AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1997.1
Data decisione, Autorità:
09.07.1997, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
41.97.00001
rf/sg
Lugano
9
luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1997 di
__________,
contro
la decisione del 29 novembre 1996 emanata da
Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale.
-
ritenuto che con decisione
20 marzo 1985 l'UFAM ha stabilito l'importo dell'indennità giornaliera dovuta
al ricorrente dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985;
-
avvertito che il 15 aprile
1996 l'insorgente ha chiesto all'UFAM di ricalcolare l'indennità e di versargli
il conguaglio;
-
letta la decisione su
opposizione 29 novembre con la quale l'UFAM ha costatato che il diritto
all'indennità per l'anno 1985 era perento;
-
visto il presente,
tempestivo ricorso con il quale l'assicurato chiede di ricalcolare l'indennità
dovuta per il periodo dal 4 gennaio 1985 al 5 febbraio 1985 su di un reddito
annuo di fr. 79'152.--;
-
preso atto che con risposta
7 aprile 1997 l'UFAM propone di respingere l'impugnativa;
-
letto lo scritto 12 aprile
1997 dell'assicurato il quale si riconferma nelle note conclusioni ricorsuali;
-
considerato che:
a) in
applicazione dell'art. 14 LAM, il diritto alle prestazioni arretrate si
estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale esse erano dovute;
b) ciò
significa che le prestazioni dovute per gennaio e febbraio 1985 dovevano essere
versate al più tardi entro gennaio/febbraio 1990;
c) dopo
il febbraio 1990 il diritto alle prestazioni assicurative per il 1985 è
irrimediabilmente perento;
d) poiché
l'assicurato si è annunciato in data 15 aprile 1996 (doc. _) per ottenere un
aumento dell'indennità dovuta dal 4 gennaio 1985 al 11 febbraio 1985, la sua
pretesa non può più essere ascoltata;
e) può
dunque rimanere irrisolto il quesito se l'indennità dovuta per il periodo in
questione fosse davvero superiore a quella effettivamente pagata;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse
24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster