AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 50.1995.16
Data decisione, Autorità: 09.06.1997, TRAM
Incarto n. 50.95.00016-17
Lugano 9 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Alessandro Soldini, quest'ultimo in sostituzione del Giudice Balerna, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 15 maggio 1995 del
rappr. da: avv. __________
contro
le decisioni 30 marzo 1995 (no. 11/91-93 e 12/91-94) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, prolate in merito alle domande di indennizzo per titolo di espropriazione materiale che la __________ e la __________ hanno inoltrato il 21 marzo 1991 nei confronti del comune di __________ relativamente ai mapp. no. __________ e __________ RFD;
viste le risposte:
19 maggio 1995 del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina;
14 luglio 1995 della __________ e della __________;
esperiti gli opportuni accertamenti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La __________ (in seguito: __________) è proprietaria del mapp. no. __________ RFD di __________, un fondo prativo di 1326 mq confinante su due lati con il mapp. no. __________, di complessivi 5574 mq, appartenente alla __________. Questi due terreni, unitamente alle part. __________, __________, __________ e __________, formano una vasta area verde - pianeggiante e di forma rettangolare - posta nelle vicinanze dello svincolo autostradale di __________ centro e del posteggio per autoveicoli pesanti di __________, più precisamente a O di questi impianti, tra viale __________ (N), viale __________ (E), via __________ (S) e la strada che porta al ponte __________ (O).
B. Il PR di __________ entrato in vigore il 10 agosto 1988 ha collocato la parte settentrionale (mq 4700 ca.) di quello spazio erboso in zona P. Il vincolo, istituito allo scopo di realizzare in loco un posteggio e un autosilo, ha colpito quattro proprietà, tra cui il mapp. __________ della __________ (nella sua totalità) ed il mapp. __________ della __________ (nella misura di ca. 1655 mq).
C. Ritenendosi lese dalla misura pianificatoria, con istanza 21 marzo 1991 entrambe le società hanno convenuto in giudizio il comune innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, postulando un'indennità di fr. 1'100.- il mq per titolo di espropriazione materiale.
In sede di risposta 13 agosto 1991 il comune ha ammesso la sussistenza di un'espropriazione materiale a danno del mapp. __________, ma l'ha negata per il mapp. __________ sostenendo che la restrizione era stata imposta su meno di 1/3 della superficie totale del fondo e che il vincolo aveva determinato l'inserimento della porzione residua della proprietà in zona RI7, incrementandone addirittura le possibilità edificatorie. Annotato come nel 1988 entrambi i terreni fossero esposti ad un fortissimo inquinamento proveniente dalla N2 e gravati da una limitazione del diritto di disporre ex art. 42 e 43 LFespr in conseguenza di un'occupazione temporanea per bisogni autostradali, il convenuto ha chiesto una duplice stima in vista di una completazione dell'intervento espropriativo in via formale, contestando peraltro gli indennizzi rivendicati dalle proprietarie. A suo parere, in assenza del vincolo le due particelle sarebbero state assegnate alla zona RSe3 (e non alla zona RI7 come ipotizzato dalle istanti), per cui in caso d'espropriazione materiale il relativo risarcimento avrebbe dovuto esser calcolato deducendo dal prezzo medio pagato nel 1989/90 per l'acquisto di fondi inclusi in quella specifica zona (prezzo aggirantesi sui 275.- fr. il mq) un congruo importo per la svalutazione indotta dalle immissioni foniche e dall'espropriazione temporanea, nonché il valore residuo dei fondi stessi. In concreto, l'ente pubblico ha prospettato il riconoscimento di un'indennità massima di fr. 61'000.- per il mapp. __________ e di fr. 148'000.- per il mapp. __________, oltre interessi a contare dal giorno della notifica; per l'eventuale esproprio formale dei due terreni ha invece prospettato un indennizzo di fr. 10.- il mq.
Nei successivi allegati di replica e di duplica le proprietarie e l'ente pubblico hanno ripreso e sviluppato le proprie tesi avverse, ribadendole all'udienza di conciliazione del 24 novembre 1992. Le società istanti hanno così avuto modo di confutare le argomentazioni addotte dal comune, sostenendo in particolare che senza il vincolo i fondi sarebbero stati inclusi in zona RI7 e che l'inquinamento fonico, così come l'occupazione temporanea, non erano suscettibili di sminuire il consistente valore venale delle loro proprietà.
Al termine dell'istruttoria effettuata nel corso del 1993 le parti hanno presentato un memoriale conclusivo con il quale si sono essenzialmente riaffermate nelle rispettive posizioni.
Lo stesso anno il mapp. __________ della __________ è stato frazionato, cosicché i 1655 mq colpiti dal vincolo P sono andati a formare una nuova particella cui è stato attribuito il numero di mappa __________.
D. Esaurite tutte le formalità procedurali, con sentenze 30 marzo 1995 il Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina ha statuito sulle pretese risarcitorie avanzate dalla __________ e dalla __________.
Il primo giudice ha accertato innanzi tutto che il vincolo P istituito nel 1988 sulle part. __________ e __________ aveva ingenerato espropriazione materiale, ritenuto come le superfici colpite avessero un'estensione tale da poter essere sfruttate autonomamente a fini edilizi, la limitazione del diritto di disporre annotata a carico dei fondi fosse di natura provvisoria e l'inquinamento fonico/atmosferico originato dalla N2 non ostasse alla loro edificabilità.
Per calcolare il risarcimento dovuto alle proprietarie, il Tribunale di espropriazione è partito dal presupposto che in assenza del vincolo i terreni sarebbero stati inseriti nella limitrofa zona RI7, dato che all'epoca i pianificatori avevano proposto l'azzonamento soprattutto in funzione della situazione ambientale ed insediativa esistente. Tenuto conto dei prezzi pagati nel 1988/89 per l'acquisto di fondi posti appunto in zona RI7 (prezzi oscillanti tra fr. 550.- il mq e fr. 885.- il mq, escluse le punte minime e massime), delle cifre sborsate dallo Stato per accaparrarsi in via bonale i sedimi necessari alla sistemazione degli svincoli autostradali (da fr. 550.- il mq a fr. 760.- il mq) e delle stime operate dallo stesso comune di __________ per fissare i contributi sostitutivi alla formazione di posteggi (stime in virtù delle quali i terreni ubicati in zona RI7 avrebbero un valore di fr. 600.-/800.- il mq), ha quindi riconosciuto alle due società un indennizzo di fr. 730.- il mq per titolo di espropriazione materiale, con interessi a contare dal 9 novembre 1990, giorno in cui le espropriate hanno indirizzato una lettera al municipio manifestando inequivocabilmente la loro volontà di farsi risarcire. L'indennità per l'eventuale esproprio formale delle superfici gravate è stata invece determinata in fr. 20.- il mq (valore agricolo).
