AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 42.2025.52
Data decisione, Autorità: 31.03.2026, TCA
Titolo: Richiesta di rimborso delle prestazioni Las erogate a seguito dell'acquisizione di una sostanza rilevante (eredità): contestato il mancato/parziale computo, in diminuzione di quanto chiesto come rimborso, delle spese legali sostenute nell'ambito della proc. successoria. Rinvio atti
PRESTAZIONI ASSISTENZIALIRESTITUZIONE DI PRESTAZIONI art. 29 cpv. 2 COSTart. 33 LASart. 42 LAS
Raccomandata
Incarto n. 42.2025.52
CL/gm
Lugano 31 marzo 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2025 di
RI1, ______ rappr. da: avv. ti RA1 e RA1, ______
contro
la decisione su reclamo del 26 settembre 2025 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dellinserimento'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI1, nata nel 1968, ha beneficiato delle prestazioni assistenziali dal febbraio 2015 al novembre 2024 (eccezion fatta per i periodi da marzo a maggio 2023 e da settembre 2023 a febbraio 2024, cfr. doc. 1-18). Il totale delle prestazioni Las erogate a suo beneficio in tale lasso temporale ammonta a fr. 195'333.08 (fr. 718.90 dei quali riaccreditati allamministrazione, per un saldo finale di fr. 194'614.18; cfr. doc. 18).
1.2. Con decisione su reclamo del 26 settembre 2025 lUfficio del sostegno sociale e dellinserimento (USSI) ha parzialmente accolto il reclamo presentato dallassistita contro il provvedimento del 21 gennaio 2025 (cfr. doc. 1) con il quale, informato dello scioglimento della comunione ereditaria di fu ______, padre della ricorrente, aveva chiesto a RI1, di rimborsare la somma di fr. 100'000.-.
In particolare, nella propria decisione su reclamo, lUSSI ha esposto le seguenti motivazioni:
" ( ) Nel caso di specie, incontestato è il fatto che nel periodo dal 1. febbraio 2015 al 30 novembre 2024 la reclamante ha beneficiato di prestazioni assistenziali per complessivi CHF 194'614.20. Importo questo non contestato dalla stessa.
È altresì pacifico che il 25 novembre 2025 la signora RI1 abbia sottoscritto un atto di divisione parziale con relativa estromissione dalla comunione ereditaria fu ______ (in seguito contratto di divisione) mediante il quale è stata estromessa dalla comunione ricevendo a saldo e a titolo di liquidazione limporto complessivo di CHF 140'000.-.
Nello specifico, è stato pattuito che la somma sarà versata come segue:
1. CHF 30'000.00 (trentamila) per RI1 n. ________ e CHF 10'000.00 (diecimila) quale partecipazione alle spese legali di RI1, n. _______. Limporto complessivo di CHF 40'000.00 (quarantamila) verrà versato entro 5 giorni dalla data odierna e comunque entro e non oltre il 26 novembre 2024.
CHF 30'000.00 (trentamila) entro e non oltre il 25.04.2026;
CHF 30'000.00 (trentamila) entro e non oltre il 25.10.2027;
CHF 30'000.00 (trentamila) entro e non oltre il 25.04.2029;
CHF 10'000.00 (diecimila) entro e non oltre il 25.10.2030.
Nel caso concreto, tenuto conto che la signora RI1 è persona sola, lUSSI ha correttamente applicato, dallutile di CHF 140000.-, una quota esente di CHF 30'000.-. LUfficio ha inoltre dedotto limporto di CHF 10'000.- a titolo di spese legali, come risultante dallaccordo.
In relazione alla contestazione dellammontare relativo alle spese legali e alle imposte sullutile immobiliare, si rileva innanzitutto che latto di divisione esplicita che la TUI è differita. Non è quindi giustificata alcuna diminuzione per tale voce.
Con riferimento alle spese legali, si osserva anzitutto che la fattura proforma, prodotta soltanto il 9 settembre 2025 a seguito di molteplici proroghe, presenta rilevanti carenze formali, rendendo di per sé impossibile valutare la correttezza dellimporto richiesto. Inoltre, si rileva che tutte le voci successive al 29 novembre 2024, delle quali non è possibile quantificare lammontare in CHF, non possono essere riconosciute in quanto esulano dalla pratica relativa al contratto di divisione.
Non sussistono quindi motivi per riconoscere un importo superiore ai CHF 10'000.- già ammessi dallUfficio, somma che appare più proporzionata rispetto alla pratica.
Lordine di restituzione pari a CHF 100'000.- va così confermato.
Occorre tuttavia precisare che la signora RI1 non dispone, allo stato attuale, dellintera somma, poiché, in base al contratto di divisione, la liquidazione verrà corrisposta in più rate.
Come indicato, lordine di rimborso è stato ridotto a CHF 100'000.- al netto della quota esente e delle spese legali. Considerato che la reclamante ha già percepito limporto di CHF 40'000.- nel mese di novembre 2024 e che tale somma le può essere lasciata a copertura di suddetti importi, si ritiene giustificato che le prossime rate, per un totale di CHF 100'000.-,vengano versate direttamente allUSSI a copertura del debito, nei termini stabiliti dal contratto di divisione.
Su questo punto il reclamo è parzialmente accolto.
H. Infine, in relazione alla richiesta della reclamante protestate spese e ripetibili si rileva che la procedura in materia di assistenza sociale è gratuita e non comporta la riscossione di spese giudiziarie.
In merito al riconoscimento delle ripetibili si evidenza che le stesse di principio non sono riconosciute. Possono eccezionalmente essere accordate allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio.
Nel caso concreto, non vi sono i presupposti per riconoscere il gratuito patrocinio, considerata in particolare lassenza della necessità di un legale, che rimane eccezionale nella procedura amministrativa. Ne consegue che la richiesta di riconoscimento di ripetibili deve essere respinta. ( ) (cfr. all. B a doc. I).
1.3. Contro la decisione su reclamo, RI1, rappresentata dagli avv.ti RA1 e RA1, ha inoltrato un tempestivo ricorso chiedendo, oltre al riconoscimento di tasse, spese e ripetibili, in via principale, che il provvedimento impugnato venga riformato nella parte concernente il riconoscimento delle integrali spese legali, così come da fattura proforma dell8 settembre 2025 e che venga, quindi, riconosciuto integralmente limporto residuo di CHF 7'036.85 (ovvero CHF 7'000) quale spesa legale necessaria e pertinente alla pratica di divisione ereditaria del defunto ______. In via subordinata, i legali hanno postulato lannullamento della decisione su reclamo e la retrocessione degli atti allautorità inferiore per una nuova decisione, considerando le attività svolte in favore della ricorrente dopo il 29 novembre 2024, fondamentali per la conclusione della divisione ereditaria e per la gestione del successivo reclamo (cfr. doc. I).
