AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
41.1999.1
Data decisione, Autorità:
15.03.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
41.1999.00001
mm/sc
Lugano
15 marzo 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 1999 di
____________,
rappr. da: ___________,
contro
la decisione del 17 dicembre 1998 emanata
da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna,
rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare
federale
ritenuto, in
fatto
1.1. In data 30
ottobre 1997, _____________, 1940, è entrato in servizio presso il Centro
cantonale dell'istruzione della Protezione Civile, per seguire un corso di
perfezionamento della durata di due giorni.
1.2. La sera del
30 ottobre 1997 - mentre stava preparando la sala delle conferenze per una
riunione del Consorzio di protezione civile di __________, di cui egli era il
segretario - ____________ è stato costretto a recarsi presso l'Ospedale
regionale di __________, a causa del persistere di un diffuso dolore al petto.
Esperiti
gli accertamenti del caso, i medici hanno posto in luce un infarto miocardico
anteriore esteso. Una coronarografia, eseguita il 4 novembre 1997, ha permesso,
altresì, di diagnosticare una preesistente malattia coronarica dei tre vasi
(doc. _).
In data
10 dicembre 1997, __________ è stato trasferito presso il __________, dove, il
12 dicembre 1997, venne sottoposto ad un quadruplo by-pass aorto-coronarico,
intervento destinato al trattamento della summenzionata patologia coronarica
trivasale (doc. _).
1.3. Con
decisione formale 15 settembre 1998, l'UFAM - dopo aver sentito il parere dei
propri medici fiduciari e, segnatamente, quello della dott.ssa __________ - ha
comunicato al proprio assicurato che, sino al 31 ottobre 1998, avrebbe
riconosciuto una sua completa responsabilità in relazione alla nota affezione
cardiaca. A contare dal 1° novembre 1998 e per un tempo indeterminato, la
responsabilità sarebbe invece stata ridotta al 66 2/3% in forza dell'art. 64
LAM (doc. _).
A seguito
dell'opposizione interposta dall'avv. __________ per conto dell'assicurato,
l'UFAM, in data 17 dicembre 1998, ha sostanzialmente ribadito il contenuto
della sua prima decisione (doc. _).
1.4. Con
tempestivo ricorso 16 marzo 1999, __________, sempre patrocinato dall'avv.
__________, ha chiesto che venga "… riconosciuta a carico
dell'Assicurazione Militare una responsabilità del 100% per la diminuzione
cardiaca di cui soffre attualmente …" (I, p. 2).
Queste,
in particolare, le considerazioni sviluppate dall'insorgente a supporto della
propria pretesa ricorsuale:
"
…
A.
Un'occlusione delle coronarie è normalmente
il preludio all'infarto.
Le coronarie possono occludersi per un
trombo o per una progressiva occlusione.
Il muscolo cardiaco, non più alimentato
correttamente in sangue, deperisce quando tutto ad un tratto, le coronarie si
ostruiscono totalmente o molto gravemente.
B.
In questo senso una coronaropatia e
l'infarto sono due affezioni connesse, ma sostanzialmente indipendenti, nel
senso che un coronaropatico, non necessariamente arriva al punto da sviluppare
un infarto, rispettivamente come nel caso della trombosi, l'infarto può
manifestarsi anche con delle coronarie sane.
D'altra parte ad essere invalidante non è
la coronaropatia in quanto tale, ma i danni subiti dal muscolo cardiaco.
C.
La motivazione della decisione impugnata
mette fortemente in risalto il fatto che il Signor __________ avrebbe
sottovalutato l'entità del suo malessere. E ciò è senz'altro vero, come è vero
tuttavia che il signor __________ non si è assolutamente reso conto della
gravità del rischio che ha corso, finché il Dr. __________ glielo ha spiegato.
Il ricorrente fa ancora parte di quelle
persone con uno spiccato senso del dovere, quelli che si lamentano poco perché
più abituati a sentire ed aiutare il prossimo, che non dare seguito ai propri
campanelli d'allarme.