Il primo giudice ha stabilito questi importi facendo astrazione dall'inquinamento e dall'occupazione temporanea che affliggevano i fondi delle società istanti. Quanto alle immissioni foniche ed atmosferiche, si è fondato sull'esito di un'apposita perizia commissionata pendente causa per escludere che la loro intensità potesse pregiudicare le possibilità edificatorie dei terreni espropriati. Riguardo alla limitazione del diritto di disporre, ha invece osservato che il carattere temporaneo del provvedimento non aveva impedito l'uso dei mappali gravati ed influito quindi sul loro valore venale.
Richiamandosi all'art. 73 Lespr, il Tribunale di espropriazione ha infine posto a carico del comune le spese di giudizio (fr. 3'000.- per sentenza) e le ripetibili (fr. 30'000.- a beneficio di ogni società espropriata).
E. Mediante ricorsi 15 maggio 1995 il comune di __________ ha impugnato le predette pronunzie innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo a giudizio tutte le problematiche sollevate in prima istanza.
Il ricorrente ha quindi revocato in dubbio la sussistenza di un'espropriazione materiale a carico del mapp. __________, sottolineando come in questa sede la questione debba comunque essere esaminata d'ufficio per entrambi i fondi di cui trattasi.
Ha inoltre contestato diffusamente l'indennità di fr. 730.- il mq accordata dal Tribunale di espropriazione, vuoi perché stabilita partendo dall'errata premessa che in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state incluse in zona RI7 e avrebbero potuto essere edificate a dispetto dell'inquinamento fonico secondo i parametri vigenti in quella specifica zona, vuoi perché quantificata senza tener conto dei fattori di svalutazione dei due fondi (inquinamento fonico e atmosferico, vincolo di espropriazione temporanea a favore delle Strade nazionali) e senza applicare correttamente il metodo statistico-comparativo; a suo avviso, il risarcimento per titolo di espropriazione materiale dovuto alla __________ andrebbe pertanto definito in fr. 61'000.- (fr. 46.-/mq), quello a favore della __________ in fr. 148'950.- (fr. 90.-/mq).
Il comune ha censurato pure la data di decorrenza degli interessi decisa dal Tribunale di espropriazione, chiedendo che la stessa venga fissata in corrispondenza del 21 marzo 1991, giorno in cui sono state notificate le pretese di espropriazione materiale.
Quanto alle ripetibili, ne ha criticato l'ammontare dal profilo dell'equità, proponendo che ad ogni espropriata venga riconosciuta un'indennità di patrocinio di prima istanza di fr. 8'000.-.
F. Il Tribunale di espropriazione si è opposto all'accoglimento delle impugnative riconfermandosi semplicemente nelle proprie decisioni e motivazioni.
Ad identica conclusione sono pervenute le società espropriate, le quali hanno partitamente avversato le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno ripresi, ove occorresse, in appresso.
G. Il 24 luglio 1995 il patrocinatore del comune ha inoltrato al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza volta ad ottenere l'intersecazione di alcune proposizioni a suo giudizio ingiuriose ed offensive contenute negli allegati di risposta delle resistenti.
H. In fase istruttoria le parti hanno avuto modo di versare agli atti e di commentare ulteriori documenti, segnatamente la bozza di una convenzione 23 ottobre 1995 negoziata tra lo Stato e il comune di __________ in relazione alla cessione vicendevole di alcune superfici di loro proprietà ubicate nei pressi dei fondi della __________ e della __________.
Il 24 settembre 1996 si è tenuta un'udienza in contraddittorio preceduta da un sopralluogo nel corso del quale il giudice delegato ha visionato i mappali oggetto di esproprio e tutti i terreni considerati dalla prima istanza per l'estimo. A richiesta del Tribunale il ricorrente ha successivamente prodotto una mappa aggiornata in scala 1:2000 del comprensorio comunale, una copia della risoluzione 10 agosto 1988 con la quale il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e l'estratto di sommarione dei fondi espropriati, facendo sapere nel contempo di non prospettare un abbandono o una modifica dei vincoli istituiti nel 1988 a carico delle part. __________ e __________.
In data 15 ottobre 1996 è stato ascoltato quale teste __________, capo dell'ufficio contenzioso terreni SN.
Di tutte le risultanze istruttorie e delle osservazioni formulate dalle parti in sede conclusionale si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in diritto
I gravami in oggetto, tempestivi (art. 50 cpv. 3 Lespr) e correttamente formulati, sono ricevibili in ordine e possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, integrati dalle risultanze degli accertamenti esperiti nel corso dell'istruttoria. La pronunzia può essere resa senza procedere all'assunzione delle altre prove notificate dall'insorgente, che non appaiono invero idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Con istanza 24 luglio 1995 fondata sugli art. 33 PAmm e 68 cpv. 3 CPC il comune di __________ chiede che dalle memorie responsive presentate dalle resistenti vengano intersecate le seguenti espressioni ritenute ingiuriose ed offensive:
· "malafede";
· "mezzi ed argomenti falsi e spudorati";
· "vergognosa tesi";
· "abuso di diritto";
· "abusivo";
· "pretestuoso";
· "pretestuosità";
· "temerario";
· "provocatorio".
La PAmm non contiene norme esplicite circa il contegno vicendevolmente rispettoso che le parti ed i loro patrocinatori devono mantenere in giudizio. L'art. 33 PAmm invocato dall'istante si riferisce alla sola polizia delle udienze e quindi non torna immediatamente applicabile alla fattispecie. Ciò non toglie tuttavia che così come nelle cause civili e penali, anche nelle procedure amministrative le parti ed i loro patrocinatori hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando sia l'avversario che il giudice; in particolare, è fatto loro obbligo di non offendere le convenienze e di non far uso di espressioni irriguardose od offensive nelle comparse scritte. Trattasi di un principio ovvio, sgorgante dal comune senso di correttezza e di buona educazione, sul quale non mette conto di disquisire lungamente, tanto più che il Codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Canton Ticino riprende sostanzialmente gli stessi concetti.
In concreto, occorre ammettere che nel redigere la memoria responsiva il patrocinatore delle resistenti ha fatto largo uso di termini forti ed inutilmente polemici. Le locuzioni censurate dall'insorgente non trascendono tuttavia la decenza. A prescindere dal fatto che alcune di esse richiamano concetti tipicamente giuridici (malafede, abuso di diritto), nel loro complesso rientrano ancora nei limiti dell'ammissibile.
Questo Tribunale comprende che l'asprezza della terminologia utilizzata in taluni passaggi dell'allegato di risposta possa aver urtato la suscettibilità del ricorrente, ma non ravvisa in quegli eccessi di linguaggio gli estremi della contumelia suscettibili di giustificare il sollecitato intervento censorio.
L'istanza d'intersecazione viene pertanto respinta, fatta salva e riservata al legale del comune di __________ la facoltà di deferire il collega innanzi alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati.
