AIUTO
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Numero d'incarto:
50.1995.15
Data decisione, Autorità:
10.06.1997, TRAM
Incarto n.
50.95.00015
Lugano
10 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 12 maggio 1995 di
Com.
eredit. Fu __________ composta da:
· __________
· __________
· __________
· __________
tutti
rappr. da: avv. __________
contro
la
decisione 27 marzo 1995 (no. 27/90-100) del Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina, prolata nell'ambito del procedimento
espropriativo promosso dal comune di __________ per acquisire la proprietà
del mapp. __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la famiglia __________ è proprietaria del mapp.
__________ di __________, un vasto terreno parzialmente edificato di 7737 mq
posto sul colle del villaggio, nei pressi della casa e delle scuole comunali;
che il 22 febbraio 1972, in conseguenza dell'entrata in
vigore del primo PR di __________, gran parte della particella è stata inclusa
in zona AP/EP nonostante l'opposizione dell'allora proprietario __________; a
dispetto delle contestazioni sollevate dai suoi eredi, la successiva revisione
del PR approvata dal Consiglio di Stato l'8 novembre 1983 ha sancito questo
assetto pianificatorio, tant'è che il vincolo è stato addirittura esteso a
tutta la superficie del fondo;
che il 31 agosto 1987 la famiglia __________ ha inoltrato al
comune di __________ una pretesa di indennizzo di fr. 10'000'000.- per titolo
di espropriazione materiale, astenendosi comunque dall'insistere nelle proprie
rivendicazioni;
che il comune di __________ - mediante avviso personale 12
ottobre 1990 e pubblicazione degli atti - ha promosso l'espropriazione formale
del mapp. __________, offrendo un risarcimento di complessivi fr. 1'480'000.-;
che con notifiche datate 14 novembre 1990, rispettivamente 1°
febbraio 1991, i privati hanno chiesto l'annullamento della procedura per vizi
di forma, opponendosi in via subordinata all'esproprio siccome carente dal
profilo dell'interesse pubblico e sollecitando una modifica dei piani tale da
ridurre l'espropriazione a 3300 mq di prato; nel contempo hanno postulato il
riconoscimento di un'indennità di fr. 4'500'000.-;
che nel successivo scambio di allegati ed in occasione delle
udienze le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni;
che esaurite le formalità processuali, con decisione 27 marzo
1995 resa in applicazione dell'art. 45 Lespr il Tribunale di espropriazione si
è pronunciato sull'annullamento della procedura, sull'opposizione all'esproprio
e sulla modifica dei piani, respingendo tutte le domande degli espropriati;
che mediante ricorso 12 maggio 1995 i privati hanno impugnato
la predetta pronunzia innanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
riproponendo a giudizio le censure sollevate in prima istanza;
che il Tribunale di espropriazione ha sollecitato la
reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata senza formulare
particolari osservazioni; ad identica conclusione è pervenuto il comune di
__________, il quale ha contestato partitamente le tesi degli insorgenti con
argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso;
che nel corso di un sopralluogo tenutosi il 20 novembre 1995
il giudice delegato ha prospettato alle parti una soluzione transattiva
invitandole ad intavolare delle negoziazioni in vista di un accomodamento
bonale della controversia;
che dopo lunghe ed articolate trattative, il comune di
__________ e la famiglia __________ sono addivenuti alla stipulazione del
seguente accordo datato 10 dicembre 1996:
"...
