AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.1995.8
Data decisione, Autorità: 05.03.1996, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n. 41.95.00008 AMF 5/93
DC/sc
Lugano 5 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Stefano Bernasconi (in sostituzione del giudice Valerio Valsangiacomo, impedito)
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 agosto 1993 di
__________, rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 12 febbraio 1993 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Ufficio fed.assicurazione militare, 6500 Bellinzona,
in materia di assicurazione militare federale.
ritenuto, in fatto
1.1 __________, nato nel 1969, di professione meccanico d'auto, durante la scuola reclute (13 febbraio - 10 giugno 1989) e durante il successivo corso di ripetizione (7 maggio e 2 giugno 1990), ha lamentato l'insorgere di una sintomatologia algica alla colonna vertebrale con disturbi minimi all'insorgenza e tendenza al progressivo peggioramento.
Il caso, notificato per la prima volta dopo il corso di ripetizione 1990, è stato assunto all'assicurazione militare.
In data 8 novembre 1991 il Prof. dott. __________ ha pure peritato l'assicurato (cfr. doc. _).
Il 12 febbraio 1993 l'Ufficio federale dell'assicurazione-militare, (in seguito: UFAM) ha stabilito quanto segue:
" Alla fine del Corso di ripetizione 1990 il Dott. med. __________ notificò all'Assicurazione militare il caso, per la prima volta, per lombalgia e lombo-sciatalgia recidivante e successivamente si rivolse alla Clinica __________ dove venne in seguito ricoverato dal 21 maggio al 15 giugno 1991.
Il medico in capo dell'Assicurazione militare affermava, in data 12 giugno 1992, che l'affezione lombare era con certezza medico-pratica preesistente al servizio. L'aggravamento dovuto agli influssi della Scuola reclute 1989 e del Corso di ripetizione 1990 non è ancora completamente eliminato.
La sindrome dolorosa attuale non è unicamente dovuta a fattori di servizio. I fattori estranei al servizio sono rilevanti.
Nel contesto di applicabilità del concetto di relazione sancito dall'art. 5 LAM e tenendo in considerazione quanto disposto dall'art. 41 LAM, e in ossequio al concetto di sicurezza riteniamo indicata una equa riduzione della responsabilità. (...)
A decorrere dal 1. settembre 1992 la responsabilità della Confederazione per i disturbi alla colonna lombare, temporaneamente aggravati durante la Scuola reclute 1989 e il Corso di ripetizione 1990, è fissata al 50 % e le prestazioni assicurative riducibili vengono ridotte in questa proporzione." (Doc. _)
1.2 Contro questa decisione l'assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore, dopo avere sottolineato che __________ "non può sottoporsi a sforzi pesanti come il suo lavoro richiede, in particolare spostare pneumatici di camion e simili" e che i certificati medici attestano sempre un'incapacità lavorativa del 50%, contesta la riduzione della responsabilità della Confederazione al 50%, sottolineando:
" L'impugnata decisione afferma che si tratta dell'aggravamento di un'affezione preesistente al servizio.
Tuttavia (art. 5 cpv. 1 e 2 LAM) in questo caso la predisposizione non era di gravità tale da giustificare una riduzione del 50%.
Al contrario, prima della SR e poi del CR 1990 __________ non aveva mai sofferto di riduzione della capacità lavorativa, e neppure di sintomi di malattia.
Inoltre, al momento della SR nulla è stato intrapreso dalla competente autorità, che ha anzi inviato __________ al successivo CR.
Lo stesso rapporto interno AM dei dr. __________ lascia intendere che l'affezione è insorta durante la SR e il CR. Sostenere il contrario sembra piuttosto audace.
Nel frattempo __________ si è sottoposto a nuove cure, ma non vi è miglioramento. Da qui il presente ricorso.
Va perciò riconosciuta una responsabilità della Confederazione nella misura del 100%, come già sino al settembre 1992."
1.3 Nella sua risposta del 13 settembre 1993 l'UFAM propone di respingere il ricorso e osserva:
" Il patrocinatore nel suo ricorso non presenta alcun fatto nuovo che non sia già stato ampiamente esaminato dell'AM. Il fatto che il paziente debba sottoporsi a ulteriori cure (che sono comunque pagate al 100 %, senza deduzione alcuna dall'AM ai sensi dell'art. 41 cpv. 3 LAM) non influisce naturalmente sul grado di responsabilità della Confederazione.
Rinviamo pertanto alle argomentazioni esposte nella decisione."
1.4 Il 17 settembre 1993, il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso al TCA un certificato del dottor __________ attestante un'incapacità lavorativa del 50% dell'8 giugno 1993 (cfr. Doc. _).
in diritto
2.1 Giusta l'art. 4 LAM (nel tenore in vigore al momento in cui è stata emessa la decisione impugnata) l'assicurazione copre ogni affezione che si manifesta ed è annunciata o è altrimenti accertata durante il servizio. L'assicurazione militare non ê responsabile qualora fornisca la prova che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata da influenze subite durante il servizio stesso (art. 5 cpv. 1 lett. a LAM) e che detta affezione non è certamente stata aggravata da influenze subite durante il servizio (art. 5 cpv. 1 lett. b LAM). Se l'assicurazione fornisce la prova prevista alla lettera a, ma non quella menzionata alla lettera b, essa risponde dell'aggravamento dell'affezione (art. 5 cpv. 2 1a frase LAMI).