Per il ricorrente il servizio costituisce
un obbligo morale prima ancora che civile.
Ed è in tale chiave che va letta
l'affermazione contenuta nell'opposizione del 14.10.1998, secondo cui se non si
fosse sentito obbligato a prestare servizio, il Prof. __________ si sarebbe
recato molto prima dal medico.
D.
E' notorio che la tempestività nel
prodigare le cure all'infartuato, è inversamente proporzionale alla gravità
delle lesioni, nel senso che tanto meno tempo si perde al primo insorgere dei
sintomi dell'infarto, tanto più leggera sarà la lesione del muscolo cardiaco.
Di contro, tanto più si aspetta, tanto più
gravi saranno le lesioni.
L'infarto, se di piccole dimensioni, non è
causa di invalidità.
Con gli opportuni interventi di by-pass
coronarico, si ottiene una migliore distribuzione della circolazione nel
muscolo cardiaco, per cui la preesistente affezione coronarica passa in secondo
piano fino a diventare irrilevante in colui che è stato trattato immediatamente
al primo comparire dei sintomi di sofferenza.
In buona sostanza quindi, l'invalidità del
Prof. __________ non è stato una funzione della (preesistente) coronaropatia,
quanto dell'estensione dell'infarto.
Il punto di vista del ricorrente, secondo
cui il servizio (con l'obbligo di servire che esso comporta) sia oggettivamente
e soggettivamente la causa ed il motivo per cui egli ha sorvolato sui malesseri
che stava accusando, viene quindi ribadita e confermata integralmente.
E' vero che il ricorrente avrebbe potuto
annunciarsi al medico di picchetto, ed è anche vero che poteva recarsi dal
medico prima di entrare in servizio.
Questo argomento ha tuttavia un sapore
cinico, giacché nessuno rischierebbe di morire consapevolmente pur di usufruire
delle prestazioni dell'Assicurazione Militare.
E' evidente che il Prof. __________ non si
è reso conto della gravità dei segnali premonitori che avrebbero potuto indurlo
a recarsi dal medico prima del servizio o alla visita sanitaria d'entrata.
E' tuttavia ovvio che se il Prof.
__________ fosse stato consapevole di avere urgente bisogno di un medico, egli
si sarebbe immediatamente annunciato.
In questo senso l'obbligo di servire è la
causa che ha inibito il ricorrente ad una visita medica e quindi l'inabilità
lavorativa è conseguenza della gravità dell'infarto subito, è la diretta
conseguenza dell'obbligo a prestare servizio." (I)
1.5. L'UFAM, in
risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (III).
1.6. In data 21
aprile 1999, l'avv. __________ ha prodotto una "serie di note"
stilate dal suo cliente, il quale ha pure chiesto d'essere ascoltato. È stata,
inoltre, postulata l'esecuzione di una perizia medica giudiziaria (V).
1.7. Il 26 aprile
1999, l'UFAM ha comunicato, fra l'altro, al TCA di rinunciare a chiedere di
essere ammesso ad una duplica, e ciò nella misura in cui quanto addotto
dall'assicurato in replica sarebbe ininfluente (VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause
davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999
nella causa D.C.).
Nel
merito
2.2. L'oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se è a torto o a ragione che
l'UFAM ha limitato la propria responsabilità al 66.66%, relativamente
all'affezione cardiaca di cui è portatore __________.
2.3. Per quel che
riguarda il diritto applicabile, va osservato che l’UFAM ha emanato la propria
decisione il 15 settembre 1998, posteriormente dunque all’entrata in vigore
della legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992 (LAM). La
presente vertenza deve pertanto essere vagliata alla luce di quest’ultima legge
(art. 109 LAM e DTF 123 V 137).
Giusta
l’art. 5 cpv. 1 LAM, l’assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si
manifesta ed é annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio.
L'assicurazione
militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a.
che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto
certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che
detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo
decorso durante il servizio
(art. 5
cpv. 2 LAM).