Come brevemente ricordato in narrativa, a seguito dell'approvazione 10 agosto 1988 del PR di __________ il mapp. __________ e la parte settentrionale del mapp. __________ ora intavolata come part. __________ sono stati inseriti in zona P.
Il comune ha negato che questo assetto potesse aver originato espropriazione materiale a danno dell'odierno mapp. __________, mentre il Tribunale di espropriazione ha accertato in sentenza che siffatta conseguenza si era avverata per entrambe le superfici colpite dal vincolo.
In questa sede il ricorrente si astiene dal riproporre la sua precedente presa di posizione, ma pretende comunque che il Tribunale cantonale amministrativo abbia a riesaminare d'ufficio la questione come impone d'altronde la giurisprudenza federale (DTF 116 Ib 235 consid. 2b).
3.1. Giusta l'art. 22 ter cpv. 3 CF, in caso di restrizione della proprietà equivalente a una espropriazione è dovuta piena indennità. Il medesimo principio è stato ripreso e ancorato nella LPT (art. 5 cpv. 2), la quale non contiene però alcuna indicazione sostanziale sulla nozione d'espropriazione materiale; sarebbe stato infatti problematico dotare questo istituto di una veste legale, considerata la sua continua evoluzione dottrinale e giurisprudenziale (DFGP/UPT, Commento LPT, p. 50).
La legge rinvia dunque alla giurisprudenza del Tribunale federale, che ha coniato il concetto di espropriazione materiale nel 1941 (STF 18 luglio 1941 in re W.) e lo ha affinato negli anni seguenti, fino a giungere alla formulazione attuale inaugurata con la celeberrima sentenza __________ (DTF 91 I 329). Secondo questa definizione, vi è espropriazione materiale quando l'uso attuale o il prevedibile uso futuro di una cosa è vietato o limitato in modo particolarmente grave, così che il proprietario è privato di una delle facoltà essenziali derivanti dal diritto di proprietà; una limitazione di minor importanza può ugualmente costituire espropriazione materiale, se essa colpisce uno solo o un numero limitato di proprietari in modo tale che - fosse negato loro l'indennizzo - essi dovrebbero sopportare un sacrificio eccessivamente gravoso e tale da violare il principio d'uguaglianza (teoria del "Sonderopfer"; cfr. DTF 121 II 423 consid. 4a, 119 Ib 128 consid. 2b, 118 Ib 41 consid. 2b). In ambo i casi premessa al riconoscimento di qualsiasi indennità è l'idoneità del fondo colpito ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro (DTF 114 Ib 292 consid. 4; 112 Ib 485 e giurisprudenza ivi richiamata).
L'inclusione di un terreno edificabile in una zona per attrezzature pubbliche è, per costante giurisprudenza, costitutiva di espropriazione materiale (Zimmerli, Raumplanungsgesetz und Enteignung, in Das Bundesgesetz über die Raumplanung, p. 62/63; DTF 112 Ib 485, 109 Ib 257, 108 Ib 337; RDAT II-1994 N. 64, 1983 N. 81), poiché i proprietari perdono una delle facoltà essenziali derivanti dal loro diritto di proprietà: quella di edificare il fondo. Il terreno colpito da un vincolo AEP cessa infatti di essere oggetto di mercato per l'edilizia privata e di partecipare all'evoluzione dei prezzi del mercato dei fondi edificabili. Con la perdita della componente edilizia il suo cosiddetto valore residuo si riduce a quello di un buon terreno agricolo (DTF 114 Ib 112).
Il momento determinante per stabilire se la fattispecie integra gli estremi di un'espropriazione materiale è quello in cui diviene vincolante il provvedimento pianificatorio che comporta la restrizione della proprietà. La legislazione cantonale (cfr. art. 39 cpv. 1 LALPT) prevede che il piano regolatore entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato; l'approvazione è condizione di validità ed ha effetto costitutivo.
In casu la sussistenza di un'eventuale espropriazione materiale deve quindi essere apprezzata secondo le circostanze di fatto e di diritto esistenti nel mese di agosto del 1988. A quell'epoca erano già in vigore sia la legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), sia il decreto esecutivo del Consiglio di Stato sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio del 29 gennaio 1980 (DEPT).
3.2. Nell'evenienza concreta, il quesito a sapere se le superfici colpite dal vincolo P erano idonee ad essere oggetto di sfruttamento edilizio in un prossimo futuro dev'essere pacificamente risolto in senso positivo.
Le part. __________ e __________ si trovano in una porzione di territorio per la quale prima del 1988 faceva difetto sia un PR valido, sia un ordinamento provvisorio ex art. 36 cpv. 2 LPT e 8 DEPT, sia una zona edificabile ex art. 35 cpv. 3 LPT. Erano tuttavia certamente edificabili siccome situate in una zona già edificata in senso stretto, ovverosia nel "comprensorio già largamente edificato" di cui all'art. 36 cpv. 3 LPT. Ancor prima, erano deducibili in edificazione in base al vecchio PR di __________ approvato dal Governo il 15 luglio 1966 ed al regolamento edilizio in vigore a quei tempi (varato nel lontano 1945!).
Ma ciò che più conta è che in assenza del vincolo P i fondi sarebbero stati certamente assegnati ad una zona edificabile, al pari di tutti i terreni circostanti: inserite in un comprensorio già largamente edificato, ubicate entro il PGC, urbanizzate e pronte per l'edificazione, in forza dell'art. 15 lett. a LPT le __________ e __________ - per ammissione del ricorrente stesso - avrebbero senz'altro trovato collocamento all'interno di una zona edificabile (RI7 o RSe3) del PR __________ di __________. L'istituzione del vincolo ha quindi mortificato questa prospettiva. Ha compromesso l'uso edilizio dei mappali colpiti ed intaccato di conseguenza il diritto di proprietà delle resistenti in misura talmente incisiva da ingenerare espropriazione materiale.
3.3. Sotto questo profilo, ininfluente si appalesa il fatto che nell'agosto del 1988 entrambi i fondi erano oggetto di occupazione temporanea, poiché questa circostanza - proprio in funzione della sua provvisorietà e durata contenuta - non ha affatto pregiudicato l'utilizzazione futura delle aree gravate. In altre parole, l'occupazione ha semplicemente paralizzato le potenzialità edificatorie dei mapp. __________ e __________ per un lasso di tempo relativamente breve. Durante questo periodo i fondi hanno però conservato la loro componente edilizia ed è soltanto al momento dell'imposizione del vincolo che essa è stata sottratta in modo definitivo provocando irrimediabilmente l'esproprio materiale.
