AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 50.1994.1
Data decisione, Autorità: 11.01.1996, TRAM
Incarto n. 50.94.00001 ES 12/94 cm
Lugano 11 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 novembre 1994 di
Eredi fu __________ tutti rappr. da: avv. __________
Contro
la decisione 12 ottobre 1994 (no. 32/90-110) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento espropriativo promosso dal Comune di __________ per acquisire la proprietà di 105 mq del mapp. no. __________ RFD di __________ in vista della realizzazione della strada di PR in zona __________;
viste le risposte:
21 novembre 1994 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
6 dicembre 1994 del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i dovuti accertamenti;
ritenuto, in fatto
A. Il mappale no. __________ di __________, di complessivi mq 1'016, risulta così censito a RF:
mapp. no. __________
A) abitazione mq 269
B) depuratore mq 10
C) terrazze mq 12
d) piazzale accesso mq 254
e) terreno annesso mq 471
Sul fondo, in leggero declivio e di forma regolare, sorge una palazzina d'appartamenti in proprietà per piani edificata nel 1974 (Condominio __________); il terreno è incluso in zona R3 e si affaccia su Via __________, strada che prolungandosi da Via __________ sale in direzione della cantonale __________.
B. Una volta approvati i progetti attinenti alla realizzazione della strada di PR in zona __________ (ai sensi degli art. 32 ss. LS in vigore sino al 14 marzo 1995), il Comune di __________ - mediante avviso personale 8 ottobre 1990 e pubblicazione degli atti (relazione sull'opera, progetto dell'opera e preventivo, piano di espropriazione, tabella di espropriazione e offerte di indennità) - ha promosso la procedura di espropriazione formale del terreno necessario alla realizzazione dell'opera. Sono così divenuti oggetto di esproprio anche 105 mq della part. no. __________, per i quali il Comune ha offerto ai proprietari un'indennità di fr. 200.- il mq.
Il 14 novembre 1990 i privati hanno per contro notificato una pretesa d'indennizzo di 600.- fr. il mq per la cessione dello scorporo dedotto in esproprio e di fr. 150'000.- per titolo di svalutazione della porzione residua, chiedendo nel contempo che il Comune fosse astretto ad erigere un riparo protettivo contro le future immissioni provenienti dalla costruenda strada.
Con istanza 21 novembre 1990 l'ente pubblico ha domandato di esser posto al beneficio dell'anticipata immissione in possesso. La richiesta è stata osteggiata dagli espropriati in occasione dell'esperimento di conciliazione tenutosi il 13 giugno 1991; nel corso di quell'udienza le parti hanno altresì invitato il giudice ad attendere la conclusione dei lavori prima di emanare la sentenza di stima, confermandosi per il resto nelle rispettive posizioni avverse.
Il Tribunale ha accordato al Comune l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati con decreto 27 agosto 1991 regolarmente cresciuto in giudicato.
In data 24 settembre 1993 il Municipio di __________ ha comunicato che nel frattempo la costruzione della strada era stata portata a compimento.
C. Con sentenza 12 ottobre 1994 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha quindi riconosciuto ai comproprietari un indennizzo di fr. 333.- il mq per l'esproprio del terreno, oltre a fr. 5'000.- per l'asportazione di una pergola, di un tavolo e delle relative panche, nonché fr. 6'800.- per il taglio di alcune piante.
Il primo giudice ha deciso in sostanza di accordare ai privati un'indennità corrispondente al valore edilizio pieno dello scorporo espropriato calcolato partendo dai prezzi delle contrattazioni di fondi posti in zona R3 di __________ realizzate negli anni 1990/91 (metodo statistico-comparativo). Il risarcimento per l'eventuale ripristino della pergola e dei relativi arredi è stato commisurato per apprezzamento, mentre quello per la soppressione delle piante è stato quantificato in base alle risultanze di un'apposita perizia commissionata pendente causa ad un architetto paesaggista.
Il Tribunale di prima istanza ha tuttavia negato agli espropriati la chiesta indennità per la svalutazione della porzione residua, ritenendo che i modesti inconvenienti indotti dalla nuova strada non avrebbero in alcun caso arrecato alla proprietà un danno tale da influire sul suo valore.