L'assicurazione
militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella
menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione.
La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo
dell'affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Se l'affezione
è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e
annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati
postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se,
con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante
il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si
tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6
LAM).
Nella DTF
123 V 137ss. (= SVR 1998 MV1, p. 1ss.), il TFA ha stabilito che i principi di
responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 LAM corrispondono, in grandi linee, a
quelli del vecchio diritto. Si può, pertanto, far riferimento alla
giurisprudenza elaborata allorquanto era ancora in vigore la vecchia LAM
(vLAM).
2.4. In concreto,
non è oggetto di contestazione il fatto che ci si trova confrontati ad un caso
d'applicazione dell'art. 5 LAM.
Nelle
situazioni di fatto contemplate dalla succitata disposizione legale (cfr. artt.
4 e 5 cpv. 1 e 2 vLAM), la responsabilità dell’assicurazione militare si fonda
sul cosiddetto principio della contemporaneità (DTF 111 V 372). La
predetta disposizione legale trae infatti dalla contemporaneità della
manifestazione (e dell’annuncio o dell’accertamento) di un’affezione con il
servizio militare, la conclusione della responsabilità dell’assicurazione.
Senza tener conto di una relazione causale, la responsabilità é, quindi, data
soltanto in virtù di un mero criterio temporale.
Nelle
eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità adeguata fra
l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é, secondo
giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; cfr. G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ginevra
1991, p. 284).
La
presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può
tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un
tale nesso (Ch. Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung,
Zurigo 1996, p. 71).
Secondo
il TFA, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e
scientifico, ma bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si
considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica,
l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF
111 V 146, 105 V 230; G. Scartazzini, op. cit., p. 286).
2.5. Ritornando
alla presente fattispecie - posto come applicabile torni ad essere l’art. 5
cpv. 1 LAM, ciò che comporta la presunzione dell’esistenza di una relazione di
causalità adeguata fra l’affezione ed il servizio militare (cfr. consid. 2.4.)
- si tratta d’esaminare se l’UFAM sia o meno riuscito a fornire le prove
liberatorie previste dall’art. 5 cpv. 2 lett. a) e b) LAM.
Fondandosi
sull'apprezzamento espresso dalla dott.ssa __________, spec. FMH in medicina
interna ed attiva presso l'Ufficio del Medico capo, l'autorità amministrativa
convenuta ha sostenuto, in primo luogo, che l'infarto acuto del miocardio che
ha colpito __________ il primo giorno di servizio, è - con certezza
medico-pratica - la conseguenza della severa coronaropatia anteriore al
servizio stesso:
"
Il professor __________ lamenta una malattia
coronarica trivasale, che non si era mai manifestata clinicamente fino a poco
prima dell'inizio del corso di protezione civile del 30/31 ottobre 1997. Dopo
1-2 brevi attacchi di angina pectoris subiti pochi giorni prima di entrare in
servizio, il primo giorno del corso di protezione civile riportò un esteso
infarto miocardico anteriore.
In base al reperto coronarografico, che ha
evidenziato la presenza di più significanti stenosi in tutti i tre vasi, non
vi sono dubbi che la cardiopatia in questione è anteriore al servizio. Tale
affezione preesistente ha subito un notevole aggravamento il primo giorno del
corso di protezione civile. L'assicurazione militare ha di conseguenza
riconosciuto correttamente la responsabilità per l'aggravamento (doc. _)"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Ad
identiche conclusioni era, del resto, già pervenuto l'altro medico di fiducia
dell'UFAM, il dottor __________:
"
Il signor __________ presentava stenosi
subtotali di tutti e tre i vasi del cuore, cioè almeno l'80% dei vasi era
occluso. L'esperienza medica dice che per lo sviluppo di tali stenosi abbisogna
un periodo di una ventina d'anni.
I primi sintomi della coronaropatia sono
apparsi nei due/tre giorni precedenti il Corso di protezione civile sotto forma
della cosiddetta "angina pectoris".
