AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
42.2000.1
Data decisione, Autorità:
12.04.2000, TCA
RACCOMANDATA
Incarto n.
42.2000.00001
mm/sc
Lugano
12 aprile 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi
redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2000
di
avv. __________,
contro
la decisione del 1° febbraio 2000 emanata
da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di indennità perdita di
guadagno
ritenuto, in
fatto
1.1. Con scritto
20 gennaio 2000, __________, di professione avvocato indipendente, ha chiesto
alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di voler procedere ad un nuovo
calcolo delle indennità per perdita di guadagno - indennità dovute per i
servizi prestati dal 3 al 22 giugno 1991, dal 7 al 26 settembre 1992, dal 20
settembre all'8 ottobre 1993, rispettivamente, dal 4 al 27 ottobre 1995 (cfr.
doc. _) - alla luce delle decisioni di fissazione dei contributi AVS
intimategli nel corso del mese di ottobre 1996 (cfr. doc. _).
1.2. Con
decisione formale 1° febbraio 2000, la Cassa di compensazione ha accolto solo
parzialmente la richiesta dell'assicurato, nel senso che si è dichiarata
disposta a ricalcolare unicamente quelle indennità per perdita di guadagno
afferenti al servizio prestato dal 4 al 27 ottobre 1995, ritenendo, per gli
altri periodi, di non più poter "… procedere ad un ricalcolo
dell'indennità a suo tempo stabilita", e ciò in applicazione dell'art. 3
LIPG (doc. _).
1.3. Con
tempestivo ricorso 10 febbraio 2000, __________ ha chiesto che l'impugnata
decisione formale venga annullata e l'incarto rinviato alla Cassa di
compensazione affinché proceda all'emanazione di una nuova decisione giusta
l'art. 5 cpv. 1 OIPG.
Questi,
in particolare, gli argomenti sviluppati dall'insorgente a sostegno delle
proprie pretese:
"
Non vi è infatti un problema di prescrizione del
diritto all'indennità, e quindi l'art. 3 LIPG non è direttamente applicabile,
poiché io ho fatto tempestivamente all'epoca valere il mio diritto d'indennità
dopo ogni servizio militare, e tale diritto mi è stato riconosciuto col pagamento
dell'indennità stessa (LGVE 1985 II n. 42 pag. 287). All'epoca l'IPG fu
calcolata conformemente alla legge ed in particolare all'art. 5 cpv. 1 1a frase
OIPG per il quale base di calcolo è il reddito determinante per l'ultimo
contributo AVS.
Vi è però l'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG
stabilisce che, se in seguito per il medesimo anno di servizio è fissato un
altro reddito determinante AVS, può essere richiesto un nuovo calcolo
d'indennità. Tale espressa disposizione statuisce quindi un diritto dell'interessato
ad ottenere il riesame o riconsiderazione della precedente decisione. Tale
diritto non viene però più condizionato al rispetto di termini particolari,
come era invece il caso fino alla fine del 1983, quando il testo dell'ordinanza
prevedeva un termine di 3 mesi dalla nuova decisione (termine che comunque la
prassi non sembrava ritenere perentorio ma solo ordinario, LGVE 1985 II
n. 42 pag. 288). Di principio quindi dovrebbe sempre essere possibile farlo
valere.
Nella denegata ipotesi in cui tale diritto
alla riconsiderazione debba essere soggetto a un termine di prescrizione, ci si
potrebbe effettivamente ispirare al termine quinquennale dell'art. 3 LIPG; in
tal caso però non si può non adattare il dies a quo di tale termine. In effetti
è principio generale che un termine di prescrizione non inizi a decorrere prima
della nascita del diritto in questione (cf. art. 130 CO; GRISEL, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 666).
Nel caso in esame io non avevo alcun
diritto (art. 5 cpv. 1 LIPG) di richiedere un nuovo calcolo di indennità prima
dell'ottobre 1996, momento appunto in cui mi sono state notificate le nuove
decisioni di fissazione di contributi AVS; fino a tal momento l'indennità è
stata correttamente calcolata. Se prescrizione vi dev'essere, questa ha dunque
cominciato il suo decorso nell'ottobre 1996 (LGVE 1985 II 42 pag. 286 e
segg.), e giunge a scadenza nell'ottobre 2001.
Una soluzione differente sarebbe
profondamente iniqua. In effetti, se si dovesse seguire la tesi dell'Istituto delle
assicurazioni sociali, l'indennità per il servizio da me prestato fino al
22.6.1991 si sarebbe prescritta prima ancora che io avessi il diritto,
nell'ottobre 1996, di richiederne l'adeguamento, semplicemente perchè la Cassa
di compensazione ha tardato a fissare definitivamente i contributi AVS. Tale
risultato mi parrebbe assurdo, anche perché non esplicitamente deciso dal
legislatore." (I)
1.4. La Cassa di
compensazione, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame,
con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto
(III).
in
diritto
2.1. Giusta
l'art. 1 cpv. 1 LIPG, le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero e
nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di
soldo.
Le
persone che prestano servizio civile hanno diritto ad un'indennità per ogni
giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995 sul
servizio civile (cpv. 1bis).
Le
persone prestanti servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità
per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un soldo conformemente
all'articolo 22 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 1994 sulla
protezione civile (cpv. 2).
I
partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di Gioventù e Sport,
giusta l'art. 8 della legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la
ginnastica e lo sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani
tiratori, giusta l'articolo 104 dell'Organizzazione militare, sono equiparati
alle persone di cui al capoverso 1 (cpv. 3).
A norma
dell'art. 3 LIPG, il diritto all'indennità si prescrive entro cinque anni dalla
fine del servizio per il quale è dovuta.
Secondo
l'art. 5 cpv. 1 OIPG, il calcolo delle indennità per indipendenti si basa sul
reddito determinante per l'ultimo contributo AVS prima dell'entrata in
servizio, convertito in somma giornaliera. Se in seguito, per l'anno di
servizio, è deciso un altro contributo, può essere richiesto un nuovo calcolo
dell'indennità.
2.2. In concreto,
la Cassa cantonale di compensazione - con decisioni 22 maggio 1992, 12 ottobre
1992, 13 ottobre 1993 e 3 novembre 1995 - ha, a suo tempo, posto __________ al
beneficio delle indennità per perdita di guadagno per i servizi prestati,
rispettivamente, dal 3 al 22 giugno 1991, dal 7 al 26 settembre 1992, dal 20
settembre all'8 ottobre 1993 e dal 4 al 27 ottobre 1995 (cfr. doc. _).
Dalle
tavole processuali emerge che all'insorgente, nel corso del mese di ottobre
1996, sono state intimate le decisioni di fissazione dei contributi AVS,
relative ai periodi di contribuzione 1° gennaio-31 dicembre 1991 (doc. _), 1°
gennaio 1992-31 dicembre 1993 (doc. _), rispettivamente, 1° gennaio 1994-31
dicembre 1995 (doc. _).
Con
scritto 20 gennaio 2000 (doc. _), __________ ha, quindi, chiesto alla Cassa
convenuta di voler procedere ad un nuovo calcolo delle indennità per perdita di
guadagno di cui alle summenzionate decisioni, e ciò conformemente a quanto
disposto dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG.
Con la
querelata decisione formale 1° febbraio 2000, l'autorità amministrativa ha dato
seguito alla richiesta presentata dall'insorgente, limitatamente alle indennità
corrisposte per il servizio prestato durante il periodo 4-27 ottobre 1995.
Per il
resto, a mente della Cassa di compensazione, le pretese di __________ sarebbero
da ritenere ormai prescritte, in applicazione dell'art. 3 LIPG (cfr. doc. _).
2.3. L'art. 3
LIPG prevede che il diritto all'indennità si prescrive entro cinque anni dalla
fine del servizio per il quale è dovuta.
Preliminarmente,
va osservato che la succitata disposizione legale - al di là del suo tenore
letterale - non istituisce, in realtà, un termine di prescrizione, ma bensì di perenzione
(ZAK 1959 p. 442; cfr., pure, sentenza 9.4.1992 del TA del Cantone di Friborgo,
pubblicata in RFJ-FZR 1992 p. 202ss.).
In
casu, non è affatto contestato che l'assicurato abbia, a suo tempo,
ossequiato tale termine, così come lo dimostra, del resto, il fatto che è
sempre stato regolarmente posto al beneficio delle indennità per perdita di
guadagno (cfr. doc. A3-6).
L'art.