D. Avverso la predetta decisione insorgono i comproprietari del __________, chiedendo che il valore venale del terreno avulso venga accertato in fr. 600.- fr. il mq. Gli espropriati criticano il giudice di prime cure per aver quantificato l'indennizzo in base alla quotazione media dei fondi di __________ situati in zona R3, senza tener sufficientemente conto delle contrattazioni avvenute ad importi ben superiori a fr. 333.-/mq; postulano pertanto un'analisi più attenta e completa dei prezzi di mercato, sottolineando i pregi (posizione tranquilla, bella vista) del proprio mappale.
I ricorrenti ribadiscono inoltre la richiesta di un'indennità di fr. 150'000.- per il deprezzamento della frazione residua della part. no. __________, rilevando in particolare come l'esproprio abbia comportato una massiccia diminuzione dell'area verde della proprietà e li abbia privati di un importante angolo di svago per lasciar spazio ad una nuova strada che passa nelle immediate vicinanze delle finestre poste sul lato S dell'immobile.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Tribunale di espropriazione ed il Comune di __________, i quali postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
F. In fase istruttoria il Tribunale ha acquisito d'ufficio agli atti una copia del verbale di stima RG 1° gennaio 1991 della part. __________ di __________ ed in seguito ha visionato la proprietà dei ricorrenti sentendo le parti in contraddittorio. A richiesta del giudice delegato il Comune ha prodotto un estratto del vigente piano del traffico, un calcolo dettagliato dell'IS del __________ prima dell'esproprio, gli atti pianificatori antecedenti il PR 1980 e un elenco delle transazioni realizzate a __________ negli anni 1990/91 corredato delle relative pezze giustificative; questa documentazione è stata trasmessa in visione agli insorgenti, i quali hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Di tutte le risultanze istruttorie si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
Il gravame in oggetto, tempestivo e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso in base agli atti, integrati dalle risultanze dei numerosi accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria. La pronunzia può essere resa senza procedere all'assunzione delle altre prove notificate dagli insorgenti (testi, perizia), che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 LPamm).
L'importo dell'indennità è calcolato in base all'intero valore venale del diritto espropriato (art. 11 lett. a Lespr). Essa comprende pure l'ammontare di tutti gli altri pregiudizi subiti dall'espropriato come conseguenza dell'espropriazione.
Nella stima del valore venale si deve tener conto anche della possibilità di un miglior uso del fondo (art. 12 cpv. 1 Lespr); gli aumenti e le diminuzioni di valore derivanti dall'opera dell'espropriante non vengono però considerati.
Nel caso di espropriazione parziale, l'indennità comprende inoltre l'importo di cui il valore venale della frazione residua viene ad essere diminuito (art. 11 lett. b Lespr).
Il dies aestimandi si situa al momento dell'anticipata immissione in possesso (art. 19 prima frase Lespr), data a far tempo dalla quale decorrono pure gli interessi al saggio usuale sull'indennità definitiva (art. 52 cpv. 3 Lespr); se non v'è presa di possesso anticipata, sarà determinante il momento dell'emanazione della decisione di stima da parte del Tribunale di espropriazione (art. 19 seconda frase Lespr) e l'interesse legale sull'indennità inizierà a decorrere a partire dalla data in cui la stessa diventa esigibile, ossia decorsi venti giorni dalla sua fissazione definitiva (art. 54 cpv. 1 Lespr).
In casu il dies aestimandi deve essere situato in corrispondenza del 27 agosto 1991, giorno in cui il giudice delle espropriazioni ha concesso al Comune l'anticipata immissione in possesso dei diritti espropriati (art. 19 Lespr prima frase). Il Tribunale di prima istanza è invero incorso in una svista redazionale laddove ha citato la data del 13 giugno 1991 (p. 4 dell'impugnata decisione) quale momento determinante per l'estimo. Questo semplice lapsus calami non ha tuttavia alcuna rilevanza, giacché da un altro passaggio della sentenza (consid. 6, p. 3) e dal dispositivo della stessa (p.to 2) si desume con certezza che il dies aestimandi è stato rettamente fissato al 27 agosto 1991.