A sostegno delle pretese della propria assistita, i legali di RI1 hanno osservato che dopo lunga trattativa ( ) nellinteresse della ricorrente e al fine di consentire la restituzione delle somme da lei percepite a titolo di prestazioni assistenziali si è giunti allatto di divisione parziale del 25 novembre 2024 che prevede la liquidazione della quota ereditaria di RI1 mediante versamento complessivo di CHF 140'000.-.
Con particolare riferimento alle argomentazioni ricorsuali, si rileva che di questi fr. 140'000.-, fr. 10'000.- sono stati computati e corrisposti a novembre 2024 direttamente ai patrocinatori della ricorrente a titolo di partecipazione alle spese legali.
Al riguardo, infatti, gli avv.ti RA1 e RA1 hanno fatto valere quanto segue:
" ( ) Nel testo contrattuale si legge espressamente CHF 10'000.00 (diecimila) quale partecipazione alle spese legali di RI1, n. ________ (pag. 3 p. 2).
Tale somma costituisce una partecipazione parziale, non il saldo delle spese complessive sostenute. ( )
Il presente ricorso si fonda sulla correttezza e sul pieno riconoscimento delle spese legali poste a carico della ricorrente in relazione alla pratica di divisione ereditaria. LUSSI ha tuttavia limitato tale riconoscimento allimporto di CHF 10'000.- ritenendo che la documentazione prodotta successivamente al 29 novembre 2024 non fosse pertinente e che la relativa fattura presentasse vizi formali.
( ) Tale decisione non può essere condivisa ed è pertanto impugnata con il presente ricorso per i seguenti motivi:
( ) nel caso di specie lUSSI non ha mai invitato la ricorrente né i suoi patrocinatori a fornire spiegazioni o documentazione complementare, limitandosi a qualificare la fattura proforma come affetta da carenze formali, nonostante la stessa fosse stata trasmessa in modo corretto e nei termini assegnati.
Dalla decisione impugnata non emerge, peraltro, quali sarebbero in concreto le voci ritenute carenti o non pertinenti; lautorità si è limitata ad affermare genericamente la presenza di irregolarità formali, senza precisare quali elementi della fattura sarebbero stati oggetto di contestazione o non conformi ai requisiti richiesti.
Tale comportamento costituisce una violazione del diritto di essere sentito, poiché la ricorrente non ha avuto la possibilità di prendere posizione in modo informato sulle presunte irregolarità né di conoscere o sanare eventuali difetti formali mediante la produzione di chiarimenti o documenti integrativi. ( )
La fattura proforma del 9 settembre 2025 contiene un elenco chiaro delle attività professionali svolte, dei tempi e degli importi. Essa costituisce dunque prova sufficiente delleffettività delle prestazioni e non può essere disattesa per meri motivi formali.
Sulla necessità e pertinenza delle spese legali
Tali spese erano necessarie e pertinenti, rientrando tra le spese riconoscibili anche quelle legali indispensabili per la tutela o il recupero di diritti di natura economica. Nel caso concreto, le spese legali sostenute per la divisione ereditaria del defunto ______ risultano necessarie e pienamente giustificate, in quanto dirette a salvaguardare la quota ereditaria spettante alla ricorrente e a consentirle di ottenere la liquidità indispensabile per adempiere ai propri obblighi nei confronti dellUSSI.
Il relativo mandato professionale era, peraltro, stato comunicato allUSSI sin dal 24 agosto 2023, circostanza che esclude qualsiasi pretesa di tardività o di mancanza di trasparenza nella presentazione delle spese.
Le attività professionali svolte successivamente al 29 novembre 2024 riguardano la fase conclusiva della divisione ereditaria, comprendente la verifica delle condizioni di liquidazione, la definizione della quota destinata al rimborso assistenziale, nonché lesame della decisione di rimborso e il successivo reclamo. Questultimo, peraltro, si è rivelato fondato, essendo stato parzialmente accolto dallUSSI, che tuttavia non ha ritenuto necessarie le attività svolte dopo il 29 novembre 2024 e dunque antecedenti al reclamo entrando in evidente contraddizione.
In effetti, tali attività si sono dimostrate fondamentali, per la tutela degli interessi della ricorrente e per la completa chiusura della pratica ereditaria. Esse sono espressamente richiamate nella medesima decisione su reclamo, la quale ha riconosciuto, si ribadisce, la fondatezza delle richieste della ricorrente in relazione ai termini di pagamento derivanti dallaccordo di divisione.
Le relative prestazioni devono pertanto essere riconosciute come spese legali pertinenti e necessarie, in quanto strettamente connesse alla procedura ereditaria e direttamente funzionali al perseguimento dellinteresse della ricorrente e alla regolarizzazione dei suoi obblighi nei confronti dellUSSI, in relazione alla quota ereditaria ricevuta.
( )
Lart. 9 Cost. sancisce il principio di buona fede nei rapporti tra cittadino e autorità. Avendo lUSSI ricevuto informazioni tempestive e dettagliate sul mandato legale e sulle relative spese, la ricorrente poteva legittimamente confidare nel loro riconoscimento quale parte del fabbisogno. Il rifiuto ex posto per presunti motivi formali costituisce violazione della buona fede.
1.4. Nella propria risposta del 13 novembre 2025, lUSSI chiede la reiezione del ricorso osservando, in particolare, quanto segue:
" ( ) lUfficio ha costantemente dimostrato disponibilità e collaborazione nei confronti dei legali, concedendo numerose proroghe e richiedendo infine la trasmissione di una fattura proforma dettagliata e completa, attesa sin dallinizio della procedura.
Con lespressione dettagliata e completa si intende una nota donorario che consenta di comprendere in modo trasparente le principali attività svolte e la relativa tariffa applicata. Considerata la natura professionale dellincarico e i doveri che ne derivano, ci si può ragionevolmente attendere che tali elementi siano forniti senza necessità di ulteriori chiarimenti. LUfficio, dal canto suo, ha concesso ampi margini temporali, attendendo per diversi mesi la documentazione, nella prospettiva di poter disporre di una base completa per la valutazione dellonorario.
Nel caso concreto, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la documentazione prodotta non riporta né il dettaglio degli importi corrispondenti alle singole prestazioni svolte, né lindicazione della tariffa oraria applicata. In assenza di entrambi gli elementi, non è stato possibile procedere a una verifica puntuale della corretta dellonorario richiesto.
Non disponendo di elementi sufficienti per valutarne la correttezza, lUfficio ha pertanto proceduto a una valutazione forfettaria, ritenendo che la spesa complessivi di CHF 10'000.- fosse proporzionata rispetto alla pratica. A titolo indicativo, tale importo corrisponde a circa 55 ore di lavoro calcolate secondo la tariffa ordinaria prevista per gli avvocati operanti nel regime di assistenza giudiziaria di CHF 180.- allora.