5 cpv. 1 2a frase OIPG, da parte sua, conferisce all'assicurato
esercitante attività lucrativa indipendente, il diritto di chiedere un nuovo
calcolo delle indennità già corrispostegli, qualora, per l'anno di servizio, è
stato, nel frattempo, stabilito un diverso contributo AVS.
Ora,
la Cassa di compensazione sostiene che il termine di cui all'art. 3 LIPG si
applica, non soltanto al diritto all'indennità in quanto tale, ma pure al diritto
previsto dall'art. 5 cpv. 1 2a frase OIPG, di modo che quest'ultimo
cadrebbe in perenzione, qualora l'assicurato non chiedesse di ricalcolare le
indennità entro 5 anni a contare dalla fine del servizio per il quale è dovuta
l'indennità stessa.
Questa
Corte non può certo fare propria la tesi difesa dall'autorità amministrativa
convenuta.
Ciò
che conferisce il diritto all'indennità per perdita di guadagno, è l'assolvimento
del servizio (servizio militare, servizio civile, ecc. - cfr. art. 1 LIPG).
Il legislatore federale, all'art. 3 LIPG, ha così stabilito che il termine di
perenzione inizia a decorrere dalla fine del servizio per il quale è dovuta
l'indennità. L'assicurato, o chi per esso, é, pertanto, tenuto a far valere il
proprio diritto presso la cassa di compensazione competente (cfr. art. 17 cpv.
1 LIPG), entro 5 anni dalla fine del servizio per il quale l'indennità è
dovuta.
Diversa
è, per contro, la situazione contemplata dall'art. 5 cpv. 1 2a frase
OIPG: a far nascere il diritto dell'assicurato a che la Cassa di compensazione
proceda ad un nuovo calcolo dell'indennità per perdita di guadagno, è la
fissazione di un contributo AVS diverso rispetto a quello che è originariamente
servito da base per calcolare l'indennità. Va da sé che il termine per far
valere questo diritto non può decorrere dal giorno in cui è terminato il
servizio per il quale l'indennità è dovuta, così come pretende la convenuta,
poiché, allora, il diritto conferito dall'art. 5 OIPG non era neppure ancora
nato. Qualora si volesse applicare per analogia il termine di cui all'art. 3
LIPG - seguendo la tesi secondo cui la regolamentazione prevista dall'art. 5
cpv. 1 OIPG può essere fatta valere esclusivamente entro il termine legale - il
dies a quo sarebbe quello della data di crescita in giudicato della
nuova decisione di fissazione dei contributi AVS. È, in effetti, soltanto a
partire da quel momento che nasce la pretesa ad una nuova indennità per perdita
di guadagno (cfr., in questo senso, sentenza 22.8.1985 del TA del Cantone di
Lucerna, pubblicata in LGVE 1985-II-42, p. 286ss.).
Ritornando
al caso di specie, non è in discussione il fatto che le decisioni di fissazione
dei contributi AVS sono state notificate a __________ nell'ottobre 1996.
Il termine di 5 anni previsto dall'art. 3 LIPG - prendendo per buona la tesi
difesa dalla Cassa di compensazione, secondo cui il succitato termine dovrebbe
trovare applicazione anche nei confronti del diritto previsto dall'art. 5 cpv.
1 2a frase OIPG, tesi sfavorevole all'insorgente - inizia a decorrere
nel novembre 1996 e giunge a scadenza nel novembre 2001. Il termine di
perenzione è, pertanto, stato ampiamente salvaguardato, avendo l'assicurato
fatto valere la propria pretesa con lo scritto 20 gennaio 2000 (doc. _).
Alla
luce di quanto precede, il ricorso presentato da __________ è meritevole
d'accoglimento. Annullata l'impugnata decisione formale, l'incarto è retrocesso
alla Cassa cantonale di compensazione affinché provveda a ricalcolare le
indennità per perdita di guadagno, sulla base dei contributi AVS fissati
nell'ottobre 1996 (cfr. doc. _).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso
é accolto.
§) Di
conseguenza, la decisione 1° febbraio 2000 è annullata.
L'incarto
è retrocesso alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG affinché provveda
a ricalcolare le indennità per perdita di guadagno di cui ha diritto
l'assicurato, sulla base dei contributi AVS fissati nell'ottobre 1996.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni,
Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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