premesso che il Comune di __________ ha chiesto, con istanza
del 30 luglio 1990 all'allora Dipartimento di giustizia del cantone Ticino,
I'avvio della procedura d'espropriazione del mappale n. __________ di
__________, al fine di attuare gli scopi di interesse pubblico previsti dal
piano regolatore, che inserisce quel fondo in una zona di attrezzature ed
edifici di interesse pubblico,
premesso che la pubblica esposizione dei piani e delle
tabelle è avvenuta dal 15 ottobre al 14 novembre 1990 e che l'avviso personale
è stato inviato agli espropriati il 12 ottobre 1990,
premesso che la particella n. __________ di __________ è cosi
descritta a registro fondiario:
A Abitazione mq 195
B Rustico mq 67
C Pollaio mq 27
D Pozzo mq 4
E Portico mq 93
G Stalla mq 97
H Portico mq 24
i prato mq 3831
l bosco mq 3384
M Autorimessa mq 15
e ch'essa misura complessivamente mq 7737,
premesso che la particella appartiene alla Comunione
ereditaria fu __________ nata __________ per un terzo, ad __________ per un
terzo, a __________ fu __________ per un terzo, premesso che la procedura s'è
svolta innanzitutto davanti al Tribunale d'espropriazione della giurisdizione
sottocenerina, a __________, ove gli espropriati hanno presentato, con allegato
del 14 novembre 1990, un memoriale di opposizione all'espropriazione e di
pretese d'indennità,
visti i successivi numerosi allegati e documenti, e
richiamate le udienze e le discussioni, che vi si sono tenute,
visto il rapporto peritale dell'ottobre 1992 steso
dall'ing. __________ e visto il successivo rapporto peritale complementare del
marzo 1993,
vista la sentenza 27 marzo 1995 del Tribunale
d'espropriazione che respingeva la richiesta, formulata dagli espropriati, d'annullamento
della procedura, l'opposizione all'esproprio e la domanda di modificazione dei
piani,
visto il ricorso interposto contro quella sentenza dagli
espropriati il 12 maggio 1995 dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo,
vista la risposta 8 giugno 1995 del Comune di __________ e
richiamati gli ulteriori atti,
richiamata l'udienza svoltasi davanti al Tribunale
cantonale amministrativo il 20 novembre 1995, e considerato che nel corso della
medesima il giudice delegato ha esplicitamente invitato le parti a esaminare la
possibilità di un accordo,
considerato che tra le parti si sono quindi nel seguito
intavolate trattative, al fine di giungere a una possibile soluzione immediata
della vertenza espropriativa,
considerato che, comunque, la decisione finale dovrà
essere presa e convalidata dagli organismi e dalle Autorità in perfetta
consonanza con le disposizioni legali sulle competenze, sicché la presente
convenzione viene stipulata con la riserva di adesione e di ratificazione delle
Autorità competenti (decisioni che riguardano pure l'aspetto pianificatorio),
si conviene
1.‑ L'espropriazione
della particella n. __________ di __________, viene limitata alla parte
colorata in verde e in giallo nell'annessa planimetria 1:500 datata novembre
1996, allegata a questa convenzione, di cui fa parte integrante.
Pertanto,
sono esclusi dall'espropriazione i subalterni A (abitazione), B (rustico) e C
(pollaio) della particella n. __________ (formanti la casa colonica) nonché due
fasce di terreno di circa mq 460 a monte e di circa mq 210 a valle della casa
colonica, e meglio come risultante dalla menzionata planimetria.
2.‑ La
fascia di terreno di circa mq 460 a monte della casa colonica, e rientrante nel
subalterno / (elle) della particella n. __________ di __________, viene gravata
di un onere di passo pubblico pedonale della larghezza di circa tre metri, che
corre secondo il tracciato indicato dalla suddetta planimetria.
La
fascia di terreno di circa mq 210 a valle della casa colonica, e rientrante nel
subalterno i della particella n. __________ di __________, viene gravata di un
onere di passo pubblico pedonale della larghezza di tre metri, che corre lungo
via __________, secondo il tracciato indicato dalla suddetta planimetria.
Gli
espropriati cederanno gratuitamente al Comune di __________ il terreno
necessario a eventuali opere di correzione o di miglioria della strada di via
__________, rinunciando già sin da ora a qualsiasi opposizione o contestazione
riguardo all'opera stessa.
3.‑ Per
la superficie espropriata del mappale n. __________ di __________ (colorata in
verde e in giallo nella planimetria) il Comune di __________ versa agli
espropriati in solido un'indennità di fr. 270.‑‑ (franchi
duecentosettanta) il mq con riferimento ai subalterni D, E, G, H, i, M, e un'indennità di fr. 20.‑‑
(franchi venti) il mq per il subalterno / (elle). Naturalmente, dall'indennità
per i subalterni i e / (elle) della particella n. __________ di __________
vanno escluse le fasce di terreno non colpite dall'espropriazione. Per i manufatti
ai subalterni D, E, G, H e M non è
dovuta ulteriore indennità, il loro valore essendo compreso in quello del terreno.