3.4. Neppure il fatto che il vincolo abbia colpito solo 1655 mq di una particella di complessivi mq 5574 (il vecchio mapp. __________) consente di approdare ad una conclusione diversa circa la sussistenza dell'espropriazione materiale. Secondo la giurisprudenza, quando una restrizione della proprietà interessa solo una parte di un fondo, per valutarne la gravità e quindi per accertare se è costitutiva di espropriazione materiale occorre di regola prendere in considerazione gli effetti che essa esplica sull'intera particella. L'espropriazione materiale può essere infatti negata quando un divieto di costruzione parziale lascia intatta la possibilità di usare convenientemente e in modo economicamente ragionevole la parte non colpita del fondo: ad esempio quando un azzonamento riguarda solo un quarto della particella o un vincolo di inedificabilità colpisce solo un terzo dell'immobile (DTF 114 Ib 121 e riferimenti ivi citati; RDAT II-1994 N. 63). Questa regola non è tuttavia assoluta, tant'è che se la superficie gravata da un vincolo di inedificabilità si presta ad uno sfruttamento edilizio autonomo si configurano comunque gli estremi dell'espropriazione materiale (Riva, Hauptfragen der materiellen Enteignung, p. 286 ss.). E' il caso del vecchio mapp. __________, la cui porzione inserita in zona P, vasta 1655 mq e ben sagomata, possedeva valenze edificatorie proprie, potendo essere sfruttata autonomamente nel rispetto di tutti i parametri edilizi vigenti sia prima che dopo l'approvazione del PR 1988. Come annota a giusto titolo il Tribunale di espropriazione, la perdita di questa ampia fascia di terreno edificabile costituisce per la proprietaria un pregiudizio indubbiamente meritevole di essere risarcito.
3.5. A dispetto di quanto sostiene il ricorrente, la sussistenza dell'espropriazione materiale a carico della porzione settentrionale della proprietà __________ non può essere fatta dipendere dagli ipotetici vantaggi che il vincolo avrebbe portato alla frazione del mapp. __________ risparmiata dall'aggravio pianificatorio. Nessun atto di causa comprova in modo diretto ed inequivocabile che il settore meridionale del fondo è stato assegnato alla zona RI7 unicamente in funzione della ventilata costruzione di un autosilo sul fronte di viale __________ e che senza tale prospettiva tutto il comparto in cui è ubicata la part. __________ sarebbe stato inserito in zona RSe3. Quand'anche fosse vero, l'espropriazione materiale a carico della parte vincolata del mapp. __________ esisterebbe comunque. D'altro canto, il comune non può pretendere che il danno patito dalla __________ venga in qualche modo compensato con il miglior azzonamento della fascia residua del fondo, poiché di questo favorevole assetto pianificatorio hanno beneficiato tutti i terreni posti a S della zona colpita dal vincolo P. Accreditando la tesi dell'insorgente si colpirebbe la sola __________ a vantaggio di altri proprietari con il risultato di ledere il principio della parità di trattamento.
Il comune avversa l'indennità di fr. 730.- il mq che il Tribunale di espropriazione ha accordato alle resistenti. Contesta innanzi tutto che in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state incluse in zona RI7 e avrebbero potuto essere edificate secondo i parametri vigenti in quella specifica zona. Ad un simile azzonamento - argomenta - ostavano le norme dell'OIF, tant'è che se non ci fosse stato il vincolo per la costruzione dell'autosilo, i terreni sarebbero stati collocati in zona RSe3 al pari di tutti quelli situati a fianco della N2 ed esposti all'inquinamento prodotto dall'autostrada. L'espropriante afferma inoltre che il risarcimento disattende le risultanze del metodo statistico-comparativo ed a torto è stato fissato senza tener conto dei fattori di svalutazione dei due fondi (inquinamento fonico e atmosferico, vincolo di espropriazione temporanea a favore delle Strade nazionali).
4.1. Prima di affrontare questioni di mera natura estimatoria, occorre stabilire il presumibile azzonamento dei mapp. __________ e __________ in difetto del vincolo, ovvero a quale tipo di zona edificabile sarebbero state verosimilmente destinate quelle superfici se il comune non avesse deciso di riservarsele per soddisfare i propri bisogni.
A titolo introduttivo val la pena di annotare che il primo PR di __________ conforme ai principi dedotti dalla LPT è stato adottato dal Consiglio comunale nel dicembre del 1986 ed approvato dal Governo nell'agosto del 1988 dopo un lungo e complesso studio iniziato nel 1970 e sviluppatosi in fasi successive negli anni seguenti. Nel 1981 e nel 1983 il dipartimento dell'ambiente ha esaminato in via preliminare due progetti di PR (del dicembre 1978, rispettivamente del luglio 1983) a partire dai quali è stata elaborata la proposta pianificatoria (del 1985) infine approvata dal Consiglio di Stato. Questo, in breve, per dimostrare come il PR 88 di __________ abbia origini remote e soprattutto in tema di azzonamento sia stato concepito senza tener conto delle imposizioni sancite dall'OIF, prese in considerazione solo nel 1990 allorquando si è cominciato a parlare di varianti, di ristesura del piano del traffico e di assegnazione dei gradi di sensibilità alle zone di utilizzazione. E' inutile quindi che il ricorrente invochi questa normativa giocando sul fatto che essa è entrata in vigore prima dell'approvazione del PR, poiché in realtà il piano di utilizzazione è stato ideato negli anni 1979-1985 applicando i criteri pianificatori ed i disposti legislativi vigenti in quel periodo. Tanto più che l'impostazione originaria del PR non è stata sconvolta in sede d'approvazione. L'Esecutivo cantonale ha invero risolto di reintrodurre nelle NAPR una norma stralciata dal Consiglio comunale volta ad imporre misure di protezione ed accorgimenti costruttivi nelle zone residenziali soggette ai rumori della N2 (ris. no. 5201 del 10.8.1988, p. 20 ss.), ma non è affatto intervenuto per modificare l'azzonamento del comparto 2 (comprensorio a N della ferrovia e del centro cittadino) nel quale si trovano anche i fondi limitrofi all'autostrada, nonché le proprietà __________ e __________.
Il comparto 2 del PR di __________ è stato suddiviso in tre zone edificabili tenendo conto principalmente delle situazioni di fatto esistenti (rapporto di pianificazione 1985 = doc. 13 inc. __________, p. 43). Una parte dei fondi contigui alla N2 - segnatamente le particelle comprese tra viale __________, via __________, via __________ e il ponte __________, sulle quali sorgevano in prevalenza edifici a 2 e 3 piani (cfr. doc. A e B inc. __________) - è stata così inserita in zona RSe3. La porzione restante del comparto 2 è stata invece assegnata vuoi alla zona RI7 (quella a E di via __________, facente capo più immediatamente al centro cittadino), vuoi alla zona RI 6 (quella a O di via __________, facente capo al tratto occidentale di via __________). Questo risultato comprova che i pianificatori hanno agito rispettando i criteri operativi illustrati nel loro rapporto e che l'azzonamento del settore settentrionale del comparto 2 non è stato condizionato dalla presenza dell'autostrada, ma dalla tipologia insediativa dominante allora riscontrata sul territorio. Non si spiegherebbe altrimenti la decisione di assegnare a tre zone di utilizzazione ben distinte la fascia urbana che costeggia la strada nazionale; valesse la tesi affacciata in causa dal ricorrente, la totalità dei terreni maggiormente esposti all'inquinamento siccome adiacenti alla N2 avrebbe dovuto essere coerentemente inclusa in un'unica, identica zona.
