
Alla domanda del TCA che chiedeva "se la promozione, in caso di buone condizioni di salute e di prestazioni sufficienti, è di regola automatica o è pure determinata di altri fattori", __________ ha così risposto:
" La promozione, con buone prestazioni, comportamento adeguato e assenze nella norma avviene di regola a ritmo biennale fino al raggiungimento della classe finale prevista per il posto di lavoro occupato." (Doc. _)
Preso atto di queste risposte ed alla luce degli atti dell'incarto il TCA ritiene di poter concludere, valutando le prove in applicazione del criterio della probabilità preponderante, caratteristica del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 121 V 6, DTF 119 V 9, DTF 117 V 360, DTF 115 V 142-143, DTF 110 V 312, Th. Locher, "Grundriss des Sozialversicherungsrechts", Berna 1994, pag. 331-332; J.L. Duc, "Les assurances sociales en Suisse pag. 829), che l'assicurato, a causa dei problemi di salute per i quali l'assicurazione militare è tenuta a fornire le sue prestazioni, non ha potuto essere promosso alla classe di stipendio 12 a partire dal 1° gennaio 1989.
In simili condizioni, richiamata la giurisprudenza federale citata (cfr. consid. 2.1), poiché ci troviamo in presenza di conseguenze pecuniarie dovute al danno alla salute fisica dell'assicurato, l'assicurazione militare verserà le sue prestazioni nel periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, tenendo conto del salario che __________ avrebbe potuto conseguire nella classe di stipendio 12.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é accolto e la decisione dell'UFAM del 23 agosto 1993 è annullata.
§) Di conseguenza l'UFAM indennizzerà l'assicurato per lo scapito economico nel periodo 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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