AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 41.2023.2
Data decisione, Autorità: 08.11.2023, TCA
Titolo: Ricorso dichiarato irricevibile contro una decisione non ancora fatta oggetto di opposizione. Trasmissione degli atti all'autorità intimata perchè proceda all'emanazione di una decisione su opposizione
IRRICEVIBILITÀTRASMISSIONE ATTI art. 52 LPGAart. 56 LPGA
Raccomandata
Incarto n. 41.2023.2
rg/sc
Lugano 8 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2023 di
RI 1
contro
la decisione del 29 settembre 2023 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione militare federale
considerato in fatto e in diritto
che - con il ricorso in oggetto RI 1 impugna dinanzi allo scrivente Tribunale la decisione 29 settembre 2023 con cui la CO 1 gli ha negato il diritto a indennità giornaliere per il periodo 30 giugno - 23 luglio 2023;
giusta l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
ai sensi dell'art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate;
la procedura di opposizione si applica a tutti i campi delle assicurazioni sociali, ad eccezione della previdenza professionale;
l'art. 52 cpv. 2 LPGA stabilisce che le decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato; sono motivate e contengono un avvertimento relativo ai rimedi giuridici;
l’art. 56 cpv. 1 LPGA recita che le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso;
le decisioni contro cui è esclusa l’opposizione sono quelle processuali e pregiudiziali (decisioni incidentali) (art. 52 cpv. 1 LPGA) o quelle per le quali la legge non prevede la procedura d’opposizione (cfr. in particolare l’art. 69 cpv. 1 LAI) (in argomento v. Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, Art. 56 n. 13ss; Lendfers, BK ATSG, 2020, Art. 56, n. 15ss);
nel caso in esame, la decisione 29 settembre 2023 della CO 1 (recante per altro l’indicazione dell’opposizione quale rimedio giuridico) di cui è chiesto l'annullamento non ha ancora fatto oggetto di una procedura d'opposizione;
vista l’assenza agli atti di una decisione impugnabile dinanzi a questo Tribunale ai sensi dell’art. 56 cpv. 1 LPGA e cioè di una decisione su opposizione, il ricorso interposto da RI 1 non può che essere dichiarato irricevibile;
stante l'irricevibilità del gravame, gli atti – unitamente all’atto di ricorso 30 ottobre 2023 da considerare quale opposizione ai sensi dell’art. 52 cpv. 1 LPGA – vanno trasmessi alla CO 1 perché proceda all'emanazione di una decisione su opposizione, la quale potrà se del caso essere successivamente fatta oggetto d'impugnativa dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ai sensi degli articoli 56 e segg. LPGA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
§ Gli atti sono trasmessi alla CO 1 affinché proceda nell'ambito delle sue competenze, rendendo una decisione su opposizione.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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