Sulla scorta di quanto precede, questo Tribunale non può che condividere l'opinione del primo giudice secondo cui in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state aggiunte alla confinante zona RI7, zona nella quale sono state peraltro collocate tutte le proprietà poste a E del ponte __________. Quest'opera viaria costituisce infatti una linea di forza che va a separare nettamente la zona RSe3 dalla zona RI7. Sul fronte opposto, a ponente, la zona RSe3 è delimitata in maniera altrettanto chiara da via __________. Individuati i confini strutturali della zona RSe3, dal profilo della tecnica pianificatoria appare evidente come nel caso di specie il vincolo P sia stato artificiosamente sovrapposto alla zona edificabile RI7 nella quale ha trovato organica e naturale accoglienza la vasta area verde di cui si è detto in apertura di narrativa e, più in generale, la regione N-O del comprensorio comunale.
Il ricorrente avversa la predetta conclusione adducendo in sostanza che se i proprietari dei mapp. __________ e __________ avessero inoltrato una domanda di costruzione prima del 1988, le competenti autorità non avrebbero mai potuto autorizzare la costruzione in loco di edifici con più di tre piani a causa dell'indubbia gravità dell'inquinamento prodotto dalla N2. In altre parole, sull'area verde ora parzialmente gravata dal vincolo P non sarebbe mai stato possibile edificare stabili di 7 piani; i terreni a ridosso della zona P sono stati inseriti in zona RI7 solo grazie alla prevista costruzione dell'autosilo, che avrebbe funto da barriera di protezione contro le emissioni originate dall'autostrada.
Il ragionamento è suggestivo, ma ha il difetto di affondare le sue radici in tematiche ambientali che si avverano estranee alla realtà del periodo di tempo che ci interessa (quello precedente al 1988). In quegli anni infatti le autorità preposte all'esame delle domande di costruzione non si preoccupavano affatto né dell'inquinamento cui erano eventualmente esposti i fondi dedotti in edificazione, né delle misure restrittive sancite dalla novella OIF. Se la questione non veniva sollevata in modo espresso da un opponente cognito della materia, non si muovevano d'ufficio. In Ticino, le competenti autorità amministrative hanno cominciato ad interessarsi assiduamente di queste problematiche solo più tardi, agli inizi degli anni 90. Ne è una dimostrazione lampante il fatto che sulla maggior parte dei fondi adiacenti all'autostrada insistono manufatti di ogni epoca, genere ed altezza (cfr. doc. A e B inc. __________; fotografie doc. N inc. __________), che relativamente al periodo antecedente al 1988 il comune di __________ non è stato in grado di portare neanche un solo esempio concreto di permesso di costruzione rifiutato spontaneamente per ragioni ambientali o concesso con clausole accessorie fondate sull'OIF e che nel luglio del 1991, ovvero a distanza di oltre quattro anni dall'introduzione dell'OIF, la __________ ha ottenuto dal municipio una licenza preliminare incondizionata per l'erezione di due stabili locativi-amministrativi di sette piani sul mapp. __________; fondo che stando all'insorgente era da tempo limitatamente edificabile perché privo di barriere protettive e troppo esposto ai rumori dell'autostrada. Prima del 1988, un'ipotetica domanda di costruzione della __________ o della __________ avrebbe potuto tutt'al più scontrarsi con le misure di salvaguardia della pianificazione di cui agli art. 50 e 25 bis LE 1973, ma a prescindere da questo ostacolo nulla si sarebbe concretamente opposto all'eventuale edificazione intensiva delle part. __________ e __________.
Quanto all'assunto secondo cui le proprietà a meridione della zona P sono state assegnate alla zona RI7 unicamente in funzione della ventilata costruzione di un autosilo sul fronte di viale __________, valgono le considerazioni già illustrate al consid. 3.5. Nessun documento pianificatorio attesta in modo esplicito che l'azzonamento di quella modesta porzione di territorio è stato determinato o anche solo influenzato da una circostanza aleatoria come la prospettata edificazione dell'autosilo, peraltro ipotizzata a lungo termine e per nulla scontata (cfr. rapporto di pianificazione 1985, p. 78, ove si accenna alla pregressa formazione di posteggi in superficie). Certo, contrariamente al PR approvato il 10 agosto 1988 i progetti passati al vaglio del Dipartimento dell'ambiente nel 1981 e nel 1983 prevedevano l'autosilo a S di via __________ e includevano i terreni posti a N di quella strada in zona R3. Nulla è comunque dato di sapere circa le ragioni che hanno indotto i pianificatori a modificare le loro proposte iniziali, rimaste allo stadio di meri intendimenti e come tali di scarsa rilevanza. Se si pon mente ai criteri in base ai quali è stata scelta la disposizione dei posteggi sul territorio del comune (cfr. rapporto di pianificazione 1985, p. 78), appare tuttavia lecito supporre che per finire si è deciso di collocare l'autosilo di fronte alla N2 esclusivamente perché una simile posizione periferica, a ridosso del ponte __________, dello svincolo autostradale e di viale __________ - nodi di indubbia importanza nell'ambito del piano viario comunale - era certamente più strategica di quella immaginata in precedenza. Individuato il posto ideale per costruire il posteggio pubblico e quantificata la superficie necessaria, si è apposto il vincolo P dove sappiamo, ovvero su una porzione di territorio appartenente per vocazione alla zona RI7.
4.2. Accertato che in assenza del vincolo le superfici espropriate sarebbero state inserite in zona RI7, ci si può addentrare nell'estimo del loro valore venale nell'agosto del 1988.