4.‑ Sull'indennità
di fr. 270.‑‑ il mq di cui al punto 3 è dovuto un interesse al
saggio usuale applicabile nel campo espropriativo, limitatamente all'importo di
fr. 240.‑‑ il mq, a partire dal 31 agosto 1987.
5.‑ Gli
espropriati concedono al Comune di __________ un diritto di prelazione sulla
casa colonica al n. __________ di __________ e sulle fasce di terreno che vi
rimangono annesse. Il diritto di prelazione non troverà applicazione in caso di
cessione di quote di comproprietà all'interno delle famiglie __________ e
__________.
6.‑ La
fascia di terreno a monte della casa colonica che resta annessa alla medesima
non potrà essere recintata; il libero accesso al bosco dev'essere assicurato.
7.‑ La
fascia prativa della particella n. __________ di __________ che rimane di
proprietà degli espropriati secondo la menzionata planimetria potrà essere da
loro recintata solo in via provvisoria, la recinzione definitiva dovendo essere
concordata al momento della definizione del progetto di edificazione e di
sistemazione pubblica del fondo espropriato.
8.‑ La
casa colonica (subalterni A, B e C del mappale n. __________ di __________)
potrà essere restaurata mantenendole la destinazione abitativa. Inoltre, gli
eventuali interventi devono avvenire secondo il principio del risanamento e del
ripristino conservativo, in modo da garantire la conservazione dell'edificio e
delle sue caratteristiche strutturali e architettoniche esterne.
Il
Municipio concederà un'occupazione temporanea e provvisoria di un appezzamento
di terreno necessario per l'impianto di cantiere.
9.‑ Gli
espropriati rinunciano definitivamente a qualsiasi opposizione all'espropriazione
e a qualsiasi contestazione riguardo il vincolo di attrezzature ed edifici di
interesse pubblico e la sua attuazione sul mappale n. __________ di __________.
Essi rinunciano pure a sollevare qualsivoglia opposizione o contestazione, di
natura formale o materiale, riguardo la futura edificazione del Comune sulla
particella n. __________ e riguardo la sistemazione della particella medesima
(compresa quindi anche la procedura di licenza edilizia).
Rinunciano
inoltre a sollevare contestazioni riguardo il contenuto degli edifici e delle
infrastrutture da attuare, che comunque devono rimanere nell'ambito
dell'interesse pubblico. Dalla proprietà divenuta comunale non devono provenire
alla proprietà __________ e __________ immissioni che non siano in rapporto con
l'utilizzazione pubblica della proprietà, secondo la destinazione datale dal
piano regolatore (descritto segnatamente nella relazione del marzo 1981
accompagnante il piano regolatore, alle pagine 21 a 23, e confermata nella
risoluzione governativa d'approvazione del piano, dell'8 novembre 1983). Gli
espropriati rinunciano altresì alla facoltà di chiedere la retrocessione del
bene espropriato (art. 61 e segg. Lespr), per un periodo di dieci anni a far
capo dalla data del trapasso di proprietà.
Il
Comune si impegna a rispettare le norme di piano regolatore, per quanto
applicabili, le norme di diritto di vicinato e le norme di diritto
pianificatorio.
10.‑ Il
trasferimento della proprietà e l'immissione in possesso a favore del Comune,
per la parte espropriata della particella n. __________ di __________ secondo
la planimetria allegata, avvengono non appena concluse definitivamente le
procedure decisionali secondo la LOC e la LALPT.
Il
pagamento dell'indennità dovrà avvenire entro il termine di due mesi dalla
crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale di __________ e
dalla crescita in giudicato della decisione governativa di approvazione della
variante di piano regolatore.
11.‑ La
presente convenzione si fonda sullo stato di fatto e di diritto esistente al
momento della sua formulazione. Dovrà essere allestito un piano di mutazione.
12.‑ Questa
convenzione è sottoscritta dagli espropriati e dal Municipio di __________.