Il criterio d'identità dell'affezione è
realizzato; si può dire che la coronaropatia ischemica è con certezza
medico-pratica anteriore al Corso di protezione Civile di fine ottobre 1997"
(doc. _ - la sottolineatura è del redattore).
Il TFA,
nel passato, ha già avuto modo di chinarsi su delle fattispecie analoghe a
quella ora sub judice, così, ad esempio, nella DTFA 1946, p. 45ss. in re
Baumgartner c. Dipartimento federale militare.
In
quell'occasione, si trattò di un ufficiale - istruttore della DA e, nella vita
civile, docente - che morì in servizio, a causa di un'insufficienza cardiaca
acuta, provocata, principalmente, da un'arteriosclerosi e da una stenosi
coronarica. Fondandosi, in particolare, sull'esperienza, così come sui numerosi
pareri medici espressi in casi analoghi, la nostra Corte federale stabilì
che il decesso fu causato dall'arteriosclerosi con stenosi coronarica, affezione
costituzionale, indipendente dal servizio, che non è stata provocata da
quest'ultimo. L'affezione - rimasta sempre asintomatica - venne soltanto
aggravata dalle fatiche e dalle circostanze risultanti dalla vita militare
(cfr. DTFA 1946, p. 47 consid. 2).
In
casu, questo TCA non vede, dunque, ragioni per dubitare della fondatezza
dell'apprezzamento manifestato dalla dott.ssa __________ (doc. _), il cui
referto 9 luglio 1998 risulta essere senz’altro completo sui punti litigiosi,
chiaro nell’esposizione degli elementi sanitari e nella valutazione della
situazione (cfr. RJJ 1995 pag. 44; RAMI 1991 U133 pag. 312 consid. 1b), ragione
per cui gli va riconosciuta piena forza probante. Il medesimo si rivela essere,
d'altronde, conforme all'esperienza medica, così come emerge chiaramente dalla
giurisprudenza federale poc'anzi evocata.
In questo
ordine d'idee, lo scrivente TCA ritiene che la documentazione all'inserto già
contenga tutti gli elementi di valutazione oggettivi utili per vagliare la
vertenza sub judice, senza, quindi, che si riveli necessario dar seguito ai
richiesti provvedimenti probatori. Al proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (RCC 1986 p. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre
1992 in re A.B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 in re M.O.; sentenza TFA
del 13 maggio 1991 in re A.A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; F.
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274) senza che ciò
costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF
(RCC 1986 p. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).
Può,
pertanto, venir ammesso che l'infarto miocardico acuto, accusato
dall'insorgente in data 30 ottobre 1997, è stato provocato da un'affezione -
una pronunciata coronaropatia trivasale, diagnosticata, per la prima volta,
grazie alla coronarografia eseguita il 4 novembre 1997 (cfr. doc. _, p. 3) - certamente
anteriore al servizio.
2.6. Vista la
conclusione a cui questo TCA è pervenuto al precedente considerando - ovverosia
che l'affezione è certamente anteriore al servizio - non rimane che verificare
se la seconda condizione cumulativa posta dall'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM è o
meno soddisfatta. Concretamente, la questione che si pone è, dunque, quella di
sapere se l'affezione "non è certamente stata né aggravata né accelerata
nel suo decorso durante il servizio".
Conformemente
alla giurisprudenza federale - se aggravamento vi è stato - la responsabilità
dell’assicurazione militare perdura soltanto fintantoché l’aggravamento dell’affezione
preesistente non é certamente eliminato (DTF 111 V 144; DTF 97 V 99; DTFA 1969,
p. 198). La responsabilità dell’assicurazione militare presuppone, infatti,
sempre l’esistenza di una relazione di causalità adeguata fra l’affezione ed il
servizio, ciò che non é più il caso al momento in cui l’assicurato raggiunge lo
“status quo ante” oppure lo “status quo sine” (cfr. DTF 105 V 230 consid. 4a e
sentenze ivi menzionate; STFA 22.6.1999 in re B. consid. 1, non pubblicata; Ch.