4.2.1. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che il valore venale di un terreno venga di regola stabilito in base al metodo statistico-comparativo (cfr. Hess-Weibel, Das Enteignungsrecht des Bundes, N. 80 ss. ad art. 19 LFespr; Moor, Droit administratif, p. 417; DTF 122 I 168, 122 II 337, 115 Ib 408). Secondo questo metodo il valore venale di un fondo viene individuato confrontando i prezzi già soluti nella regione di cui si tratta per analoghi terreni in libere contrattazioni; nel limite del possibile vengono di norma prese in considerazione le contrattazioni attendibili realizzate nell'anno precedente il dies aestimandi. Di eventuali differenze (per forma, situazione, dimensione, possibilità di sfruttamento, ecc.) si tiene conto attraverso adeguati aumenti o diminuzioni. In sostanza il valore corrisponde al prezzo che l'espropriato potrebbe conseguire in una normale contrattazione, rispettivamente alla somma che un numero imprecisato di acquirenti sarebbe disposto a pagare, tenuto conto dei prezzi praticati in zona, corretti e adeguati alle peculiarità dei singoli terreni. Il prezzo di gran lunga inferiore o superiore alla media convenuto in un contratto isolato non è evidentemente determinante, e non può essere assunto quale esempio, dal momento che vi possono influire elementi che impediscono di considerarlo oggettivo (cfr. Hess-Weibel, op. cit., N. 87 ad art. 19 LFespr; Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung, p. 36). L'applicazione del metodo comparativo presuppone d'altro canto che esistano sufficienti contrattazioni relative a fondi che possano essere paragonati a quello in esame, ma non è necessario che si tratti di fondi identici. Richiesto è invece che i prezzi pagati per quei fondi possano essere analizzati e che da essi si possano trarre conclusioni ragionevoli circa il livello del mercato in generale (RDAT 1985 N. 92). Le cifre indicative ottenute con questo approccio analitico vanno quindi corrette ed adeguate in funzione delle peculiarità, siano esse negative o positive, riguardanti il fondo oggetto dell'esproprio. Giova infine ricordare che il metodo comparativo non conduce alla determinazione di valori assoluti, bensì serve a mettere in evidenza una tendenza nell'evoluzione dei prezzi dei terreni in una determinata zona, che può essere influenzata dalla situazione di fatto e di diritto che la caratterizza.
4.2.2. Il Tribunale di espropriazione non ha rinvenuto contrattazioni realizzate nel corso del 1987 ed aventi per oggetto fondi inseriti in zona RI7. Le indagini effettuate a RF hanno tuttavia permesso di appurare che nel 1988 il prezzo medio pagato nel comune per l'acquisto di proprietà collocate in zona RI7 (mapp. no. __________, __________ e __________) è stato dell'ordine di 872.- fr. il mq, importo che si riduce a fr. 743.- il mq se si prescinde - come impone dottrina e giurisprudenza - dalla somma esorbitante e verosimilmente influenzata da fattori non oggettivi soluta dall'acquirente del mapp. __________. Le transazioni avvenute nel 1989 non possono essere prese in considerazione (DTF 122 II 344 consid. 5a), ma confermano se non altro l'attendibilità delle cifre reperite per il 1988 (ad eccezione della speculazione di cui si è appena detto) e dimostrano che in quegli anni il mercato immobiliare di __________ era ancora improntato al rialzo (prezzo medio nel 1988: fr. 743.-/mq; prezzo medio nel 1989: fr. 817.-/mq).
Alle quotazioni delle compravendite concluse nel 1988 si possono senz'altro aggiungere le indennità espropriative di fr. 550.- e 760.- il mq pagate dallo Stato per acquisire alcune aree (mapp. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e parte del mapp. __________) necessarie alla completazione dell'allacciamento di __________ alla N2 (cfr. convenzione 10 maggio 1988/19 luglio 1988, doc. A inc. __________). Pur essendo frutto di accordi bonali, i predetti risarcimenti appaiono infatti assai indicativi per diverse ragioni. Innanzi tutto perché la data della loro stima si situa nel mese di maggio del 1988 e per taluni scorpori addirittura nel mese di maggio del 1983. Secondariamente perché il loro ammontare è essenzialmente conforme ai valori di mercato desunti dalle negoziazioni svoltesi tra privati (Hess-Weibel, op. cit., N. 86 ad art. 19 LFespr; RDAT I-1993 N. 51). In terzo luogo perché concernono fondi posti nelle immediate vicinanze dei sedimi ora espropriati e paragonabili a quest'ultimi per caratteristiche e disciplina edilizia.
Altrettanto significativi si avverano d'altronde i contenuti dell'articolata bozza di convenzione 23 ottobre 1995 che lo Stato ed il comune di __________ hanno steso in relazione alla concessione vicendevole di alcune superfici di loro proprietà ubicate nei pressi dei terreni della __________ e della __________. Dai calcoli di dettaglio allegati alla convenzione si desume in particolare che alle part. __________ e __________ cedute dal comune è stato attribuito un valore, al 19.5.1988, di fr. 760.- il mq. Questa specifica stima riveste particolare interesse, ove solo si consideri che il mapp. __________ di proprietà del ricorrente si trova di fronte all'autostrada, a pochi metri di distanza dai mapp. __________ e __________. Se ne riparlerà comunque più approfonditamente nel seguito.
Sulla scorta di quanto precede, tenuto conto soprattutto dei prezzi convenuti in libere contrattazioni e dell'andamento generale del mercato immobiliare, questo Tribunale ritiene che nel 1988 i terreni RI7 di __________ potevano avere tranquillamente un valere commerciale di circa 750.- fr. il mq.
4.2.3. La cifra indicativa di cui sopra va ora corretta ed adeguata in funzione delle peculiarità dei mappali espropriati, in modo da giungere al loro effettivo valore venale.
Le qualità ed i difetti dei due fondi (forma, dimensioni e morfologia ottimali per l'edificazione, posizione attraente sotto il profilo delle vie di comunicazione e della vicinanza con il confine e le relative infrastrutture doganali, da una parte, la relativa lontananza dal centro e dai servizi che offre il cuore della città, la contiguità con arterie notevolmente trafficate, dall'altra) tendono a compensarsi fino a consentire un riferimento attendibile alla cifra media dianzi esposta, di modo che ai mapp. __________ e __________ può essere attribuito un valore venale, al 10 agosto 1988, di fr. 750.- il mq.
A mente di questo Tribunale, a quell'epoca qualsiasi potenziale acquirente avrebbe sborsato tale somma per far suo uno dei rari terreni di __________ ancora liberi da costruzioni al fine di insediarvi uno stabile di reddito con sette piani a destinazione commerciale. E questo indipendentemente dagli inconvenienti cagionati dal traffico autostradale, certamente importanti ma insuscettibili di influenzare gli aspetti finanziari di un simile affare al punto da scoraggiarne la realizzazione. In un clima di generale disinteresse nei confronti della problematica e delle restrizioni introdotte dall'OIF, solo il promotore più avveduto si sarebbe forse curato delle conseguenze dell'inquinamento, accorgendosi comunque che i costi degli interventi progettuali e costruttivi necessari per eventualmente contenere quel fenomeno avrebbero ancora giustificato l'acquisto del terreno a fr. 750.- il mq.
Nell'agosto del 1988 le part. __________ e __________ erano oggetto di occupazione temporanea da parte delle strade nazionali. Il Tribunale non ritiene che un aggravio sì passeggero possa influire sull'estimo, anche perché avvallando la tesi in tal senso abilmente sviluppata dall'insorgente si perverrebbe a risultati a dir poco iniqui. Nella stima del valore venale dei fondi espropriati si deve tener conto della possibilità di un loro miglior uso (art. 12 Lespr), miglior uso che nell'evenienza concreta si identifica nella facoltà di edificarli a breve termine, non appena cessata l'occupazione transitoria e casuale posta in essere dallo Stato per esigenze di cantiere. Quand'anche si dovesse procedere alla valutazione delle superfici espropriate sulla base della precipua situazione esistente il 10 agosto 1988, l'esito non sarebbe diverso da quello indicato in precedenza; in un mercato tendente al rialzo è infatti lecito presumere che gli operatori immobiliari sarebbero stati disposti a comperare subito al prezzo pieno del momento pur sapendo di dover attendere qualche mese prima di edificare.