3.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un fondo venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; DTF 115 Ib 408).
Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36; STA 2.5.1978 in re F.).
L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92).
Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio.
Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
3.2. Dai dati raccolti dal Tribunale di espropriazione relativi a transazioni avvenute tra il febbraio 1990 ed il dicembre 1991 aventi per oggetto terreni situati in zona R3 del Comune di __________ vengono reperiti, in ordine cronologico, i seguenti valori:
fr. 141.17 il mq per il mapp. __________ di mq 473 (iscr. a RF il __________);
fr. 650.- il mq per il mapp. __________ di mq 19'785 (iscr. a RF il __________);
fr. 250.- il mq per il mapp. __________ di mq 83 (iscr. a RF il __________);
fr. 380.84 il mq per il mapp. __________ di mq 449 (iscr. a RF il __________);
fr. 369.10 il mq per il mapp. __________ di mq 3'102 (iscr. a RF il __________).
Le contrattazioni appena elencate indicano che per i fondi di __________ posti in zona R3 è stato soluto nel periodo di tempo considerato un prezzo medio (calcolato in base a criteri prettamente matematici) che si aggira attorno ai 358.- fr. il mq, importo che si riduce a fr. 333.-/mq se si prescinde dai valori estremi di fr. 141.17 e di fr. 650.- il mq. Quest'ultima cifra, definita nell'ambito della cessione di una quota di comproprietà del mapp. __________, non sembra particolarmente indicativa del livello dei prezzi nel territorio del comune, in particolare a fronte della altre transazioni che si situano sempre a livelli decisamente, e di gran lunga, inferiori. Si appalesa quindi lecito considerare l'operazione in oggetto come influenzata da fattori non oggettivi, che inducono ad apprezzarla con estrema prudenza ai fini della determinazione del valore venale dello scorporo espropriato.
Per quanto attiene al mapp. __________, le verifiche predisposte da questo Tribunale hanno permesso di appurare che il fondo non è stato oggetto di una compravendita, ma di un esproprio parziale di mq 83 per i quali il Canton Ticino ha sborsato un indennizzo di fr. 250.- il mq. Lo Stato ha pagato importi simili (da un minimo di fr. 240.-/mq ad un massimo di fr. 270.-/mq) anche ai proprietari delle part. __________, __________, __________ e __________ di __________ che sono state oggetto di espropriazione parziale in vista della sistemazione della strada cantonale. Tutti questi dati riferiti ad indennizzi espropriativi vanno valutati con prudenza, vuoi perché non è nota la data esatta della stima (dies aestimandi), vuoi perché le negoziazioni tra privati si sono svolte su quotazioni nettamente superiori.
Lo comprovano anche gli accertamenti esperiti in sede istruttoria, che hanno consentito di individuare le seguenti compravendite realizzate nel 1989:
fr. 400.- il mq per il mapp. __________ di mq 945 (iscr. a RF il __________);
fr. 374.- il mq per i mapp. __________ e 1'471 di complessivi mq 736 (iscr. a RF il __________).
Tenendo in considerazione solo le transazioni veramente significative, ovvero quelle che hanno portato al trapasso di proprietà tra privati delle part. __________, __________, __________ e /, e ponendo mente all'andamento generale del mercato immobiliare locale, tendenzialmente improntato alla stagnazione (come dimostrano i prezzi piuttosto omogenei delle contrattazioni appena citate, realizzate sull'arco di oltre due anni), si perviene a ritenere che nel 1991 i terreni R3 di __________ potevano avere un valore commerciale di circa fr. 380.-/mq.
3.3. La cifra indicativa di cui sopra va ora corretta ed adeguata in funzione delle specificità giuridiche e fattuali del mappale espropriato, in modo da giungere al suo effettivo valore venale.