Steger-Bruhin, op. cit., p. 254ss.; B. Schatz, Kommentar zur Eidgenössischen
Militärversicherung, Zurigo 1952, p. 207).
L'UFAM,
da parte sua, ha esplicitamente riconosciuto che l'infarto del miocardio
sopravvenuto durante il servizio, ha aggravato - in maniera decisiva e duratura
- lo stato di salute preesistente del qui ricorrente (cfr., ad esempio, doc. _:
"il 30 ottobre 1997 si è manifestato un aggravamento dell'affezione sotto
forma di infarto miocardico acuto").
Interessanti,
a questo punto, appaiono le considerazioni espresse dalla dott.ssa __________
riguardo all'importanza ed alla durata dell'aggravamento:
"
La responsabilità dell'assicurazione militare
per l'aggravamento si estingue non appena può essere dimostrato con certezza
che l'aggravamento è stato eliminato. La decisione sul se e quando tale
aggravamento sia da considerare eliminato con certezza spetta all'istanza che
applica il diritto. Il servizio medico dell'assicurazione militare ha il
compito di commentare dal punto di vista medico gli elementi che occorre
considerare al riguardo, i quali sono:
· stato anatomico-patologico dell'affezione
· disturbi e limitazioni
· necessità di cure
· capacità lavorativa
Fin dalla valutazione dello stato
anatomico-patologico risulta chiaro che sarà difficile considerare eliminato
l'aggravamento subito durante il corso di protezione civile. Il professor
__________ presentava sì già prima d'entrare in servizio una rilevante
coronaropatia. Ma fino a tre giorni prima dell'inizio - il 30 ottobre 1997 -
del corso di protezione civile incriminato, la coronaropatia era assolutamente
asintomatica e perciò non nota al paziente. Nonostante la presenza, accertabile
mediante coronarografia, di molteplici stenosi in tutti i vasi coronari grossi,
l'irrorazione sanguigna del miocardio era sufficiente persino per sostenere
sforzi fisici più grandi. L'infarto cardiaco acuto riportato nel periodo
coperto dall'assicurazione militare ha però completamente cambiato tale
aspetto: distruggendo un'ampia regione della parete anteriore del cuore ha provocato
un'importante diminuzione della funzione cardiaca, la quale si manifesta
soggettivamente in intolleranza allo sforzo accompagnata da dispnea e
radiologicamente sottoforma di cardiomegalia. Un quadruplo by-pass
aorto-coronarico applicato ai tratti più estesi di stenosi dei vasi coronari,
una vasta medicazione antianginosa e una riabilitazione cardiaca effettuata in
una clinica riconosciuta, non sono valse a mutare tale stato.
In altre parole, a causa dell'estesa
area d'infarto, lo stato anatomico-patologico del cuore ha subito un massiccio
peggioramento che secondo valutazione medica sarà difficilmente reversibile.
Per quanto concerne i disturbi e le
limitazioni c'è da dire che il paziente, fino a poco prima di entrare in
servizio, si sentiva sano, non doveva prendere medicinali e poteva fare senza
problemi intensamente sport. Dopo l'infarto subito il 30 ottobre 1997, la
situazione è cambiata completamente: il paziente deve prendere regolarmente
medicinali, risulta chiaramente ridotto nel suo campo d'attività e presenta
intolleranza allo sforzo anche dopo la riabilitazione cardiaca stazionaria cui
è stato sottoposto.
La capacità a lavorare nella propria agenzia assicurativa è ancor oggi, nove mesi dopo
l'infarto, fissata, fino a nuovo avviso, allo 0% dai medici curanti.
Inoltre, il professor __________ deve
sottoporsi regolarmente a visita medica; in particolare deve recarsi in
consultazione anche da medici specialisti in cardiologia.
