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Numero d'incarto:
43.1997.6
Data decisione, Autorità:
16.03.1998, TCA
RACCOMANDATA
Incarto
n.
43.97.00006
dc/os
Lugano
16
marzo 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
visto il ricorso del 5 dicembre 1997 interposto da
__________,
rappr. da: __________,
contro
la decisione del 5 novembre 1997 emanata da
Dipartimento opere sociali, 6500 Bellinzona,
in materia di aiuto alle vittime di reati
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 29 dicembre 1997 della parte convenuta;
richiamato il verbale 12 marzo 1998 del seguente tenore:
"Invitati a spiegare
cosa sono i fr. 4'000.- chiesti in restituzione, l'avv. __________ precisa che
si tratta di fr. 4'000.- versati come acconto, a seguito delle prime
spese insorte dopo il reato. Visto che la domanda è stata respinta,
di conseguenza è stata richiesta la restituzione di tale importo.
La somma di fr. 4'000.- per
danni materiali secondo il DOS non deve essere pagata in quanto non
è assumibile secondo questa legge, anche qualora si volesse ammettere che il
caso rientra nei limiti di reddito.
L'avv. __________ sostiene
che su questo punto la giurisprudenza è ancora in formazione e quindi non vi è
ancora una risposta chiara.
Il signor __________ precisa
che in realtà nei primi fr. 4'000.- sono anche contenute delle spese materiali
che non possono comunque essere rimborsate.
Il Giudice delegato invita
il signor __________ ad elencare i motivi per cui la richiesta di indennizzo è stata
rifiutata. Egli risponde che sulla base dei dati forniti dal signor __________,
all'inizio i limiti di reddito previsti dalla legge erano superati. Inoltre
non vi erano prove dell'incapacità lavorativa. Successivamente con il ricorso
sono stati prodotti certificati medici e altra documentazione finanziaria.
Il Giudice delegato con
riferimento al reddito estremamente elevato fatto valere dall'assicurato al
momento della domanda, egli precisa che si è trattato di un malinteso. Egli
aveva iniziato la propria attività di tassista indipendente il 1°
gennaio 1996. L'avv. __________ per questo precisa che vi è
una difficoltà a stabilire il reddito reale del signor __________. Essa ricorda
di aver allegato in sede ricorsuale il conto perdite e prodotti indicante un provente
di fr. 34'637.50 (doc. _).
Il signor __________o
precisa di essere stato aiutato dai genitori e dal fratello e di aver fatto
pure capo all'assistenza del Canton Berna (che gli ha pagato due pigioni).
Le parti concordano nel
calcolare i limiti di reddito prendendo in considerazione il reddito di
fr. 34'637.50 conseguiti nei
primi 10 mesi e rapportato su un anno.
Questo dato verrà segnalato
dal funzionario del DOS ai colleghi del settore PC per effettuare il calcolo
dell'indennizzazione.
Per quel che riguarda gli
aspetti medici, preso atto che da una parte il signor __________ si è presentato
presso il medico soltanto nel corso del mese di maggio e che dall'altra parte secondo
le indicazioni fornite dai responsabili del Canton Berna, tale medico pur non specialista
psichiatrico sarebbe credibile in quanto ha molte esperienze con le vittime di
reato, il Giudice delegato propone che i funzionari del
DOS interpellino direttamente il medico per avere
più approfondite indicazioni circa l'incapacità lavorativa fino a metà gennaio
1997.
Per il periodo successivo
(che esula comunque dalla presente vertenza) il DOS è invitato in caso di
ulteriori richieste ad effettuare prima di emettere la propria decisione i
necessari accertamenti medici, se del caso richiedendo certificati da parte
di psichiatri o eventualmente ordinando una perizia.
Per eventuali periodi di indennizzazione
successivi ai due mesi e mezzi qui in questione, le parti concordano, e in
questo senso l'avv. __________ s'impegna a che le Autorità di Berna inoltrino
una nuova domanda, se del caso corredata da dati economici e medici solidi e attendibili,
utilizzando anche i dati fiscali.
Il signor __________ svincola il medico dr. __________
dal segreto professionale.
Il Giudice delegato propone
dunque la seguente soluzione transattiva:
-
i parametri economici
vengono verificati sulla base del reddito indicato in sede ricorsuale;
-
gli aspetti medici (per i
due mesi e mezzo in questione) verranno verificati dal DOS interpel- lando
il medico dr. __________.
La richiesta di assistenza
giudiziaria è accolta.
Su queste basi le parti
accettano la soluzione transattiva per cui la causa viene stralciata dai ruoli."
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di
oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V
175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai
ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
-
la richiesta tendente alla
concessione dell'assistenza giudiziaria è accolta;
-
non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
-
intimazione agli
interessati;
con
l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno facoltà di ricorrere, in
caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale Federale, Losanna,
entro 30 giorni dalla comunica-zione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Il
presidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Daniele
Cattaneo
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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