Le qualità ed i difetti del fondo (soprattutto la sua forma regolare ed il fatto che si trova in una zona tranquilla, da una parte, le ridotte dimensioni e la pendenza del terreno, così come la sua relativa lontananza dal centro del paese, dall'altra) tendono a compensarsi fino a consentire un riferimento attendibile alla cifra media dianzi esposta, di modo che al mapp. __________ può essere attribuito un valore venale, al 27 agosto 1991, di fr. 380 .- il mq. Questa stima è confortata dal prezzo (fr. 369.-/mq) che una SA ha pagato nel dicembre del 1991 per acquistare la part. __________ sita nelle immediate vicinanze del mappale espropriato; trattasi di un fondo prativo più grande (mq 3'102) di quest'ultimo ma dotato di un accesso nettamente peggiore (cfr. STA 14.5.1989 in re __________, consid. 2.2.), da cui la differenza di quotazione.
3.4. L'importo di fr. 380.- il mq corrisponde al valore edilizio pieno del fondo, riferito alle massime potenzialità edificatorie concesse dal PR.
Stando alla documentazione acquisita durante l'istruttoria, la palazzina eretta nel 1973 sul mapp. __________ ha completamente esaurito l'I.s. dello 0.6 attualmente ammesso in zona R3; l'I.s. risulta anzi superato, dato che il rapporto tra la superficie utile lorda del __________ (830.33 mq) e la superficie edificabile del fondo (1'016 mq) è in realtà dello 0.817. Questa situazione è dovuta al fatto che la proprietà è stata edificata prima dell'entrata in vigore dell'attuale PR, il che ha permesso una costruzione intensiva con poco terreno conformemente alla situazione pianificatoria vigente nel 1974.
Questa sovraedificazione fa sì che il valore del terreno virtualmente necessario per ossequiare le norme di PR (il mapp. __________ dovrebbe avere una superficie edificabile di mq 1'384 per rispettare i parametri di zona) rimane concentrato su un'area più ridotta; il valore effettivo di ogni mq della proprietà è quindi superiore al valore edilizio pieno accertato in antecedenza (cfr., sull'argomento, RDAT II-1991 N. 49; 1990 N. 63).
Lo scorporo necessario alla realizzazione di Via __________ viene tuttavia avulso da un tipico terreno complementare (sulla nozione di "Vorgarten" cfr. RDAT 1981 N. 65), il cui valore economico è di norma inferiore a quello del terreno pienamente sfruttabile a fini edilizi; di quanto, è una questione di mera valutazione di ogni singolo caso si specie, ma secondo la giurisprudenza risalente di questo Tribunale si può arrivare a percentuali del 50% rispetto al valore edilizio pieno.
Nell'evenienza concreta, la plusvalenza dovuta alla sovraedificazione può ritenersi compensata con il minor valore indotto dalla complementarità del terreno attorniante il condominio, cosicché l'indennità dovuta ai ricorrenti per l'espropriazione definitiva di ca. 105 mq del mapp. __________ viene fissata in fr. 380.- il mq.
4.1. In caso di espropriazione parziale di un fondo la conseguente diminuzione della possibilità d'uso sulla parte restante è generalmente compensata dall'indennizzo al pieno valore edilizio per quella staccata (Wiederkehr, op. cit., p. 71 ss.). Tuttavia si ritiene dovuto un indennizzo per la svalutazione della porzione residua non solo quando il suo rimpicciolimento o il cambiamento di forma ne compromettono l'utilizzazione, ma anche quando l'eventuale costruzione ivi esistente - privata di un'area di sfogo necessaria per le sue caratteristiche - subisce un evidente pregiudizio che dal profilo economico si traduce in una perdita di valore (STA 11.2.1980 in re Stato del Cantone Ticino c. R.).
Trattandosi di una strada, la svalutazione può esser cagionata in linea di massima dalla perdita di uno schermo protettivo e dagli inconvenienti derivanti dal traffico veicolare (immissioni di polvere, rumore, ecc.); tra l'evento espropriativo ed il danno deve comunque sussistere un nesso di causalità adeguata (STA 28.10.1994 in re Cond. E.).