In considerazione di questi elementi
traggo la conclusione che l'aggravamento - manifestatosi il primo giorno del
corso di protezione civile del 30 ottobre 1997 - della cardiopatia
preesistente, ma fino ad allora rimasta per lo più asintomatica, dal punto di
vista medico, non può essere ancora considerato con certezza eliminato. Anzi
bisogna addirittura presumere che in occasione del corso di protezione civile
in questione si è verificato un aggravamento determinante con formazione di una
vasta cicatrice alla parte anteriore del cuore e funzione diminuita del
ventricolo sinistro" (doc. _, p. 2ss. - la
sottolineatura è del redattore)
ed
ancora:
"
A mio parere, le indicazioni a disposizione sono
sufficienti per affermare che l'aggravamento non può essere considerato con
certezza eliminato. Nel presente caso non si può partire dal presupposto
di una riabilitazione terminata rispettivamente di un aggravamento eliminato,
poiché a causa delle dimensioni e della localizzazione dell'infarto si è
avuta una diminuzione irreversibile della funzione cardiaca e con ciò un
aggravamento permanente e anzi determinante" (doc. _, p. 5 - la
sottolineatura è del redattore).
Alla luce
di quanto precede, non si può che concludere che gli effetti dell'aggravamento
insorto in data 30 ottobre 1997, durante il servizio di protezione civile, non sono
con certezza eliminati, donde l'inapplicabilità dell'art. 5 cpv. 2 lett. b LAM.
In virtù del cpv. 3 dello stesso art. 5 LAM, l'assicurazione militare è così
tenuta a rispondere per l'aggravamento dell'affezione preesistente.
2.7. Così come
risulta dall'impugnata decisione su opposizione, l'UFAM ha sì riconosciuto la
propria responsabilità relativamente all'aggravamento sopraggiunto durante il
servizio.
Esso, in
ossequio all'art. 64 LAM, ha decurtato talune prestazioni assicurative in
ragione del fatto che questo peggioramento era dovuto solo in parte agli
influssi subiti durante il servizio.
L'art. 64
LAM recita che le prestazioni dell'assicurazione militare sono ridotte
adeguatamente, se l'affezione è imputabile solo parzialmente agli influssi subiti
durante il servizio.
L'art. 66
LAM enumera, da parte sua, le prestazioni assicurative che possono fare oggetto
di una riduzione ai sensi, segnatamente, dell'art. 64 LAM. Trattasi, in
particolare, dell'indennità giornaliera (lett. a) e della rendita d'invalidità
(lett. d). Per contro, ne sono, ad esempio, escluse le spese di cura.
A
proposito dell'art. 41 cpv. 1 prima frase LAM - disposizione che
corrisponde, a prescindere da un'insignificante modifica redazionale, all'art.
64 LAM - il TFA ha, in particolare, stabilito che:
"
… die Leistungen nach Art. 41 angemessen gekürzt
werden, wenn die versicherte Gesundheitsschädigung nur zum Teil auf
Einwirkungen während des Dienstes zurückgeht. Die Kürzung soll grundsätzlich
dem Verhältnis zwischen dem Schadenteil, für den die Militärversicherung nicht
haftet, und dem Gesamtschaden entsprechen. Dabei sind insbesondere zu
berücksichtigen die vordienstliche Gesundheitsschädigung, ihr Stadium beim
Diensteintritt, ihr mehr oder weniger schicksalsmässiger Charakter, ihr
mutmasslicher Verlauf ohne Dienst, die Dauer des Dienstes, die Natur der
gesundheitlichen Einwirkungen während des Dienstes und inwiefern diese von den
zivilen Einflüssen, denen der Versicherte ohne Dienst ausgesetz gewesen wäre,
verschieden sind ...” (STFA 9.7.1993 in re H., non pubblicata, citata in Ch.
Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zürich 1996, p.
264; cfr., pure, Schatz, op. cit., p. 206s.).
Ne
consegue che una riduzione non deve essere strettamente proporzionale, ma
risultare da una ponderazione di tutte le circostanze (Ch. Steger-Bruhin, op.
cit., p. 263).