La stima finale di fr. 750.- il mq è peraltro confortata da diversi riscontri oggettivi di sicuro spessore:
· l'indennità di fr. 760.-/mq valuta maggio 1988 che lo Stato, soggetto notoriamente destro e severo nell'estimo dei terreni da espropriare, ha pagato ad alcune società per acquisire bonalmente delle superfici (mapp. __________ e __________) poste proprio accanto alle proprietà __________ e __________;
· il valore finale di stima di fr. 800.- il mq che il competente Ufficio cantonale ha conferito al mapp. __________ della __________ in occasione della revisione generale effettuata il 1°gennaio 1993, ovvero in periodo di recessione economica e di piena crisi del mercato immobiliare;
· il valore di fr. 600.-/800.- il mq che il comune di __________ ha assegnato ai terreni inseriti in zona RI7 (esclusi quelli ubicati a est di via __________) nell'ambito delle calcolazioni allestite per il prelievo dei contributi sostitutivi alla formazione di posteggi (cfr. art. 34 NAPR parte terza = doc. F inc. S. SA, p. 18);
· il prezzo di fr. 760.- il mq valuta maggio 1988 che lo stesso comune di __________, nell'ottica di una complessa operazione di permute reciproche, ha convenuto con il Cantone per la cessione della sua part. __________ prospiciente l'autostrada e sita nei pressi dei mapp. __________ e __________. Come dire che quando si tratta di essere espropriati l'inquinamento non conta nulla ed i fondi confinanti con via __________ hanno un normale valore di mercato, quando si tratta di espropriare le immissioni rivestono un peso determinante e quegli stessi fondi posseggono un valore irrisorio. Ragionando in questi termini, l'insorgente è caduto in una contraddizione che non gli giova. Con il suo comportamento incoerente il comune ha di fatto smentito tutte le teorie addotte nella presente procedura accreditando nel contempo le valutazioni operate dalle istanze giudiziarie adite.
4.2.4. Di norma, il valore residuo di un terreno edificabile colpito da espropriazione materiale e quindi privato della sua componente edilizia si riduce a quello di un buon fondo agricolo. E' risaputo che alle nostre latitudini tale valore si aggira attorno ai 20.-/30.- fr. il mq, senza particolari differenze tra Sopra e Sottoceneri (cfr. RDAT 1990 N. 58 e 1989 N. 73, così come le indagini condotte sulle quotazioni dei terreni agricoli in RDAT II-1994 N. 64).
Ne consegue che in casu l'indennità di espropriazione materiale dovuta alle resistenti può essere stabilita in fr. 730.- il mq come deciso dalla prima istanza.
L'insorgente chiede che gli interessi vengano fatti decorrere dal 21 marzo 1991, giorno in cui sono state formalmente notificate le pretese di espropriazione materiale.
5.1. Ai sensi della vigente giurisprudenza, in caso di espropriazione materiale gli interessi sulla relativa indennità decorrono, di regola, a partire dal momento in cui l'avente diritto ha manifestato in modo inequivoco la propria intenzione di farsi risarcire (cfr. DTF 114 Ib 283 consid. 2a e rinvii). A tale richiesta - specifica il Tribunale federale - non debbono porsi esigenze di forma troppo severe: è necessario, ma sufficiente, che l'ente pubblico, conformemente ai principi della buona fede, debba rendersi conto che nel caso concreto il proprietario intende chiedere l'indennità che gli spetta (DTF 112 Ib 512). In effetti, una simile manifestazione di volontà è stata scorta dal Tribunale federale nella formulazione di una proposta transattiva (DTF 97 I 819), nell'intavolazione di trattative con il privato in vista della vendita (DTF 108 Ib 344), così come nelle azioni d'opposizione intraprese dal proprietario avverso una misura pianificatoria ritenuta lesiva dei suoi interessi (DTF 112 Ib 512).
In casi eccezionali, gli interessi possono essere addirittura negati, segnatamente quando il fondo oggetto d'espropriazione materiale continua a produrre un reddito adeguato a dispetto delle restrizioni che l'hanno colpito (DTF 114 Ib 174, 112 Ib 496).
5.2. Poste queste premesse, ai fini del presente giudizio quo alla decorrenza degli interessi occorre considerare che nell'autunno del 1990 le espropriate avevano in corso delle trattative con il comune di __________ per la locazione dei mapp. __________ e __________. Il 9 novembre 1990 __________, in rappresentanza delle società __________ e __________, ha indirizzato all'esecutivo una lettera contenente una frase del seguente tenore:
"...Il trascorrere del tempo mi preoccupa, non da ultimo alla luce del fatto che qualora al Comune non interessasse più in accordo con le società a margine, esse si vedranno indotte a salvaguardare i loro diritti avviando la procedura di esproprio materiale..."
A fronte di una simile esternazione l'ente pubblico non poteva in buona fede avere dubbi circa le reali intenzioni delle resistenti. E' ben vero che queste hanno fatto dipendere l'inoltro formale di una notifica di pretese dall'eventuale insuccesso delle negoziazioni in atto, nondimeno il ricorrente ha indotto le proprietarie a temporeggiare con un atteggiamento costante di assoluta apertura a qualsiasi discussione; di per sé questa attitudine non presta il fianco a critiche di sorta quanto a correttezza di fondo, ma se il municipio avesse escluso fin dall'inizio la possibilità di addivenire alla stipulazione del negozio divisato è assai probabile che le interessate si sarebbero regolate di conseguenza dando avvio subito al procedimento che ci occupa. In effetti, svanita l'11 marzo 1991 ogni residua speranza di pervenire ad un accordo, le due società hanno prontamente convenuto in giudizio il comune di __________ innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina (cfr., sul complesso della vicenda, doc. H inc. S. SA).
Stante quanto precede le querelate sentenze del primo giudice devono essere confermate anche laddove riconoscono alle espropriate l'interesse compensativo a far tempo dal 9 novembre 1990. Una soluzione diversa non si giustificherebbe neppure alla luce dell'eccezione giurisprudenziale dianzi citata (consid. 5.1. in fine); le indennità che le resistenti hanno incassato dallo Stato per l'esproprio temporaneo delle loro proprietà corrispondono infatti al reddito agricolo che avrebbero ipoteticamente fruttato i terreni in assenza dell'occupazione e sono ben lontane dagli introiti ricavabili dallo sfruttamento della componente edilizia dei fondi (cfr. DTF 114 Ib 178 consid. 4).