Si osserva inoltre che lassistenza di un legale per il raggiungimento di obiettivi connessi allaiuto sociale, come nel caso in esame, è pienamente legittima, e lutenza conserva la libertà di scegliere il proprio patrocinatore. Tuttavia, in applicazione del principio di sussidiarietà e dellobbligo di limitare il danno, tale scelta non può ripercuotersi sullassistenza sociale come in questo caso, sullammontare del rimborso delle prestazioni assistenziali. La tariffa oraria del patrocinatore deve ogni caso mantenersi entro limiti proporzionati.
Linteressato può concordare una tariffa oraria più elevata o farsi assistere da più legali; tuttavia, in tale circostanza, appare giustificato che egli partecipi ai costi in misura adeguata.
Per quanto riguarda le spese relative alle attività successive al 29 novembre 2024, si conferma ( ) che non possono essere riconosciute, in quanto estranee alla pratica concernente il contratto di divisione.
Le spese riferite alla procedura di reclamo avrebbero potuto, se del caso, essere prese in considerazione nellambito della richiesta di riconoscimento delle ripetibili. Tuttavia, su tale aspetto lUfficio si è già espresso negativamente nella medesima decisione, rilevando che non sussistevano i presupposti per la concessione del gratuito patrocinio. ( ) (cfr. doc. III).
1.5. Con replica del 27 novembre 2025, gli avv.ti RA1 e RA1 hanno contestato quanto fatto valere dallUSSI nella propria risposta di causa, riconfermandosi, sulla base di argomentazioni che per quanto necessario ai fini della presente vertenza verranno riprese nel prosieguo, nel proprio ricorso.
In particolare, i patrocinatori di RI1 hanno precisato che dalla fattura proforma dell8 settembre 2025 emergono data e causale delle prestazioni fornite a favore dellassistita e che la tariffa oraria applicata, pari a fr. 280.- era, nota allUSSI sin dallestate del 2023, allorquando allamministrazione è stata trasmessa la procura rilasciata da RI1 a beneficio dei propri legali, indicante, tra gli altri, la tariffa oraria applicata di fr. 280.- (cfr. doc. V).
1.6. Ad integrazione della replica, i patrocinatori di RI1 hanno, poi, trasmesso a questa Corte al solo fine di fugare ogni dubbio e per mero scrupolo difensivo, la nota (già prodotta come doc. H) con lulteriore dettaglio (doc. I), nonché i messaggi e-mail inviati allUSSI in data 25 luglio 2023 e 24 agosto 2023 (già prodotti come doc. C) (cfr. doc. VII).
1.7. Con duplica del 9 dicembre 2025 trasmessa per conoscenza alla parte ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. X) lUSSI ha osservato che da quanto prodotto dagli avv. RA1 e RA1 non sono invocati argomenti né addotte prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto e che le argomentazioni presentate dai patrocinatori di RI1 sono interamente contestate.
Lamministrazione si è, poi, limitata a osservare che il fatto che sulla procura fosse indicata una tariffa oraria non esonera il legale dal dettagliare la fattura in modo che il ricevente possa verificare la correttezza della stessa ed ha rilevato che mal si comprende inoltre perché non è stata fornita direttamente la fattura come da scritto del 28 novembre 2025 (cfr. doc. IX).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Linsorgente ha invocato una lesione del diritto di essere sentito ritenuto, in particolare, che lamministrazione non ha mai invitato la ricorrente né i suoi patrocinatori a fornire spiegazioni o documentazione complementare, limitandosi a qualificare la fattura proforma come affetta da carenze formali, nonostante la stessa fosse stata trasmessa in modo corretto e nei termini assegnati.
Dalla decisione impugnata non emerge, peraltro, quali sarebbero in concreto le voci ritenute carenti o non pertinenti ( ) (cfr. supra consid. 1.3.).
Questa Corte ricorda che ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Tuttavia, la giurisprudenza federale, ha stabilito che la violazione del diritto di essere sentita è sanabile se l'interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (cfr. STF 8C_561/2019 dell11 maggio 2020 consid. 4.3.; STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2.; STF 8C_414/2015 consid. 2.3.; DTF 137 I 195 consid. 2.3.2.; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
In concreto, riguardo al fatto che la ricorrente non sarebbe stata invitata dallUSSI a fornire spiegazioni o documentazione complementare in relazione alla fattura proforma del settembre 2025, questa Corte rileva che, quandanche si volesse per ipotesi di lavoro ritenere che tale agire costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito, tale lesione andrebbe considerata sanata dal momento che i legali avevano la possibilità di produrre eventuale ulteriore documentazione presso questo Tribunale. Facoltà cui hanno, peraltro, fatto ricorso mediante la trasmissione al TCA dellallegato I (cfr. supra consid. 1.6.).
Il TCA rileva, poi, che il diritto di essere sentito, di cui allart. 29 cpv. 2 Cost. comprende anche la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e lhanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nellaltro. Lautorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo, atteso che da questultima emerge chiaramente il motivo per cui lamministrazione ha confermato, a proposito dellimporto chiesto in rimborso, il proprio precedente provvedimento.
Del resto dal tenore dellimpugnativa (cfr. supra consid. 1.3. e doc. I) emerge che i rappresentanti dellinsorgente hanno potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo e contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa.
Le censure sollevate dagli avv. RA1 e RA1 circa la violazione del diritto di essere sentiti si rivelano, dunque, infondate.
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se, a ragione o meno, lUSSI abbia chiesto a RI1 il rimborso di prestazioni assistenziali percepite debitamente per complessivi fr. 100'000.-.
In particolare si tratta di verificare se è corretto limporto di fr. 10'000.- riconosciuto a favore della ricorrente quali spese legali sostenute per la procedura successoria e dedotto, alla pari della quota esente di fr. 30'000.-, da quanto ricevuto dallassistita in conseguenza della sua estromissione dalla comunione ereditaria del defunto padre.
2.3. L'art. 33 Las, in vigore dal 1° febbraio 2003, prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte a maggiorenni vanno rimborsate:
a) quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente gli arretrati (art. 32 Laps);
b) in caso di acquisizione di una sostanza rilevante;
c) in caso di eredità lasciata dal beneficiario deceduto.
Giusta l'art. 35 cpv. 1 Las non vi è obbligo di rimborso per le prestazioni assistenziali per il beneficiario di prestazioni assistenziali da lui ottenute prima dell'età di 18 anni compiuti (lett. a); (lett. b abrogata); per le prestazioni assistenziali ottenute nel quadro dell'inserimento sociale e professionale previsto dal Capitolo IIa (lett. c).
Ai sensi dellart. 42 Las, concernente la prescrizione, il diritto di rimborso e lazione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui lAutorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo dieci anni dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.
Lart. 43 Las enuncia che l'Autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.
Lart. 43 Las è in ogni caso una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4.).