2.8. Nel caso di
specie, è ancora la dott.ssa __________ ad aver puntualmente valutato in quale
misura l'attuale stato di salute di __________, è conseguenza degli influssi
subiti durante il noto servizio di protezione civile ed in quale misura,
invece, è da imputare alla patologia preesistente al servizio stesso:
"
Si pone ora la questione di sapere quanta parte
abbia nello stato attuale del paziente l'affezione anteriore al servizio. Tale
parte viene fissata secondo la prassi dell'assicurazione militare, dall'istanza
che applica il diritto. Dal punto di vista medico-amministrativo mi permetto di
addurre quanto segue al riguardo:
· Se si tiene
conto dello stadio (clinico) nel quale l'affezione anteriore al servizio si
trovava al momento dell'entrata in servizio, bisogna dire che fino a due o tre
giorni prima di entrare in servizio il paziente non lamentava nessun disturbo e
non aveva nessuna conoscenza della sua grave cardiopatia.
· Se si
considera il decorso più o meno fatale dell'affezione anteriore al servizio,
occorre precisare che le alterazioni rilevate mediante coronarografia in tutti
e tre i vasi coronari erano tali da lasciar presumere che nei giorni o
settimane seguenti il paziente avrebbe riportato un infarto anche senza il
servizio di protezione civile. Il paziente presentava infatti già due o tre
giorni prima di entrare in servizio segni di una cosiddetta
"crescendo-angina", dalla quale, senza intervento medicamentoso, può
svilupparsi nell'arco di giorni o di poche settimane un infarto. Bisogna però
tener presente che il paziente, se non fosse stato in servizio, avrebbe
probabilmente consultato un medico. Con ciò si sarebbe potuto evitare un
infarto di tali dimensioni.
· Se si valuta
il modo in cui l'affezione anteriore al servizio si è aggravata durante il
corso di protezione civile, occorre sottolineare che durante il periodo coperto
dall'assicurazione militare il paziente ha subito un esteso infarto alla parete
anteriore del cuore - provocato probabilmente dal dibattito svoltosi il primo
giorno del corso - che ha recato un danno irreversibile al cuore.
· la durata del
servizio coperto dall'assicurazione militare è di sole 10 ore.
Dalla valutazione di questi punti traggo
la conclusione che l'aggravamento, avvenuto durante il servizio, della
preesistente coronaropatia va ritenuto abbastanza consistente e che dal punto
di vista medico va sicuramente valutato ampiamente al di sopra del 50%" (doc. _, p. 4 - la sottolineatura è del redattore).
Tenuto
conto delle indicazioni fornite dal proprio medico di fiducia, l'assicurazione
militare ha, finalmente, fissato il grado della propria responsabilità al 66.66%
(cfr. doc. _).
La
valutazione operata dall'UFAM nel caso di specie appare, invero, piuttosto
generosa, se raffrontata a quanto emerso da un breve esame della giurisprudenza
federale.
Ad
esempio, nella succitata pronunzia pubblicata in DTFA 1946, p. 45ss., la Corte
federale ha riconosciuto una responsabilità militare limitata ad 1/3,
sostenendo che:
"
La fixation en l'espèce apparaît donc bien tenir
un compte équitable des circostances, le capitaine Baumgartner n'ayant pas eu à
se livrer à des efforts aussi excessifs et nuisibles aboutissant à une
décompensation, mais son décès étant survenu après un cours donné sans
manifestation d'une fatigue, d'un malaise ou d'une contrariété
quelconque."
Nella
sentenza 12 luglio 1944 in re Huber, la responsabilità del servizio è stata
fissata al 40%, trattandosi di un assicurato, affetto da una sclerosi
delle coronarie stenosante, che è improvvisamente deceduto, vittima di uno
scompenso cardiaco, dopo aver compiuto uno sforzo straordinariamente duro per
rapidamente raggiungere, in parte in bicicletta ed in parte a piedi, il suo
posto, situato ad una distanza di circa 2 chilometri.