Nella fattispecie cui si riferiscono gli art. 4/5 LAM il nesso di causalità adeguata fra influenze subite durante il servizio e affezione è presunto; esso nesso può essere negato soltanto quando sia fornita la prova certa dell'assenza del medesimo. Secondo la giurisprudenza la certezza richiesta da questo profilo non dev'essere intesa in senso teorico e scientifico, ma nell'accezione empirica. Simile requisito della certezza è da considerare adempiuto quando venga stabilito essere secondo l'esperienza medica praticamente esclusa l'influenza di fattori invalidanti in relazione con il servizio (DTF 111 V 146 consid. 4 in initio, 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 111 V 372 consid. 1b).
2.2 Secondo l'art. 41 cpv. 1 LAM le prestazioni dell'assicurazione sono equamente ridotte, se l'affezione assicurata è stata cagionata solo parzialmente dalle influenze subite durante il servizio (art. 5 e 6). Esse sono inoltre proporzionatamente scemate:
a. se l'affezione assicurata ha per conseguenza soltanto una parziale incapacità al guadagno;
b. qualora una contravvenzione inescusabile all'obbligo di notificare l'affezione ha per conseguenza un aumento delle spese dell'assicurazione.
L'art. 41 cpv. 3 LAM prevede invece che la riduzione o la privazione parziale delle prestazioni dell'assicurazione previste nella presente legge non concernono ma la cura dell'affezione, le indennità suppletive nè le indennità per spese funerale, ma soltanto le altre prestazioni in denaro.
2.3 Nella fattispecie correttamente l'assicurazione militare ha continuato a versare le proprie prestazioni dopo il 1° giugno 1992.
Gli atti medici dell'incarto non permettono infatti di concludere con certezza che l'aggravamento durante il servizio militare delle affezioni preesistenti sia ormai scomparso (cfr. perizia Prof. __________, Doc. _; rapporto del medico in capo dell'assicurazione-militare, Doc. _).
Contestata da parte dell'assicurato è invece la riduzione della responsabilità della Confederazione al 50%, per quel che concerne l'indennità giornaliera (cfr. art. 41 cpv. 3 LAM), in quanto l'affezione annunciata sarebbe stata cagionata solo parzialmente dalle influenze subite durante il servizio (cfr. art. 41 cpv. 1 LAM).
Nel suo referto peritale del 7 febbraio 1992, il Prof. dott. __________, primario del servizio di neurochirurgia dell'0spedale __________, ha in particolare sottolineato quanto segue:
" V DIAGNOSI.
Sindrome lombovertebrale su insufficienza lombare di grado I con ripercussioni sull'articolazione sacro-iliaca sin. e disturbo statico consistente in una scoliosi lombare sinistro- convessa e piede piatto bilaterale con valgismo.
VI CAUSALITA' CON EVENTUALI INFLUSSI SUBITI DURANTE IL SERVIZIO MILITARE:
Secondo quanto possiamo dedurre dal racconto anamnestico, dall'esame obiettivo e dalle indagini radiologiche possiamo puntualizzare i seguenti aspetti:
a) L'A. presenta un disturbo statico di natura costituzionale consistente in una anomalia dell'appoggio plantare, una scoliosi costituzionale, con ripercussioni principali a carico dell'articolazione sacro-iliaca di sin. Inoltre presenta una instabilità lombosacrale, di entità moderata comportante una sindrome vertebrale lombare. Tutte patologie sopradescritte sono preesistenti all'inizio dell'assoluzione del servizio militare.
b) La comparsa dei disturbi al termine della scuola reclute ha comportato un carico fisico non molto superiore a quello già svolto nella vita quotidiana dell'A. L'apparizione quindi di disturbi proprio durante il periodo della scuola reclute non ha nessuna vera relazione con l'attività svolta, considerato il substrato patologico preesistente, che fino a quel momento non aveva manifestato i suoi segni, manifestandosi casualmente in concomitanza.
Sulla base di queste considerazioni il rapporto di causalità con la scuola reclute è da ritenersi soltanto possibile (möglich).
VII AGGRAVAMENTO DELL'AFFEZIONE PREESISTENTE A CAUSA DEL SERVIZIO MILITARE:
Secondo quanto abbiamo esposto al punto VI riteniamo che la sindrome si apparsa nel periodo della scuola reclute senza una relazione con l'attività fisica svolta in questa fase. Per quanto riguarda il corso di ripetizione precisiamo che l'A. era stato esonerato dall'esecuzione di attività fisica pesante, mentre l'affezione proseguiva indipendente il proprio decorso.
In conclusione si tratta di un'affezione preesistente al servizio che ha avuto la prima apparizione durante la scuola reclute, assumendo successivamente una tendenza alla cronicizzazione, con risposta parziale alle cure conservative intraprese." (Doc. _)
Commentando questa perizia il medico in capo dell'assicurazione militare ha in particolare rilevato:
" Nicht allein dienstliche Faktoren sind für das heute geklagte lumbale Schmerzsyndrom verantwortlich. Der Anteil der dienstfremden Faktoren ist erheblich." (Doc. _)
Alla luce della perizia del Prof. __________ che ha accertato la notevole influenza dell'affezione preesistente al servizio, secondo questo Tribunale, la decisione impugnata che ha ridotto del 50% la responsabilità della Confederazione (cfr. Doc. _), sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LAM, sfugge a ogni censura.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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