2.4. A proposito dellart. 33 Las, nel Messaggio 5250 dell'8 maggio 2002 relativo alla Modifica della legge sull'assistenza sociale, il Consiglio di Stato si era così espresso:
" Il nuovo art. 33, rispetto a quello attualmente in vigore, limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali, in adeguamento alla prassi già attualmente diffusa (e in riferimento alle norme della CSIAS riviste nel 1998 e nel 2000): sono considerate unicamente le situazioni in cui le prestazioni assistenziali sono versate quali anticipo su prestazioni assicurative e i casi di acquisizione di sostanza (vincite, eredità).
Si tratta, come raccomanda la CSIAS, di non scoraggiare il reinserimento professionale e la riconquista dell'autonomia con la minaccia di pignorare il salario per rimborsare le prestazioni assistenziali (evitare la cosiddetta - trappola della povertà)."
Nel suo rapporto del 5 novembre 2002 la Commissione della gestione e delle finanze aveva al riguardo rilevato:
" II nuovo art. 33 limita e precisa le circostanze nelle quali sussiste un obbligo di rimborso delle prestazioni assistenziali.
In base alle direttive della COSAS il rimborso deve avvenire nei seguenti casi:
prestazioni di sostegno sociale indebitamente percepite;
versamenti a titolo di anticipo su prestazioni assicurative non ancora corrisposte;
eredità lasciata dal beneficiario deceduto;
acquisizione di una sostanza rilevante durante il periodo in cui sono state versate delle prestazioni di sostegno sociale o successivamente, durante il periodo di prescrizione previsto dalla legislazione cantonale."
Nel rapporto del 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione sulliniziativa parlamentare elaborata 20 giugno 2016 IE462 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali, figurano in particolare le seguenti considerazioni:
" ( ) Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.
Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo Sportello Laps del proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale (COSAS). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale.
L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della persona.
Questultima per beneficiare dellassistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un percorso di inserimento sia esso sociale o professionale. In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione.
Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.
Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:
Ÿ professionale: per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi
Ÿ sociale: per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che necessitano di un periodo di accompagnamento.
Cionondimeno dopo i 18 anni detà compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.
In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di unazione di rimborso sono:
le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero art. 36 LAS)
le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative (art. 33 a) LAS)
lacquisizione di sostanza rilevante o uneredità lasciata dal beneficiario di prestazioni
uneredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)
Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso lUfficio chiede a titolo cautelativo la costituzione di unipoteca legale sullimmobile.
Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.
Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso.
Art. 43 LAS
Lautorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano ( )
Questa Corte rammenta che, in ogni caso, lart. 43 Las è una mera disposizione potestativa (cfr. STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020 consid. 6.4).
2.5. Le Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), al p.to E.2.1., concernente il concetto di condizioni agiate nellambito delle prestazioni percepite debitamente, prevedono
" E.2.1.
2 In caso di condizione agiate conseguenti a un incremento patrimoniale, devono essere accordate le seguenti quote patrimoniali esenti:
a. fr. 30000.00 per persona singola
b. fr. 50000.00 per coniugi e partner registrati
c. fr. 15000.00 per ogni figlio minorenne
3 In caso di condizioni agiate conseguenti a redditi da attività lucrativa, si deve rinunciare a richiedere una restituzione. Laddove le basi legali prevedono una restituzione attingendo ai redditi da attività lucrativa, si deve accordare un limite di reddito generoso e limitare la durata della restituzione.
Dalle relative spiegazioni emerge:
" c) Restituzione volontaria
Laiuto sociale percepito legalmente può essere restituito volontariamente anche se la persona non adempie il presupposto delle condizioni agiate (per es. poiché può procurarsi i mezzi per la restituzione solo chiedendo un prestito).
Se degli ex beneficiari del sostegno desiderano procedere a una restituzione volontaria, per esempio per soddisfare i requisiti per una naturalizzazione, ciò deve essere loro consentito.
Una restituzione può tuttavia essere considerata volontaria solo se non viene esercitata nessuna pressione da parte dellorgano dellaiuto sociale.
d) Presa in considerazione della situazione debitoria
Nellambito dellesame della questione concernente la proporzionalità di un rimborso dellaiuto sociale a fronte di condizioni agiate, occorre prendere in considerazione anche la situazione di indebitamento della persona interessata. In linea di massima, se oltre a quelli soggetti a restituzione nei confronti dellaiuto sociale, la persona ha ulteriori debiti nei confronti di altri creditori, si dovrebbe puntare a un risanamento complessivo dei debiti. Si può ricorre a un servizio di consulenza in materia di indebitamento affiliato al Verband Schuldenberatung Schweiz (www.schulden.ch che si attiene ai principi in materia di consulenza di questa associazione professionale (B.3).
2.6. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dellazione sociale (CSIAS), ha statuito:
" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen).
Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dallAlta Corte è pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.
In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit. (pag. 171-172).
In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Questultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono uninterpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. Questa Corte si è pronunciata a più riprese nel merito delle richieste di rimborso delle prestazioni Las percepite lecitamente ai sensi dellart. 33 Las dopo avere ricevuto uneredità o, comunque, acquisito una sostanza rilevante ed ha approvato loperato dellamministrazione.
Ad esempio, in una STCA 42.2020.2 del 25 maggio 2020 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dellUSSI che aveva chiesto il rimborso delle prestazioni Las percepite debitamente nel caso di un assistito che aveva, poi, beneficiato di un anticipo ereditario di fr. 320'000.-. Il Tribunale federale ha respinto il successivo ricorso con la STF 8C_418/2020 del 7 settembre 2020.
Con sentenza 42.2022.30 del 26 settembre 2022, il TCA ha confermato il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite debitamente da unassistita stabilito dallUSSI in conseguenza dellacquisizione, da parte della medesima, di una quota ereditaria di fr. 75'000.- circa.
Nella STCA 42.2023.9 del 10 maggio 2023, questo Tribunale ha confermato loperato dellamministrazione che, tenendo conto di una quota esente pari a fr. 30'000.-, aveva chiesto il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite lecitamente da una ricorrente che, a seguito della vendita di un immobile, aveva acquisito una sostanza rilevante, pari a circa fr. 125'000.-.
Infine, con STCA 42.2025.14 del 15 settembre 2025, nel caso di unassistita che aveva acquisito una sostanza rilevante grazie al percepimento di uneredità (ricevuta a seguito della morte di due parenti, per un totale di fr. 430'000.-), il TCA ha stabilito che a ragione lUSSI aveva negato il condono del rimborso delle prestazioni Las percepite debitamente, ritenuto che in caso di rimborso non è previsto il condono, a differenza di quanto contemplato per la restituzione di prestazioni percepite indebitamente.
2.8. Nella presente fattispecie, dagli atti risulta che alla fine del mese di luglio 2023, gli avv. ti RA1 e RA1 hanno informato lUSSI di avere assunto il patrocinio di RI1 nellambito della divisione ereditaria del defunto padre ______, precisando che questultima aveva richiesto la loro assistenza in quanto tale divisione ( ) le appare notevolmente complessa, al fine di veder tutelata la sua posizione (cfr. all. C a doc. I).