Tutto ben
considerato, questa Corte ritiene che la riduzione delle prestazioni decisa
dall'autorità amministrativa convenuta non presti il fianco ad alcuna censura,
e ciò alla luce di un attento esame delle circostanze connesse al caso
concreto.
In
particolare, si deve tener conto del fatto che, già prima d'entrare in
servizio, lo stato del cuore di __________ era severamente pregiudicato in
ragione della presenza di stenosi subtotali (subtotale significa, così ha
spiegato il dottor __________ (cfr. doc. _), che almeno l'80% dei vasi
era occluso) in tutti e tre i vasi (doc. _, p. 3), patologia che ha finalmente
reso necessaria la posa di un quadruplo by-pass aorto-coronarico in data 12
dicembre 1997.
Dalle
tavole processuali risulta, inoltre, che, già nei giorni immediatamente
precedenti l'inizio del servizio di protezione civile, così come la mattina
stessa del 30 ottobre 1997, l'assicurato, nel praticare lo jogging, aveva
avvertito "… spossatezza insolita accompagnata da problemi di respirazione
…" (doc. _), fenomeno che, almeno in un primo tempo, egli aveva imputato
al freddo pungente del mattino. La dott.ssa __________ ha precisato, da parte
sua, che i succitati disturbi erano, in realtà, la manifestazione di un'angina
pectoris, preludio - in assenza di un'appropriata terapia medicamentosa - di un
infarto (cfr. doc. _, p. 4).
A mente
di questo TCA, gli influssi subiti durante il servizio si sono rivelati essere,
di tutta evidenza, assai modesti.
In primo
luogo, poiché l'assicurato si trovava in servizio soltanto da poche ore.
In
secondo luogo, dallo scritto 18 novembre 1997 (doc. _), indirizzato
dall'assicurato all'UFAM, si evince come egli, durante il breve periodo in cui
si è trovato in servizio, non abbia dovuto compiere il benché minimo sforzo
fisico, essendo il tutto limitato a delle lezioni di teoria. Anche dal profilo
emotivo, al servizio non può venir attribuita grande rilevanza. Vero è che, in
alcune occasioni, __________ è intervenuto nella discussione, ciò nonostante il
carico emotivo che ne potrebbe essere derivato, non appare chiaramente maggiore
a quello normalmente generato dall'esercizio della sua "professione
civile", professione - quella di titolare di una società attiva,
principalmente, nel campo assicurativo - che implicava contatti regolari con il
pubblico.
Che il
servizio civile abbia, di fatto, impedito la tempestiva consultazione di un
medico, ciò che, secondo __________, avrebbe permesso d'evitare l'insorgere di
un infarto di tali proporzioni (cfr. I, p. 8), rimane soltanto un'ipotesi, non
suffragata da alcuna prova. Al proposito, non può qui essere ignorato che,
malgrado la presenza, durante il corso, di un medico (cfr. doc. _), l'insorgente
non ha neppure avvertito la necessità d'interpellarlo. Appare, pertanto, poco
probabile che __________ si sarebbe comportato altrimenti, qualora non fosse
stato impegnato nella protezione civile. Del resto, riconoscendo una
responsabilità del 66.66%, l'assicurazione militare ha dimostrato d'aver
considerato, ampiamente, tale circostanza (così come emerge dall'apprezzamento
9 luglio 1998 della dott.ssa __________, p. 4: "Bisogna però tener
presente che il paziente, se non fosse stato in servizio, avrebbe probabilmente
consultato un medico. Con ciò si sarebbe potuto evitare un infarto di tali
dimensioni).
In
conclusione, lo scrivente TCA non ritiene di doversi scostare dalla valutazione
espressa dall'autorità amministrativa convenuta, nel senso che una riduzione
delle prestazioni del 33.33% appare del tutto adeguata ai sensi dell'art. 64
LAM.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
La
vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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