Ritenuto che gli espropriati già danno, con la sottoscrizione della
convenzione, la loro adesione vincolante, rimangono riservate la ratifica del
Consiglio comunale di __________ nonché l'adozione e l'approvazione della
variante di piano regolatore, che limita il vincolo (e quindi l'espropriazione)
alla superficie del mappale n. __________ di __________ colorata in verde e in
giallo nella planimetria, attribuendo a una zona appropriata (eventualmente
zona nucleo) (con protezione del monumento culturale) la parte che rimane di
proprietà degli espropriati.
L'adesione
vincolante dei proprietari, di cui al capoverso precedente, decade qualora i
competenti organi dovessero negare l'approvazione.
Il
Municipio di __________ si impegna a far si che le procedure di cui sopra si
concludano nel più breve termine.
13.‑ Le
parti comunicheranno questo accordo al Tribunale cantonale amministrativo
pregandolo di prenderne atto. La richiesta di stralcio della causa, sia per
quanto riguarda l'opposizione e le altre censure, sia per quanto riguarda
l'indennità, sarà presentata a conclusione delle procedure previste al p.to 12.
Le
tasse di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha anticipate. Le ripetibili
sono compensate."
che tutte le clausole contenute nella convenzione dianzi
riportata sono state nel frattempo adempiute; in particolare, il 28 maggio 1997
il Consiglio di Stato ha approvato una variante di PR elaborata dal comune per
affrancare dal vincolo AP/EP 1006 mq del mapp. __________ (mq 550 di prato e
fabbricati annessi, mq 456 di bosco);
considerato, in
diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a
statuire in merito ai ricorsi contro le decisioni dei Tribunali di
espropriazione, apprezzando liberamente il fatto ed il diritto, si fonda
sull'art. 50 cpv. 1 Lespr;
che il gravame in oggetto, tempestivo (art. 50 cpv. 3 Lespr)
e correttamente formulato, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla
base degli atti, integrati dalle risultanze dell'istruttoria e delle trattative
intercorse tra le parti (art. 18 cpv. 1 PAmm).
che come esposto in narrativa, il 10 dicembre 1996 i
ricorrenti ed il comune di __________ hanno siglato un accordo ai sensi del
quale l'ente pubblico si limita ad espropriare mq 6731 della part. __________
dietro versamento di un indennizzo di fr. 1'085'370.- oltre interessi e lascia
ai privati la parte restante del fondo (segnatamente la casa colonica ed il
terreno annesso) attribuendola alla zona NT;
che l'accordo bonale stipulato direttamente fra le parti per
regolare problemi di risarcimento dopo l'inizio della procedura
d'espropriazione formale costituisce un contratto espropriativo di diritto
amministrativo retto dal diritto pubblico (Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht
des Bundes, N. 1 ad art. 54, N. 1 e 3 ad art. 53; Thalmann, Der Vertrag im
Enteignungsverfahren, p. 112 ss.; Grisel, Traité de droit administratif, p.
762/763; DTF 102 Ia 559, 101 Ib 286) ed ha forza di decisione (art. 44 cpv. 2
Lespr; Hess-Weibel, op. cit., N. 10 ad art. 53; DTF 99 Ib 273);
che la transazione di cui trattasi non risolve solo questioni
d'ordine risarcitorio, ma appiana anche tutte le controversie sorte in
relazione all'esproprio del mapp. __________, ponendo fine al contenzioso
pendente davanti a questo Tribunale;
che il ricorso inoltrato al Tribunale cantonale
amministrativo diviene pertanto privo d'oggetto e può essere stralciato dai
ruoli senza aggravio di spese ed assegnazione di ripetibili, come convenuto
dalle stesse parti in causa;
che questo esito non esaurisce tuttavia la causa ancora in
essere innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina,
per cui gli atti vengono retrocessi alla prima istanza affinché chiuda la
procedura e stralci la lite per avvenuta transazione ai sensi degli art. 38
cpv. 1 lett. d) e 43 cpv. 1 Lespr;
visti
gli art. 9, 11, 20 ss., 38, 39, 43, 44, 45, 50 Lespr; 18 e 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è stralciato dai
ruoli in quanto divenuto privo d'oggetto per intervenuta transazione.
§. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di espropriazione della
giurisdizione sottocenerina affinché proceda nei suoi incombenti.
- Non si prelevano spese, né
tassa di giudizio.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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