A complemento di questa comunicazione, i patrocinatori della ricorrente avevano trasmesso allamministrazione copia della procura loro rilasciata dalla medesima, indicante che oggetto della pratica era l eredità ______ e ogni attività connessa e che, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, nel caso di specie la tariffa oraria applicata è di CHF 280.00 (cfr. all. A a doc. I).
Il patrocinio di RI1 da parte degli avv. ti RA1 e RA1 è stato ulteriormente ribadito dai due legali con mail destinata al servizio prestazioni dellUSSI del 24 agosto 2023, nella quale i medesimi avevano anche comunicato che visto il procedere della nostra attività provvederemo ad inoltrare fattura di acconto alla signora RI1. Come precisato per le vie brevi si tratta di spese necessarie che dovranno essere considerate poiché giustificate per la tutela nella divisone in corso e quindi rientranti nel suo fabbisogno. (cfr. all. C a doc. I).
Il 23 ottobre 2024, poi, lavv. RA1, come concordato telefonicamente, ha sottoposto via mail a ______ (collaboratrice dellUSSI) una bozza di accordo per la liquidazione della quota ereditaria della signora RI1, precisando che, trattandosi di un patrimonio, ad oggi, non interamente disponibile, si è concordata una liquidazione della quota in maniera dilazionata e ciò al fine di permettere quantomeno alla signora RI1 di sostenersi senza ricorrente, almeno al momento, allaiuto assistenziale. La comunione ereditaria, tra laltro, parteciperebbe anche alle spese legali dellutente. ( ) (sottolineatura della redattrice, cfr. doc. 183).
Il 4 novembre 2024, lUSSI ha comunicato all avv. RA1 di non essere competente di decidere e/o approvare laccordo trasmesso dal legale e precisato quanto segue:
" ( ) In base a quanto è stato stabilito, e quindi il versamento di uneredità di CHF 140'000.00, per il nostro Ufficio scatta lobbligo di rimborso (art. 33 lett. b Las) poco importa il modo in cui le viene versata. Di conseguenza appena riceveremo latto di divisione ereditaria sottoscritto da tutti gli eredi procederemo ad emettere una decisione di rimborso (dedotta la quota esente di CHF 30'000.00). Nel documento è indicato che CHF 10'000.00 serviranno quale partecipazione alle spese legali, che dovranno essere documentate, così da tenerne conto al momento dellemissione della decisione di rimborso. ( ) (cfr. doc. 175).
Con mail del 29 novembre 2024, lavv. RA1 ha comunicato allamministrazione di avere provveduto a versare la prima rata di CHF 30'000.00 sul conto della signora RI1, così come specificato nellaccordo che ( ) ho inviato nel precedente messaggio e-mail. Gli altri importi saranno versati direttamente sul conto corrente della signora RI1, secondo le date indicate. Per trasparenza, le invio, poi, le fatture relative agli onorari dello scrivente e della RA1 (cfr. doc. 125).
Latto di divisione parziale con relativa estromissione dalla comunione ereditaria fu ______ (_____) __..____, da ______, in _____, coniugato, deceduto il __..2022 (in seguito: atto di divisione), trasmesso allUSSI con mail del 5 dicembre 2024 da parte dellavv. RA1 (cfr. all. E a doc. I), sottoscritto il 25 novembre 2024, tra, da una parte, ______, ______, ______ e ______ e, daltra parte, la ricorrente, innanzi allesecutore testamentario, avv. ______, prevede, per quanto di interesse ai fini della presente vertenza, quanto segue:
" ( ) 1. Fra le parti si è concordato che la signora RI1, n. ________, è estromessa dalla sostanza del defunto ______, accertata dallesecutore testamentario con documento del 10.04.2024, ( ) fu ______, ( ) contro corrispettivo della somma di fr. 140'000.- come di seguito indicati.
A saldo e liquidazione di ogni e qualsiasi pretesa, in relazione alla sostanza accertata, i signori ______, ______, ______ e ______ versano alla signora RI1, n. ________, la somma di fr. 140'000.- (centoquarantamila).
Somma che viene versata come segue:
CHF 30'000.00 (trentamila) per RI1 n. ________ e CHF 10'000.00 (diecimila) quale partecipazione alle spese legali di RI1, n. ________. Limporto complessivo di CHF 40'000.00 (quarantamila) verrà versato entro 5 giorni dalla data odierna e comunque entro e non oltre il 26 novembre 2024.
CHF 30'000.00 (trentamila) entro e non oltre il 25.04.2026;
CHF 30'000.00 (trentamila) entro e non oltre il 25.10.2027;
CHF 30'000.00 (trentamila) entro e non oltre il 25.04.2029;
CHF 10'000.00 (diecimila) entro e non oltre il 25.10.2030.
( )
Gli importi indicati al punto 2.1. (CHF 40'000.-) dovranno essere versati sul conto clienti dellavv. RA1 ( ).
Gli importi indicati al punto 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5. dovranno essere versati sul conto della signora RI1.
Si dà atto che la signora RI1 riceve, altresì, n. 5 opere del defunto padre.
La TUI è differita conformemente allart. 125 LT. (cfr. doc. 129-133).
Dalle fatture relative agli onorari dello scrivente e della RA1 indicate dallavv. RA1 nella mail del 29 novembre 2024 allUSSI (cfr. supra), risulta, in particolare, che lavv. RA1 aveva emesso il 29 novembre 2024 nei confronti della sua assistita una fattura 2024/147 per complessivi fr. 3'783.50 e lavv. RA1, sempre in data 29 novembre 204, unaltra fattura ft. 24.82, per totali fr. 6'216.50 (cfr. doc. 127-128).
Il tutto, quindi, per complessivi fr. 10'000.- comprensivi di IVA, pari, di fatto, alla partecipazione alle spese legali di cui allatto di divisione (cfr. supra).
Dagli allegati ricorsuali, poi, risulta che il 24 agosto 2023, e meglio allorquando lavv. RA1 aveva comunicato allUSSI che visto il procedere della nostra attività provvederemo ad inoltrare fattura di acconto alla signora RI1 (cfr. supra e all. C a doc. I), lavv. RA1 aveva anche effettivamente trasmesso alla propria patrocinata una fattura ft. 23/32 con termine di pagamento 21 settembre 2023, quale acc. Proced. Eredità ______ di fr. 3'000.- (cfr. all. H a doc. I).
Dalla documentazione bancaria trasmessa allUSSI dalla ricorrente risulta, poi, che il 2 dicembre 2024 lo studio legale RA1 le ha accreditato la somma di fr. 30'000.- quale atto di divisione ereditaria rata n. 1 (cfr. doc. 136).
Con decisione di rimborso del 21 gennaio 2025, lUSSI, a seguito della conferma dellavvenuto scioglimento della comunione ereditaria sottoscritto il 25.11.2024, ha chiesto a RI1 il rimborso di fr. 100'000.-, così calcolati:
Importi
Prestazioni assistenziali erogate a suo favore nel periodo 01.02.2015 31.01.2025 ( )
CHF 194'614.20
Utile a suo favore in seguito allo scioglimento della comunione ereditaria
CHF 140'000.00
Quota patrimoniale esente (per persona singola)
Spese relative alle spese legali
Totale da rimborsare
CHF 100'000.00
(cfr. doc. 118-119).