Il comune contesta infine siccome iniqua la somma di fr. 30'000.- che la prima istanza ha concesso ad ogni espropriata per titolo di ripetibili.
6.1. Nei procedimenti contenziosi di espropriazione materiale le spese e le eventuali ripetibili vengono ripartite come in una normale procedura amministrativa, ovvero a dipendenza dell'esito del processo e del grado di soccombenza delle parti, conformemente al principio in tal senso dedotto dagli art. 28 e 31 PAmm. Solo se l'esistenza dell'espropriazione materiale è pacifica ed incontestata il proprietario avrà diritto ad ottenere la stima dell'indennità a spese dell'ente espropriante giusta l'art. 73 Lespr (RDAT I-1994 N. 48, 1987 N. 72, 1983 N. 82).
Ai sensi di questa norma, le spese di procedura sono di regola interamente a carico dell'ente espropriante, che è tenuto a versare all'espropriato un'equa indennità a titolo di ripetibili; una ripartizione delle spese e la rinuncia all'assegnazione di ripetibili è consentita qualora le pretese dell'espropriato fossero manifestamente esagerate o infondate.
Le ripetibili sono destinate al risarcimento del pregiudizio costituito dalle spese oggettivamente indispensabili che l'espropriato si è trovato costretto ad affrontare per assicurare un'adeguata difesa dei propri interessi (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr). L'indennità non copre necessariamente l'integrità dei costi sopportati: deve essere equa, adeguata all'impegno richiesto e alla difficoltà della vertenza piuttosto che al valore litigioso, che non è dunque decisivo (DTF 111 Ib 97 consid. 2c-d; Hess-Weibel, op. cit., N. 4 ad art. 115 LFespr). In effetti, il valore litigioso non può essere determinante, perché altrimenti l'espropriato verrebbe posto in grado - attraverso la formulazione della sua notifica - di influire sull'ammontare della tassa di giustizia e delle ripetibili (RDAT I-1992 N. 62). Per quantificare le ripetibili il giudice delle espropriazioni deve pertanto riferirsi principalmente all'assistenza che l'avvocato ha effettivamente prestato a favore del cliente: questa è definita in particolare dal tempo e dalla diligenza impiegati, nonché dall'estensione e dalla complessità della causa (Hess-Weibel, op. cit., N. 3 ad art. 115 LFespr; RDAT II-1994 N. 66). Il Tribunale non è quindi vincolato dalla tariffa professionale degli avvocati (Zimmerli, Die neuste Rechtsprechung des Bundesgerichtes auf dem Gebiete des Enteignungsrecht, ZBl 74/1973 p. 193), che non può essere direttamente applicata e conserva unicamente valore indicativo (RDAT II-1992 N. 44, 1987 N. 72).
6.2. Nei casi dedotti in giudizio innanzi al Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina, qualsiasi riferimento al valore litigioso - dato dalla differenza tra la domanda dell'espropriato e l'offerta formulata dall'espropriante (art. 27 TOA) - appare improponibile per l'esuberanza delle pretese di indennizzo notificate dalle attrici e per la modestia del risarcimento proposto di rimando dal comune convenuto. A fronte di una richiesta d'indennità di espropriazione materiale di fr. 1'100.- il mq, l'ente pubblico ha infatti offerto fr. 46.- il mq, rispettivamente fr. 90.- il mq, cifre che si distanziano nettamente dal presumibile valore della componente edilizia di qualsiasi terreno edificabile situato nella regione di __________. E' chiaro che quanto maggiore è il divario tra l'offerta dell'espropriante e la pretesa dell'espropriato, tanto più elevato è il valore della causa e, di riflesso, l'onorario dovuto al patrocinatore. Come si è già detto, questo vale tra cliente e avvocato, ma non significa che il giudizio sulle ripetibili ne debba subire le conseguenze.
Nell'evenienza concreta le ripetibili vanno quindi commisurate soprattutto in funzione dell'assistenza che l'avv. __________ ha prestato alle due società espropriate. Senza dimenticare la soccombenza del comune di , totale laddove ha contestato la sussistenza dell'espropriazione materiale a danno dell', predominante laddove ha offerto ad entrambe le proprietarie indennizzi di gran lunga inferiori a quelli stabiliti dal primo giudice.
All'inizio le cause non sembravano oggettivamente complesse. Le numerose e qualificate censure che l'ente pubblico ha sollevato in sede di risposta hanno comunque reso la procedura lunga, difficile e combattuta, sia dal profilo fattuale che da quello giuridico. Le fattispecie erano invero praticamente identiche, ma ciò non toglie che per tutelare diligentemente i cospicui interessi pecuniari delle proprie clienti il legale delle espropriate ha dovuto sicuramente consacrare all'insieme delle pratiche __________ e __________ numerose giornate di lavoro: non tanto nelle fasi iniziali del contenzioso, quanto piuttosto in quelle successive, allorquando si è trattato di difendere le legittime rivendicazioni delle espropriate dagli aspri ed intricati attacchi sferrati dalla controparte.
In queste circostanze, se da un lato l'indennità di patrocinio assegnata dal Tribunale di espropriazione appare effettivamente esagerata, dall'altra non si giustifica di ridurla nella misura richiesta: le ripetibili di prima istanza a favore di ogni resistente vengono dunque fissate in fr. 16'000.-, pari a due settimane (ossia a 80 ore) di lavoro a fr. 200.- l'ora. Tale importo si avvera tutto sommato più ossequioso dei criteri che informano la quantificazione di questa particolare indennità in ambito espropriativo e certamente rispondente al concetto di equità ancorato all'art. 73 Lespr.
Questo esito impone di ripartire tra le parti la tassa di giustizia, tenendo conto della quasi totale soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm). Per le stesse ragioni si giustifica l'assegnazione di congrue ripetibili alle società resistenti (art. 31 PAmm). In effetti, la regola prevista dall'art. 73 Lespr fa stato soltanto in prima istanza, mentre in sede di ricorso sono applicabili, giusta il rinvio dato dall'art. 50 cpv. 3 Lespr, i citati art. 28 e 31 PAmm (STA 24.8.90 in re C. e B./S.C.T.).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 ter Cost; 5, 15, 35, 36 LPT; 39 LALPT; 9, 11, 12, 50, 73 Lespr; 25 bis, 50 LE 1973; 18, 28, 31, 33 e 51 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo 2 della decisione 30 marzo 1995 (no. 11/91-93) e il dispositivo 3 della decisione 30 marzo 1995 (no. 12/91-94) del Tribunale di espropriazione della giurisdizione sottocenerina sono annullati e riformati come segue:
"La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese sono a carico del Comune di __________ con l'obbligo di rifondere all'espropriata fr. 16'000.- per ripetibili.".
La tassa di giudizio di fr. 5'000.- è a carico del ricorrente nella misura di fr. 4'500.- e delle resistenti in solido per la differenza.
Il comune di __________ verserà ad ogni resistente fr. 7'000.- per titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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