4.2. In concreto, è evidente che in conseguenza dell'esproprio la part. __________ perde 105 mq di superficie verde: se si pon mente al fatto che la proprietà ha soltanto 725 mq liberi da costruzioni (di cui 254 mq occupati dal piazzale d'accesso), l'espropriazione incide in misura non indifferente sull'area di sfogo dell'immobile. Tuttavia, come ben osserva la prima istanza, tra l'unità abitativa ed il campo stradale resta pur sempre uno spazio di 6 ml che consente non solo il rispetto degli arretramenti e delle distanze sanciti dalle norme di PR, ma anche l'eventuale erezione di opere protettive. D'altra parte, appare evidente che la situazione di disagio lamentata dai ricorrenti, segnatamente la perdita dell'angolo di svago costituito dalla pergola e dai suoi arredi, è dovuta essenzialmente all'eccesso edificatorio posto in opera dal promotore del __________; se questi avesse costruito in modo meno speculativo lasciando un'adeguata area verde di respiro attorno all'edificio, oggi vi sarebbe senz'altro lo spazio necessario per ripristinare la pergola in un altro punto della proprietà.
Quanto agli inconvenienti indotti dal traffico su Via __________, non si vede come una strada secondaria a fondo cieco lunga 140 ml e destinata a servire un numero esiguo di abitazioni possa arrecare i pregiudizi paventati dagli insorgenti. I comproprietari del __________ avrebbero sostanzialmente subito il medesimo, modesto incomodo anche se la nuova strada fosse stata realizzata lungo il confine del mapp. __________, di modo che tra l'esproprio e la presunta perdita di valore del fondo non sarebbe comunque ravvisabile un rapporto di causalità sufficiente per giustificare il riconoscimento di un indennizzo ex art. 11 lett. b Lespr.
4.3. Resta da esaminare per scrupolo se la fattispecie non debba essere configurata alla stregua di un'espropriazione di diritti di vicinato suscettibile di risarcimento.
Secondo la giurisprudenza, sono dati gli estremi di un indennizzo per titolo di espropriazione di diritti di vicinato se la strada è fonte di immissioni gravi e intense (DTF 116 Ib 21, 110 Ib 346), speciali (DTF 116 Ib 21 consid. 3) e imprevedibili (DTF 112 Ib 529); solo se questi tre requisiti sono adempiuti cumulativamente si può parlare di immissioni eccessive ex art. 684 CCS atte ad essere risarcite (DTF 117 Ib 18; cfr. inoltre Hess-Weibel, op. cit., N. 146 ss. ad art. 19 LFespr e RDAT 1990 N. 56, in particolare consid. 11). Tuttavia il deprezzamento non è di norma ammesso negli agglomerati urbani importanti, dove ogni proprietario deve prevedere la possibilità di sistemazioni e allargamenti delle strade nelle immediate vicinanze (DTF 102 Ib 273 e rif.).
Nella fattispecie in esame, alle lamentate immissioni fanno difetto non uno, ma tutti i requisiti dianzi evocati. A dipendenza dell'irrisoria importanza di Via __________ dal profilo del traffico veicolare, è escluso che la strada di cui si tratta possa essere fonte di immissioni gravi, intense e speciali a danno del mapp. __________. Come se non bastasse, gli inconvenienti non possono essere neppure qualificati siccome imprevedibili, giacché al momento dell'erezione del condominio il piano viario comunale prevedeva già la realizzazione della nuova strada; la documentazione prodotta dall'ente espropriante dimostra in effetti come l'opera fosse contemplata nei progetti pianificatori allestiti nel 1960.
L'accoglimento solo parziale dell'impugnativa impone dunque di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della predominante soccombenza dei ricorrenti (art. 28 LPamm). Considerato l'esito del gravame non si riconoscono ripetibili che in misura ridotta (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
visti gli art. 684 CCS; 32 ss. LS; 9, 11, 12, 19, 50, 52, 54, 73 Lespr; 18, 28 e 31 LPamm,
dichiara e pronuncia:
§. E di conseguenza il dispositivo 1.1. della sentenza 12 ottobre 1994 (no. 32/90-110) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina è annullato e riformato come segue:
"1.1. un'indennità di fr. 380.- il mq per il terreno;"
La tassa di giustizia di fr. 1'200.- (milleduecento) è posta per 1/6 a carico del Comune di __________ e per il resto a carico dei ricorrenti in solido. Il Comune di __________ verserà agli insorgenti fr. 300.- (trecento) per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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