Con reclamo del 20 febbraio 2025, RI1, già rappresentata dagli avv. ti RA1 e RA1, ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti, facendo, in particolare, valere quanto segue:
" ( ) la decisione non tiene conto delleffettivo importo utile. Difatti, dalla somma devono necessariamente essere detratte anche le relative imposte che incidono effettivamente sullimporto da rimborsare. Come la dichiarazione per limposta sugli utili immobiliari che listante ha ricevuto e che è oggetto di valutazione. ( ) inoltre secondo laccordo di scioglimento della comunione ereditaria, vi è stata una partecipazione alle spese legali, ma non il saldo. Si legge, infatti, al punto 2/1 CHF 10'000.00 (diecimila) quale partecipazione alle spese legali di RI1, n. ________. Difatti, ad oggi vi è ancora un importo che CHF 5'000.00 che la reclamante dovrà saldare, non appena percepirà le ulteriori rate..
Alla luce delle argomentazioni appena citate, quindi, in sede di reclamo i patrocinatori dellassistita avevano chiesto, in via principale, che la decisione del 21 gennaio 2025 venisse annullata e la procedura di rimborso nei confronti della signora RI1 venisse sospesa fino allaccertamento dellutile effettivo derivante dallo scioglimento della comunione ereditaria.
In subordine, avevano postulato che la modalità di rimborso fosse determinata in base al corretto adempimento dellatto di scioglimento e secondo le scadenze prestabilite per il versamento della somma e dunque, salvo il buon esito, in considerazione delle indicate nellatto divisione, da corrispondere entro il 25 aprile 2026, il 25 ottobre 2027, il 25 aprile 2029 ed il 25 ottobre 2030 (cfr. doc. 86-90).
In data 18 aprile 2025, lUSSI ha chiesto ai legali di RI1 di trasmettere, entro il 16 maggio successivo, la documentazione relativa allimposta sugli utili immobiliari e la documentazione relativa alle spese legali ancora da saldare (cfr. doc. 48).
Con mail del 27 maggio 2025, i patrocinatori della ricorrente hanno chiesto una proroga del termine loro assegnato di 30 giorni, al fine di potere reperire la documentazione richiesta (cfr. doc. 47), concessa loro dallamministrazione sino al 27 giugno 2025 (cfr. doc. 45).
Il 20 giugno 2025, gli avv. ti RA1 e RA1 hanno trasmesso allUSSI la lettera del 26 marzo 2025, con la quale il notaio ______ comunica alla signora RI1 di procedere alla restituzione in bianco del modulo 7, inerente alla dichiarazione della sostanza e del reddito immobiliare allUfficio di tassazione e la nota proforma delle spese legali ancora da saldare (cfr. doc. 40).
In particolare, dalla fattura proforma del solo avv. RA1 di data 19 giugno 2025, avente termine di pagamento il 25 aprile 2026, inerente la pratica eredità, risulta unicamente e senza precisazione alcuna circa le prestazioni legali effettuate a favore della cliente, un saldo pratica ________ di fr. 7'000.- oltre a spese 4% di fr. 280.-, per un totale di fr. 7'280.- (cfr. doc. 42).
Con riferimento alla fattura proforma del 19 giugno 2025, in data 8 luglio 2025 lUSSI ha chiesto ai patrocinatori della ricorrente di trasmettere la FATTURA PROFORMA completa/dettagliata entro il termine di 10 giorni (cfr. doc. 31).
In considerazione dellelevato carico di lavoro e delle prossime vacanze, con mail del 15 luglio 2025 lavv. RA1 ha, dapprima, chiesto una proroga del termine assegnatogli sino al 31 agosto 2025 e poi unulteriore proroga sino al 30 settembre 2025, che lUSSI non ha, questa volta, concesso, chiedendo ai legali di RI1 di presentare quanto sollecitato loro entro l8 settembre 2025, ritenuto che in assenza di quanto richiesto lamministrazione avrebbe valutato il reclamo del 20.02.2025 sulla base della documentazione in suo possesso (cfr. doc. 30).
L8 settembre 2025, i legali della ricorrente hanno infine trasmesso allUSSI la fattura proforma dettagliata delle loro prestazioni dal 6 luglio 2023.
Il documento in questione, sostanzialmente, dà atto delle prestazioni erogate dai legali a beneficio di RI1 sino al 19.06.2025, dettagliate, a titolo esemplificativo, come segue:
Onorari
Ore
06.07.2023
Colloquio con il cliente e-mail da cliente con allegato
1:30 0:15
07.07.2023
e-mail alla cliente studio corrispondenza in entrata
0:05 1:00
08.07.2023
Esame inventario parziale
1:00
(cfr. all. H a doc. I)
e giunge, comprendendo quindi sia prestazioni antecedenti al conferimento del mandato mediante procura, che successive al contratto di divisione ereditaria (v. prestazioni dal 3 dicembre 2024 al 15 giugno 2025) ad un totale di onorari di fr. 18'713.35, cui si aggiungono fr. 1'323.50 di spese, per complessivi fr. 20'036.85.
A fronte di versamenti già corrisposti dalla ricorrente che ad agosto 2023 aveva beneficiato delleredità di una zia per totali fr. 32'000.- (cfr. doc. 379) e che da settembre 2023 a febbraio 2024 non aveva, quindi, necessitato delle prestazioni Las (cfr. supra consid. 1.1.) - per fr. 3'000.- il 24 agosto 2023 e totali fr. 10'000.- corrisposti ai legali in conseguenza della firma del contratto di divisione il 29 novembre 2024, la fattura proforma dell8 settembre 2025 indica che i patrocinatori della ricorrente, per il loro operato, si erano già visti versare totali fr. 13'000.-.
A fronte di tali versamenti, però, rimarrebbe uno scoperto di fr. 7'036.85, arrotondato a fr. 7'000.- (cfr. doc. 25-28), e meglio come segue:
Onorari
18'713.35
Spese
1'323.50
Richieste di acconto fatturate / Acconti versati
24.08.2023
Credito per acconti / acconti versati
29.11.2024
Credito per acconti / acconti versati avv. RA1 (compreso di IVA)
Credito per acconti / acconti versati (avv. RA1)
6'216.50
13'000.00
TOTALE
7'036.85
7'000.-
Con decisione su reclamo del 26 settembre 2025, lUSSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.2.), respinto il reclamo presentato il 20 febbraio 2025 da RI1.
Innanzi a questa Corte, e meglio ad integrazione della propria replica (cfr. supra consid. 1.5.-1.6.), i patrocinatori della ricorrente hanno trasmesso una ulteriore nota con ulteriore dettaglio datata 28 novembre 2025 (cfr. all. I a doc. VII).
Tale documento, se da una parte riprende le voci (e quindi il dettaglio delle prestazioni fornite dai legali a beneficio della loro cliente) già presenti nella fattura proforma dell8 settembre 2025, daltra parte ne precisa lonorario orario e limporto complessivo da computarsi per ogni singola prestazione in ragione della sua durata, e meglio, a titolo esemplificativo, come segue:
Onorari
Comp.qta
Imp.un.
Importo
06.07.2023
Colloquio con il cliente e-mail da cliente con allegato
1:30 0:15
280.00
420.00 70.00
07.07.2023
e-mail alla cliente studio corrispondenza in entrata
0:05 1:00
280.00
23.35 280.00
08.07.2023
Esame inventario parziale
1:00
280.00
280.00
(cfr. all. I a doc. VII).
2.9. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ricorda che contestato è unicamente il mancato computo, a diminuzione dellimporto che a RI1 è stato chiesto di rimborsare, delle prestazioni legali degli avv.ti RA1 e RA1 nella misura che eccede i fr. 10'000.- già presi in considerazione dallamministrazione in aggiunta alla quota esente di fr. 30'000.- (cfr. supra consid. 1.3. e 2.2.).
Correttamente non è stata, invece, contestata nel suo principio la richiesta di rimborso delle prestazioni Las debitamente percepite stabilita dalla legge, ai sensi dellart. 33 lett. b Las, e dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.).
Questo Tribunale constata, innanzitutto, che i fr. 10'000.- previsti nellatto di divisione costituiscono, come fanno valere i patrocinatori della ricorrente (cfr. supra consid. 1.3.), una partecipazione alle spese legali (cfr. supra consid. 2.8.).
Del resto, che di una mera partecipazione si sarebbe trattato, lUSSI era stato reso edotto già ad ottobre 2024 da parte degli avv. RA1 e RA1 (La comunione ereditaria, tra laltro, parteciperebbe anche alle spese legali dellutente.; cfr. supra consid. 2.8.).
Già solo in ragione di quanto precede, a mente di questa Corte non vi sono motivi per ritenere che la partecipazione alle spese legali di cui allatto di divisione dovesse corrispondere allintegralità delle spese legali sostenute dalla ricorrente nella procedura successoria.
È vero che, in un primo momento, gli avvocati RA1 e RA1 abbiano trasmesso allUSSI fatture limitate ad un totale di fr 10'000.-.
È altrettanto vero, però, che, in sede di reclamo, i legali hanno fatto valere che vi erano ulteriori prestazioni, rispetto alle fatture sino a quel momento trasmesse allUSSI ed alla partecipazione della comunione ereditaria indicata nellatto divisione di fr. 10'000.-, che andavano considerate ai fini di determinare limporto chiesto in rimborso.
In tal senso, a mente di questa Corte, quanto previsto nellatto di divisione esaurendosi in una mera partecipazione alle spese legali sostenute nellambito della successione ereditaria da RI1, è a ragione che la ricorrente pretende che anche quanto eccedente la partecipazione di fr. 10'000.- e comunque relativo alla pratica successoria sia computato ai fini di determinare quanto ella è tenuta a rimborsare ai sensi dellart. 33 lett. b Las.
Sebbene la sua trasmissione allUSSI abbia richiesto tempistiche eccessive, la fattura proforma dell8 settembre 2025 è stata inviata allamministrazione in ossequio dellultimo termine impartito ai legali.
Al riguardo, questa Corte rileva anche le voci esposte nella fattura proforma dell8 settembre risultano chiare e non lasciano spazio a dubbi quanto alla loro pertinenza (o meno, a seconda del caso) con la pratica relativa alla successione del defunto padre di RI1.
Analogamente vale per la durata delle singole prestazioni, indicata in ore e minuti.
Inoltre, dalla procura trasmessa allUSSI sin dalla fine di luglio 2023 risulta quale fosse la tariffa applicata dai patrocinatori della ricorrente, e meglio fr. 280.-/ora (cfr. supra consid. 2.8.).
A mente di questa Corte, quindi, la fattura dell8 settembre 2025 risultava sufficientemente dettagliata per permettere allUSSI di valutare quali fossero le prestazioni inerenti alla pratica successoria, di cui avrebbe dovuto tenere conto nel calcolo volto a stabilire limporto chiesto in rimborso ai sensi dellart. 33 lett. b Las.
In tal senso, quindi, nel suo principio il computo delle spese legali inerenti alla pratica successoria doveva comprendere tutte le voci relative alla stessa e non limitarsi al riconoscimento di un importo forfettario di fr. 10'000.-, equivalente alla sola partecipazione alle spese legali sostenute da RI1 riconosciutale nellambito della successione.
A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo lart. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" ( ) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). ( ) (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)
Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.
In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps ed ha rilevato:
" ( )
8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."
Nella misura di quanto suindicato, quindi, il ricorso deve essere accolto e gli atti devono essere rinviati allUSSI affinché, alla luce di quanto emerge dalla fattura presentata dai legali della ricorrente l8 settembre 2025 ed eventualmente delle ulteriori specificazioni di cui allallegato I al doc. VII (estratto pratica del 28 novembre 2025, che non modifica nella sostanza quanto già risultava dal documento dell8 settembre 2025), si pronunci mediante una nuova decisione sullimporto chiesto in rimborso a RI1 ai sensi dellart. 33 lett. b Las.
In tal senso, il TCA rileva, però, che le prestazioni legali relative al periodo successivo alla ricezione da parte dei patrocinatori della ricorrente dellatto di divisione nella sua forma definitiva e quindi le voci indicate tanto nella fattura proforma dell8 settembre 2025, quanto nellall. I al doc. VII (cfr. supra consid. 1.6.) successivamente al 29 novembre 2024 non possono, contrariamente a quanto pretende la tesi ricorsuale (cfr. supra consid. 1.3.), essere connesse al buon esito della pratica successoria, giunta al termine con la sottoscrizione del citato atto e con la sua trasmissione ai legali della ricorrente del 29 novembre 2024 (cfr. all. H a doc. I e all. I a doc. VII).
A ragione, quindi, lUSSI ha ritenuto che quanto successivo a quella data non deve, in ogni caso, essere computato ai fini della determinazione dellimporto chiesto in rimborso alla ricorrente.
Nel rivalutare limporto chiesto in rimborso a RI1, lUSSI, oltre a verificare leffettiva pertinenza di quanto fatturato con la pratica successoria, dovrà altresì appurare per quale motivo il 29 novembre 2024 gli avv.ti RA1 e RA1 hanno prodotto allamministrazione unicamente fatture per complessivi fr. 10'000.- quando, invece, a quel momento (e quindi secondo le singole prestazioni fornite sino al 29 novembre 2024) e stando alla fattura dell8 settembre 2025 il totale delle prestazioni erogate a favore della cliente sarebbe stato maggiore.
Per quanto attiene, invece, alle prestazioni dei patrocinatori della ricorrente inerenti alla procedura di rimborso delle prestazioni Las, in particolare relative alla decisione dellUSSI del gennaio 2025, allo studio dellincarto, alla stesura del reclamo ed ai relativi colloqui con la cliente esposti nelle fatture proforma dell8 settembre e del 28 novembre 2025 (cfr. supra consid. 1.3., all. H a doc. I ed all. I a doc. VII), questa Corte rileva che a giusta ragione lUSSI ha ritenuto che le stesse concernono, semmai la questione di sapere se allinsorgente dovevano, o meno, essere accordate ripetibili in relazione alla procedura amministrativa, tali poste non concernendo, in ogni caso, prestazioni inerenti alla pratica successoria.
2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia lart. 65 cpv. 1 Las).
Lart. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative allassegnazione o al rifiuto di prestazioni dellassicurazione per linvalidità è soggetta a spese; lentità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.
Lart. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. Lart. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore lart. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dellassistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dellattuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nellambito dellassistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sulliniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.47-48 del 31 marzo 2025 consid. 2.20.; STCA 42.2024.38 del 27 gennaio 2025 consid. 2.17.; STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).
La ricorrente, parzialmente vincente in causa, rappresentata da due avvocati, ha diritto all'importo di fr. 1000.-- a titolo di ripetibili (cfr. art. 30, 31 Lptca; art. 61 lett. g LPGA) per quanto attiene alla procedura innanzi al TCA.
2.11. Per quanto attiene alle ripetibili per la procedura di reclamo postulate dai legali della ricorrente, che in sede ricorsuale ne chiedono la copertura nella misura in cui postulano il riconoscimento a beneficio della ricorrente di tutte le spese legali successive al 29 novembre 2024 (cfr. supra consid. 1.3.), il TCA rileva che la medesima è risultata parzialmente vincente nel procedimento amministrativo.
Al riguardo, questa Corte ricorda che lart. 52 cpv. 3 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile nellambito dellassistenza sociale, in virtù del rinvio di cui agli art. 33 cpv. 3 Laps e 65 cpv. 1 Las prevede che di regola nella procedura di opposizione (e reclamo) non sono accordate ripetibili.
Tuttavia un assicurato, che in caso di soccombenza avrebbe potuto beneficiare del gratuito patrocinio, ha diritto alle ripetibili se risulta vincente in causa (cfr. STF I 164/04 del 23 settembre 2004, pubblicata in DTF 130 V 570 e SVR 2005 IV Nr. 36 pag. 133; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.1., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; U. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversiche-rungsrechts ATSG, 4. ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2020, ad art. 52 n. 84; ad art. 37 n. 48; STCA 38.2009.62 del 5 ottobre 2009 consid. 2.3.; STCA 38.2003.101 del 2 settembre 2004 consid. 2.17.).
La nostra Massima Istanza, nella DTF 130 V 570, ha lasciato aperta la questione di sapere se il diritto alle ripetibili possa essere riconosciuto pure in altre situazioni eccezionali, oltre a quella in cui nella procedura di opposizione può essere concesso il gratuito patrocinio, come ad esempio in caso di dispendio o di difficoltà particolari.
Con sentenza 9C_877/2017 del 28 maggio 2018 consid. 8.2. il Tribunale federale, precisando la DTF 130 V 570, ha stabilito, da un lato, che lassegnazione di ripetibili alla parte vincente nella procedura di opposizione non può discendere né da principi giuridici generali né dà garanzie procedurali conferite dalla Costituzione. Determinante a tal fine è soltanto il diritto di procedura applicabile nel caso concreto. Dallaltro, che nella procedura di opposizione secondo lart. 52 LPGA le ripetibili possono essere accordate unicamente allorché la persona in questione avrebbe avuto diritto, in caso di soccombenza, al gratuito patrocinio (cfr. pure U. Kieser, op. cit., ad art. 52, n. 85).
Al riguardo cfr. STCA 42.2024.52 del 14 aprile 2025; STCA 42.2024.33 del 4 novembre 2024; STCA 42.2021.11 del 21 giugno 2021 consid. 2.19.; STCA 38.2020.67 del 26 aprile 2021.
2.12. L'art. 37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui allart. 31 Lptca a cui rimanda lart. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65 Las;), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).
Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.
La necessità di patrocinio da parte di un legale rimane eccezionale nella procedura amministrativa (cfr. STF 8C_779/2023 del 2 settembre 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N.16 pag. 435; STF 8C_397/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.2.; STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7) e dipende dalle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, ossia dalla particolarità delle norme procedurali applicabili, dalla complessità delle questioni giuridiche, dalla fattispecie poco chiara, ma anche dal richiedente. Questultimo, ad esempio, non devessere capace di difendere i propri interessi. Qualora sussiste la minaccia di un intervento particolarmente grave nello statuto giuridico dellindigente è di regola data la necessità di un patrocinio, altrimenti soltanto nei casi in cui oltre alla relativa complessità della fattispecie si aggiungono anche difficoltà reali e giuridiche che non possono essere risolte dal richiedente stesso (Falls ein besonders starker Eingriff in die Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falles besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist, cfr. DTF 125 V 35 consid. 4b e riferimenti; DTF 119 Ia 265), oppure se lassistenza di rappresentanti di associazioni invalidi, assistenti sociali o altre persone nel settore sociale non può essere presa in considerazione (Eine anwaltliche Verbeiständung drängt sich nur in Ausnahmefällen auf, in denen ein Rechtsanwalt beigezogen wird, weil schwierige rechtliche oder tatsächliche Fragen dies als notwendig erscheinen lassen und eine Verbeiständung durch Verbandsvertreter, Fürsorger oder andere Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt; DTF 132 V 201 consid. 4.1 con riferimenti).
La necessità o meno dellassistenza di un avvocato durante la procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione impugnata (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 911/06 del 2 febbraio 2007; STF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 6.2.).
In concreto, anche su questo punto e, quindi, sulla questione a sapere se dovevano essere accordate, o meno, ripetibili, per la procedura amministrativa, gli atti vengono rinviati allUSSI affinché si pronunci nuovamente, tenendo conto del fatto che non solo il reclamo è stato parzialmente accolto, ma che secondo questa Corte avrebbe dovuto essere in misura maggiore, rispettivamente prenda in considerazione la difficoltà della procedura successoria per la quale la ricorrente già si era avvalsa del patrocinio degli avv. ti RA1 e RA1 e, da ultimo, valuti la situazione finanziaria di RI1, ritenuto che alla medesima nel dicembre 2024 erano stati accreditati fr. 30'000.-.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 26 settembre 2025 è annullata e gli atti sono rinviati allUSSI affinché proceda ai sensi di quanto indicato ai consid. 2.9 e 2.12.
LUSSI verserà alla ricorrente limporto di fr. 1'000.- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili per la procedura davanti al TCA.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 12.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster